Sentenza 12 febbraio 2002
Massime • 1
La revoca, su richiesta dell'amministrazione finanziaria, del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni legittimanti, deve essere adottata con il preventivo avviso dell'interessato al fine di garantire il principio del contraddittorio secondo il combinato disposto degli artt. 6, comma 4, l. 30 luglio 1990 n. 217 (e succ. mod.) e 29 l. 13 giugno 1942, n. 794.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/02/2002, n. 8105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8105 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO - Presidente - del 12/02/2002
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SILVESTRI GIOVANNI - Consigliere - N. 538
3. Dott. DE NARDO GIUSEPPE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO - Consigliere - N. 028756/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR GR N. IL 29/01/1969
avverso ORDINANZA del 27/06/2001 TRIBUNALE di MILANO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAZZIOLI EDOARDO lette le conclusioni del P.G. Dott. Mario Fraticelli che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso
Ritenuto che con ordinanza del 27 giugno 2001 il tribunale di Milano revocava il provvedimento del 6 ottobre 1999 con il quale il gip dello stesso tribunale aveva ammesso IN GR al patrocinio a spese dello Stato, in quanto dalle prove raccolte nel procedimento penale celebrato nei confronti dello stesso IN era risultato che sin dall'origine lo stesso non versava nelle condizioni di cui ai comma 1 e 2, legge 30 luglio 1990, n. 17, così come modificata dalla legge 29 marzo 2001, n. 134;
che il IN ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della suindicata ordinanza, denunziando la violazione del principio della domanda in quanto la richiesta di revoca non sarebbe stata avanzata dall'intendenza di finanza competente (ora sostituito dall'ufficio delle entrate), la violazione del diritto di difesa in quanto il provvedimento sarebbe stato adottato "de plano", ed, infine, nel merito la insussistenza dei presupposti per disporre la revoca;
che il procuratore generale presso la corte con requisitoria del 26 ottobre 2001 ha chiesto di dichiarare non luogo a provvedere sulla impugnazione, "in quanto il provvedimento di revoca impugnato con il presente ricorso deve considerarsi oggetto di reclamo a norma dell'art. 6, comma 4, legge 217/90", per cui "gli atti vanno trasmessi al giudice competente per il reclamo, il quale è lo stesso giudice revocante il beneficio";
considerato che l'art. 10, legge 30 luglio 1990, n. 217 e successive modificazioni prevede due forme di revoca, disciplinate rispettivamente dai Comma 1 e 2;
che il comma 1 prevede che il giudice che procede dispone, con decreto motivato, la revoca o la modifica del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato quando l'interessato non abbia provveduto a trasmettere entro i termini stabiliti la documentazione richiesta, ovvero quando, dalle comunicazioni dovute dallo stesso interessato, sia risultato che le condizioni di reddito sono variate in misura tale da escludere l'ammissione al patrocinio;
che per il rinvio contenuto nello stesso art. 10, comma 1, all'art. 6, comma 4 e 5, nei confronti del suddetto decreto deve ritenersi consentito il ricorso-opposizione da parte dell'interessato al tribunale o alla corte d'appello ai quali appartiene il giudice che ha emesso il decreto di revoca;
che il comma 2 prevede che su richiesta dell'intendenza di Finanza, in ogni momento, il giudice indicato dal comma 4 dell'art. 6, con le modalità ivi previste, possa revocare o modificare il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, quando risulta "la mancanza, originaria o sopravvenuta, ovvero la modificazione delle condizioni di reddito di cui all'art. 3";
che per effetto del rinvio, contenuto nello stesso comma, "alle modalità previste dall'art. 6, comma 4", che a sua volta rinvia all'art. 29, legge 13 giugno 1942, n. 794 (che prevede una procedura camerate partecipata), deve ritenersi che il provvedimento di revoca in esame deve essere adottato nel rispetto del principio del contraddittorio;
che contro il suddetto provvedimento da adottarsi, per esplicita disposizione di legge, nella forma dell'ordinanza "può essere proposto ricorso per cassazione senza effetto sospensivo" per violazione di legge (come previsto dal richiamato comma 5 dell'art. 6);
che, come risulta dall'ordinanza impugnata, la revoca, nel caso in esame, è stata disposta non per fatto dell'interessato e, quindi, per alcuna delle ipotesi previste dall'art. 10, comma 1, c.p.p., ma a seguito dell'accertamento ex officio della mancanza delle condizioni che legittimavano fin dall'origine la ammissione del IN al patrocinio a spese dello Stato;
che, pertanto, si versa nell'ipotesi di cui all'art. 10, comma 2, legge 217/90 con la conseguenza che il ricorso per cassazione proposto dal IN è ammissibile;
che pregiudiziale ed assorbente rispetto ad ogni altra censura è l'accertata violazione del principio del contraddittorio, avendo il tribunale di Milano deciso senza previo avviso all'interessato, con palese violazione del diritto di difesa;
che, pertanto, l'ordinanza impegnata deve essere annullata con rinvio allo stesso tribunale per nuovo esame
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2002