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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/10/2025, n. 3671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3671 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico Dott.ssa Dora Alessia Limongelli, a seguito dell'udienza di discussione ex art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c. celebratasi il 23/09/2025, pronuncia la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n° 9762/2024 del Ruolo Generale Affari Civili, avente a oggetto
Altri istituti relativi alle successioni, pendente tra
(C.f.: ), nato il Parte_1 C.F._1
05/08/1975 in Santa Maria Capua Vetere (Ce) e residente in [...](Ce), alla via
Nobile n° 5, elettivamente domiciliato in SA (Ce), alla via Vito Di Jasi n° 103, presso lo studio legale dell'Avv. Di Matteo Pietropaolo (C.f.: ; C.F._2
p.e.c.: , che lo rappresenta e difende in Email_1 giudizio giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo.
- Ricorrente -
e
(C.f.: ), nato il [...] in Controparte_1 C.F._3
NA (Ce) e residente in [...], elettivamente domiciliato in SA (Ce), alla via Ettore Corcioni n° 19, presso lo studio legale dell'Avv. Mazzarella Raffaele (C.f.: ; p.e.c.: C.F._4
, che lo rappresenta e difende giusta procura alle Email_2 liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- Resistente -
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 23/09/2025, le parti hanno concluso riportandosi a tutte le domande e le eccezioni già formulate nei rispettivi scritti difensivi e la causa è stata riservata in decisione ex art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 e 118 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, come novellati in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, della legge n° 69 del 18 giugno 2009, secondo il quale “ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli
132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge”.
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. depositato il 30/11/2024 e ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione, conveniva Parte_1 in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, chiedendo accogliersi le Controparte_1 seguenti conclusioni: “1) in via principale: accertare e dichiarare, per tutti i motivi in premessa esposti e da intendersi qui integralmente richiamati, che […] ha accettato, ai Controparte_1 sensi dell'art. 475 c.c. ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 476 c.c., l'eredità della madre
[...]
e, conseguentemente, ordinare al Conservatore dei RR.II. di Caserta, con esonero da CP_2 ogni responsabilità, di procedere alla trascrizione dell'accettazione dell'eredità in morte di
[...]
avente tra l'altro oggetto le restanti quote devolute ex lege in favore anche del coniuge CP_2 della de cuius e degli altri suoi figli e Persona_1 Controparte_3 Controparte_4
dei beni ereditari in premessa meglio individuati;
accertare e dichiarare, per tutti i CP_5 motivi in premessa esposti, da intendersi qui integralmente richiamati, che […] Controparte_1 ha accettato, ai sensi dell'art. 475 c.c. ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 476 c.c., l'eredità del padre e, conseguentemente, ordinare al Conservatore dei RR.II. di Caserta, con Persona_1 esonero da ogni responsabilità, di procedere alla trascrizione dell'accettazione dell'eredità in morte di
avente tra l'altro oggetto le restanti quote devolute ex lege in favore anche degli Persona_1 altri suoi figli e dei beni ereditari in Controparte_3 Controparte_4 CP_5 premessa meglio individuati;
2) in subordine, nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudice non dovesse accogliere le domande spiegate in via principale, voglia: fissare, ai sensi dell'art. 481 c.c., per il sig. […] un termine per l'accettazione dell'eredità, in mancanza della quale il Controparte_1 creditore, sin d'ora, dichiara di avere interesse ex art. 2900 c.c. a surrogarsi nei diritti del debitore, in ragione della quota ereditaria allo stesso spettante;
condannare […] al Controparte_1 pagamento delle spese e competenze di causa in ragione dell'attività procedimentale che l'istante è costretto a porre in essere in conseguenza delle omissioni della parte convenuta”.
A fondamento della pretesa, il ricorrente ha dedotto che, in virtù dell'ordinanza n°
2758/2014 con cui la Corte d'Appello di Napoli ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza n° 1314/2014 emessa dal Tribunale di
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Santa Maria Capua Vetere, è creditore nei confronti del resistente per l'importo di €
17.000,00, oltre interessi legali, imposte di registrazione, spese e competenze liquidate;
che, in forza degli anzidetti titoli giudiziali, nel 2016 ha iscritto presso la
Conservatoria di Caserta due ipoteche giudiziali sui beni del resistente;
che la notifica del precetto contente l'intimazione di pagamento dell'importo di € 22.750,29, oltre interessi legali e spese di registrazione del titolo, datata 29/02/2024, è risultata vana e, conseguentemente, il 30/04/2024 è stato notificato il pignoramento, per la quota di ¼ della piena proprietà, su tredici immobili (di cui sono riportati gli estremi identificativi in ricorso) del resistente rientranti nell'unità negoziale n° 1 nonché, per la quota di ⅛ della piena proprietà, su due immobili (di cui sono riportati gli estremi identificativi in ricorso) del resistente rientranti nell'unità negoziale n° 2; che la procedura esecutiva si è incardinata presso codesto Tribunale di Napoli Nord con
R.g.e. 216/2024 e che è stato eseguito il pignoramento sui beni del resistente e la trascrizione dello stesso, il 30/05/2024, presso la Conservatoria di Caserta;
che degli immobili pignorati risultano comproprietari e Controparte_3 Controparte_4
sorelle e LO del resistente, in quanto i cespiti pignorati sono CP_5 caduti nelle successioni apertesi in seguito al decesso dei genitori del resistente;
che, più precisamente, il 14/04/1990, alla morte di madre del Controparte_2 resistente, quest'ultimo, unitamente al padre alle sorelle Persona_1 CP_3
e e al LO , ha assunto la qualifica di
[...] CP_5 Controparte_4 chiamato all'eredità della compianta genitrice e che, tuttavia, attualmente ancora non risulta trascritta alcuna accettazione dell'eredità della de cuius; che, più specificamente, il 04/03/1999, alla morte di padre del resistente, quest'ultimo, Persona_1 unitamente alle sorelle e e al LO Controparte_3 CP_5 [...]
, ha assunto la qualifica di chiamato all'eredità del compianto genitore e CP_4 che, tuttavia, attualmente ancora non risulta trascritta alcuna accettazione dell'eredità del de cuius.
Esponeva il ricorrente che in merito alla successione di Controparte_2 sussisterebbero elementi comprovanti l'avvenuta accettazione della relativa eredità ai sensi dell'art. 475 c.c. o, in subordine, dell'art. 476 c.c., sia da parte del coniuge padre del resistente, avendo lo stesso sottoscritto la denuncia di Persona_1 successione qualificandosi come erede della de cuius e sia da parte di tutti i figli, avendo il resistente sottoscritto, qualificandosi come proprietario, Controparte_1
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un preliminare di compravendita datato 15/10/2007 avente a oggetto un immobile caduto in successione e avendo altresì sottoscritto sorella del CP_5 resistente, in nome proprio a per conto di tutti gli eredi comproprietari, un contratto di locazione datato 07/12/2021 avente a oggetto dei terreni caduti in successione e che, pertanto, ciascun chiamato all'eredità avrebbe acquisito la quota spettantegli nell'ambito della successione della de cuius; altresì che in merito alla successione di sussisterebbero elementi comprovanti l'avvenuta accettazione Persona_1 della relativa eredità ai sensi dell'art. 475 c.c. o, in subordine, dell'art. 476 c.c., da parte di tutti i figli, anch'essa desumibile dalla stipula dei predetti contratti di locazione di terreni e del preliminare compravendita e che, pertanto, ciascun chiamato all'eredità avrebbe acquisito la quota spettantegli nell'ambito della successione del de cuius; che, ancora, l'accettazione delle eredità da parte del resistente si desumerebbe anche dalla sua costituzione in giudizio nella procedura esecutiva incardinatasi presso codesto Tribunale di Napoli Nord con R.g.e. 216/2024; che, dunque, il ricorrente vanterebbe un interesse a sanare la continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c., onde procedere al pignoramento dei beni gravati da ipoteca per realizzare il recupero del proprio credito.
Si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione depositata il 21/03/2025, il resistente chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare
l'avvenuta prescrizione del diritto del comparente di accettare l'eredità, che viene espressamente eccepita nella presente comparsa, e rigettare il ricorso, siccome inammissibile per mancanza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. del ricorrente;
2) accertare l'avveramento delle condizioni di procedibilità del ricorso laddove sia richiesto la negoziazione assistita ex legge 162/2014 e la procedura di mediazione civile ex legge 28/2011 e, conseguentemente, dichiarare l'improcedibilità
e/o l'inammissibilità del ricorso;
3) dichiarare l'inammissibilità del ricorso per mancanza dei presupposti previsti dagli artt. 281decies e seguenti c.p.c. 4) rigettare il ricorso, siccome infondato in fatto e in diritto;
[…] Con la refusione delle spettanze legali con attribuzione al procuratore antistatario”.
A fondamento della difesa, il resistente ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso ex art. 281decies c.p.c., in quanto i fatti di causa sarebbero controversi e la domanda non sarebbe fondata su prova documentale e/o di pronta soluzione, nonché, previa contestazione della prescrizione del proprio diritto di poter accettare l'eredità dei compianti genitori, la carenza d'interesse ad agire del ricorrente. Nel
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merito, il resistente ha contestato che la mera trascrizione della denuncia di successione, effettuata dal compianto padre allorquando è deceduta la madre, non costituirebbe un'ipotesi di tacita accettazione dell'eredità in quanto rappresenterebbe un mero adempimento di un obbligo fiscale;
che, successivamente alla morte dei genitori, i beni caduti nelle relative successioni non sarebbero stati né utilizzati, né venduti e né affittati e neanche sarebbe stata eseguita sugli stessi alcuna voltura catastale o, ancora, atti tesi a generare reddito o a valorizzare le masse ereditarie;
che il resistente, tra l'altro, mai avrebbe posseduto i beni caduti nelle successioni dei genitori e che anche la casa dei compianti sarebbe rimasta chiusa e inutilizzata, risiedendo tutti i figli dei de cuius altrove;
che il contratto di locazione sottoscritto da sorella del resistente, ha avuto breve durata e non potrebbe CP_5 intendersi come tacita accettazione dell'eredità ma, piuttosto, come atto d'ordinaria amministrazione, in quanto stipulato allo scopo di preservare e conservare il bene evitandone il degrado e il deterioramento;
che neanche il preliminare di compravendita sottoscritto dal resistente potrebbe intendersi come tacita accettazione dell'eredità, in quanto lo stesso non costituirebbe un atto dispositivo del patrimonio e a esso non avrebbe fatto seguito la stipula del contratto definitivo di compravendita;
che, ancora, nemmeno la costituzione in giudizio del resistente nella procedura esecutiva incardinatasi presso codesto Tribunale di Napoli Nord con
R.g.e. 216/2024 sarebbe da intendersi come tacita accettazione dell'eredità, in quanto la stessa costituirebbe un mero atto difensivo;
che, infine, il resistente mai si sarebbe appropriato di alcun bene facente parte delle masse ereditarie credendolo proprio.
All'udienza di comparizione del 04/04/2025, non ravvisando la necessità di espletare ulteriore attività in ragione della natura essenzialmente documentale del contenzioso, il Giudice ha rinviato la causa per la discussione all'udienza del 23/09/2025 e ivi l'ha riservata in decisione ex art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c.
1. Questioni preliminari
Il presente giudizio è stato introdotto con ricorso ex art. 281decies e susseguenti c.p.c. che, dunque, ha avviato un procedimento alternativo e concorrente rispetto all'ordinario processo di cognizione, finalizzato a fornire una tutela atipica e più spedita, a prescindere dalla natura della posizione giuridica sostanziale posta alla base della domanda;
l'istanza del ricorrente soddisfa tutti i presupposti del rito prescelto,
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poiché la domanda risulta fondata su prova documentale, non concerne questioni particolarmente controverse e non richiede un'istruttoria complessa.
2. Nel merito
La domanda è fondata e può accogliersi per quanto di seguito argomentato.
Come è noto, l'acquisto della qualità di erede non è automatico, ma presuppone l'accettazione, che è atto negoziale unilaterale di autonomia privata mediante il quale il soggetto decide di acquistare l'eredità che gli è stata devoluta e divenire erede (cfr.
Cass., Sez. Lav., n. 10525/2010; Ord. n. 5247/2018).
L'accettazione dell'eredità è espressa quando in un atto pubblico o in una scrittura privata il chiamato all'eredità dichiari di accettarla o assuma il titolo di erede (art. 475, comma 1, c.c.). L'accettazione è, invece, tacita (art. 476 c.c.) quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella sua qualità di erede (cfr. Cass. n. 10655/2022).
Per aversi accettazione tacita dell'eredità (ex art. 476 c.c.), quindi, è essenziale la presenza di due diverse condizioni: la qualità di chiamato all'erede del soggetto che si occupa successivamente dell'asse ereditario (solo l'erede ha legittimazione piena ad accettare l'eredità); ovvero, il compimento di un'attività materiale presupponente la intrinseca volontà di accettare (cfr. Cass. n. 7075/1999; Cass. 10796/2009; Cass. n.
5569/2021). L'accettazione tacita di eredità può desumersi anche dal comportamento del chiamato che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare e che, per tale ragione, possano essere significativi della sua volontà di accettare l'eredità (cfr., ex multis, Cass. n. 10796/2009).
Non solo gli atti dispositivi ma anche gli atti di gestione possono dar luogo all'accettazione tacita dell'eredità; a tal fine è necessario l'accertamento caso per caso da parte del giudice di merito, in considerazione della peculiarità di ogni singola fattispecie e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura ed importanza nonché della finalità degli atti di gestione compiuti dal chiamato, purché incompatibili con la volontà di rinunziare e non altrimenti giustificabili se non con la veste di erede.
In particolare, ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, in considerazione della loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, la trascrizione della stessa, il pagamento delle relative
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imposte. Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità; peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità (cfr.
Cass. n. 4843/2019; Cass. Ord. n. 11478/2021; Cass. n. 4783/2007; Cass. n.
5111/2009).
In alcuni casi l'acquisto avviene ex lege indipendentemente e talvolta anche contro la volontà del chiamato (artt. 527 e 485 c.c.). Nello specifico, l'art. 485 c.c. prevede che il chiamato all'eredità che è nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario (Cass. n. 3175/2009), deve formare l'inventario entro tre mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza della delazione, giorno che può anche non coincidere con quello dell'apertura della successione. Ai fini dell'acquisto ex lege di cui all'art. 485
c.c., è sufficiente che il chiamato all'eredità si trovi “a qualsiasi titolo... nel possesso di beni ereditari”, ravvisandosi tale requisito in qualsivoglia relazione materiale del chiamato con i beni ereditari e cioè in una situazione di fatto (cfr. Cass. n.
7076/1995; n. 4707/1994), che consenta l'esercizio in concreto di poteri sui beni stessi, non dovendo il medesimo presentare i requisiti di cui all'art. 1140 c.c. Tale relazione materiale, inoltre, non deve sussistere con tutti i beni ereditari, essendo, invece, sufficiente che riguardi una parte di essi o anche un solo bene ereditario, purché di valore economico non irrilevante. Appurata l'esistenza di tale relazione materiale, di fatto, spetta al chiamato l'onere di provare che, per un qualsiasi eccezionale evento, vi fosse la materiale impossibilità di esercitare il possesso dei beni. Secondo la giurisprudenza anche la "coabitazione con i propri familiari per un tempo limitato in occasione di festività e ferie riveste significato concludente della volontà di accettare (cfr. Cass. 4456 del 14.02.2019).
Giova altresì rammentare che sebbene l'art. 485 c.c. si riferisca letteralmente proprio al caso che il chiamato sia già nel possesso dei beni ereditari a qualsiasi titolo, ciò non vale a rendere insignificante il possesso acquisito successivamente, come affermato recentemente dalla giurisprudenza di legittimità. Nel concorso delle condizioni previste dalla norma, dunque, l'acquisto ex lege opera ugualmente, ma il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorrerebbe non dalla apertura della
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successione, ma dal momento di inizio del possesso (cfr. Cass. Civ. n. 15587/2023, e le precedenti n. 1438/2020 e 15690/2020). Trascorso invano tale termine il chiamato
è considerato erede puro e semplice (art. 485 c.c., co. 2).
Ciò posto, giova evidenziare che nell'ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede, l'onere di dimostrare l'assunzione della qualità di erede incombe su chi agisce in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c. Dunque,
l'accettazione dell'eredità può essere compiuta e produrre i suoi effetti giuridici solo se effettuata da soggetto delato all'eredità, sicché in tal senso l'accertamento della delazione ereditaria è prioritario sul piano logico-giuridico rispetto a quello dell'accettazione dell'eredità. In caso di successione legittima, l'eredità viene devoluta primariamente in favore del coniuge e dei discendenti, i quali sono i principali delati all'eredità (artt. 565 e 581 c.c.).
Nel caso che qui ci occupa, il resistente non ha contestato la propria qualità di figlio e chiamato all'eredità di e avendo al contrario Controparte_2 Persona_1 eccepito la prescrizione del diritto di accettare l'eredità dei genitori e il mancato compimento di atti importanti tacita accettazione ai sensi dell'art 476 c.c.
Tanto osservato, mette conto evidenziare che essendo preclusa la possibilità di poter ricondurre la presente controversia alla previsione di cui all'art. 475, comma 1, c.c. per l'assenza di un atto pubblico o di una scrittura privata che attesti la formale accettazione o l'assunzione del titolo di erede da parte del resistente quale chiamato all'eredità di entrambi i compianti genitori, la fattispecie in esame rientra nella previsione di cui agli artt. 476 c.c. e 485 c.c.
Ed infatti, dalla documentazione versata in atti (cfr. dichiarazione di successione relativa alla dipartita di avvenuta nel 1990 con la dichiarazione di Controparte_2 successione relativa alla dipartita di avvenuta nel 1999, entrambe Persona_1 allegate al ricorso introduttivo) emerge che al momento della presentazione della dichiarazione di successione della madre il figlio Controparte_2 Controparte_1 avesse la residenza in uno degli immobili caduti in successione, vale a dire quello in
San Marcellino, corso Matteotti n. 28 per cui deve ritenersi che lo stesso fosse nel possesso dei beni ereditari e come tale tenuto a redigere l'inventario nel termine di tre mesi dall'immissione in possesso, decorso il quale ha acquisito la qualità di erede.
A riguardo, parte resistente si è limitata a dedurre di non essere in possesso dei beni e di risiedere nella provincia di Viterbo da oltre 20 anni, senza tuttavia fornire alcuna
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prova del suddetto dato e della erroneità delle indicazioni contenute nella detta dichiarazione di successione. Invero, la prova testimoniale articolata sul punto da parte resistente è del tutto generica e priva della necessaria contestualizzazione spazio
- temporale.
Ebbene, il vaglio dei documenti istruttori fuga qualsiasi dubbio anche in ordine all'avvenuta tacita accettazione da parte del resistente dell'eredità del padre, avendo compiuto direttamente e per il tramite della sorella qualificatasi come CP_5 sua rappresentante, atti di disposizione dei beni caduti, dapprima, nella comunione ereditaria della madre e, successivamente, in quella del padre Controparte_2
Persona_1
Invero, deve certamente considerarsi atto dispositivo dei beni caduti nella successione di il contratto preliminare di compravendita datato Persona_1
15/10/2007 stipulato, entro il termine previsto dalla legge per consentire ai chiamati all'eredità di accettarla, direttamente da con Controparte_1 [...]
, ove il resistente “nella sua qualità di proprietario, e in nome e per conto di Parte_1
e prometteva di vendere al Controparte_3 Controparte_4 CP_5 ricorrente le porzioni di un immobile sito in NA alla via Bellini n° 15 “come pervenuto da successioni di […] e (cfr. gli articoli 1 e 2 Controparte_2 Persona_1 del preliminare di compravendita allegato al ricorso introduttivo); trattasi, quest'ultimo, del medesimo accordo da cui il ricorrente ha legittimamente receduto e che ha generato il suo credito nei confronti del resistente, come da sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e confermata dalla Corte d'Appello di
Napoli previa declaratoria d'inammissibilità del gravame proposto avverso la stessa
(cfr. entrambi i titoli esecutivi allegati al ricorso introduttivo); ebbene, in merito configurabilità della stipula del preliminare di compravendita quale atto di tacita accettazione dell'eredità, giova rammentare che la Corte di Cassazione, con ordinanza n° 9436 emessa il 10 aprile 2025, ha recentemente ribadito che “l'accettazione tacita dell'eredità postula, ex art. 476 c.c., la ricorrenza delle due condizioni del compimento di un atto presupponente necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede. Di conseguenza, la stessa stipulazione di un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto un bene relitto da parte dei chiamati all'eredità costituisce in sé accettazione tacita dell'eredità”.
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Per quanto esposto, dunque, non può assolutamente revocarsi in dubbio che il resistente abbia tacitamente accettato le eredità dei genitori, Controparte_1 trovando l'anzidetta conclusione ulteriore conforto nella stipula del contratto di affitto del fondo rustico datato 07/12/2021 con la rappresentanza diretta della sorella
(cfr. la premessa del contratto di affitto “in nome proprio e per conto di CP_5
e come comproprietari”), nonché la Controparte_3 Controparte_4 Parte_2 qualifica di “proprietario dei beni pignorati” autoattribuitasi, senza alcuna riserva o contestazione, dal resistente nella comparsa di costituzione e risposta dallo stesso depositata nell'ambito della procedura esecutiva azionata dal ricorrente.
Alla luce di tutto quanto osservato, va disattesa l'eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità sollevata dal resistente, essendo dimostrato che nei dieci anni decorrenti dalla data di apertura di ciascuna delle successioni, era Controparte_1 nel possesso dei beni ereditari e ha compiuto atti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità.
3. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, facendo riferimento ai parametri minimi stabiliti dal d.m. n° 147/2022 per i giudizi celebratisi innanzi al Tribunale per lo scaglione di valore entro il quale rientra la controversia (quindi, per quello che va da € 5.201,00 fino a € 26.000,00) tenuto conto dell'esigua attività processuale e della assenza di istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n° 9762/2024 del Ruolo
Generale Affari Civili, avente a oggetto Altri istituti relativi alle successioni, pendente tra e , ogni contraria istanza disattesa, Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1. Accoglie la domanda, per le causali di cui in motivazione;
per l'effetto:
2. Dichiara l'accettazione tacita delle eredità dei genitori , Controparte_2 nata il [...] in [...] e deceduta il 14/04/1990 in Napoli, e
nato il [...] in [...] e deceduto il Persona_1
04/03/1999 in San Marcellino (Ce), da parte del resistente CP_1
, conseguentemente da considerarsi erede legittimo degli stessi
[...] nelle quote di legge;
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3. Ordina al Conservatore dei registri immobiliari di Caserta di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni sua responsabilità;
4. Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in € 264,00 Parte_1
(duecentosessantaquattro/00) per esborsi e € 2.540,00
(duemilacinquecentoquaranta/00) per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge.
Così deciso in SA, il 20/10/2025
Il Giudice monocratico
Dott.ssa Dora Alessia Limongelli
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