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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale dell'11/3/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 2984/2024 vertente
TRA
Parte_1 nella qualità di titolare dell'omonima Ditta individuale
(avv.to Cola)
PARTE APPELLANTE - APPELLATA INCIDENTALE
E
Controparte_1
(avv.ti Rossi e Salvini)
PARTE APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9395 del 26/9/2024
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento delle domande proposte da nei Controparte_1 confronti di - in qualità di titolare dell'omonima Ditta individuale - si condannava la resistente Parte_1 al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 2.925,18, a titolo di differenze retributive, oltre accessori come per legge, nonché alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi
€ 4.380,00, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
La interponeva gravame, cui resisteva la spiegando appello incidentale. Pt_1 CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
L'appello principale risulta articolato in due motivi.
Con il primo, la si duole giustamente del fatto che il giudice di prime cure ha ritenuto Pt_1
“pienamente dimostrato, all'esito dell'espletata istruttoria”, lo svolgimento di un orario di lavoro a tempo pieno.
Invero, l'unico teste , dipendente del supermercato Conad attiguo, nella deposizione Testimone_1 raccolta all'udienza del 7/10/2022, riguardo alle occasioni in cui aveva modo di frequentare il bar gestito dall'odierna appellante, ha riferito lo svolgimento, da parte della di un orario di lavoro 9.00-13.00, CP_1 dal lunedì al venerdì, pienamente sovrapponibile a quello contrattualmente previsto (20 ore settimanali) e,
quindi, diverso da quello rivendicato nel ricorso introduttivo e riconosciuto dal Tribunale capitolino (ore 7.00-
15.00, sabato incluso).
Va, però, rilevato - come giustamente sottolineato dall'appellata - che lo stesso Tribunale si è dimenticato di liquidare, in favore della lavoratrice, le differenze retributive calcolate sull'asserito e riconosciuto orario di lavoro full time nel periodo 1/1/2019-25/5/2020 (anche se regolarizzato soltanto a decorrere dal 7/3/2019), per cui la doglianza, fondata nel merito, non può comportare, sia pure in parte qua, una riforma della gravata decisione.
E' parimenti fondato il secondo motivo, atteso che - come riconosciuto dalla stessa - il primo CP_1 giudice, nel liquidare le spese di lite, ha errato nell'applicare lo scaglione superiore, laddove, invece, prendendo come riferimento il criterio del decisum, pari a € 2.925,18 o, volendo calcolare anche la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, pari a € 3.707,47 - e non il disputatum, pari a € 17.000,00, ossia quanto richiesto nel ricorso introduttivo - il valore della causa era nettamente inferiore e, quindi, era eccessivo l'importo di € 4.388,00 determinato in sentenza.
Dal canto suo, l'appellata si lamenta - oltre della mancata liquidazione delle differenze retributive (ma vedi supra), anche - del mancato riconoscimento dell'inquadramento superiore.
Tuttavia, l'unico teste escusso ha riferito soltanto in ordine all'espletamento, da parte della CP_1 delle mansioni di barista - “faceva i tramezzini e il caffè e spesso faceva anche cassa” - e, quindi, pienamente riconducibili al IV livello attribuito contrattualmente alla stessa.
Ad ogni buon conto, le sporadiche commissioni svolte da quest'ultima - “a volte la ricorrente veniva al supermercato ad acquistare dei prodotti per il bar … io ero al reparto ortofrutta e la vedevo con le buste di arance” - non consentono di ritenere concretizzate, con prevalenza, le mansioni superiori di “barman” o
“gastronomo”, proprie del V livello del CCNL pubblici esercizi. Per quanto fin qui esposto, la sentenza impugnata va parzialmente riformata nella parte relativa alla liquidazione delle spese di lite - da disporsi in linea con le vigenti tariffe forensi, salva sempre la distrazione in favore dei procuratori antistatari - confermando la condanna della datrice di lavoro al pagamento, in favore della lavoratrice, della complessiva somma di € 2.925,18, a titolo di 13^, 14^ e t.f.r. (voci retributive non coinvolte nell'appello principale della . Pt_1
Atteso l'esito complessivo del giudizio, che vede notevolmente ridimensionate le pretese iniziali della e la parziale soccombenza in questa sede, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del CP_1 presente grado.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono, in capo all'appellante incidentale, le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 - come aggiunto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012 - per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
a - accoglie in parte l'appello principale e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che per il resto rimane ferma, condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, che si Parte_1 liquidano, a titolo di compensi, in complessivi € 2.626,00;
b - rigetta l'appello incidentale spiegato da;
Controparte_1
c - compensa le spese del presente grado;
d - dà atto che sussistono per l'appellante incidentale le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 11/3/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)