Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 04/06/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 5 marzo 2025, iscritta al n. 570 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] nel Cimino (VT) il 1° settembre 1964, c.f. Parte_1
elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via G. Marconi n. C.F._1
7, presso lo studio dell'Avv. Lucia Schifitto che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via Cavour n. 97, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Simone Bernini che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 19 maggio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 7 maggio 1994 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte II, serie A, n. 38).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nata la figlia a Persona_1
Viterbo il 31 maggio 1996, maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
che sono separati per effetto del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Viterbo in data 17 agosto 2023; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma
1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1. I coniugi continueranno a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
2. ciascuna parte provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
3. nessuna delle parti verserà all'altra alcun assegno divorzile né somme per la figlia
; Per_1
4. il sig. ha già asportato dalla ex casa coniugale ogni suo bene mobile ed Pt_1
effetto personale, avendo già da tempo trasferito altrove la propria dimora;
5. i coniugi si scambiano il reciproco consenso per il rilascio del passaporto ed ogni altro documento valido per l'espatrio;
6. le parti danno atto di aver negoziato e regolato ogni altro rapporto economico, patrimoniale e non patrimoniale, tra di esse e di non avere altro a pretendere l'uno dall'altra”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate
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dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_1 Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 27 maggio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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