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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/06/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del
04.06.2025 e del deposito delle note sostitutive, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
, nella causa civile iscritta al N. 291/2017 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione” e vertente
TRA
rapp.ta e difesa dall'Avv. Luigi Russo ed elett.te dom.ta presso lo studio legale Parte_1 del proprio difensore in Maddaloni (CE) via Roma n. 43
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te rapp.ta e difesa dall'avvocato Osvaldo Bellocchio Controparte_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Caserta San Nicola, P.co Rosa,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 03.02.20217, parte ricorrente in epigrafe indicata, esponeva di aver lavorato alle dipendenze della resistente dall'1.08.2014 al 20.11.2015, con contratto Controparte_2 di lavoro a tempo determinato ed inquadrato nel livello 6° del ccnl pubblici esercizi come banconista;
che era stata sottoposta al potere direttivo e gerarchico;
che, pur essendo stata Persona_1 assunta con contratto di lavoro parti time 24 ore settimanali, aveva lavorato dal martedì alla domenica dalle ore 06:00 alle ore 14:30 ovvero dalle ore 14:30 alle ore 23:30.
Pertanto, atteso che non aveva percepito una retribuzione commisurata alla quantità e qualità di lavoro espletato ai sensi dell'art. 36 c. adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, al fine di accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro di tipo subordinato nel periodo dedotto e, per l'effetto, condannare parte resistente al pagamento in suo favore dell'importo complessivo di euro
1 22.102,12, titolo di differenze retributive analiticamente indicate in ricorso, oltre accessori come per legge vinte le spese di lite con distrazione.
La società resistente non si costituiva in giudizio.
Espletata l'istruttoria, mutato il giudice, veniva dichiarata la nullità della notifica e disposta la rinnovazione della stessa.
All'esito, correttamente instaurato il contraddittorio, si costituiva la società resistente che non contestava il dedotto rapporto di lavoro ma rappresentava che la ricorrente aveva lavorato per 24 ore settimanali per le quali era stato regolarmente retribuito.
All'udienza dell' 11.10.2023 veniva escussi i testi e . All'udienza del Testimone_1 Testimone_2
10.03.2025 l'avvocato Dario Bellocchio rinunciava all'escussione del teste . Testimone_3
All'udienza del 09.04.2025 veniva escussa la teste . Testimone_4
All'esito dell'istruttoria, all'odierna udienza la causa veniva decisa all'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. mediante il deposito della sentenza completa della motivazione..
***
Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
L'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nel periodo dedotto, per 24 ore settimanali, trova riscontro nella documentazione allegata in atti: buste paga redatte e rilasciate dal datore di lavoro, copia dell'Unilav, lettera di licenziamento. Dalle stesse buste paga si evincono le mansioni espletate dal ricorrente la qualifica di operario con inquadramento nel livello 6° del c.c.n.l. di categoria Pubblici
Esercizi Confcommercio (cfr. allegati telematici produzione parte ricorrente).
La Suprema Corte, calando tali principi generali nella materia de qua, ha avuto modo a più riprese di evidenziare che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro, che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita) ed, infine, anche per la quattordicesima mensilità laddove prevista contrattualmente (in tal senso, tra le altre, Cass, sez. lav., 22.12.2009, n. 26985).
Dunque, quando il lavoratore agisce in giudizio per il pagamento delle retribuzioni e il datore di lavoro non può provare la corresponsione di quanto dovuto, mediante la regolare documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste-paga recanti la firma dell'accipiente, grava sul secondo l'onere di fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione.
2 Mutuando tali considerazioni al caso di specie osserva il giudicante che parte ricorrente allega di non aver percepito degli importi a titolo di paga base, ratei a titolo di 13 esima e 14 esima mensilità (prevista dal ccnl applicato) nonché il trattamento di fine rapporto.
La richiesta, quindi, di condanna al pagamento degli emolumenti sopra indicati per il periodo di lavoro regolarizzato e gli orari di lavoro contrattualizzati deve essere accolta in assenza di prova liberatoria del relativo adempimento.
*****
Venendo alla domanda relativa alle differenze retributive, a titolo di lavoro straordinario e festivo ed indennità sostitutiva delle ferie e permessi osserva il giudicante che essa è fondata per quanto di ragione e va accolta nei limiti della presente motivazione.
Deve infatti applicarsi, con riferimento alla materia in esame, l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice. La valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio costituisce accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato” (sic Cass. Lav. 29 gennaio 2003 n. 1389).
Ed ancora, deve ritenersi che: “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (sic Cass. Lav.
16 febbraio 2009 n. 3714).
“Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha
l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta” (Cass, sez. lav., 19 aprile 2013, n. 9599).
I testi escussi, ex colleghi di lavoro della ricorrente, hanno riferito di aver visto la ricorrente lavorare presso la tabaccheria della parte resistente sito in Casagiove in viale Della Libertà, come banconista e barista che aveva espletato le ore di lavoro indicate in ricorso ovvero che aveva lavorato nei turni dedotti, dalle 06:00 fino alle 14:30 oppure dalle 14:30 alle ore 23:30 , nei giorni dal martedì alla domenica con il riposo settimanale di lunedì; che dava gli ordini e le direttive sul Persona_1 luogo di lavoro (cfr. dichiarazioni e ). Testimone_1 Testimone_2
Anche il teste di parte resistente ha confermato la sussistenza del rapporto di lavoro della ricorrente quale banconista e barista (cfr. dichiarazioni della teste ) Testimone_4
3 Di contro non risulta dovuta l'indennità sostitutiva delle ferie in assenza di prova certa del fatto costitutivo: difatti la teste ha dichiarato che la ricorrente non ha mai usufruito di ferie;
al Tes_2 contrario la ha dichiarato che le ferie sono state regolarmente godute. Tes_4
Ebbene, applicando i principi giuridici, innanzi richiamati, al caso di specie, deve osservarsi l'istante non ha pienamente soddisfatto l'onere della prova su di sé gravante, in quanto dalle dichiarazioni testimoniali non è emersa, con il rigore probatorio che la giurisprudenza richiede, in materia di indennità sostituiva di ferie, il mancato godimento delle stesse.
Dalle dichiarazioni testimoniali è emerso infatti proprio quell'insanabile contrasto tra le deposizioni testimoniali in relazione al mancato godimento delle ferie che impedisce di ritenere provato il fatto costitutivo fondante la detta richiesta.
Vanno pertanto riconosciute le differenze retributive rivendicate a titolo di lavoro straordinario e festivo.
Ne consegue che, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti nel periodo e secondo le modalità dedotte in ricorso, la parte resistente non avendo dato prova di aver ottemperato al pagamento delle retribuzioni spettanti ex art. 36 Cost alla ricorrente, ella rimane creditrice degli importi indicati nei conteggi allegati in atti detratte le somme calcolate a titolo di indennità per ferie e permessi non goduti.
Tali conteggi, dunque, appaiono ictu oculi attendibili sia per la precisione dei calcoli che per la loro mancata contestazione da parte della controparte. Come è noto, nel processo del lavoro l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum, la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda, opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (Cass.
Sez. Lav. 945/06).
Pertanto, va accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato tra le parti nel periodo dedotto in ricorso dall'1.08.2014 al 20.11.2015 e, per l'effetto, parte resistente va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo complessivo pari ad euro 19.280,07 di cui euro
2.435,66 a titolo di trattamento di fine rapporto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione dei crediti fino all'effettivo soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
P. Q. M.
4 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e accerta e dichiara che tra la ricorrente e la società resistente è intercorso un rapporto di lavoro di tipo subordinato dall'1.08.2014 al 20.11.2015 e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo complessivo pari ad euro 19.280,07, a titolo di differenze retributive, di cui euro 2.435,66 a titolo di trattamento di fine rapporto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione dei crediti fino all'effettivo soddisfo.
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.550,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con attribuzione in favore dell'avvocato Luigi Russo
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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