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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/04/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1690 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1690 /2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CELLETTI ANDREA , con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] , Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. CELLETTI ANDREA , con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 06.02.2025 le parti, premesso che in data
18.6.2000 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione erano nati i due figli (il 26.4.2005) ed (il 02.01.2007), e che in data Per_1 Per_2
14.04.2009 il Tribunale di Roma aveva omologato la separazione consensuale alle condizioni previste dalle parti, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la
1 pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione, non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, come di seguito integralmente riportate:
“
1. ciascuno dei coniugi provvederà in maniera autonoma al proprio mantenimento;
2. Il Sig. si impegna a versare per il mantenimento dei figli. Che se Parte_1
pur maggiorenni non ancora autosufficienti economicamente, la somma mensile di
€ 500,00 (cinquecento/00), detto importo andrà corrisposto entro il 5 di ciascun mese e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat;
3. i coniugi, altresì, si impegnano a corrispondere nella misura del 50%, tutte le spese straordinarie di natura medica, scolastica e ludiche che, comunque andranno sempre preventivamente documentate e concordate tra i coniugi secondo il
Protocollo di intesa con il Foro di Roma sottoscritto il 17 dicembre 2014, al quale le parti dichiarano di aderire e riferite ai figli ed che se pur Per_1 Per_2 maggiorenni non economicamente autosufficienti.”
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 1690
/2025:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
a Roma in data 18.6.2000; Parte_2
2 - Dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000, atto n. 00481,
Parte 1, Serie 02);
- Dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 27/03/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Larosa Dott.ssa Marta Ienzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1690 /2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CELLETTI ANDREA , con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] , Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. CELLETTI ANDREA , con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 06.02.2025 le parti, premesso che in data
18.6.2000 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione erano nati i due figli (il 26.4.2005) ed (il 02.01.2007), e che in data Per_1 Per_2
14.04.2009 il Tribunale di Roma aveva omologato la separazione consensuale alle condizioni previste dalle parti, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la
1 pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione, non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, come di seguito integralmente riportate:
“
1. ciascuno dei coniugi provvederà in maniera autonoma al proprio mantenimento;
2. Il Sig. si impegna a versare per il mantenimento dei figli. Che se Parte_1
pur maggiorenni non ancora autosufficienti economicamente, la somma mensile di
€ 500,00 (cinquecento/00), detto importo andrà corrisposto entro il 5 di ciascun mese e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat;
3. i coniugi, altresì, si impegnano a corrispondere nella misura del 50%, tutte le spese straordinarie di natura medica, scolastica e ludiche che, comunque andranno sempre preventivamente documentate e concordate tra i coniugi secondo il
Protocollo di intesa con il Foro di Roma sottoscritto il 17 dicembre 2014, al quale le parti dichiarano di aderire e riferite ai figli ed che se pur Per_1 Per_2 maggiorenni non economicamente autosufficienti.”
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 1690
/2025:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
a Roma in data 18.6.2000; Parte_2
2 - Dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000, atto n. 00481,
Parte 1, Serie 02);
- Dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 27/03/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Larosa Dott.ssa Marta Ienzi
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