Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 16/04/2026, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00413/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00294/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 294 del 2018, proposto da
LU NO, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Scipione e CA Scipione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Aldo Scipione, con studio in Formia, via Marziale, 3;
contro
Comune di Gaeta, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Annamaria Rak, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RI NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Manlio Formica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'autorizzazione prot. n. 110/Amb. del 21 gennaio 2015 con cui l'Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune di Gaeta ha autorizzato il signor NO RI alla traslazione resti mortali del defunto NO TO nonché di tutti gli atti e i provvedimenti connessi, correlati e consequenziali a quelli impugnati;
e per la condanna
del Comune di Gaeta al risarcimento del danno esistenziale, da liquidarsi in via equitativa in favore del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gaeta e di RI NO;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 27 marzo 2026 il dott. CA VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il 21 gennaio 2015 l’Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune di Gaeta ha autorizzato il ricorrente, il cui figlio era titolare della concessione di un loculo, alla traslazione dei resti mortali del defunto padre.
2. Con ricorso, notificato il 14 aprile 2018 e depositato il successivo 11 maggio, il ricorrente ha impugnato il provvedimento de quo , perché asseritamente illegittimo.
3. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 27 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. In via preliminare, il Collegio reputa infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, sollevata dall’amministrazione resistente.
La questione non può infatti essere derubricata a una mera questione di natura privatistica tra i parenti del defunto in quanto la posizione del ricorrente è strettamente connessa all’esercizio di un potere amministrativo che, a suo dire, sarebbe stato esercitato illegittimamente.
5. Il Collegio reputa del pari infondata l’eccezione di irricevibilità del ricorso, posto che esso è stato proposto entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell’atto lesivo: l’accesso agli atti è stato infatti concesso il 15 febbraio 2018 e, pertanto, poiché l’impugnazione doveva essere effettuata il 16 aprile e il presente ricorso è stato notificato il 14 aprile, il ricorso è tempestivo.
6. Infondata è, infine, l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, posto che è innegabile che il ricorrente è titolare di un astratto interesse a rendere omaggio al padre defunto nell’originario luogo di tumulazione.
7. Nel merito, con il proprio ricorso i cui motivi possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta interconnessione, il ricorrente censura, in primo luogo, l’omessa instaurazione di un valido contraddittorio procedimentale, per il tramite della comunicazione di cui all’art. 7 della legge 241/90, necessità che sarebbe comprovata dall’art. 79 comma 2 del d.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, il quale sancirebbe che al termine del periodo legale di sepoltura il diritto a disporre del corpo del defunto spetterebbe al coniuge superstite ovvero a tutti i congiunti del medesimo grado.
Il ricorso è, poi, compendiato da un’istanza risarcitoria per il ristoro del pregiudizio esistenziale patito dal ricorrente.
7. Il ricorso è infondato.
In primo luogo, il Collegio deve evidenziare che per effettuare un’esumazione e trasferire il corpo di un defunto non è richiesto il consenso unanime di tutti i congiunti dello stesso grado.
L’art. 83 del d.P.R. 285/90 sancisce, infatti, che « Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle »; detto altrimenti, si tratta di una valutazione che, qualora non imposta dall’autorità giudiziaria, appartiene alla discrezionalità del sindaco.
Del resto, quando il legislatore ha ritenuto necessario in consenso unanime di tutti i congiunti del medesimo grado lo ha fatto espressamente come nel caso della cremazione.
L’art. 79 del decreto citato prevede infatti, al comma 1, che « La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi », con la precisazione, di cui al comma successivo, a mente del quale «la volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ».
Ebbene, se anche si dovesse ritenere che il Comune avrebbe dovuto comunicare ai parenti del defunto l’avvio del procedimento di traslazione della salma, il provvedimento non sarebbe comunque illegittimo in virtù del disposto dell’art. 21- octies , comma 2 secondo periodo, della legge 241/90 (« Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10- bis»), posto che, come visto, l’autorizzazione alla traslazione della salma è soggetta a una valutazione discrezionale dell’amministrazione procedente, che non è subordinata all’assenso di tutti i parenti del medesimo grado.
Si rammenta, infatti, che la menzionata disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza maggioritaria nel senso che spetta a colui che eccepisce il vizio de quo indicare gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto in sede procedimentale e che sarebbero stati idonei ad incidere sulla determinazione dell'Amministrazione e, solo dopo, quest’ultima sarà gravata dal ben più consistente onere di dimostrare che, anche ove quegli elementi fossero stati valutati, il contenuto dispositivo del provvedimento non sarebbe mutato (e x multis Consiglio di Stato, sez. V, 20 ottobre 2020, n. 6333).
Onere questo che non è stato assolto dal ricorrente, il quale si è limitato ad asserire genericamente che « poiché l’autorizzazione impugnata è stata rilasciata ad uno soltanto dei parenti diretti senza acquisire il consenso del ricorrente (parente diretto del medesimo grado) totalmente all’ oscuro del procedimento amministrativo avviato dal primo, l’atto di autorizzazione impugnato è illegittimo per le dedotte violazioni di legge e anche per vizio generale del procedimento » (cfr. pag. 6 ricorso introduttivo) e che l’illegittimità del provvedimento deriverebbe dal fatto che esso sarebbe «stato « rilasciato al controinteressato senza assolutamente consentire al ricorrente di partecipare al procedimento amministrativo avviato unilateralmente da uno solo dei prossimi congiunti » (cfr. pag. 5 memoria del ricorrente del 6 marzo 2026).
8. Per quanto sopra esposto il ricorso è infondato e deve essere respinto, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria, stante la legittimità dell’atto impugnato.
9. In virtù delle peculiarità della controversia il Collegio reputa equo compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 27 marzo 2026 svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4- bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
AC IN, Presidente
CA VI, Primo Referendario, Estensore
Massimiliano Scalise, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA VI | AC IN |
IL SEGRETARIO