Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/04/2025, n. 2015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2015 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17222 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Torino, nella persona dei seguenti magistrati
Andrea Natale rel.
Silvia Carosio
Sara Perlo
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 17222 / 2024 promosso da:
, nato in [...] il [...] rappresentata dall'avv. Parte_1
Guido Ernesto Maria Savio
-ricorrente-
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
-resistente-
OGGETTO: impugnazione avverso provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, emesso dalla Questura di Torino in data 2.11.2023 notificato in data
27.12.2023 (all.1), con richiesta in via subordinata di rilascio di permesso di soggiorno per casi speciali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha così concluso:
“si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia:
1
Quanto al fumus, si richiamano i motivi di gravame che evidenziano i numerosi profili di illegittimità del provvedimento.
Quanto al periculum in mora, questo è in re ipsa atteso che il ricorrente è ora illegalmente soggiornante ed è stata espressamente paventata la sua espulsione. La concessione dell'invocata tutela cautelare, fino all'udienza che sarà fissata, consente inoltre a costui di potere esercitare compiutamente il suo diritto di difesa, sottoponendosi all'interrogatorio libero, ove disposto, e, soprattutto, di poter proseguire gli studi intrapresi con successo, senza separarsi dal suo nucleo familiare.
- nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare il provvedimento impugnato e dichiarare il diritto della ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, ovvero di protezione speciale.
Con vittoria di spese e di onorari.”
Parte resistente ha così concluso:
“Respinta l'istanza cautelare, rigettarsi il ricorso perché infondato e dichiararsi inammissibile la domanda di protezione speciale. Vinte le spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo.
1. Con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato, il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, chiedendo – in principalità – l'annullamento del provvedimento impugnato e, in subordine, il rilascio di un permesso di soggiorno per casi speciali.
2. L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Fissata udienza, il Tribunale ha effettuato l'interrogatorio libero della ricorrente all'udienza del
30.1.2025, rinviata al 20.3.2025 per integrazione documentale. Alla medesima udienza parte ricorrente ha chiesto un breve rinvio per la trattazione unitaria con il ricorso presentato dalla madre
(R.G. 17216/2024) e per il deposito di ulteriore documentazione integrativa.
Parte resistente si opponeva, trattandosi di produzioni tardive.
4. Il Giudice ha autorizzato il deposito di documentazione integrativa fissando udienza al 25.3.2025
e, all'esito, ha rimesso la causa in Collegio per la decisione.
I fatti della procedura amministrativa.
2 1. Il ricorrente ha fatto ingresso in Spagna con visto d'ingresso di tipo C rilasciato dal Consolato spagnolo in Ecuador affinché la madre si sottoponesse a un intervento chirurgico agli occhi (doc. 3).
In data 10.5.2023 il ricorrente ha presentato domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari tramite kit postale in Italia.
2. Con il provvedimento impugnato, il Questore ha rigettato la richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari non avendo il richiedente adeguatamente documentato il vincolo familiare con il sig.
padre del ricorrente, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale. Persona_1
Le vicende familiari della ricorrente.
1. La madre del ricorrente, sig.ra ha sposato il 6 giugno 2003, in Ecuador, Parte_2 il sig. Quest'ultimo giungeva in Italia con il figlio minore della coppia e Persona_1
otteneva dalla Questura di Torino un permesso di soggiorno per motivi familiari con validità
12.4.2023-1.12.2025 (doc.2) in quanto convivente con la sorella , cittadina Persona_2
italiana (doc. n.6). Analogamente, anche il figlio minore della coppia , Persona_3 nato l'[...], otteneva il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari con validità
28.9.2023 - 1.12.2025 (doc. 4).
2. La madre del richiedente è affetta da glaucoma e necessita di controlli periodici (doc. 3).
3. Il richiedente ha fatto ingresso in Italia per ricongiungersi al padre e al fratello minore, insieme alla madre, che presentava autonoma istanza volta ad ottenere il Parte_2
riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi di familiari, dichiarata inammissibile dalla
Questura di Torino – provvedimento oggetto di autonoma impugnazione.
Sulla richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari.
È evidente dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio che nel caso di specie, il ricorrente non ha prodotto – nonostante i rinvii accordati – l'intera documentazione idonea e necessaria a confermare la sussistenza dei requisiti necessari per ottenere il ricongiungimento tramite coesione familiare e, segnatamente: l'idoneità abitativa dell'alloggio, avendo parte ricorrente esclusivamente prodotto una dichiarazione con scheda di rilevamento dell'appartamento di 210 mq (v. doc.
3 - memoria del
24.3.2025) e una richiesta di rilascio per idoneità alloggiativa (v. doc.
7 - memoria del 24.3.2025). Si rileva, inoltre, che l'attestazione di un reddito minimo parametrato in base al numero dei familiari da accogliere è stata prodotta tardivamente.
Pertanto, il ricorso, limitatamente alla domanda di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi familiari, non può essere accolto.
3 Sulla richiesta subordinata di permesso di soggiorno per c.d. casi speciali.
1. Sul punto è necessario dare conto delle modifiche normative intervenute in materia nel corso degli anni. Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass.
n. 7831 del 2019).
2. Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del
2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
3. Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
4. Nel caso in esame, il ricorrente ha fatto ingresso ha presentato la domanda di rilascio di permesso di soggiorno in data 10.5.2023. Sicché deve trovare applicazione la disciplina del permesso di soggiorno per c.d. casi speciali risultante dalle modifiche al TU immigrazione apportate dal decreto legge n. 20/2023.
5. Nonostante l'intervenuta abrogazione del terzo e quarto periodo dell'art. 19, co. 1.1., d. lgs. n. 286 del 1998 continua ad assumere rilievo – nell'accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale – la necessità di assicurare che un eventuale diniego di permesso di soggiorno non comprometta il diritto alla vita privata e familiare protetto dall'art. 8 della Conv.
Edu. Ciò in ragione del dettato dell'art. 5, comma 6, d. lgs. n. 286 del 1998 (richiamato dall'art. 19, co. 1.1) che fa «salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»
(obblighi internazionali tra i quali rientra, evidentemente, la necessità di rispettare il diritto alla vita privata e familiare protetto dall'art. 8 della Conv. Edu). Del resto, non si può trascurare, in adesione a quanto affermato dall'Ordinanza della Corte di Cassazione del 5.9.2022 n. 26089/2022, espellere lo straniero che dimostri una seria intenzione di integrarsi nel tessuto italiano comporta la violazione
4 del diritto al rispetto della sua vita privata, ex art. 8 CEDU [Conf. Cass. Sez. I, ordinanza n.
28162/2023, che fonda l'argomentazione proprio sul dettato dell'art. 5, co. 6, d. lgs. n. 286 del 1998].
6. Ciò posto occorre considerare gli elementi di fatto che giustificano l'accoglimento della domanda
– avanzata in via subordinata – così assicurando tutela al diritto alla vita privata del ricorrente.
7. Anzitutto, giova considerare la situazione di vulnerabilità della madre del ricorrente. Si tratta di una donna affetta da glaucoma invalidante che necessita di continua assistenza da parte dei familiari e in particolar modo del ricorrente. All'udienza del 30.1.2025 il ricorrente ha dichiarato: “La mamma ha problemi di salute. Dopo la scuola sono io ad occuparmi di mamma che è totalmente cieca. Mi occupo anche di fare la spesa e cucinare. Spesso accompagno mia mamma in ospedale”.
8. A ciò si deve aggiungere che il sig. ha – qui in Italia – stretti Parte_1
riferimenti familiari (i genitori, il fratello minore, gli zii che li ospitano). Il ricorrente frequenta la scuola con profitto (doc. 7), e in udienza ha dimostrato di avere un'ottima padronanza della lingua italiana;
il padre lavora ed ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi familiari legato alla sorella, cittadina italiana (docc. 2, 6). Il ricorrente con i genitori e il fratello minore abitano presso l'abitazione di 210mq della zia del ricorrente che lavora, insieme al rispettivo marito e al figlio maggiorenne (docc.
3-7 memoria del 24.3.2025)
9. Alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata. Infine – e pur non essendo richiesto dalla disciplina applicabile ratione temporis un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine (Sez.
1 - Ordinanza n. 9080 del 31/03/2023, Rv. 667477 - 01) – occorre considerare che il mancato riconoscimento del diritto alla protezione speciale interromperebbe tale percorso e comporterebbe – per il ricorrente – la rinuncia al percorso di integrazione già proficuamente sperimentato con rimpatrio in un Paese di origine dal quale si è allontanato da tempo e in cui risultano minori le possibilità di accesso e garanzia al godimento di diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa e i cui minori risultano le figure di riferimento sociali e familiari con cui potrebbe entrare in relazione (essendo tutta la famiglia oramai in Italia).
10. Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il richiedente abbia compiuto seri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
5 11. Deve dunque essere accertato il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
12. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio, in ragione del rigetto della domanda principale e in considerazione del fatto che l'accoglimento della domanda subordinata si fonda anche su elementi sopravvenuti nel corso del giudizio e successivamente alla emissione del decreto impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
- rigetta la domanda principale;
- accoglie la domanda subordinata in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 5 co. 6, 19
D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio in favore di
[...]
nato in [...] il [...] del permesso di soggiorno per protezione Parte_1
speciale
- compensa le spese di lite.
- manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino, all'esito della camera di consiglio del 4.4.2025
Il Presidente estensore
Andrea Natale
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