Sentenza 1 agosto 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2001, n. 10499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10499 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
Aula A 1 04 9 9 /0 1 RE P B B L ICA I TALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.lavoro Dott. Ettore Mercurio Presidente R.G. 103/00 " Mario TA NA V. Consigliere " Rep. " Donato Figurelli " Corrado Guglielmucci " Cron. 23117 "I Ud.7/6/2001 " Pasquale Picone ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da SA EL TR, elett.dom.in Roma, piazza del Fante n.20 presso lo studio dell'avv.Orfeo Celata che, unitamente all'avv.Gianfranco Montaretto Marullo, la rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE CONTRO 2684 S.n.c. AN IA e C.; ΙΝΤΙΜΑΤΑ per l'annullamento della sentenza parziale del Tribunale di Roma in data 20 ottobre 1997, n.18718 e di quella definitiva in : data 7 settembre 1999, n.16247 (R.G.N.9148/1994); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 7/6/2001,la TA NA relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Viscido;
udito l'avv.Orfeo Celata;
udito il Pubblico Ministero, nella persona de]. Matera che ha concluso pe:Sost.Proc. Gen.Dr.Marcello l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. SVOLGIMENTO EL PROCESSO SA EL MA conveniva davanti al Pretore del lavoro di Roma la s.n.c. EN IA e C. e, deducendo che nel periodo 29 novembre 1985-20 aprile 1990 aveva svolto mansioni di commessa con orario dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30,per cinque giorni e mezzo alla settimana,e che le spettavano lire 40.317.070 a titolo di differenze retributive, 13° e 14° e trattamento di fine rapporto, nemensilità, ferie, straordinario chiedeva la condanna al pagamento della detta somma oltre accessori. Nella resistenza della convenuta e all'esito della prova per testi,il Pretore, con sentenza dell'11 gennaio 1993, accoglieva la domanda. Avverso la decisione proponeva appello la società e il locale,con sentenza non definitiva del 20 ottobreTribunale 1997, in parziale riforma della sentenza impugnata: rigettava la domanda proposta dalla EL MA riguardante differenze a titolo di retribuzione dal 29 novembre 1985 al 20 aprile 1990,13° e 14° mensilità -quest'ultima con riferimento esclusivo agli anni 1986,1987,1989 e 1990 ferie non godute, - al periodo 29 straordinario relativamente compensi per lavoro novembre 1985-31 marzo 1988, festività abolite;
condannava genericamente l'appellante in favore della lavoratrice alla corresponsione di differenze a titolo di lavoro - limitatamente al periodo dall'aprile 1983 straordinario all'aprile 1990 in relazione a 17 ore mensili -,14° mensilità per l'anno 1988, TFR, tenuto conto dello straordinario e della durata del rapporto di lavoro dal 29 novembre 1985 al 20 aprile 1990. Osservava, in particolare,il Tribunale che erano pacifici la durata del rapporto di lavoro dal 29 novembre 1985 al 20 aprile 1990 e l'inquadramento della dipendente da parte della datrice come commessa di IV livello dal giugno 1988; per il periodo invece compreso tra tale data e quella dell'assunzione i testi escussi, alcuni dei quali erano stati assolti dal reato di falsa testimonianza, avevano confermato lo svolgimento di compiti di pulizia, imballaggio e riordinamento della merce,e non di quelli di commessa;
sul punto la EL MA non aveva riproposto in appello specifiche istanze istruttorie né dedotto l'eventuale violazione di minimi tabellari relativamente alla retribuzione percepita con riferimento ai livelli riconosciuti;
l'orario di lavoro, come dall'appellata, era risultato provato solo a decorrere dedotto dall'aprile del 1988;tenuto conto dell'orario normale pari a 40 ore settimanali, ai sensi dell'art.21 del CCNL di categoria del 3 1983, andavano quindi riconosciute 17 ore mensili di straordinario;
dovevano disattendersi tutte le altre richieste. In seguito a separata ordinanza per il prosieguo del giudizic ai fini della liquidazione delle prestazioni, la causa veniva riassunta davanti allo stesso Tribunale che, dopo aver disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio,con sentenzal definitiva del 7 settembre 1999, condannava la datrice al pagamento della somma di lire 9.149.430, oltre rivalutazione e interessi. La EL MA ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. L'intimata non si è costituita. MOTIVI ELLA DECISIONE motivo, denunciandosi violazione e falsa Con il primo di diritto e dell'art.346 c.p.c., ai sensi applicazione di norme dell'art.360 n.3 c.p.c., si deduce che il Tribunale, nel disattendere le istanze istruttorie della EL MA sul rilievo che la stessa si era limitata ad un generico richiamo del ricorso introduttivo, non ha considerato che al contrario era stata nella memoria di espressamente riproposta in fase d'appello risposta una richiesta di prova per testi. Il motivo è inammissibile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema -che va in questa sede ribadita in quanto si condividono gli argomenti posti qualora,con il ricorso per Cassazione, venga dedotta a sostegno - l'omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali (un documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di 4 R parti, accertamento del c.t. ecc.), è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi -ove ricorra, mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso la risultanza che egli asserisce - decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione,i.. controllo deve essere consentito alla Corte di Cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non possibile sopperire con indagini integrative (tra le tante, Cass.,1 febbraio 1995, n.1161). Da tali principi la ricorrente si è nella specie discostata poiché, nel denunciare il mancato accoglimento della prova per testi riproposta in memoria li fase d'appello nella costituzione, non ha trascritto i relativi capitoli impedendo così il controllo sulla decisività della risultanza non valutata. Con il secondo motivo, denunciandosi violazione della contrattazione collettiva applicata al rapporto, dell'art.36 della Costituzione e dell'art.2099 c.c., si censura l'impugnata senter za per avere rilevato la mancanza di una specifica denuncia dei minimi tabellari da parte della riguardante la violazione considerare che l'applicabilità della datrice di lavoro, senza contrattazione collettiva non era oggetto di contestazione e che la detta violazione era insita nel ricorso introduttivo in relazione alla lamentata incongruità della retribuzione corrisposta rispetto alle mansioni di fatto svolte e all'espressa 5 fr richiesta di adeguamento, anche in linea con i principi stabiliti dall'art.36 della Costituzione e dall'art.2099 c.c. Il secondo motivo è inammissibile. La ricorrente si è,infatti, discostata ancora una volta dai su richiamati principi affermati da questa Corte Suprema in subiecta materia poiché, nel denunciare l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale in ordine alla incongruità della retribuzione corrisposta in violazione della disciplina collettiva e degli artt.36 della Costituzione e 2099 c.c.,non ha specificato l'entità del pregiudizio subito impedendo così il controllo sul a decisività del dato violato. eCon il terzo motivo, denunciandosi omessa, insufficiente contraddittoria motivazione ed erronea valutazione della prova,ai c.p.c., si deduce che il Tribunale, nel sensi dell'art.360 n.5 ritenere provato l'orario di lavoro indicato dalla dipendente solo per il periodo successivo all'aprile 1988, si è apoditticamente discostato dal giudizio espresso sul punto dal Pretore in base alla mera considerazione dell'esistenza di un insanabile contrasto tra le dichiarazioni dei testi escussi, alcuni dei quali er ano assolti dalla denuncia di falso presentata in primo grado.stati Il motivo va rigettato perché infondato. Ed invero il Tribunale, libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove ritenute più dello stesso (Cass.,7 attendibili ed idonee alla formazione 2000,n.6023),ha nel suo novembre 2000, n.14472; Cass.,10 maggio sovrano apprezzamento valutato gli elementi acquisiti indicando le 6 ragioni per le quali era da escludersi sulla base delle dichiarazioni dei testi escussi l'assunto della maggiore durata dell'orario di lavoro e quantità delle prestazioni per il periodo antecedente al mese di aprile 1988, tenuto anche conto carenza probatoria in ordinedell'acclarata - e non contestata - alla natura delle mansioni svolte. Trattasi di giudizio congruamente motivato e corretto nel profilo logico e giuridico,come tale insindacabile in sede di legittimità rispetto al quale le censure proposte finiscono col sollecitare un inammissibile riesame delle prove, Il ricorso va perciò rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
compensa le spese. Roma, 7 giugno 2001 Il Presidenteпуда си т - h i Consigliere estMin Reluce rea tries. the Prou IL CAN ELLIERE 0 1 . Deposita in Cenceteria T R A 1080.20 IL CANCELL E 7