Sentenza 27 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/2003, n. 4569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4569 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA N1661-11-12 7 68 3 97 'LINY OTION VOLSTOEN YG LINESH IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggettc LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sentenza di SEZIONE TERZA CIVILE equità giudice Composta dagli Ill:mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vince0456 9 /03 § pace R.G.N.17487/07 Dott. Ernest Cron. 10385 Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. Relatore Rep. Dott. Antonio SEGRETO Consigliere c.c. 31/01/03 Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere ha pronunciato la sequente: S E NTENZA sul ricorso proposto da: VI s.r.l.. in persona dell'amministratore unico, legale rappresentante pro tempore, GI VE, domiciliato in Roma, via Mantegazza n. elettivamente sig. Luigi Cardin, difeso dall'avv. Ro- 24, pros00 dolfo Petrucci, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NC TR, elettivamente domiciliato in Roma, via Quattro Fontane n. 10, presso 1' avv. Daniela Ciardo, Ippolito, giusta delega in difeso dall'avv. Armando atti;
controricorrente 231 2003 I avverso la sentenza del giudice di pace di Ceglic Mes- sapico n. 47/01 del 3 marzo 28 aprile 2001 {R.G. 267/00). Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31 gennaio 2003 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Le te le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dot:. Ennio Attilio Se- pe. che ha concluso chiedendo il rigetto del secondo motivo del ricorso per manifesta infondatezza e decla- ratoria di inammissibilità degli altri motivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 20 luglio 2000 NC TR conveni va in giudizio, innanzi il giudice di pace di Ceglie Mes- sapica, la VI s.r.l. per sentir dichiarare prive di effetti, a far data dal luglio 1999, il contratto di viçilanza stipulato con detta società e accertare che nessuna somma era dovuta da esso concludente & Iar data dalla della data per canoni di servizio. Esponeva l'attore di aver stipulato, деплато 1999, ir Ceglie Messapica, un contratto di vigilanza con la società convenuta per un canone mensile di lire 50 mila da assolversi nel domicilio dell'attore ma che nel luglio del 1999 il Consiglio di Stato aveva inter- detto alla VI s.r.l. l'esercizio della attività 2 di vigilanza in Ceglie Messapica per cui ess o conclu- denle aveva comunicato a controparte di ritenere privo di effetti il contratto in questione. Costituitasi in giudizio la convenuta resisteva al- la avversa domanda, deducendone la infondatezza. Eccepiva, in particolare, la VI s.r.
1. che il giudice adito era incompetente ratione erritorii, a conoscere della controversia e, contemporaneamente, che 1'invocata interdizione dal servizio da parte del Con- siglio di Stato era fuorviante e destituita di forda- mento giuridico, atteso che in attesa della vicenda presso i giudici amministrativi il prefetto di Brindisi aveva autorizzato essa concludente a continuare ad ope- rare ed infatti, egaa concludente aveva continuato મૈં fornire la vigilanza di cui al contratto inter partes. Chiedeva, pertanto, la convenuta, in via riconven- zionale, fosse dichiarata la validità e efficacia del contratto con condanna dell'attore al pagamento dei ca- noni scaduti successivamente all'ottobre 1999. Svoltasi la istruttoria del caso l'adito giudice con sentenza 3 IZO 28 aprile 2001 accoglieva la do- manda principale, dichiarando risolto il contratto di vigilanza a far data dal luglio 1999, con condanna del- la SVEVIAPCL a restituire all'attore i canoni percepiti per i mesi di luglio e agosto 1999. 3 Per la cassazione della riassunta pronunzia ha pro- posto ricorso, affidato a 4 motivi e illustrato da me- moria, la VI S.r.
1. Resiste con controricorso, NC TR. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denunzia «viola- zione e faisa applicazione degli artt. 28 e 29 c.p.c.>>, censurando, in particolare, la sentenza gravata nella parte in cui la stessa ha ritenuto la propria competen- za per territorio a conoscere della controversia senza considerare la clausola . 10 della condizioni generali dei contratto, clausola in forza della quale «per qual- siasi controversia relativa al presente contratto resta convenuta la competenza del fcro di Lecce>>. La deduzione è inammissibile (oltre che manifesta- mente infondata). Come precisato nella sentenza ora impugnata, infat- la questione della competenza, 0 тело, dell'adito ti, giudice di расе Д conoscere della presente controver- sia, in forza della clausola sopra trascrilla, è stata affrontata e decisa dal giudice a quo соп l'ordinanza 21 novembre 2000. La società ora ricorrenze, nel corso dell' uaienza del 15 dicembre 2000 ha espressamente formulato riserva di impugnazione, avverso tale provvedimento. 4 Pacifico quanto precede e поп controverso che con il ricorso ora in esamo la VI ha proposto ricor- SO esclusivamente contro la sentenza 17 marzo 2001, è palese, como denunziato dal controricorrente, la inam- missibilità delia deduzione in esame. La stessa, infatti, è rivolta â censurare un prov- vedimento (ordinanza - sentenza 21 novembre 2000; non impugnata in questa sede. Arche a prescindere da quanto procede, comunque, per completezza di esposizione si osserva che la desi- gnazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, + attribuisce al foro designato competenza esclusiva solo se vi una pattuizione che, pur rimanendo svincolata da qualsiasi onere di forma, esprima, tuttavia, la non equivoca intenzione delle parti di sottrarre la compe- tenza agli altri fori e che tale non è la clausola che designa un determinato foro come competente por ogni controversia concernente uno specifico rapporto (Cass. 15 febbraio 2001, 71 2214; Case. 18 novembre 1998, Π. 1616). Pacifico quanto procede пол controvers che la clausola invocata non prevede affatto in via esclusiva La compotenza del giudice di расе di Lecce, è palese che esattamente il giudice a quo ha ritenute la propria 5 competenza a conoscere della controversia quale luogo in cui si era noncluso il contratto. Né, a riguardo, sono pertinenti, al fine di perve- nire a па diversa soluzione della lite, i precedenti giurisprudenziali richiamati in ricorso i quali fanno entrambi riferimento all'eventualità, Come dimostrato sopra non ricorrente nella specie, in cui la clausola contrattuale renda «esclusivo»> unc dei fori concorrenti di cui agli art. 19 e 20 c.p.c. (Cass. 25 settembre 1998, n. 9583, nonché Cass. 29 gennaio 1996, n. 664). Sul punto, da ultimo, si evidenzia infine che Cass 1 agosto 2001, 10449 [e non Cass. 1° agosto 0 1 200 , n. 10499, come indicato nella memoria 20 gennaio 2003, relativa a tutt'altro argomento], che si prospet- ta essere in termini opposti alla giurisprudenza sopra richiamata (tanto da rappresentare un contrasto di giu- risprudenza nell'ambito deile Sezioni semplici]. Za espresso riferimento alle pronunzie sopra ricordate, confermando ulteriormente l'insegnamento delle stesse. La Massima tratta dall'ufficio del Massimario di questa Corte dalla ricordata pronunzia, infatti, recita che «ia parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta anche a contesta- re tutti i fori alternativamente previsti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle
contro
- voreie scaturenti dal contratto che contenga detta pa=- tu zione». Ai riguardo si precisa nella parte motiva della de- cisione da ultimo richiamata che «la designazione con- verzionale di un foro, ex artt. 28 e 23 c.p.c., in de- roga a quello stabilito dalla legge, attribuisce al fo- ro designato la competenza esclusiva soltanto se risul- ta una enunciazione espressa che non lasci adito ad al- CLE dubbio cu la comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari, ma, ai fini della individuazione di tale volontà, sufficiente che le parti slesse specifichino - come appunto verificato- si nel caso di specie che detto foro convenzionale voluto come "esclusivo", bastando tale specificazione a dare la certezza della volontà nel senso di cui sopra>>. Certo che nella specie il foro di Lecce ΠΟΥ era stato indicato come «esclusivo», è paiese come anti- cipato - la non pertinenza, al fine del decidere, di ogni riferimento 2 Cass 1 agosto 2001, Π. 10449, al fine di deduc e l'esistenza di un contrasto di giuri- oprudenza nell'ambito di questa Corte regolatrice. 7 Con il secondo motivo parte ricorrente denunzia, ancora, violazione e falsa applicazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c, in relazione all'art. 118 c.p.c. Si Osserva, infatti, che il giudice del merito avrebbe trascurato di esaminare altri documenti, in a - ti, dai quali risultava che già con provvedimento 24 agosto 1999 la Prefettura di Brindisi aveva autorizzato il differimento dell'interruzione del servizio di vigi- lanza. La censura non coglie nel segno. A prescindere dal considerare che in ogni caso, pur giusta la divers '> ricostruzione dei fatti cosi come compluta dall'attuale ricorrente rimane incontroverso che tra il luglio 1999 e il 24 agosto 1999 [cioè per circa due Mesil la VI era nell'impossibilità, giuridica, di svolgere il servizio che si era impegnato E fornire al a NC, così rendendosi comunque ina- compiente al contratto, si osserva che ancorché si ri- chiamino nella intitolazione del motivo gli artt. 132 € 118 c.p.c., il motivo si limita, in realtà, a denunzia la sentenza gravata per un profilo totalmente diverso, es in particolare, porché non avrebbe adeguatamente va- lutato alcune circostanze di fatto e, quindi, per «in- sufficiente» e non adegua La motivazione. 8 Certo quanto sopra si Osserva che la sentenza se- condo equità del giudice di pace non può essere impu- gnata con il ricorso per cassazione in presenza di un qualsiasi vizio della motivazione, ma solo ove la moti- vazione manchi del tutto o sia apparente, illogica 0 incoerente (Cass. 9 Marzo 1999, 1. 1991 Analogamente, Cass 11 giugno 1998, 1. 5794; Cass. 5 ottobre 2000, Π. 13269), ovvero fondata 91 affermazioni contrastanti 0 perplesse, 0 comunque inidonee ad evidenziare la ratio decidendi (Cass. 23 marzo 2001, n. 4223}. Le sentenze in esame, quindi, possono essere impu- gnate per inesistenza della motivazione o quando questa risulti apparente o radicalmente ed insanabilmente con- traddittoria per intrinseca inidoneità a consentire il н е controllo delle ragioni poste a base della decisione (Cass. 1 giugno 2001, n. 7448, nonché Cass. 4 giugno 2001, n. 7515). La motivazione di una sentenza del giudice di pace secondo equità, in altri tormini, è censurabile ai зел- si dell'art. 360 n. 4 c.p.c., ossia se la motivazione è meramente apparente o radicalmente contraddittoria, sl da potersi ritenere inesistente (Case. 8 settembre 2000, n. 11859, nonché, tra le tantissime, Cass. 16 no- vembre 1999, n. 12692; Cass. 7 marzo 2001, n. 3290). Le sentenze in questione, quindi, sono censurabili 360 п. > c.p.c., al- sotto il profilo di cui all'art. tresi allorché l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, actenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in una ipotesi di mera apparenza o di radicale insanabile con- traddittorielà della motivazione (Cass. 8 maggio 2001, . 6385. Analogamente, Casa. 16 agosto 2000, n. 10820). Deriva da quanto sopra, pertanto, che non è suffi- ciente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cas- sazione nei confronti di dette sentenze , = 1 rilievo della sola insufficienza dei motivi posti dal giudice di pace a base della propria decisione (Cass. 5 ottobre 2000 n. 13269, cit.). Con il terzo motivo, ancora, la ricorrente denunzia violazione dei principi fondamentali in tema i riso- luzione contrattuale, violazione degli artt. 115, 116 fondamentale principio sancito da l' in relazione al art. 2697 c.c.>>. Al pari dei precedenti il mezzo non può trovare ac- coglimento. Quanto alla prima parte ei osserva che le SS.UU, di questa Corte suprema, risolvendo UI1 contrasto giuri- sprudenziale manifestatosi nell'ambito delle sezicni semplici, accertato che l'equità prevista dall'art. 10 113, comma 2, c.p.c. «formativa>> 0 «sostitutiva»>, correttiva> od «integrativa», sonc pervenute alla non conclusione che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunziata dal giudice di pace 11] causa di valore inferiore a lire due milioni costituisce impu- gnazione di sentenza di equità - abbia il giudice di- chiarato di avere applicato una norma equitativa c una ToIma di legge perché rispondente ad equità 0 Gi sia limitato ad applicare una norma di legge - ed è ammis- sibile per violazione di norme processuali (art. 360, comma 1 n. 1, 2 e 4, c.p.c.), mentre la censura di vio- lazione di legge, attinente alla decisione di merito, è consent.ita per violazione di norme costituzionali e di norme comunitarie, di rango superiore alla norma ordi- C che tale interpretazione non contrasta Connaria l'art. 24 cost. (Cass., Яez. un.. 15 ottobre 1999, 11, 715). Quanto precede, costituisce, al momento, diritto vivente presso la giurisprudenza di questa Corto rego- latrice (Sempre nello stesso senso, cfr., infatti, Cass. 16 novembre 1999, n. 12692; Cass. 24 febbraic 2000, 11, 2105 Cass. 19 aprile 2000, n. 5131 Cass. 16 Cass. 5 ottobre 2000, n. 13269;agosto 2000, n. 10820 ; Cass. 14 novembre 2000, 11. 14745; Cass, 11 dicembre 11 2000, Π. 15577; Caes. 15 gennaio 2001, II. 494; Cace. 7 marzo 200), n. 3290; Cass. 14 marzo 2001, n. 3673). In altri termini il ricorso per cassazione avversC la decisione del giudice di pace in cause di valore inferiore a lire due milioni costituisce impugnazione di sentenza di equità abbia il giudice dichiarato di avere applicato una norma equitativa 0 ипа norma di legge perché rispondente a equità o si sia limitato ad applicare una norma di legge ed è ammissibile soltan- to: a) per violazione di norme processuali, ivi inclusi i casi di inesistenza, mera apparenza o radicale e in- sanabile contraddittorietà della motivazione;
- b) per violazione di norme sostanziali (ex art. 360 3 c.p.c.) ma soltanto ве di rango costituzionale comunitario, in quanto poste da fonti di livello supe- riore a quella della legge ordinaria che il giudizio equitativo prevede (Casa. 11 aprile 2000, n. 4592). Deriva da quarto sopra, pertanto, che il giudice di pace non tenuto né all'osservanza delle norme Sos an- ziali nor. di rango costituzionale, I. é diversamente rispetto a quanto in precedenza si prevedova con ri- aiguardo alle sentenza del giudice conciliatore, principi regolatori delia materia>> (Cass., sez. פנן 13 ottobre 1999, n. 716; Cass. 16 novembre 1999, 11. 12 12692 Case. 18 gennaio 2000, nl. 503; Cass. 24 febbraio 2000, n. 2105). Nessuna relazione, infine, esiste tra la intesta- zione del motivo, quanto alla lamentata «violazione de- gli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione al fondamentale principio sarcito dall'art. 2697 c. .> e le ragioni del dissen0, espresso nella parte espositiva dello stesso motivo, rispetto a pronunzia impugnata. Tali ragioni di dissenso ei risolvono, ancora апа volta, Bulla valutazione delle risultanze di causa COM- 1 piuta dal giudice del merilo e, quindi, in una serie di considerazioni inammissibili in questa sede. Con il quarto, e ultimo motivo, la ricorrente la- menta infine violazione del principio di economicità processuale» per non avere il giudice di pace unificato tutti i giudici pendenti innanzi a sé e relativi a mol- Leplici controversie promosse, da vari utenti sempre in relazione agli stessi fatti. La deduzione è palesomente inammissibile, sia соп- siderato che il Ligetto dell'istanza ai riunione ега contenuto nell'ordinanza 21 novembre 2000, avversO la quale la VI ha formulato riserva di impugnazione non sciolta, sia, in ogni cas0, Lenuto presente che disporre, o meno, la riunione di più giudizi in qualche modo connessi, o per i soggetti coinvolti o per lo que- 13 stioni da trattaze o, ancora, per il petitum, integra esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito in alcun modo sindacabile in sede di legit imi- tȧ. Risultato totalmente infondato il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna della ri- corrente al pagamento delle spese di giudizio di legit- timità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in € 100,00, oltre € 500,00 per onorari. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 31 gennaio 2003. il Consigliere relatore est. il Presidente L ANGEK [EREC1 RIADEPOSITATE IN 200F" Oggi IL. CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 14