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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 23/10/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese all'udienza del 22.10.2025 a seguito di assunzione in decisione ex art. 281 sexies comma 3° c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2201/2025 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Fabio Magrì,
- ricorrente -
contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
- resistente -
Conclusioni
Per il ricorrente:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione deduzione e dichiarata inammissibile ogni domanda eventualmente avanzata dal resistente in caso di sua costituzione tardiva, sulle quali si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio: - accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto da parte del signor (C.F. ) residente in 27010 Controparte_1 C.F._2
NO (PV) Via Dante n. 11 dell'eredità del de cuius signor Persona_1 mediante accettazione tacita per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, - ordinare la trascrizione dell'emanando provvedimento presso la competente Agenzia del Territorio;
(…). In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali».
Sintesi dei precedenti in fatto e processuali
1. - Il ricorrente, premettendo di essere creditore verso il resistente per l'importo capitale di € 1.460,00 oltre interessi e spese portato in un decreto ingiuntivo non opposto, ha rilevato di avere avviato una procedura esecutiva immobiliare su beni immobili intestati al resistente, provenienti da successione legittima del padre , ed, in particolare, su una unità Persona_1 immobiliare di 6,5 vani e su un box di 13 mq, siti in NO (PV), via Dante.
1 Ha quindi evidenziato che il G.E., sulla base delle risultanze della certificazione notarile ex art. 567 comma 2° c.p.c., ha riscontrato la mancata trascrizione dell'accettazione dell'eredità di cui sopra, ed ha quindi invitato il procedente a “regolarizzare” la continuità delle trascrizioni.
2. – A seguito di quanto sopra, il ricorrente ha promosso il presente procedimento rilevando che il resistente risulta nel possesso dei beni ereditari da oltre 14 anni (dal 2010) e non risulta avere mai rinunciato all'eredità né redatto l'inventario nei termini di legge. Inoltre, ha effettuato la voltura catastale a proprio favore nel 2022, atto incompatibile con la volontà di rinunciare. Su tali assunti ha formulato le domande di cui sopra.
3. – Il resistente non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
4. – E' stata quindi fissata per la precisazione delle conclusioni e la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 22.10.2025, alla quale il giudice ha riservato il deposito della sentenza entro il termine di trenta giorni.
Motivi della decisione
5. – Risulta dalla menzionata certificazione notarile che il compendio immobiliare oggetto della procedura esecutiva di cui sopra apparteneva a
, padre del resistente, il quale decedeva il 4.1.2010, lasciando Persona_1 quale erede quest'ultimo.
Ciò posto, il ricorrente ha prodotto certificato di “stato di famiglia”, dal quale risulta che, alla predetta data del decesso, il resistente abitava con il padre nell'immobile in questione, nonché certificato di residenza del resistente medesimo in tale immobile alla recente data del 3.6.2025.
In considerazione di ciò, e tenuto conto che nel medesimo luogo sono stati notificati tutti gli atti giudiziari cui il ricorrente ha fatto menzione (oltre a quello introduttivo del presente giudizio), deve ritenersi, anche alla luce della presunzione di cui all'art. 1142 c.c., che non vi sia mai stata soluzione di continuità nella relazione materiale del resistente con l'immobile di cui trattasi, rilevante ai fini del disposto dell'art. 487 comma 2° c.c.
Quanto al fatto che l'inventario non sia mai stato redatto - e, quindi, sia spirato il termine previsto dalla disposizione da ultimo richiamata – oltre al fatto che non risulta alcuna trascrizione di accettazione beneficiata, v'è da considerare che, trattandosi di un fatto negativo, il ricorrente è onerato unicamente ad allegarlo, in base al principio “negativa non sunt probanda”.
Deve quindi ritenersi, in forza del disposto dell'art. 487 comma 2° c.c., che il resistente sia erede “puro e semplice” del padre.
2 Ciò rende superfluo pronunciarsi sull'ulteriore elemento dedotto, ovvero l'intestazione catastale del bene.
6. - E' inammissibile la domanda volta ad “ordinare la trascrizione dell'emanando provvedimento presso la competente Agenzia del Territorio”: se, come sembra presumersi, destinatario di tale “ordine” debba essere il Conservatore dei RR.II., si tratta di adempimento che, in presenza dei presupposti di legge (ovvero, laddove non ricorrano ragioni ostative ex art. 2674 c.c.), è per esso doveroso.
7. – In ragione delle peculiarità del caso, si ritiene di compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.q.m.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, dichiara (C.F.: ) Controparte_1 C.F._2 erede puro e semplice di (C.F.: ). Persona_1 C.F._3
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso il 23 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
3
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese all'udienza del 22.10.2025 a seguito di assunzione in decisione ex art. 281 sexies comma 3° c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2201/2025 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Fabio Magrì,
- ricorrente -
contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
- resistente -
Conclusioni
Per il ricorrente:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione deduzione e dichiarata inammissibile ogni domanda eventualmente avanzata dal resistente in caso di sua costituzione tardiva, sulle quali si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio: - accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto da parte del signor (C.F. ) residente in 27010 Controparte_1 C.F._2
NO (PV) Via Dante n. 11 dell'eredità del de cuius signor Persona_1 mediante accettazione tacita per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, - ordinare la trascrizione dell'emanando provvedimento presso la competente Agenzia del Territorio;
(…). In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali».
Sintesi dei precedenti in fatto e processuali
1. - Il ricorrente, premettendo di essere creditore verso il resistente per l'importo capitale di € 1.460,00 oltre interessi e spese portato in un decreto ingiuntivo non opposto, ha rilevato di avere avviato una procedura esecutiva immobiliare su beni immobili intestati al resistente, provenienti da successione legittima del padre , ed, in particolare, su una unità Persona_1 immobiliare di 6,5 vani e su un box di 13 mq, siti in NO (PV), via Dante.
1 Ha quindi evidenziato che il G.E., sulla base delle risultanze della certificazione notarile ex art. 567 comma 2° c.p.c., ha riscontrato la mancata trascrizione dell'accettazione dell'eredità di cui sopra, ed ha quindi invitato il procedente a “regolarizzare” la continuità delle trascrizioni.
2. – A seguito di quanto sopra, il ricorrente ha promosso il presente procedimento rilevando che il resistente risulta nel possesso dei beni ereditari da oltre 14 anni (dal 2010) e non risulta avere mai rinunciato all'eredità né redatto l'inventario nei termini di legge. Inoltre, ha effettuato la voltura catastale a proprio favore nel 2022, atto incompatibile con la volontà di rinunciare. Su tali assunti ha formulato le domande di cui sopra.
3. – Il resistente non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
4. – E' stata quindi fissata per la precisazione delle conclusioni e la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 22.10.2025, alla quale il giudice ha riservato il deposito della sentenza entro il termine di trenta giorni.
Motivi della decisione
5. – Risulta dalla menzionata certificazione notarile che il compendio immobiliare oggetto della procedura esecutiva di cui sopra apparteneva a
, padre del resistente, il quale decedeva il 4.1.2010, lasciando Persona_1 quale erede quest'ultimo.
Ciò posto, il ricorrente ha prodotto certificato di “stato di famiglia”, dal quale risulta che, alla predetta data del decesso, il resistente abitava con il padre nell'immobile in questione, nonché certificato di residenza del resistente medesimo in tale immobile alla recente data del 3.6.2025.
In considerazione di ciò, e tenuto conto che nel medesimo luogo sono stati notificati tutti gli atti giudiziari cui il ricorrente ha fatto menzione (oltre a quello introduttivo del presente giudizio), deve ritenersi, anche alla luce della presunzione di cui all'art. 1142 c.c., che non vi sia mai stata soluzione di continuità nella relazione materiale del resistente con l'immobile di cui trattasi, rilevante ai fini del disposto dell'art. 487 comma 2° c.c.
Quanto al fatto che l'inventario non sia mai stato redatto - e, quindi, sia spirato il termine previsto dalla disposizione da ultimo richiamata – oltre al fatto che non risulta alcuna trascrizione di accettazione beneficiata, v'è da considerare che, trattandosi di un fatto negativo, il ricorrente è onerato unicamente ad allegarlo, in base al principio “negativa non sunt probanda”.
Deve quindi ritenersi, in forza del disposto dell'art. 487 comma 2° c.c., che il resistente sia erede “puro e semplice” del padre.
2 Ciò rende superfluo pronunciarsi sull'ulteriore elemento dedotto, ovvero l'intestazione catastale del bene.
6. - E' inammissibile la domanda volta ad “ordinare la trascrizione dell'emanando provvedimento presso la competente Agenzia del Territorio”: se, come sembra presumersi, destinatario di tale “ordine” debba essere il Conservatore dei RR.II., si tratta di adempimento che, in presenza dei presupposti di legge (ovvero, laddove non ricorrano ragioni ostative ex art. 2674 c.c.), è per esso doveroso.
7. – In ragione delle peculiarità del caso, si ritiene di compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.q.m.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, dichiara (C.F.: ) Controparte_1 C.F._2 erede puro e semplice di (C.F.: ). Persona_1 C.F._3
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso il 23 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
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