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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/04/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
n.5440/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Antonella Guerra Presidente
dott. Massimo Vaccari Giudice Relatore
dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5440/2023
avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1
SANTI SABRINA, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
pagina 1 di 18
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
PERBELLINI MATILDE, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte ricorrente: “come da note autorizzate di p.c. depositate il
19.9.2024
Conclusioni di parte resistente: come da note autorizzate di p.c. depositate il
20.9.2024
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n. 1451, pronunciata da questo Tribunale in data 19 giugno
2024, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili/ lo scioglimento del matrimonio contratto il 19/07/1997 tra e Parte_1 CP_1
ai sensi dell'art. 4, comma XII, l. 898/70, e disposta, con separata
[...]
ordinanza, la prosecuzione del giudizio per la decisione sulle ulteriori domande.
pagina 2 di 18 Esaurita la fase istruttoria veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione e conseguentemente le parti precisavano le conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
Ciò detto con riguardo all'iter del giudizio osserva il Collegio che le parti convengono sull'affidamento ad entrambe della figlia minore Persona_1
n. il 9 aprile 2012, nonché sul di lei collocamento prevalente presso la
[...]
madre e non si ravvisano ragioni per discostarsi da tali concordi indicazioni che assicurano alla minore il pieno diritto alla bigenitorialità e la sua permanenza presso la casa familiare ove ha abitato fino ad oggi.
Residuano invece da decidere le questioni relative alla definizione delle modalità di visita del genitore non collocatario, della quantificazione della entità
della contribuzione dovuta dallo stesso per il mantenimento della figlia, e quella,
maggiormente controversa tra le parti, del riconoscimento in favore della resistente di un assegno divorzile.
Orbene, con riguardo alla prima di esse, le parti nei rispettivi atti conclusivi hanno svolto ampie deduzioni con le quali si sono reciprocamente accusati di essere responsabili dell'allontanamento della minore dal padre, verificatosi a decorrere dai primi mesi del 2023, allorquando ha scelto di Parte_2
ridurre i momenti di condivisione e frequentazione con il genitore con la conseguenza che il calendario di visite che era stato stabilito in sede di pagina 3 di 18 separazione, e poi confermato dal giudice relatore al momento di adottare i provvedimenti provvisori ed urgenti e sul quale le parti avevano convenuto, è
rimasto da allora in gran parte inosservato per la he la minore ha scelto.
Tali diffuse argomentazioni, palesemente contrastanti con il principio di chiarezza e sinteticità degli scritti difensivi, risultano però superflue se solo si considera che la minore è stata sentita, su istanza della resistente, dal precedente giudice relatore e ha fornito una più che plausibile spiegazione di tale suo atteggiamento avendo ammesso di sentirsi a disagio nel dover condividere buona parte del tempo che dovrebbe trascorrere con il padre anche con la nuova compagna dell' la figlia della prima, che è più grande di lei di tre anni. Pt_1
Ora, è comprensibile che una ragazza della sua età, crescendo, possa avvertire un simile stato d'animo al quale è commista una sorta di gelosia verso il nuovo nucleo familiare del padre ed in particolare verso la minore che si trova a vivere abitualmente con lui.
E' probabile, peraltro, che, con il trascorrere del tempo e la conseguente ulteriore sua maturazione, possa riuscire ad elaborare e superare tale Per_1
suo disagio ma è opportuno darle modo di compiere un simile percorso in un congruo periodo di tempo senza forzature che potrebbero risultare controproducenti.
pagina 4 di 18 Anche la scelta di avvalersi del supporto di uno psicologo che possa aiutare la minore nella predetta rielaborazione non può esserle imposta, come richiede il ricorrente, ma dovrebbe essere autonoma o comunque suggerita con estrema cautela.
Peraltro, tali considerazioni non giustificano la riduzione del calendario di visite richiesta dalla resistente in sede di precisazione delle conclusioni atteso che è comunque opportuno mantenere quello originario nella prospettiva che possa essere nuovamente messo in atto nel momento in cui la minore avrà
superato le ridette difficoltà anche grazie ad esperienze e percorsi scolastici che le offrano argomenti almeno in parte comuni con la figlia della nuova compagna dell Pt_1
Venendo alla quantificazione del contributo dovuto dal ricorrente per il mantenimento della figlia merita di essere confermata quella stabilita in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti, e quindi alla data del 12.12.2023, non essendo sopravvenute da allora circostanze che ne giustifichino l'aumento.
Del resto, la richiesta di aumento di tale provvidenza avanzata dalla resistente fa erroneamente riferimento, al fine di giustificarne l'inadeguatezza, al momento della sentenza di separazione.
Irrilevante a tali fini risulta poi la circostanza che attualmente la minore frequenti di meno il padre poiché essa è auspicabilmente provvisoria.
pagina 5 di 18 Al contempo come si dirà di qui a breve, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, non è aumentata, nel predetto arco temporale, la liquidità di cui dispone la cosicchè non è nemmeno giustificata la CP_1
riduzione di tale importo, che ad oggi risulta pari ad euro 1.260,00 sulla scorta della prima rivalutazione Istat applicatagli, richiesta dal ricorrente.
Al predetto contributo va aggiunto quello alle spese straordinarie nella misura del 50 %.
Venendo ora ad esaminare l'ultima questione controversa tra le parti,
ovvero quello del diritto della di ottenere un assegno divorzile, ad CP_1
avviso del collegio l'esame delle complessive risultanze processuali induce a ritenere sussistenti tutti i presupposti per il riconoscimento in suo favore di tale provvidenza nella sola componente perequativa-compensativa.
Può infatti escludersi che la resistente versi in una condizione di complessiva difficoltà economica atteso che, come ha evidenziato in comparsa conclusionale la difesa del ricorrente, da un lato non è gravata da spese abitative,
atteso che abita un immobile di proprietà esclusiva in centro città, e, dall'altro lato, è titolare di un patrimonio che la CTU svolta nel corso del giudizio di separazione ha stimato in complessivi 1.409.491 euro, di cui 614.319 euro, quale patrimonio mobiliare / liquidità (dati al 2019), e 795.172 euro quale patrimonio immobiliare (al 2019 e calcolato ai valori OMI medi).
pagina 6 di 18 La stessa nel costituirsi in giudizio, ha elencato i beni mobili e CP_1
immobili e i titoli di investimento di cui è proprietaria (cfr. pagg. 20 e 21 della comparsa di costituzione e risposta).
Tra i beni mobili di cui la resistente è titolare vi è la quota del 40% della società immobiliare Pienne S.n.c. di BE LO & C., di cui è socia di maggioranza la madre della e che, nell'ambito della predetta ctu, è stata CP_1
valutata solo nei suoi elementi patrimoniali (consistenze immobiliari), in quanto pacificamente inattiva da anni, come si evince anche dal doc. 52 di parte resistente.
Al contempo deve escludersi che, come sostenuto fin dal ricorso introduttivo dall una parte significativa di tale patrimonio sia stato Pt_1
convertito in liquidità spendibile grazie alla vendita da parte della predetta società, in data 16 febbraio 2023, del compendio immobiliare sito in via
Bresciana a Verona.
Infatti, a prescindere dalla considerazione che, come evidenziato dalla difesa della il prezzo di vendita dell'immobile (euro 490,00) è stato CP_1
molto inferiore al valore commerciale (€ 1.185.130,00) che il ctu della summenzionata ctu gli aveva attributo, con conseguente creazione di una minusvalenza in capo alla società, tale circostanza, come ha riconosciuto anche il precedente giudice relatore al momento dell'adozione dei provvedimenti pagina 7 di 18 provvisori ed urgenti, non ha avuto allo stato nessuna influenza sul reddito personale della atteso che la società non ha riconosciuto nessun utile ai CP_1
soci a seguito della predetta operazione né ha deliberato di onorare il debito verso di loro per finanziamenti pregressi e la resistente non è in grado di determinare la volontà sociale, essendo socia di minoranza, mentre non rileva a tal fine la sua qualità di amministratrice della stessa.
Per quanto attiene invece alla componente compensativa dell'assegno divorzile occorre innanzitutto ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, essa soddisfa l'esigenza “di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale fra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, senza che sia necessario indagare sulle motivazione strettamente individuali che hanno portato a compiere tale scelta che, comunque, è stata condivisa dal coniuge” (Cass. civ. n. 9144 del
31/03/2023, Cass. civ. n. 23583 del 28/07/2022).
Ciò detto, nel caso di specie deve ritenersi che la abbia contribuito CP_1
in più modi, alcuni diretti e altri indiretti, alla affermazione professionale dell'ex coniuge e ai conseguenti redditi, nel corso della lunga vita matrimoniale, durata pagina 8 di 18 ventisei anni, rinunciando al contempo a condurre una propria autonoma attività
libero professionale confacente al proprio titolo di dottore commercialista.
Quanto alle modalità con le quali la ha contributo direttamente al CP_1
predetto risultato è pacifico che la sede dello studio dell'avv. stata per Pt_1
10 anni presso un immobile di proprietà della Pienne snc, che per tale utilizzo non ha richiesto nulla a titolo di canone (circostanza espressamente ammessa dall , dovendo da ciò desumersi che tale scelta fosse stata frutto di una Pt_1
decisione della stessa nella sua veste di amministratrice della Pienne CP_1
snc, che, così facendo, aveva anche si era assunto la connessa responsabilità per essa nei confronti dell'altra socia.
Ancora, è stato acclarato già nel corso del giudizio di separazione che la durante gli anni del matrimonio aveva svolto prevalentemente le attività CP_1
di segreteria e back office strettamente funzionali a quelle di assistenza legale del marito (si vedano al riguardo i doc.ti da 91 a 93 redatti dalla dott.ssa CP_1
per i convegni cui avrebbe partecipato il marito), evitandogli così l'assunzione di una impiegata, alla quale aveva affiancato quella di commercialista, resa però
quasi esclusivamente sempre a favore dell Pt_1
E si noti che la ctu svoltasi nel corso del giudizio di separazione è giunta alla conclusione, recepita anche dalla sentenza di separazione di questo
Tribunale, ma a ben vedere nemmeno contestata, che “il reddito derivante dalla pagina 9 di 18 ditta individuale di dottore commercialista (sott. della era stato CP_1
caratterizzato per gli anni dal 2015 al 2018 (si tratta del periodo preso in esame dal ctu) da una forte dipendenza nei confronti del cliente , tanto che Parte_1
nel 2019, non avendo più fatturato nei suoi confronti, ha riportato una perdita”
(così un passaggio della sentenza di separazione).
Del tutto inidoneo a contrastare tali emergenze è poi l'assunto dell Pt_1
secondo cui egli aveva reso delle prestazioni professionali in favore della e della Pienne atteso che le prime non sono state meglio precisate CP_1
mentre per le seconde era stato retribuito cosicchè, a ben vedere, era stata la a procurargli tali pratiche, sempre nella sua veste di legale rappresentate CP_1
nella predetta società.
Le sopra esposte risultanze avevano invece indotto questo Tribunale ad affermare significativamente, nella predetta sentenza, che la almeno per CP_1
tutto il periodo esaminato dal ctu era stata di fatto una dipendente dell Pt_1
Non trova quindi riscontro in atti l'affermazione che si legge nel passaggio della sentenza della Corte di appello, che ha riformato parzialmente la predetta decisione, secondo cui la aveva svolto l'attività di commercialista, CP_1
evidentemente anche in autonomia, sia prima che dopo la nascita della figlia
. Per_1
pagina 10 di 18 Del resto, il ricorrente non ha nemmeno avanzato istanze istruttorie al fine di comprovare tale circostanza atteso che nessuno dei capitoli di prova da lui formulati nella memoria ex art. 473-bis.17, n.1 c.p.c. attiene ad essa.
Al contempo egli non ha contestato l'assunto della che l'immobile CP_1
che era stato destinato a proprio studio legale fino al 2009 era stato occupato dalla società di elaborazione dati di cui era stata socia la donna (si veda anche il doc. n. 12 di parte e la cui attività era cessata in conseguenza della CP_1
scelta dei coniugi di “far sì che la resistente si dedicasse in maniera prevalente –
poi esclusiva - alla professione del marito” (così in comparsa di costituzione e risposta).
Alla luce di tale ultima emergenza può ritenersi che, almeno a partire da quell'anno e fino al 2018, la avesse reso le proprie prestazioni CP_1
lavorative e professionali quasi esclusivamente in favore del coniuge.
Non va poi trascurato che la resistente ha investito tempo e notevoli risorse psicofisiche anche nella ricerca della maternità, che ha dovuto conciliare con l'attività lavorativa sopra descritta, poiché è incontestato che le parti, avessero seguito un percorso di fecondazione assistita iniziato nel 2009 e durato quasi quattro anni e conclusosi favorevolmente con la nascita il 9 aprile 2012, quando la resistente aveva 46 anni, di . Per_1
pagina 11 di 18 E, si noti, tale impegno aveva preceduto quello di assistenza e cura nella crescita della figlia al quale è verosimile che si sia dedicata prevalentemente la che svolgeva un tipo di attività lavorativa che era maggiormente CP_1
compatibile con l'assolvimento delle incombenze pratiche di genitore, di quella dell Pt_1
Con ciò non si vuole negare che anch'egli ne abbia seguite alcune per un periodo di tempo, invero limitato, giovandosi anche dell'esonero dall'obbligo formativo richiesto ed ottenuto dal proprio ordine professionale nell'anno
2012/2013, ma non è credibile, per quanto appena detto, che vi si sia dedicato con la stessa continuità della resistente, come da lui asserito.
Anche in tal modo, sia pure indiretto, la ha quindi contribuito alla CP_1
affermazione professionale del coniuge.
L a riconosciuto che persista tuttora un divario reddituale tra lui e Pt_1
l'ex coniuge ma ha anche sostenuto che si sarebbe ridotto negli ultimi anni anche per suoi problemi di salute.
Tale assunto non trova però riscontro nelle risultanze processuali come aveva già osservato il precedente giudice relatore che, nell'ordinanza resa sui provvedimenti provvisori, aveva scritto che “dalla documentazione in atti non emerge una rilevante riduzione della relativa capacità reddituale (sott. del ricorrente) come già stimata nel giudizio separativo (reddito stimato tenuto pagina 12 di 18 conto del complessivo patrimonio liquido)” e “che, rispetto agli gli asseriti problemi di salute, nulla è stato provato quanto alla loro effettiva incidenza sulla suddetta capacità reddituale” nonché “che non emergono, allo stato, significative circostanze sopravvenute quanto alla relativa situazione debitoria come già
vagliata nelle citate sentenze”.
In effetti dall'esame della bozza del Modello Persone Fisiche 2023 prodotto sub 7 dal ricorrente si evince come egli abbia percepito nell'anno 2022 un reddito imponibile di euro 72.450,00 sostanzialmente coincidente a qullo che era sato determinato in sede di ctu del giudizio di separazione.
Del resto, è acclarato che egli abbia investito consistenti somme,
giovandosi anche di bonus fiscali di elevati importi, nella ristrutturazione del complesso immobiliare sito in Valpolicella ove vive, dimostrando così una indubbia capacità di economica.
Risulta per contro irrilevante la circostanza, dedotta dall che egli ad Pt_1
oggi abbia versato alla a titolo di assegno di mantenimento, oltre a CP_1
spese di lite e CTU, la somma complessiva di oltre 80.000,00 euro, atteso che egli era tenuto a tali pagamenti in virtù dei provvedimenti giurisdizionali che li avevano stabilito.
Per converso dalle schede contabili relative all'attività svolta dalla resistente negli anni successivi alla separazione (2018) risulta che ella nell'anno pagina 13 di 18 ella aveva fatturato l'esigua somma di € 12.748,20#, e da gennaio a novembre
2023 l'importo di € 4.518,00.
Si noti che tali risultanze costituiscono un puntuale riscontro alla previsione che il ctu del giudizio di separazione aveva formulato nel suo elaborato quando aveva sottolineato che l'influenza negativa della interruzione della collaborazione professionale tra le parti si sarebbe ripercossa anche sui redditi della degli anni successivi (pagg. 79 e 82 della relazione del dott. CP_1
al momento della separazione così mettendone in luce la persistenza Per_2
e quindi un aspetto indubbiamente rilevante ai fini che ci occupano.
Non possono poi desumersi argomenti di prova contro la resistente dalla circostanza che ella non abbia prodotto gli estratti delle carte di pagamento o di credito di cui è titolare atteso che tale produzione non è richiesta dall'art. 473-
bis.12.
Ora, deve poi escludersi che l'evidenziato divario reddituale tra le parti sia colmabile dalla come sostenuto nel corso dell'intero giudizio CP_1
dall Pt_1
Infatti, una volta venuto meno il suo rapporto di collaborazione pressochè
in esclusiva con il coniuge, la possibilità per la di riprendere a distanza CP_1
di anni l'attività di commercialista è meramente teorica.
pagina 14 di 18 Occorre infatti considerare che ella si è trovata a dover riconsiderare tale prospettiva ad un'età (52 anni) e in un contesto globale di poco precedente la diffusione della pandemia, dopo aver svolto una specifica attività strettamente funzionale, per non dire accessoria, a quella del marito e con un orizzonte lavorativo massimo di una decina di anni.
Già solo il complesso di tali circostanze rendeva estremamente improbabile, per non dire impossibile, che ella potesse raggiungere i livelli reddituali di un libero professionista mediamente affermato.
Del resto lo stesso ha lamentato di aver subito un sensibile Pt_1
decremento del proprio reddito, invero, come si è detto, non dimostrato, anche a causa della pandemia, e un evento di tale eccezionalità e portata ha pregiudicato a fortiori le prospettive di chi avesse pensato di riproporsi nel proprio ambito lavorativo poco prima che esso si manifestasse.
Non poteva essere di concreto ausilio nemmeno la circostanza, evidenziata dalla difesa dell' che la ha sostenuto il corso per curatore Pt_1 CP_1
fallimentare poichè solo l'effettivo svolgimento di una pluralità di incarichi di quel tipo avrebbe potuto riqualificarla ma essi dipendono dalla discrezionalità
dei giudici delegati.
A rendere del tutto improbabile la prospettiva di una affermazione della come commercialista ha poi concorso anche l'esigenza per lei di CP_1
pagina 15 di 18 continuare a dedicare del tempo alla figlia che non ha ancora una età che la renda autonoma in tutte le attività extrascolastiche.
Non osta poi al riconoscimento di un assegno divorzile alla resistente la circostanza che ella abbia la possibilità di reperire un diverso impiego, ad esempio in una pubblica amministrazione (non può invero ritenersi dimostrata la sua partecipazione al concorso per funzionario dell'Agenzia delle Entrate stante la tardività della documentazione prodotta a tal fine solo con la comparsa conclusionale) poiché tale sbocco non le consentirebbe comunque di percepire un reddito di entità paragonabile a quella del reddito di un libero professionista con anni di esperienza.
E' evidente invece che l'eventuale futura percezione di un reddito da lavoro dipendente potrà giustificare una revisione della provvidenza.
Deve anche negarsi che la possa ricavare dei redditi dagli immobili CP_1
di cui è comproprietaria o sui quali vanta diritti reali, non potendo ella disporre liberamente di essi.
Tale considerazione vale a fortiori per l'unico immobile rimasto di proprietà della Pienne snc dopo la vendita dell'immobile di Via Bresciana, che è
quello di Verona, Via Trezza n. 42, dove i coniugi hanno esercitato la loro attività per oltre dieci, che per di più è ancora privo di agibilità.
pagina 16 di 18 L'assegno divorzile che spetta alla resistente può quantificarsi nello stesso importo dell'assegno di mantenimento riconosciutole in sede di separazione.
Venendo infine alla regolamentazione delle spese di lite, mentre la pronuncia sullo status risulta neutra al fine del loro riparto, deve ravvisarsi una reciproca soccombenza delle parti con riguardo alle ulteriori loro domande ed in particolare mentre il ricorrente è soccombente rispetto alla questione del riconoscimento di un assegno divorzile alla questa è soccombente CP_1
rispetto alla domanda di riduzione del calendario di visite padre-figlia.
Ancora, le parti sono reciprocamente soccombenti con riguardo alla questione della quantificazione del contributo al mantenimento della minore dovuto dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda,
istanza ed eccezione disattesa ovvero assorbita, dato atto della sentenza con cui
è stata pronunciato il divorzio tra le parti, così dispone:
- Affida la minore ad entrambi i genitori disponendo Persona_1
che ella risieda prevalentemente presso la madre e attribuendo al padre il diritto-dovere di vederla e tenerla con sé, a condizione che ella sia d'accordo,
secondo il calendario già stabilito con la sentenza di separazione;
- Pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla ricorrente, entro il pagina 17 di 18 giorno 5 di ogni mese, a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia minore, la somma di euro 1.260,00 mensili, da rivalutarsi annualmente, oltre al 50 % delle spese straordinarie come elencate nel
Protocollo famiglia di questo Tribunale e quella di euro 1.000,00, con la medesima tempistica sopra indicata a titolo di assegno divorzile;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Verona il 18/03/2025
Il Giudice Estensore
dott. Massimo Vaccari
La Presidente
dott.ssa Antonella Guerra
pagina 18 di 18