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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 31/10/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1549/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel.
dott. Nicola Del Vecchio Giudice
dott. Marco Pesoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Alessandro Braga;
PARTE ATTRICE
e
(C.F. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. PETRACCA ELENA
PARTE CONVENUTA
PUBBLICO MINISTERO, intervenuto ex-lege;
INTERVENUTO CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note depositate in via telematica in vista dell'udienza del 21.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.07.2023 la parte ricorrente ha Parte_1 chiesto: “nel merito, di dichiarare la separazione dei coniugi e CP_1 Pt_1
addebitando la stessa al marito per tutte le ragioni esposte, alle seguenti
[...] condizioni: - autorizzarsi i coniugi a vivere separati, ciascuno libero di fissare la propria residenza ove meglio riterrà opportuno;
- disporre l'affidamento “super” ER esclusivo dei figli minori e alla madre;
- disporre che il padre possa vedere i Per_2 figli minori solo in modalità protette e previo accertamento delle capacità genitoriali di
; - disporre a carico del sig. un contributo di mantenimento ERona_3 CP_2 in favore dei figli minori, di € 250,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie con le modalità previste dalle linee guida CNF (Consiglio Nazionale Forense) approvate in data 14.07.2017, da corrispondere alla sig.ra entro il Parte_1 giorno 10 (dieci) di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo al deposito del presente ricorso;
- disporre a carico del sig. un contributo di CP_2 mantenimento in favore della moglie di € 200,00 da corrispondere alla sig.ra Pt_1 entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
tale somma
[...] sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo al deposito del presente ricorso;
- in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di lite determinati ai sensi del DM n. 55/2014 oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, cpa e iva e successive spese occorrente”.
La ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con il Sig. in CP_1 data 25.06.2010 a El Kelaa Des RA (Marcocco) e che dall'unione con il marito ER erano nati i figli ed , rispettivamente nati il 24.05.2012 ed il 22.01.2019. La Per_2 ricorrente ha specificato di aver subito ripetute violenze dal marito, anche in presenza dei figli minori. A seguito dell'ennesimo episodio di violenza da parte del marito, la pag. 2/12 ricorrente proponeva denuncia querela nei confronti dello stesso ed il GIP del Tribunale di Rovigo Dott.ssa Nicoletta Stefanutti, con provvedimento del 29.06.2023, disponeva nei confronti del resistente la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dai figli.
Con decreto del 27.07.2023 il Giudice delegato fissava udienza per la trattazione dell'istanza formulata in via cautelare dalla ricorrente, volta ad ottenere la cessazione delle condotte violente poste in essere dal marito. Veniva pertanto fissata l'udienza di prima comparizione. Disposta inizialmente la rinnovazione della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, parte ricorrente provvedeva ad effettuare regolarmente la notifica al ricorrente e all'udienza del 31.10.2023 la ricorrente provvedeva ad insistere sulle proprie domande.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31.10.2023, con provvedimento del
30.11.2023, il Giudice adottava i provvedimenti urgenti e temporanei ex art. 473bis.22 cpc, disponendo l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli alla madre, la presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali e un assegno di mantenimento per i figli a carico del padre.
Con memoria di costituzione depositata il 09.04.2024, si costituiva il resistente, opponendosi alla pronuncia di addebito della separazione, aderendo invece alla richiesta di affidamento super esclusivo dei figli, alla pretesa di un contributo economico in favore degli stessi e della moglie, nonché dell'intervento dei Servizi Sociali dell'ULLS
5 Polesana.
All'udienza del 10.04.2024, su concorde richiesta delle parti, la causa veniva rimessa al
Collegio per l'emissione della sentenza non definitiva sullo status.
Con sentenza non definitiva del 05.06.2024, il Collegio pronunciava pertanto la separazione personale dei coniugi, rimettendo con separata ordinanza la causa a ruolo per il prosieguo del giudizio.
Acquisita la documentazione sulla condizione reddituale delle parti, e preso atto della prosecuzione dei procedimenti penali a carico del marito resistente, le parti hanno pag. 3/12 precisato le conclusioni in vista dell'udienza del 21.10.2025, previo deposito degli scritti difensivi ai sensi dell'art. 473-bis.28 c.p.c.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
In primo luogo, il Collegio prende atto della sentenza non definitiva n. 450/2024 pubblicata in data 6.06.2024, con cui è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto attiene alla domanda avanzata dalla ricorrente di addebito della separazione al marito la stessa, merita accoglimento.
Come noto, deve, in primo luogo, sottolinearsi che tale pronuncia postula l'accertamento di due presupposti: la sussistenza di un comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che a questo sia causalmente ricollegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificativa della separazione medesima. Sul punto giova rammentare che, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la pronuncia di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza (Cass. n. 25843/2013 e n. 14840/2006).
Nel caso di specie, la condotta violenta del resistente, allegata dalla ricorrente e accertata dal giudice penale nella sentenza n. 463/2025 emessa dal Tribunale di Rovigo nell'ambito del procedimento RG 623/23, dispositivo del 29.05.2025, con cui il
Tribunale ha reputato colpevole dei reati di cui agli artt. 572 commi CP_1
1,2 e 4 c.p., con l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza e in danno di persone minori, dal 7.01.2022, oltre ai reati ex art. 582, 585 e 576 c.p.c., ai danni della moglie e lo ha condannato alla pena di anni due e mesi sei di Parte_1 reclusione, nonché al risarcimento del danno, liquidato in € 6.000,00 in favore della moglie, e in euro 3.000,00 in favore della figlia , e in euro 2.000,00 in favore Per_4 del figlio , integra senz'altro un comportamento consapevolmente contrario Per_5
pag. 4/12 ai doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c. Tale condotta risulta senza dubbio la causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra i coniugi.
Come noto, la richiamata sentenza è qualificabile come prova atipica, liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (Cfr. Trib. Roma, 20/05/2002, in Giur. di Merito, 2002; cfr. anche Trib. Reggio Emilia Sez. II, 01-12-2014, in www.ilcaso.it, secondo cui sono prove atipiche gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale;
gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa;
i verbali di prove espletati in altri giudizi;
le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento;
le perizie stragiudiziali;
i chiarimenti resi al CTU, le informazioni da lui assunte, le risposte eccedenti il mandato e le CTU rese in altri giudizi fra le stesse od altre parti). E ancora: “Il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova” (Cass. civ. Sez. III, 20-01- 2015, n. 840)
Il che conduce all'accoglimento della domanda di addebito della separazione al marito.
Per quanto attiene al regime di affidamento dei figli minori della coppia, come noto, la circostanza che sia stata pronunciata una sentenza di condanna non ancora passata in giudicato non rileva in questa sede, nella quale non si tratta di accertare la rilevanza penale delle condotte poste in essere dal resistente, ma di valutare se i comportamenti paterni possano aver inciso sulla serenità dei figli ed essere valutati quanto alla disciplina del regime di affidamento. In merito alla rilevanza di condotte violente rispetto al regime dell'affidamento deve essere richiamato l'art. 31 della “Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, cd. Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la legge del 27 giugno 2013, n. 77 (in vigore nell'agosto 2014), secondo il quale al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della pag. 5/12 Convenzione. Il citato articolo stabilisce inoltre che devono essere adottate misure necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.
Quindi, e gravi condotte di violenza, minacce e lesioni perpetrate dal marito in danno della moglie, anche in presenza dei figli minori, confermano le gravi carenze in punto di capacità genitoriale da parte del Sig. . Dette circostanze risultano ben CP_1 evidenziate e documentate nell'ordinanza cautelare emessa dal GIP in data 26.06.2023, in atti, se solo si considera che inizialmente era stata emessa la misura cautelare del divieto di avvicinamento e di comunicazione alla moglie e ai figli.
In particolare, nel procedimento penale da cui è scaturita la sentenza sopra indicata, il veniva indagato per 1) art. 572 commi 1,2 e 4 cp perché, con atti lesivi CP_2 dell'integrità fisica e morale, maltrattava la moglie con lui Parte_1 convivente, aggredendola sia verbalmente sia fisicamente, con cadenza pressochè quotidiana, dopo avere abusato di sostanze alcoliche;
maltrattamenti consistiti in umiliazioni ed ingiurie quotidiane (quali “Figlia di , spero che tutti i tuoi Per_6 familiari abbiano un tumore e le auguro anche a te”, “tu me lo devi succhiare”) in minacce (“io ti uccido”, “ti tolgo i documenti e ti faccio tornare in Marocco”) in altri atteggiamenti vessatori (ad esempio, facendo finta di chiamare i Carabinieri sostenendo che sarebbero arrivati per portare via i figli o strappandole il telefono dalle mani per poi distruggerlo), e, soprattutto, in aggressioni fisiche (picchiandola con pugni sul capo, sulla fronte, sulla pancia, percuotendola con oggetti quali una borsa, il manico di una scopa, scaraventandola contro un armadio, trascinandola sul pavimento dell'appartamento tenendola per i capelli), come da risultanze di cui all'ordinanza cautelare depositata, doc. 7 ricorrente, in cui le condotte del resistente vengono riferite ad un arco temporale che parte dal 7.01.2022, oltre ad uno specifico episodio di brutale violenza del 26.05.2023.
Trattasi quindi tutte di condotte antecedenti alla presentazione del ricorso per separazione giudiziale dei coniugi.
pag. 6/12 Inoltre, la ricorrente all'esito dell'udienza del 31.10.2023 ha depositato in via telematica il decreto di giudizio immediato emesso in data 6.09.2023 dal Giudice per le Indagini preliminari, RGNR n. 1525/2023 e RG GIP 1705/2023, con fissazione di udienza per la data del 23.11.2023, essendo il imputato per i reati di maltrattamenti CP_1 in famiglia verso la moglie e i figli minori, e del reato di lesioni verso la moglie e verso la figlia minore.
Occorre rilevare che nell'ambito del descritto procedimento penale è stata emessa apposita misura cautelare, idonea a tutelare la sicurezza e il benessere della ricorrente e dei figli minori della coppia.
Difatti, in data 1.07.2023 veniva inoltre notificato alla ricorrente ordinanza del
29.06.2023 a firma del GIP Dott. Nicoletta Stefanutti con la quale si applicava nei confronti di la misura del “…divieto di avvicinamento ai luoghi CP_1 abitualmente frequentati da , e – quali luogo di Parte_1 Per_4 Per_5 abitazione, lavoro, di culto e di incontro in generale, luoghi di svolgimento di attività sportive o ricreative, od altri simili – e alle predette persone offese congiuntamente all'obbligo di mantenere da tali luoghi e dalle persone offese la distanza di almeno 100 metri e al divieto assoluto di comunicazione sia diretta che indiretta (per interposta persona) e con qualsivoglia mezzo con la moglie (epistolare, telefonico, informatico, telematico, sociale network e simili)” (doc. 7).
Risulta quindi comprovata la non idoneità genitoriale del resistente, e deve pertanto trovare accoglimento la domanda di affidamento c.d. super-esclusivo dei figli minori della coppia alla madre, con facoltà della stessa di esercitare in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche per assumere le decisioni relative alle scelte inerenti alla salute, alla residenza e al percorso scolastico e formativo del -quater co. 3 c.c.
I minori, inoltre vanno collocati presso la residenza materna.
Quanto alla disciplina delle visite del padre con i figli, si rileva che dalla relazione depositata dai servizi sociali della in data 28.03.2024, è emerso che il Parte_2 padre non abbia risposto agli inviti dei servizi sociali rispetto alla programmazione degli incontri protetti con i figli, avendo quindi i servizi sociali stessi consigliato che, prima pag. 7/12 di prevedere la ripresa delle visite padre-figli, lo stesso avrebbe dovuto svolgere un percorso personale, volto alla presa di coscienza della gravità delle condotte poste in essere in danno di moglie e figli.
Difatti, si ritiene che la mera revoca del divieto di avvicinamento ai figli disposta dal tribunale di Rovigo in data 29.05.2025, non sia da sola sufficiente alla previsione di opportunità di una ripresa delle visite tra il padre e i figli, considerato che lo stesso, nel corso del presente procedimento, non ha dato dimostrazione di essersi attivato, o di aver risposto agli inviti dei servizi sociali, al fine di svolgere un percorso personale di presa di coscienza delle proprie azioni, o un percorso di supporto per uomini maltrattanti.
Si ritiene opportuno disporre la sospensione delle visite del padre con i figli, al fine di tutelare maggiormente il benessere psico-fisico dei figli minori della coppia.
Per quanto attiene alla misura del contributo di mantenimento del padre per figli, per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Orbene alla luce del disposto dell'art. 316 bis c.c. che mette in relazione l'obbligo di mantenimento con la capacità di lavoro professionale (in base anche alla costante lettura della giurisprudenza di merito) il genitore anche se disoccupato, ma dotato di capacità lavorativa e di potenzialità reddituale, deve contribuire al mantenimento del figlio minore, seppure in misura minima, non essendo rilevante il solo fatto del suo attuale stato di disoccupazione. Infatti, il dovere giuridico per il genitore non collocatario di concorrere al mantenimento dei figli impone allo stesso di attivarsi per lo svolgimento di un'attività lavorativa che gli consenta di adempiere all'obbligazione nei confronti della prole. Inoltre, con specifico riferimento alla situazione di disoccupazione, va pag. 8/12 condiviso l'orientamento in base al quale la capacità lavorativa di cui all'art. 316 bis c.c., non va valutata con riferimento alle contingenze meramente negative di un particolare momento storico, ma rispetto alle potenzialità del mercato del lavoro, nonché a quelle espresse dalla professionalità acquisita dal medesimo genitore.
Esaminando la situazione reddituale delle parti, si rileva che la ricorrente ha dichiarato per l'anno 2024 un reddito netto complessivo di circa 7.000,00 euro, avendo inoltre percepito nei mesi da marzo ad agosto 2025 un reddito netto mensile di circa 880,00 euro.
La stessa inoltre percepisce la somma mensile di 400,00 euro a titolo di assegno unico ed universale per i figli.
Il resistente, per contro, nell'anno 2024 ha percepito un reddito medio mensile di
1.138,00 euro, e nell'anno 2023 un reddito complessivo di euro 22.000,00.
Nelle proprie conclusioni lo stesso ha chiesto di prevedere a suo carico la somma di euro 200,00 per ogni figlio, e di euro 100,00 per la moglie, per complessivi 500,00 euro mensili.
Alla luce della complessiva situazione reddituale delle parti, e in considerazione del fatto che nell'attualità tutti i compiti di cura morale e materiale dei figli della coppia sono svolti in via esclusiva dalla madre, e che la stessa percepirà l'intero ammontare dell'assegno unico per il nucleo familiare, occorre prevedere a carico del padre un assegno per il mantenimento dei figli di euro 250,00 per ogni figlio (500,00 totali), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, assegno annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat.
Inoltre, il resistente dovrà contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie, secondo le seguenti modalità, precisandosi che il rimborso di esse avverrà alla fine di ogni mese previa esibizione delle pezze giustificative:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche pag. 9/12 presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi.
Inoltre, considerata l'attuale situazione della ricorrente, la quale percepisce reddito mensile di poco più di 800,00 euro, e considerato che prima delle condotte violente poste in essere dal resistente, l'intera famiglia si era sempre solo mantenuta per mezzo della retribuzione del marito, occorre prevedere un assegno di mantenimento anche in favore della ricorrente, assegno che si quantifica in euro 100,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, e annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat.
pag. 10/12 Inoltre, l'assegno unico per il nucleo familiare sarà percepito al 100% dalla madre dei minori, la quale potrà farne richiesta in via autonoma, anche senza il consenso del marito.
Ricordato che “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo stato ex art. 133 d.p.r. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli art. 82 e 130 medesimo
d.p.r., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato (…)” (Cass. Civ. ord. N.
22017 dell'11.09.2018), l'ammontare delle spese processuali di questo procedimento va liquidato sulla scorta dei valori tariffari previsti dal d.m. n.
105/2014 e succ. modif. per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, con riduzione degli stessi vista la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto di giudizio, con condanna del resistente al versamento in favore dell'Erario, vista l'ammissione della ricorrente al suddetto beneficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda assorbita o disattesa, così provvede:
-Accoglie la domanda di addebito della separazione a , proposta CP_1 dalla ricorrente;
Parte_1
-Dispone che i figli minori (24.05.2012) e (22.01.2019) Per_4 Per_5 siano affidati in via esclusiva rafforzata alla madre, Parte_1 attribuendo alla stessa e la facoltà di assumere in via esclusiva anche le decisioni inerenti alle scelte di maggior interesse per i figli (residenza, salute, percorso scolastico e formativo);
-Dispone il collocamento prevalente dei figli minori presso la residenza materna;
-Dispone la sospensione delle visite del padre con i figli;
pag. 11/12 -Dichiara tenuto a provvedere al mantenimento dei figli CP_1 minori, mediante versamento a favore della madre degli stessi Pt_1
di euro 250,00 per ogni figlio (500,00 totali), da versarsi entro il giorno
[...]
5 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat;
-Dichiara tenuto a provvedere al mantenimento della moglie CP_1
mediante versamento di un assegno di 100,00 euro entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile sulla base degli indici
Istat;
DISPONE che l'assegno unico per il nucleo familiare sia percepito per l'intero
(100%) dalla madre dei minori, la quale potrà farne Parte_1 richiesta in via autonoma, anche in assenza di consenso del marito;
PONE a carico del padre il 50% delle spese straordinarie per CP_1
i figli minori, come indicate in parte motiva;
Condanna a versare all'Erario le spese di lite che si liquidano CP_1 in euro 4.400,00 euro, oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Rovigo, camera di consiglio del 21.10.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 12/12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel.
dott. Nicola Del Vecchio Giudice
dott. Marco Pesoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Alessandro Braga;
PARTE ATTRICE
e
(C.F. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. PETRACCA ELENA
PARTE CONVENUTA
PUBBLICO MINISTERO, intervenuto ex-lege;
INTERVENUTO CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note depositate in via telematica in vista dell'udienza del 21.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.07.2023 la parte ricorrente ha Parte_1 chiesto: “nel merito, di dichiarare la separazione dei coniugi e CP_1 Pt_1
addebitando la stessa al marito per tutte le ragioni esposte, alle seguenti
[...] condizioni: - autorizzarsi i coniugi a vivere separati, ciascuno libero di fissare la propria residenza ove meglio riterrà opportuno;
- disporre l'affidamento “super” ER esclusivo dei figli minori e alla madre;
- disporre che il padre possa vedere i Per_2 figli minori solo in modalità protette e previo accertamento delle capacità genitoriali di
; - disporre a carico del sig. un contributo di mantenimento ERona_3 CP_2 in favore dei figli minori, di € 250,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie con le modalità previste dalle linee guida CNF (Consiglio Nazionale Forense) approvate in data 14.07.2017, da corrispondere alla sig.ra entro il Parte_1 giorno 10 (dieci) di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo al deposito del presente ricorso;
- disporre a carico del sig. un contributo di CP_2 mantenimento in favore della moglie di € 200,00 da corrispondere alla sig.ra Pt_1 entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
tale somma
[...] sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo al deposito del presente ricorso;
- in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di lite determinati ai sensi del DM n. 55/2014 oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, cpa e iva e successive spese occorrente”.
La ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con il Sig. in CP_1 data 25.06.2010 a El Kelaa Des RA (Marcocco) e che dall'unione con il marito ER erano nati i figli ed , rispettivamente nati il 24.05.2012 ed il 22.01.2019. La Per_2 ricorrente ha specificato di aver subito ripetute violenze dal marito, anche in presenza dei figli minori. A seguito dell'ennesimo episodio di violenza da parte del marito, la pag. 2/12 ricorrente proponeva denuncia querela nei confronti dello stesso ed il GIP del Tribunale di Rovigo Dott.ssa Nicoletta Stefanutti, con provvedimento del 29.06.2023, disponeva nei confronti del resistente la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dai figli.
Con decreto del 27.07.2023 il Giudice delegato fissava udienza per la trattazione dell'istanza formulata in via cautelare dalla ricorrente, volta ad ottenere la cessazione delle condotte violente poste in essere dal marito. Veniva pertanto fissata l'udienza di prima comparizione. Disposta inizialmente la rinnovazione della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, parte ricorrente provvedeva ad effettuare regolarmente la notifica al ricorrente e all'udienza del 31.10.2023 la ricorrente provvedeva ad insistere sulle proprie domande.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31.10.2023, con provvedimento del
30.11.2023, il Giudice adottava i provvedimenti urgenti e temporanei ex art. 473bis.22 cpc, disponendo l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli alla madre, la presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali e un assegno di mantenimento per i figli a carico del padre.
Con memoria di costituzione depositata il 09.04.2024, si costituiva il resistente, opponendosi alla pronuncia di addebito della separazione, aderendo invece alla richiesta di affidamento super esclusivo dei figli, alla pretesa di un contributo economico in favore degli stessi e della moglie, nonché dell'intervento dei Servizi Sociali dell'ULLS
5 Polesana.
All'udienza del 10.04.2024, su concorde richiesta delle parti, la causa veniva rimessa al
Collegio per l'emissione della sentenza non definitiva sullo status.
Con sentenza non definitiva del 05.06.2024, il Collegio pronunciava pertanto la separazione personale dei coniugi, rimettendo con separata ordinanza la causa a ruolo per il prosieguo del giudizio.
Acquisita la documentazione sulla condizione reddituale delle parti, e preso atto della prosecuzione dei procedimenti penali a carico del marito resistente, le parti hanno pag. 3/12 precisato le conclusioni in vista dell'udienza del 21.10.2025, previo deposito degli scritti difensivi ai sensi dell'art. 473-bis.28 c.p.c.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
In primo luogo, il Collegio prende atto della sentenza non definitiva n. 450/2024 pubblicata in data 6.06.2024, con cui è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto attiene alla domanda avanzata dalla ricorrente di addebito della separazione al marito la stessa, merita accoglimento.
Come noto, deve, in primo luogo, sottolinearsi che tale pronuncia postula l'accertamento di due presupposti: la sussistenza di un comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che a questo sia causalmente ricollegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificativa della separazione medesima. Sul punto giova rammentare che, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la pronuncia di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza (Cass. n. 25843/2013 e n. 14840/2006).
Nel caso di specie, la condotta violenta del resistente, allegata dalla ricorrente e accertata dal giudice penale nella sentenza n. 463/2025 emessa dal Tribunale di Rovigo nell'ambito del procedimento RG 623/23, dispositivo del 29.05.2025, con cui il
Tribunale ha reputato colpevole dei reati di cui agli artt. 572 commi CP_1
1,2 e 4 c.p., con l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza e in danno di persone minori, dal 7.01.2022, oltre ai reati ex art. 582, 585 e 576 c.p.c., ai danni della moglie e lo ha condannato alla pena di anni due e mesi sei di Parte_1 reclusione, nonché al risarcimento del danno, liquidato in € 6.000,00 in favore della moglie, e in euro 3.000,00 in favore della figlia , e in euro 2.000,00 in favore Per_4 del figlio , integra senz'altro un comportamento consapevolmente contrario Per_5
pag. 4/12 ai doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c. Tale condotta risulta senza dubbio la causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra i coniugi.
Come noto, la richiamata sentenza è qualificabile come prova atipica, liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (Cfr. Trib. Roma, 20/05/2002, in Giur. di Merito, 2002; cfr. anche Trib. Reggio Emilia Sez. II, 01-12-2014, in www.ilcaso.it, secondo cui sono prove atipiche gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale;
gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa;
i verbali di prove espletati in altri giudizi;
le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento;
le perizie stragiudiziali;
i chiarimenti resi al CTU, le informazioni da lui assunte, le risposte eccedenti il mandato e le CTU rese in altri giudizi fra le stesse od altre parti). E ancora: “Il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova” (Cass. civ. Sez. III, 20-01- 2015, n. 840)
Il che conduce all'accoglimento della domanda di addebito della separazione al marito.
Per quanto attiene al regime di affidamento dei figli minori della coppia, come noto, la circostanza che sia stata pronunciata una sentenza di condanna non ancora passata in giudicato non rileva in questa sede, nella quale non si tratta di accertare la rilevanza penale delle condotte poste in essere dal resistente, ma di valutare se i comportamenti paterni possano aver inciso sulla serenità dei figli ed essere valutati quanto alla disciplina del regime di affidamento. In merito alla rilevanza di condotte violente rispetto al regime dell'affidamento deve essere richiamato l'art. 31 della “Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, cd. Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la legge del 27 giugno 2013, n. 77 (in vigore nell'agosto 2014), secondo il quale al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della pag. 5/12 Convenzione. Il citato articolo stabilisce inoltre che devono essere adottate misure necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.
Quindi, e gravi condotte di violenza, minacce e lesioni perpetrate dal marito in danno della moglie, anche in presenza dei figli minori, confermano le gravi carenze in punto di capacità genitoriale da parte del Sig. . Dette circostanze risultano ben CP_1 evidenziate e documentate nell'ordinanza cautelare emessa dal GIP in data 26.06.2023, in atti, se solo si considera che inizialmente era stata emessa la misura cautelare del divieto di avvicinamento e di comunicazione alla moglie e ai figli.
In particolare, nel procedimento penale da cui è scaturita la sentenza sopra indicata, il veniva indagato per 1) art. 572 commi 1,2 e 4 cp perché, con atti lesivi CP_2 dell'integrità fisica e morale, maltrattava la moglie con lui Parte_1 convivente, aggredendola sia verbalmente sia fisicamente, con cadenza pressochè quotidiana, dopo avere abusato di sostanze alcoliche;
maltrattamenti consistiti in umiliazioni ed ingiurie quotidiane (quali “Figlia di , spero che tutti i tuoi Per_6 familiari abbiano un tumore e le auguro anche a te”, “tu me lo devi succhiare”) in minacce (“io ti uccido”, “ti tolgo i documenti e ti faccio tornare in Marocco”) in altri atteggiamenti vessatori (ad esempio, facendo finta di chiamare i Carabinieri sostenendo che sarebbero arrivati per portare via i figli o strappandole il telefono dalle mani per poi distruggerlo), e, soprattutto, in aggressioni fisiche (picchiandola con pugni sul capo, sulla fronte, sulla pancia, percuotendola con oggetti quali una borsa, il manico di una scopa, scaraventandola contro un armadio, trascinandola sul pavimento dell'appartamento tenendola per i capelli), come da risultanze di cui all'ordinanza cautelare depositata, doc. 7 ricorrente, in cui le condotte del resistente vengono riferite ad un arco temporale che parte dal 7.01.2022, oltre ad uno specifico episodio di brutale violenza del 26.05.2023.
Trattasi quindi tutte di condotte antecedenti alla presentazione del ricorso per separazione giudiziale dei coniugi.
pag. 6/12 Inoltre, la ricorrente all'esito dell'udienza del 31.10.2023 ha depositato in via telematica il decreto di giudizio immediato emesso in data 6.09.2023 dal Giudice per le Indagini preliminari, RGNR n. 1525/2023 e RG GIP 1705/2023, con fissazione di udienza per la data del 23.11.2023, essendo il imputato per i reati di maltrattamenti CP_1 in famiglia verso la moglie e i figli minori, e del reato di lesioni verso la moglie e verso la figlia minore.
Occorre rilevare che nell'ambito del descritto procedimento penale è stata emessa apposita misura cautelare, idonea a tutelare la sicurezza e il benessere della ricorrente e dei figli minori della coppia.
Difatti, in data 1.07.2023 veniva inoltre notificato alla ricorrente ordinanza del
29.06.2023 a firma del GIP Dott. Nicoletta Stefanutti con la quale si applicava nei confronti di la misura del “…divieto di avvicinamento ai luoghi CP_1 abitualmente frequentati da , e – quali luogo di Parte_1 Per_4 Per_5 abitazione, lavoro, di culto e di incontro in generale, luoghi di svolgimento di attività sportive o ricreative, od altri simili – e alle predette persone offese congiuntamente all'obbligo di mantenere da tali luoghi e dalle persone offese la distanza di almeno 100 metri e al divieto assoluto di comunicazione sia diretta che indiretta (per interposta persona) e con qualsivoglia mezzo con la moglie (epistolare, telefonico, informatico, telematico, sociale network e simili)” (doc. 7).
Risulta quindi comprovata la non idoneità genitoriale del resistente, e deve pertanto trovare accoglimento la domanda di affidamento c.d. super-esclusivo dei figli minori della coppia alla madre, con facoltà della stessa di esercitare in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche per assumere le decisioni relative alle scelte inerenti alla salute, alla residenza e al percorso scolastico e formativo del -quater co. 3 c.c.
I minori, inoltre vanno collocati presso la residenza materna.
Quanto alla disciplina delle visite del padre con i figli, si rileva che dalla relazione depositata dai servizi sociali della in data 28.03.2024, è emerso che il Parte_2 padre non abbia risposto agli inviti dei servizi sociali rispetto alla programmazione degli incontri protetti con i figli, avendo quindi i servizi sociali stessi consigliato che, prima pag. 7/12 di prevedere la ripresa delle visite padre-figli, lo stesso avrebbe dovuto svolgere un percorso personale, volto alla presa di coscienza della gravità delle condotte poste in essere in danno di moglie e figli.
Difatti, si ritiene che la mera revoca del divieto di avvicinamento ai figli disposta dal tribunale di Rovigo in data 29.05.2025, non sia da sola sufficiente alla previsione di opportunità di una ripresa delle visite tra il padre e i figli, considerato che lo stesso, nel corso del presente procedimento, non ha dato dimostrazione di essersi attivato, o di aver risposto agli inviti dei servizi sociali, al fine di svolgere un percorso personale di presa di coscienza delle proprie azioni, o un percorso di supporto per uomini maltrattanti.
Si ritiene opportuno disporre la sospensione delle visite del padre con i figli, al fine di tutelare maggiormente il benessere psico-fisico dei figli minori della coppia.
Per quanto attiene alla misura del contributo di mantenimento del padre per figli, per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Orbene alla luce del disposto dell'art. 316 bis c.c. che mette in relazione l'obbligo di mantenimento con la capacità di lavoro professionale (in base anche alla costante lettura della giurisprudenza di merito) il genitore anche se disoccupato, ma dotato di capacità lavorativa e di potenzialità reddituale, deve contribuire al mantenimento del figlio minore, seppure in misura minima, non essendo rilevante il solo fatto del suo attuale stato di disoccupazione. Infatti, il dovere giuridico per il genitore non collocatario di concorrere al mantenimento dei figli impone allo stesso di attivarsi per lo svolgimento di un'attività lavorativa che gli consenta di adempiere all'obbligazione nei confronti della prole. Inoltre, con specifico riferimento alla situazione di disoccupazione, va pag. 8/12 condiviso l'orientamento in base al quale la capacità lavorativa di cui all'art. 316 bis c.c., non va valutata con riferimento alle contingenze meramente negative di un particolare momento storico, ma rispetto alle potenzialità del mercato del lavoro, nonché a quelle espresse dalla professionalità acquisita dal medesimo genitore.
Esaminando la situazione reddituale delle parti, si rileva che la ricorrente ha dichiarato per l'anno 2024 un reddito netto complessivo di circa 7.000,00 euro, avendo inoltre percepito nei mesi da marzo ad agosto 2025 un reddito netto mensile di circa 880,00 euro.
La stessa inoltre percepisce la somma mensile di 400,00 euro a titolo di assegno unico ed universale per i figli.
Il resistente, per contro, nell'anno 2024 ha percepito un reddito medio mensile di
1.138,00 euro, e nell'anno 2023 un reddito complessivo di euro 22.000,00.
Nelle proprie conclusioni lo stesso ha chiesto di prevedere a suo carico la somma di euro 200,00 per ogni figlio, e di euro 100,00 per la moglie, per complessivi 500,00 euro mensili.
Alla luce della complessiva situazione reddituale delle parti, e in considerazione del fatto che nell'attualità tutti i compiti di cura morale e materiale dei figli della coppia sono svolti in via esclusiva dalla madre, e che la stessa percepirà l'intero ammontare dell'assegno unico per il nucleo familiare, occorre prevedere a carico del padre un assegno per il mantenimento dei figli di euro 250,00 per ogni figlio (500,00 totali), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, assegno annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat.
Inoltre, il resistente dovrà contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie, secondo le seguenti modalità, precisandosi che il rimborso di esse avverrà alla fine di ogni mese previa esibizione delle pezze giustificative:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche pag. 9/12 presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi.
Inoltre, considerata l'attuale situazione della ricorrente, la quale percepisce reddito mensile di poco più di 800,00 euro, e considerato che prima delle condotte violente poste in essere dal resistente, l'intera famiglia si era sempre solo mantenuta per mezzo della retribuzione del marito, occorre prevedere un assegno di mantenimento anche in favore della ricorrente, assegno che si quantifica in euro 100,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, e annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat.
pag. 10/12 Inoltre, l'assegno unico per il nucleo familiare sarà percepito al 100% dalla madre dei minori, la quale potrà farne richiesta in via autonoma, anche senza il consenso del marito.
Ricordato che “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo stato ex art. 133 d.p.r. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli art. 82 e 130 medesimo
d.p.r., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato (…)” (Cass. Civ. ord. N.
22017 dell'11.09.2018), l'ammontare delle spese processuali di questo procedimento va liquidato sulla scorta dei valori tariffari previsti dal d.m. n.
105/2014 e succ. modif. per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, con riduzione degli stessi vista la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto di giudizio, con condanna del resistente al versamento in favore dell'Erario, vista l'ammissione della ricorrente al suddetto beneficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda assorbita o disattesa, così provvede:
-Accoglie la domanda di addebito della separazione a , proposta CP_1 dalla ricorrente;
Parte_1
-Dispone che i figli minori (24.05.2012) e (22.01.2019) Per_4 Per_5 siano affidati in via esclusiva rafforzata alla madre, Parte_1 attribuendo alla stessa e la facoltà di assumere in via esclusiva anche le decisioni inerenti alle scelte di maggior interesse per i figli (residenza, salute, percorso scolastico e formativo);
-Dispone il collocamento prevalente dei figli minori presso la residenza materna;
-Dispone la sospensione delle visite del padre con i figli;
pag. 11/12 -Dichiara tenuto a provvedere al mantenimento dei figli CP_1 minori, mediante versamento a favore della madre degli stessi Pt_1
di euro 250,00 per ogni figlio (500,00 totali), da versarsi entro il giorno
[...]
5 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat;
-Dichiara tenuto a provvedere al mantenimento della moglie CP_1
mediante versamento di un assegno di 100,00 euro entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile sulla base degli indici
Istat;
DISPONE che l'assegno unico per il nucleo familiare sia percepito per l'intero
(100%) dalla madre dei minori, la quale potrà farne Parte_1 richiesta in via autonoma, anche in assenza di consenso del marito;
PONE a carico del padre il 50% delle spese straordinarie per CP_1
i figli minori, come indicate in parte motiva;
Condanna a versare all'Erario le spese di lite che si liquidano CP_1 in euro 4.400,00 euro, oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Rovigo, camera di consiglio del 21.10.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 12/12