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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 27/06/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 528/2025 introdotta con ricorso depositato in data 13.05.2025 da
(C.F. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
Sant'Angelo (TE) l'11/06/1953 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiana Nico del Foro di Ascoli
Piceno e (C.F. ) nato ad [...] Parte_2 C.F._2
il 23/5/1950 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Passamonti del Foro di Ascoli Piceno;
Avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. esprimeva parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato in data 13.05.2025, i ricorrenti sulla premessa che:
1. in data 18/10/1979 hanno contratto matrimonio concordatario in Torre di Palme, adottando come regime patrimoniale la separazione dei beni. Il relativo atto è stato trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Fermo, all'anno 1979 parte 2, serie B, n. 104;
2. Dall'unione coniugale sono nati i figli: (a San Benedetto del Tronto il Per_1
15/10/1981) e (ad Ancona il 18/05/1990). Per_2
3. Il rapporto coniugale, un tempo di reciproca soddisfazione e gradimento, si è mantenuto tale sino a quando è venuta meno la comunione materiale e spirituale e la convivenza è divenuta insostenibile, sicché i coniugi in data 12/09/2002 depositavano ricorso finalizzato a ottenere la separazione consensuale dinanzi all'intestato Tribunale e in data 06/11/2002 comparivano dinanzi al Presidente;
4. Con omologa del 04/12/2002, il Tribunale in epigrafe dichiarava la separazione consensuale dei coniugi (nel procedimento n. 1795/02 RG) alle condizioni integralmente richiamate e trascritte : “1) i coniugi vivranno separati, la moglie resterà ad abitare nel domicilio coniugale, in via Campania 37, ed il marito abiterà nell'appartamento di via dei Neroni 15, con facoltà di utilizzare i mobili di proprietà della moglie, costituenti parte dell'arredo; 2) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, tenuto conto del tenore di vita da essi sino ad oggi osservato
e delle loro esigenze, il marito corrisponderà alla moglie, entro i primi 5 giorni di ciascun mese, a partire da agosto 2002, la somma mensile di Euro 1.290,00, con rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT, a decorrere dal mese di agosto 2003. Il marito dovrà contribuire anche alle spese straordinarie che si rendesse necessario sostenere per entrambi i figli;
3) i figli restano affidati alla madre, con facoltà del padre di vederli e visitarli quando voglia e quando lo vogliano essi. Il padre ha l'obbligo di partecipare alla loro istruzione ed alla loro educazione. Le decisioni di maggior interesse e maggior importanza per i figli dovranno essere adottate da entrambi i genitori, di comune accordo. 4) il marito ritirerà i propri effetti personali ancora giacenti presso il domicilio coniugale, entro il 31 settembre del corrente anno;
5) il sig. , riconosciuta la Parte_2
partecipazione della signora nell'acquisto dell'appartamento Parte_1
sito in San Benedetto del Tronto, in via dei Neroni, 15, assume obbligo formale di trasferire in capo alla medesima signora , entro e non oltre il 31/12/2002, Pt_1
la proprietà del 50% (cinquanta per cento) di detto appartamento. Resta tuttavia il diritto per il signor di abitare nell'appartamento medesimo, vita natural Pt_2
durante, senza dover corrispondere alcunchè ad alcun titolo alla signora . Pt_1
Nella ipotesi in cui il signor volesse scegliere di abitare in un diverso Pt_2
immobile, la destinazione di quello sito in via dei Neroni, 15, dovrà essere decisa dai ricorrenti, di comune accordo.”
5. La separazione si è protratta ininterrottamente sin dall'udienza presidenziale del
06/11/2002 e tuttora prosegue. Non vi è alcuna possibilità, o reciproca volontà di riconciliazione–ripresa della convivenza;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
A) i ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
B) i figli e , ormai ampiamente maggiorenni, avranno la facoltà di Per_1 Per_2
continuare a vivere con la madre nella sua abitazione sita in San Benedetto del
Tronto alla Via Campania, 37;
C) i ricorrenti s'impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con entrambi. Parimenti, si impegnano a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
D) l'appartamento sito in San Benedetto del Tronto alla Via dei Neroni 15 resta in comproprietà tra le parti, essendo cessato l'utilizzo esclusivo da parte di Parte_2
;
[...] E) gli obblighi patrimoniali a carico di verso i figli e Parte_2 Per_1 Per_2
sono estinti;
F) a titolo di assegno divorzile, si obbliga a corrispondere a Parte_2 [...]
, previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di Parte_1
liquidazione – in un'unica soluzione – dei diritti di , ai sensi e per Parte_1
gli effetti dell'art. 5 comma 8 della L.898/1970, la somma di € 55.000,00 a mezzo assegno circolare a lei intestato. Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo una tantum e viene effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, c. 8, Legge 8989/1970, di , avente causa o comunque connessa Parte_1
alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
In data 29.05.2025 il Presidente del Tribunale, letto il ricorso depositato dagli istanti, designava il giudice relatore cui delegava la trattazione del procedimento e fissava, per la comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato, l'udienza del 10.06.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda congiuntamente proposta dalle parti, relativa alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, merita accoglimento in quanto, sin dall'udienza presidenziale, la separazione si è protratta ininterrottamente e tuttora prosegue, senza possibilità alcuna di ricostituire la comunione legale e/o spirituale tra i coniugi. Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordate tra i ricorrenti, anche con riferimento alla liquidazione dell'equa somma di € 55.000,00 che il sig. si obbliga a corrispondere in un'unica soluzione a Parte_2 [...]
a titolo di assegno divorzile, non sono contrarie all'ordine pubblico e Parte_1
appaiono idonee a tutelare i rispettivi interessi degli stessi.
Le spese di lite, stante la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono da compensare integralmente tra le parti stesse.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e alle condizioni concordate tra le parti per come Parte_1 Parte_2
sopra riportate e trascritte;
- dispone che questa sentenza, quando divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo in quanto l'atto
è stato trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune all'anno
1979 parte 2, serie B, n. 104;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 26/6/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 528/2025 introdotta con ricorso depositato in data 13.05.2025 da
(C.F. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
Sant'Angelo (TE) l'11/06/1953 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiana Nico del Foro di Ascoli
Piceno e (C.F. ) nato ad [...] Parte_2 C.F._2
il 23/5/1950 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Passamonti del Foro di Ascoli Piceno;
Avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. esprimeva parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato in data 13.05.2025, i ricorrenti sulla premessa che:
1. in data 18/10/1979 hanno contratto matrimonio concordatario in Torre di Palme, adottando come regime patrimoniale la separazione dei beni. Il relativo atto è stato trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Fermo, all'anno 1979 parte 2, serie B, n. 104;
2. Dall'unione coniugale sono nati i figli: (a San Benedetto del Tronto il Per_1
15/10/1981) e (ad Ancona il 18/05/1990). Per_2
3. Il rapporto coniugale, un tempo di reciproca soddisfazione e gradimento, si è mantenuto tale sino a quando è venuta meno la comunione materiale e spirituale e la convivenza è divenuta insostenibile, sicché i coniugi in data 12/09/2002 depositavano ricorso finalizzato a ottenere la separazione consensuale dinanzi all'intestato Tribunale e in data 06/11/2002 comparivano dinanzi al Presidente;
4. Con omologa del 04/12/2002, il Tribunale in epigrafe dichiarava la separazione consensuale dei coniugi (nel procedimento n. 1795/02 RG) alle condizioni integralmente richiamate e trascritte : “1) i coniugi vivranno separati, la moglie resterà ad abitare nel domicilio coniugale, in via Campania 37, ed il marito abiterà nell'appartamento di via dei Neroni 15, con facoltà di utilizzare i mobili di proprietà della moglie, costituenti parte dell'arredo; 2) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, tenuto conto del tenore di vita da essi sino ad oggi osservato
e delle loro esigenze, il marito corrisponderà alla moglie, entro i primi 5 giorni di ciascun mese, a partire da agosto 2002, la somma mensile di Euro 1.290,00, con rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT, a decorrere dal mese di agosto 2003. Il marito dovrà contribuire anche alle spese straordinarie che si rendesse necessario sostenere per entrambi i figli;
3) i figli restano affidati alla madre, con facoltà del padre di vederli e visitarli quando voglia e quando lo vogliano essi. Il padre ha l'obbligo di partecipare alla loro istruzione ed alla loro educazione. Le decisioni di maggior interesse e maggior importanza per i figli dovranno essere adottate da entrambi i genitori, di comune accordo. 4) il marito ritirerà i propri effetti personali ancora giacenti presso il domicilio coniugale, entro il 31 settembre del corrente anno;
5) il sig. , riconosciuta la Parte_2
partecipazione della signora nell'acquisto dell'appartamento Parte_1
sito in San Benedetto del Tronto, in via dei Neroni, 15, assume obbligo formale di trasferire in capo alla medesima signora , entro e non oltre il 31/12/2002, Pt_1
la proprietà del 50% (cinquanta per cento) di detto appartamento. Resta tuttavia il diritto per il signor di abitare nell'appartamento medesimo, vita natural Pt_2
durante, senza dover corrispondere alcunchè ad alcun titolo alla signora . Pt_1
Nella ipotesi in cui il signor volesse scegliere di abitare in un diverso Pt_2
immobile, la destinazione di quello sito in via dei Neroni, 15, dovrà essere decisa dai ricorrenti, di comune accordo.”
5. La separazione si è protratta ininterrottamente sin dall'udienza presidenziale del
06/11/2002 e tuttora prosegue. Non vi è alcuna possibilità, o reciproca volontà di riconciliazione–ripresa della convivenza;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
A) i ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
B) i figli e , ormai ampiamente maggiorenni, avranno la facoltà di Per_1 Per_2
continuare a vivere con la madre nella sua abitazione sita in San Benedetto del
Tronto alla Via Campania, 37;
C) i ricorrenti s'impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con entrambi. Parimenti, si impegnano a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
D) l'appartamento sito in San Benedetto del Tronto alla Via dei Neroni 15 resta in comproprietà tra le parti, essendo cessato l'utilizzo esclusivo da parte di Parte_2
;
[...] E) gli obblighi patrimoniali a carico di verso i figli e Parte_2 Per_1 Per_2
sono estinti;
F) a titolo di assegno divorzile, si obbliga a corrispondere a Parte_2 [...]
, previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di Parte_1
liquidazione – in un'unica soluzione – dei diritti di , ai sensi e per Parte_1
gli effetti dell'art. 5 comma 8 della L.898/1970, la somma di € 55.000,00 a mezzo assegno circolare a lei intestato. Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo una tantum e viene effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, c. 8, Legge 8989/1970, di , avente causa o comunque connessa Parte_1
alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
In data 29.05.2025 il Presidente del Tribunale, letto il ricorso depositato dagli istanti, designava il giudice relatore cui delegava la trattazione del procedimento e fissava, per la comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato, l'udienza del 10.06.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda congiuntamente proposta dalle parti, relativa alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, merita accoglimento in quanto, sin dall'udienza presidenziale, la separazione si è protratta ininterrottamente e tuttora prosegue, senza possibilità alcuna di ricostituire la comunione legale e/o spirituale tra i coniugi. Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordate tra i ricorrenti, anche con riferimento alla liquidazione dell'equa somma di € 55.000,00 che il sig. si obbliga a corrispondere in un'unica soluzione a Parte_2 [...]
a titolo di assegno divorzile, non sono contrarie all'ordine pubblico e Parte_1
appaiono idonee a tutelare i rispettivi interessi degli stessi.
Le spese di lite, stante la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono da compensare integralmente tra le parti stesse.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e alle condizioni concordate tra le parti per come Parte_1 Parte_2
sopra riportate e trascritte;
- dispone che questa sentenza, quando divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo in quanto l'atto
è stato trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune all'anno
1979 parte 2, serie B, n. 104;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 26/6/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi