Sentenza 20 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/08/2002, n. 12297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12297 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DE POPO2-297/ 0 2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro posta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PE IANNIRUBERTO Presidente R.G. N. 18894/00 Cron.29507Consigliere Dott. Fernando LUPI Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere Ud. 12/12/01 Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: EL EP, elettivamente domiciliato in ROMA V. LE TITO LABIENO 70, presso lo studio dell'avvocato EP NARDELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO MASTRANGELO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA & TARA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MARCONI 57, presso lo studio 2001 dell'avvocato FRANCESCO CAFORIO, rappresentato e 4957 difeso dall'avvocato SALVATORE DE FRANCO, giusta -1- delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 9/00 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di TARANTO, depositata il 26/07/00 R.G. N. 6/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato NARDELLI per delega MASTRANGELO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con legge regionale la Regione Puglia affidava ai consorzi di bonifica la gestione degli impianti irrigui prevedendo l'utilizzo di personale operaio salariato già impiegato dalla regione per almeno 181 giornate nell'arco degli anni 1900 1993, fatte salve le ulteriori esigenze di impiego di manodopera da reclutarsi tramite gli uffici di collocamento e già occupata come manodopera occasionale in impianti irrigui. Sulla base di tale legge regionale PE OT era stato assunto dal Consorzio di Bonifica Stornara e Tara il 25 luglio 1994 e destinato all'impianto si S Criferi sino al 31 agosto 1994, data in cui assumeva di essere stato licenziato verbalmente. Successivamente il Consorzio aveva assunto lavoratori iscritti in una graduatoria formata nel 1994 con esclusione di quelli che avevano iniziato un contenzioso e tra i quali rientrava il OT. Quest'ultimo aveva adito il pretore di Taranto perché venisse dichiarato a tempo indeterminato il rapporto di lavoro intercorso con il Consorzio di Bonifica previa declaratoria di nullità del licenziamento intimatogli verbalmente e con 3 condanna del detto Consorzio alla reintegra nel posto di lavoro e al risarcimento del danno dovuto per legge. Il Pretore adito con sentenza in data 6 novembre 1998, ritenendo la natura agricola rapporto di lavoro, ne escludeva dell'intercorso alla disciplina delle leggi n. l'assoggettamento 230 del 1962 e n. 604 del 1966 riconoscendo al OT soltanto la somma complessiva di Lire 4.840.000 a titolo di retribuzioni spettanti per il periodo nel quale la mancata assunzione era stata determinata da un contenzioso con la Regione Puglia, ritenuta estranea alla controversia- Con sentenza in data 14 giugno 2000 la Corte d'Appello di Taranto rigettava l'appello del OT e compensava le spese del giudizio di gravame osservando che in forza dell'art. 6 lett. b della legge 31 marzo 1979 n. 92, innovativa normativa previgente, andavano rispetto alla considerati lavoratori agricoli agli effetti della legge sull'assicurazione obbligatoria i dipendenti del Consorzio di Bonifica che, come il OT, erano occupati in attività di manutenzione degli impianti delle acque ad uso irriguo. Peraltro, aggiungeva la Corte d'Appello, il 4 OT era stato assunto in base alla legge dettata per i rapporti in agricoltura ed era stato del assoggettato alla contrattazione collettiva settore. Richiamando, infine, una pronuncia delle Sezioni Unite la Corte di merito concludeva affermando che proprio in ragione della natura agricola del rapporto di lavoro intercorso tra il Consorzio e il OT il lavoro agricolo era sottratto alla disciplina del lavoro а tempo indeterminato con la conseguenza che esso non era assoggettabile né agli oneri di forma di cui alla legge n. 230 del 1962 né alla disciplina generale licenziamenti di cui alla legge n. 604 deldei 1966. Il OT ricorre per cassazione con quattro motivi. Resiste il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 d. l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito nella legge 7 marzo 1970 n. 83. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 5 2070 c.c.. Con il terzo motivo, altresì, il ricorrente si duole di una violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. da parte della Corte di merito in ordine all'interpretazione dei contratti collettivi del settore e, infine, con il quarto di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata circa un punto decisivo della controversia. Nella sostanza il ricorrente si duole del fatto che, essendo passata in giudicato la circostanza che egli era stato adibito ad attività di manutenzione degli impianti irrigui, era diventata illogica e contra legem la offerta qualificazione del rapporto di lavoro svolto dal OT come agricola, attesa la pacifica natura industriale del Consorzio in relazione alla assunta attività svolta da esso ricorrente. Peraltro, aggiunge il ricorrente, la stessa Corte di merito aveva riconosciuto che il Consorzio è un ente industriale. Esaminati congiuntamente i dedotti motivi per ragioni di logica connessione, il proposto ricorso è fondato. Costituisce circostanza pacifica che, sulla 6 base della richiamata legge regionale, i consorzi di bonifica, tra i quali è annoverabile il Consorzio resistente, erano tenuti a utilizzare il lapersonale soltanto per la gestione e manutenzione degli impianti irrigui e, quindi а svolgere un'attività che secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 16 novembre 1985 n. 5635; Cass. 23 maggio 1985 n. 3139; Cass. Sez. Un. 26 marzo 1997 n. 2665) è da qualificare come attività industriale. Infatti perché ai sensi dell'art. 2070 C.C. attività diverse dalla coltivazione del fondo possano considerarsi di natura agricola, necessario, sotto il profilo soggettivo, che esse ☑ siano svolte da un imprenditore agricolo e, sotto il profilo oggettivo, che le attività siano conto di un'azienda agricolacollegate per all'attività principale da un rapporto economico funzionale di connessione, complementarietà accessorietà. In particolare la norma dell'art. 6 lett. b della legge 31 marzo 1979 n. 92, secondo cui agli effetti della legge sull'a.g.o. e sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali si considerano 7 lavoratori agricoli gli operai assunti а tempo indeterminato determinato dai consorzi di bonifica o di irrigazione per la manutenzione degli impianti irrigui ha carattere eccezionale in quanto dispone a fini contributivi l'inquadrabilità nel settore agricolo di lavoratori altrimenti inquadrabili nel settore industriale in ragione della natura industriale dei consorzi di bonifica aventi per oggetto il raggiungimento di fini gligenerali di carattere pubblico trascendenti interessi dei singoli consorziati (v. Cass. 13 settembre 1991 n. 9563). Nella specie il Consorzio non costituiva un imprenditore agricolo, avuto riguardo, altresì, alla natura dell'attività esercitata (gestione e manutenzione di impianti irrigui), inquadrabile in quella di fornitura di un servizio e, perciò, industriale e non già nella coltivazione del fondo o di attività ad esso connesse e, perciò, agricola. Ne consegue che deve qualificarsi il rapporto di lavoro svolto dal ricorrente come di natura industriale e non già agricola, a prescindere dalle modalità con le quali egli sia stato assunto dal Consorzio. In accoglimento del proposto ricorso, pertanto, 8 la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla provvedendo Corte d'Appello di Bari, la quale, anche sulle spese del presente giudizio, qualificato il rapporto di lavoro intercorso tra il Consorzio e il ricorrente di natura industriale e non già agricola, ne trarrà le opportune conseguenze.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Bari. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2001. il Presidente: Lipfimult Il Cons, estensorynatale Capitanis IL CANCE SPE Chique herselle 20 AGU.2002 Depen Occi HEREAnail framelle 9