TRIB
Sentenza 15 aprile 2024
Sentenza 15 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 15/04/2024, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 938/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. DROGO ANTONIO MARIA SALVATORE, con elezione di domicilio in
VIA AGOSTINO PARADISI, 1/1 REGGIO EMILIA, presso e nello studio dell'avv. DROGO
ANTONIO MARIA SALVATORE;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. SACCANI ERIKA, con elezione di domicilio in BORGO BRUNO LONGHI 3
PARMA, presso e nello studio dell'avv. Saccani;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Parma
pagina 1 di 17 - INTERVENUTO-
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte ricorrente: “Che l'Ecc.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria difesa, istanza ed eccezione, PRELIMINARMENTE voglia procedere all'emissione di nuovo provvedimento a modifica del provvedimento provvisorio emesso dal Presidente del Tribunale di Parma in data 22/06/2021, limitatamente all'assegnazione della casa coniugale alla IG.ra , disponendo quanto già Controparte_1
indicato con la sentenza n°1194/2019 emessa in data 29/08/2019 dal Tribunale di Parma, nel giudizio per separazione giudiziale R.G. n°1977/2013 tra i coniugi IGg.ri e Parte_1 CP_1
; NEL MERITO - ritenere e dichiarare che la somma indicata come credito complessivo
[...]
vantato dalla IG.ra nei confronti del IG. è errata e dovrà essere CP_1 Parte_1
rimodulata e ridimensionata, come meglio esplicata in memoria;
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra e contratto il 27/10/1998, alle Parte_1 Controparte_1
seguenti condizioni: a) le figlie minori ed vengono affidate ad entrambi i genitori in Per_1 Per_2
forma condivisa, secondo il regime e le disposizioni vigenti in materia di affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre in Parma Via Guicciardi n.2, con facoltà per il padre di vederle e tenerle con sé secondo il seguente calendario: • Ogni settimana nella giornata del mercoledì, dall'uscita dalla scuola fino al giovedì mattina quando il padre provvedere a riaccompagnarle a scuola.
• II primo e il terzo weekend del mese, dal venerdì all'uscita dalla scuola (ovvero dalle ore 10:00) sino alla domenica sera alle ore 21:00, provvedendo il padre a riaccompagnare le minori presso il domicilio materno. • Durante il periodo estivo, le minori trascorreranno un periodo di due settimane (anche non consecutive) con il padre e trascorreranno un eguale periodo con la madre. Entrambi i genitori dovranno reciprocamente fornire indirizzo e recapito telefonico dei luoghi ove le minori trascorreranno eventuali periodi di vacanza. Le date relative ai periodi scelti dovranno essere annualmente concordate tra le parti entro il 30 aprile ovvero, in assenza di accordo, la madre deciderà negli anni dispari mentre il padre deciderà negli anni pari. Al di fuori delle concordate rispettive due settimane di vacanza, il calendario di frequentazione rimarrà invariato. • Durante le festività natalizie, le minori trascorreranno con il padre sei giorni consecutivi a decorrere, ad anni alterni, dal 23 dicembre o dal 31 dicembre, con sospensione dell'ordinario regime di incontri e con la previsione di un analogo periodo continuativo per pagina 2 di 17 l'altro genitore, in modo tale che le minori trascorrano, alternativamente, con un genitore il Natale e con l'altro il Capodanno (negli anni dispari il primo periodo spetterà alla madre e il secondo al padre). •
Durante le festività pasquali, le minori trascorreranno con il padre tre giorni consecutivi, secondo un criterio di alternanza annuale tra i genitori, in modo da poter trascorrere, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua con ciascun genitore. Nei rispettivi periodi di spettanza, ciascun genitore dovrà garantire la reperibilità telefonica delle minori all'altro genitore almeno una volta al giorno, nella fascia oraria ricompresa tra le 19:00 e le 20:00; a) i genitori dovranno esercitare congiuntamente la potestà sulle figlie minori, sicchè le decisioni di maggiore interesse riguardanti educazione, istruzione, salute ed impegni ricreativi delle medesime dovranno essere prese congiuntamente dai coniugi di comune accordo, tenuto conto delle capacità ed inclinazioni ed aspirazioni naturali delle figlie stesse. La potestà in ordine alle decisioni relative alla ordinaria conduzione della vita delle figlie sarà esercitata in via esclusiva dalla madre così come la eserciterà in via esclusiva il padre durante i periodi di convivenza con lo stesso;
b) porre a carico del IG. il contributo per il mantenimento delle Parte_1
figlie minori nella somma di euro 450,00 mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie di seguito indicate: • Potranno essere sostenute nell'interesse delle figlie senza necessità di preventivo accordo fra i genitori le seguenti spese straordinarie: tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e il-trasporto pubblico delle figlie da e per la scuoia;
testi di studio, particolari attrezzature didattiche di nonna escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti), gite scolastiche che importino un costo non superiore a euro 150,00; lezioni private di sostegno scolastico solo ove necessarie e se conIGliate dall'insegnante; corsi di ordinaria pratica sportiva e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria;
centri-vacanza, soggiorni estivi a iniziativa delle locali parrocchie e/o enti analoghi (colonie) e luoghi assimilati. • Quanto alle spese medico-specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale, va posto a carico della IG.ra l'obbligo di fornire al IG. Controparte_1
un preventivo, laddove consentito dalle eIGenze di carattere sanitario della Parte_1
prole, al fine di consentire al medesimo genitore di reperire ed indicare modalità alternative e meno onerose di soddisfacimento delle medesime eIGenze. In assenza di alcuna indicazione alternativa il contributo sarà nella misura del 50% del minore importo della modalità alternativa debitamente documentata dall'altro genitore. • Dovranno essere inoltre preventivamente concordate dalle parti le pagina 3 di 17 seguenti spese straordinarie: imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private;
corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale allorché implichi la frequentazione del • Conservatorio e/o l'acquisto di costosi strumenti musicali (il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti, non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio); corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
soggiorni all'estero: gite scolastiche che importino una spesa superiore a €.150,00; viaggi di istruzione e/o diporto;
vacanze estive e/o invernali. c) Nessun assegno di mantenimento per la IG.ra
, così per come disposto nella sentenza n°1194 del 29/08/2019; d) La casa coniugale di Controparte_1
Via Guicciardi n.2 a Parma viene assegnata alla IG.ra , così per come previsto nella Controparte_1
sentenza di separazione n°1194 del 29/08/2019; e) con ogni ulteriore provvedimento di legge”.
Conclusioni per parte resistente: “a) la figlia minore venga affidata ad entrambi i genitori in Per_2
via tra loro condivisa, con residenza privilegiata presso la madre collocataria, IG.ra , Controparte_1
b) le modalità di visita della minore coi genitori , in considerazione della sua età , saranno Per_2
gestiti dalla stessa in autonomia;
c ) verserà , quale contributo per il Parte_1 mantenimento delle figlie e la somma di euro 400,0 0 per ogni figlia per un totale di € Per_1 Per_2
800,00 mensili, o quella maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia, dal deposito della costituzione fino ad aprile 2023 e da quando si verificheranno le condizioni per cui le due figlie o eventualmente una soltanto torneranno a vivere con lei;
Tale somma andrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento della percentuale di spese straordinarie che verrà stabilita all'esito dell'esibizione dei redditi da parte del , d ) nel periodo emergenziale attuale, a far Parte_1
data da maggio 2023 in cui le figlie sono ospitate dal padre, non dovrà versare alcunchè alla Parte_1
per il loro mantenimento ma si occuperà direttamente dei loro bisogni, e) la IG.ra CP_2 CP_1
fintanto che la situazione economica e abitativa non sarà stabilizzata , nulla verserà al per il Parte_1
mantenimento delle figlie o in alternativa, sarà obbligata a versare quella somma che verrà stabilita dal
Giudice f) le spese straordinari e dovranno essere sostenute dai genitori nella percentuale che risulterà di giustizia una volta che risulterà chiaro il quadro reddituale di entrambi;
Potranno essere sostenute nell'interesse delle figlie senza necessità di preventivo accordo fra i genitori le seguenti spese straordinarie: tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblico e il trasporto pubblico delle figlie pagina 4 di 17 da e per la scuola;
testi di studio, particolari attrezzature didattiche di nonna escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti), gite scolastiche che importino un costo non superiore a euro 150,00; lezioni private di sostegno scolastico solo ove necessarie e se conIGliate dall'insegnante; corsi di ordinaria pratica sportiva o scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie, quale oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria;
centri vacanza, soggiorni estivi a iniziativa delle locali parrocchie e/o enti analoghi (colonie) o luoghi assimilati. Quanto alle spese medico -specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte dal
[...]
, va posto a carico del genitore l 'obbligo di fornire all 'altro un preventivo, laddove Organizzazione_1
consentito dalle eIGenze di carattere sanitario della prole, al fine di consentire al medesimo genitore di reperire ed indicare modalità alternative e meno onerose di soddisfacimento delle medesime eIGenze.
In assenza di alcuna indicazione alternativa il contributo sarà nella misura della percentuale che si andrà a stabilire . Dovranno essere preventivamente concordare dalle parti le seguenti spese straordinarie: imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private;
corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale allorchè implichi la frequentazione del Conservatorio e/o l 'acquisto di costosi strumenti musicali (il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti, non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare, tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione a studio); corsi privati per l'apprendimento di lingue straniere;
soggiorni all'estero: gite scolastiche che importino una spesa superiore a euro 150,00; viaggi di istruzione e/o diporto;
vacanze estive e/o invernali. g) Nessun assegno di mantenimento per la IG.ra CP_1
, così come disposto nella sentenza n. 1194 del 29.08.2019; Nel merito ritenere e dichiarare che
[...] la somma di € 118.873,00 o quella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, sia l'effettivo credito della nei confronti del CP_1 Parte_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato in fatto
Con ricorso depositato in data 11.3.2021 adiva il Tribunale di Parma deducendo Parte_1 che: in data 27.10.1998 aveva contratto matrimonio con dall'unione erano nate due Controparte_1
figlie, in data 3.8.2004, e il 9.11.2007; con sentenza pubblicata in data 29.8.2019 il Per_1 Per_2
Tribunale di Parma aveva dichiarato la separazione personale tra i coniugi e dal quel momento non era pagina 5 di 17 intervenuta alcuna riconciliazione tra le parti. Tanto premesso, il ricorrente chiedeva al Tribunale di
Parma di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con la IG.ra nonché prevedere CP_1
l'affidamento condiviso delle minori e il loro collocamento in via prevalente presso la madre, con obbligo per il padre di corrispondere per il mantenimento indiretto delle minori la somma mensile di euro 450,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria depositata in data 20.5.2021 si costituiva in giudizio la IG.ra allegando che: CP_1
nella sentenza di separazione il contributo paterno al mantenimento delle minori era stato quantificato in mensili euro 800,00 da marzo 2013 sino a dicembre 2014, ridotti ad euro 450,00 dal mese di gennaio
2015; per sette anni il IG. aveva omesso di versare alcunché per il mantenimento delle Parte_1
minori; ella era stata costretta ad adire il Tribunale di Parma, affinché fosse riconosciuto alle figlie il risarcimento del danno extracontrattuale derivante dall'omessa contribuzione paterna al loro mantenimento;
il Tribunale di Parma aveva condannato il IG. a corrispondere a la Parte_1 Per_1
somma di euro 10.000,00 e 8.000,00 ad il IG. era stato condannato anche in sede Per_2 Parte_1 penale per il reato di cui all'art. 570, c.p.; la somma stabilita nella sentenza di separazione per il mantenimento delle minori era insufficiente per far fronte alle eIGenze delle stesse e ella aveva dovuto ricorrere all'aiuto della propria famiglia di origine;
dopo la separazione erano aumentate le eIGenze delle figlie, nonché il reddito del IG. ella lavorava come maestra elementare;
il IG. Parte_1
aveva cessato di contribuire anche alla rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa Parte_1
familiare, nonché alle spese condominiali;
in sede di separazione la casa familiare era stata a lei assegnata soltanto in parte, perché era previsto che i coniugi a loro spese provvedessero alla divisione dell'immobile in due appartamenti;
il IG. le aveva intimato il rilascio della porzione di Parte_1
immobile a lei non assegnata;
ella vantava nei confronti del IG. un credito di circa Parte_1
118.873,23 per mancato pagamento di oneri di mantenimento, rate di mutuo, spese condominiali e risarcimento del danno liquidato in favore delle minori;
le minori erano state affidate ai Servizi Sociali con la sentenza di separazione;
aveva interrotto i rapporti con il padre, mentre si Per_1 Per_2
limitava a sentirlo telefonicamente. Tanto premesso, la resistente aderiva alla domanda di scioglimento del matrimonio proposta dal ricorrente e di affidamento condiviso delle minori, ma insisteva affinché la casa familiare fosse a lei integralmente assegnata e che il contributo paterno al mantenimento delle minori fosse quantificato in euro 800,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 6 di 17 Con ordinanza depositata in data 22.6.2021 il Presidente del Tribunale, in via provvisoria ed urgente, confermava le statuizioni di cui alla sentenza di separazione, fatta eccezione per quanto attiene alla casa familiare, che veniva integralmente assegnata alla IG.ra CP_1
Regolarmente proseguito il giudizio innanzi al Giudice Istruttore, nella propria memoria integrativa il ricorrente precisava che: la porzione di immobile che il Presidente del Tribunale aveva ritenuto di dover ricomprendere nella casa familiare era in realtà sempre stata oggetto di locazione a terzi, trattandosi di una stanza, con autonomo ingresso e servizi;
il canone di locazione che la coppia percepiva era pari ad euro 500,00, ma nel marzo 2017 la IG.ra aveva unilateralmente deciso di CP_1
risolvere il contratto;
nel dicembre 2015 gli era stato diagnosticato un tumore al cervello e non era stato in grado di far fronte al mantenimento delle figlie, in quanto aveva dovuto sottoporsi a lunghi cicli di cure;
al termine delle cure si era iscritto nelle liste speciali di collocamento ed era stato assunto con contratto a tempo determinato nel gennaio 2020; prima della diagnosi egli esercitava l'attività di geometra in regime di libera professione e aveva potuto garantire alla famiglia un elevato tenore di vita, ma aveva dovuto cessare tale attività, complice la malattia e la crisi nel settore edilizio;
non potendo permettersi di affrontare un canone di locazione si era trasferito a vivere presso la casa della propria madre.
Con comparsa di risposta depositata in data 10.9.2021 si costituiva per questa fase anche la IG.ra aggiungendo che: a far data dal mese di settembre 2021 era stata assunta con contratto a tempo CP_1
indeterminato presso una scuola elementare di Finale Emilia con orario parziale, percependo una retribuzione netta mensile di euro 900,00; nel luglio 2021 aveva ricevuto l'atto di pignoramento immobiliare relativo alla casa coniugale, perché il IG. aveva sospeso il pagamento delle rate Parte_1
del mutuo a far data dal 2017.
Con sentenza non definitiva pubblicata in data 29.10.2021 il Tribunale di Parma pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e, con separata ordinanza, disponeva la rimessione della causa in istruttoria.
Fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 28.2.2023 erano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
Con memoria ex art. 183, comma VI, num. 2, c.p.c., depositata in data 2.5.2023 il IG. dava Parte_1
atto che le figlie erano collocate in via prevalente presso di lui, in quanto era stata disposta la vendita coattiva della casa familiare. Pertanto, insisteva affinché l'ordinanza presidenziale fosse modificata nel pagina 7 di 17 senso di prevedere che le figlie fossero collocate in via prevalente presso di lui e di conseguenza revocato il proprio contributo al mantenimento delle figlie, con obbligo per la IG.ra di CP_1
versargli una somma a titolo di mantenimento indiretto per queste ultime.
All'udienza del 15.6.2023 la IG.ra dava atto di aver rinunciato al contributo per il CP_1
mantenimento delle figlie a far data dal mese di maggio 2023, stante il loro collocamento in via prevalente presso il padre.
All'udienza del 25.1.2024 si è proceduto all'ascolto della minore e le parti hanno precisato le Per_2
proprie conclusioni. Previa concessione alle parti dei termini ex art. 190, c.p.c., ridotti a giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*** ***
Considerato in diritto
Sull'affidamento, collocamento e visite con il genitore non collocatario per Per_2
A fronte del raggiungimento della maggiore età di il Collegio è tenuto a pronunciarsi Per_1
unicamente sul miglior regime di affidamento, collocamento e visite con il genitore non collocatario per che compirà 17 anni nel mese di novembre del corrente anno. Per_2
Allo stato risulta affidata ai Servizi Sociali del Comune di Parma, così come disposto dalla Per_2
sentenza di separazione, depositata in data 29.8.2019, che ha fatto proprie le conclusioni di cui alla seconda CTU psicodiagnostica disposta sul nucleo familiare.
In data 12.6.2023 è pervenuta la richiesta relazione di aggiornamento sul nucleo familiare elaborata da parte dell'Ente affidatario, dalla quale emerge che il nucleo familiare è stato preso in carico dai Servizi
Sociali già dal 2014, in concomitanza con l'introduzione del giudizio di separazione, principalmente per ragioni legate all'elevato grado di conflittualità riscontrato tra i genitori, che ha financo comportato l'impossibilità di trovare un accordo che evitasse la vendita all'asta della casa familiare. In assenza di un canale comunicativo tra le parti, i Servizi Sociali si sono attivati per risolvere la questione abitativa delle ragazze, che, a partire da aprile 2023, sono state accolte nella casa della nonna paterna, dove risiede il padre sin dall'inizio del giudizio di separazione. Inizialmente ed si sono dette Per_2 Per_1
contrarie a tale possibilità, ritenendo la casa della nonna paterna non adatta alle loro eIGenze, ma, stante l'assenza di soluzioni alternative, i Servizi Sociali hanno avvallato il collocamento di Per_2
presso il padre. è stata descritta come una ragazza particolarmente sofferente, soprattutto a Per_2
casa delle dinamiche familiari disfunzionali e del conflitto intragenitoriale, dal quale le parti non hanno pagina 8 di 17 saputo proteggerla. Dall'estate del 2022 è seguita dalla per disturbi legati alla Per_2 Pt_2
condotta alimentare ed attualmente sta seguendo un percorso di sostegno psicologico. Dal personale scolastico è descritta come una ragazza molto introversa, selettiva nelle sue amicizie e Per_2 caratterizzata da un livello di ansia da prestazione molto elevato, che ha necessitato l'elaborazione di un piano didattico personalizzato. I Servizi Sociali hanno così concluso: “si constata la perdurante situazione di fragilità nel rapporto genitoriale che influisce in modo altamente negativo sulle figlie. Si segnala altresì il dato di fatto che, nonostante una presa in carico da parte dei servizi pubblici, durata circa dieci anni, non si sia riusciti ad intervenire IGnificativamente sul nucleo familiare che mantiene dinamiche disfunzionali potenzialmente molto negative per le figlie, in particolare per la minorenne”.
In data 21.8.2023 è pervenuta anche l'indagine sulla capacità genitoriale condotta dai Servizi Sociali, in collaborazione con la U.O. di psichiatria e psicologia clinica, dalla quale emerge che entrambi i genitori si sono posti nei confronti del dott. con atteggiamento collaborante e hanno saputo raccontare Parte_3
l'evoluzione del loro lungo percorso separativo, nonché riferire in merito alle figlie e al loro legame, dimostrandosi particolarmente preoccupati con riferimento allo stato di salute di Il dott. Per_2 ha concluso nel senso che “la descrizione attuale che i IGnori danno di se stessi e la Parte_3
narrazione di come ciascuno di essi cerchi di gestire la propria genitorialità, appare congrua e in linea con l'intera storia di questo nucleo familiare che ha affrontato e continua ad affrontare numerose difficoltà con gli strumenti di cui dispone ma anche facendo i conti con le loro fragilità. La loro modalità e gestione della situazione appare, a che scrive, nel corso del tempo diventata quasi un modus vivendi et operandi più che un problema effettivo e acuto da risolvere pertanto è difficile ipotizzare una risoluzione definitiva del conflitto genitoriale, ponendosi forse come obiettivo più realistico il mantenimento di un equilibrio precario all'interno dell'esercizio della genitorialità condivisa”.
Come accennato, in data 25.1.2024 si è proceduto all'ascolto di la quale ha riportato di vivere Per_2
con il padre e la nonna paterna da Pasqua 2023 e di non aver più fatto ritorno presso la madre, perché priva di una stabile abitazione, a seguito della vendita della casa coniugale. ha espresso il Per_2
desiderio di poter tornare a vivere con la madre in futuro, pur essendo consapevole del fatto che tale eventualità non fosse praticabile nel breve periodo e ha aggiunto di avere un legame più stretto con la madre, da sempre figura genitoriale di riferimento, mentre sperimenterebbe maggiori difficoltà nel trovare forme di condivisione con la figura paterna.
pagina 9 di 17 Tanto premesso, se è vero che tra le parti permane una grave conflittualità, interiorizzata a tal punto da far dire al dott. che si tratta quasi di un'abitudine, ritiene il Collegio che l'affidamento etero Parte_3
familiare di non è una strada più percorribile, tenuto conto che, nel corso di questi dieci anni Per_2
di presa in carico del nucleo, è fallito ogni percorso proposto dai Servizi Sociali. Né è possibile pensare ad un affidamento esclusivo di ad uno dei genitori, poiché la scelta del genitore affidatario Per_2
presuppone non solo una valutazione in positivo della figura genitoriale, ma anche un giudizio di inidoneità genitoriale dell'altra, eventualità che non ricorre nel caso che ci occupa, in quanto entrambe le parti hanno dimostrato, seppur con tutti i limiti di cui si è dato atto, di sapersi far carico dei bisogni delle figlie. Pertanto, anche alla luce dell'età di che l'anno prossimo compirà 18 anni, ritiene Per_2
il Collegio che debba essere ripristinato l'affidamento condiviso della minore in capo ad entrambi i genitori, così come richiesto dalle parti. In virtù di quanto previsto dall'art. 337 ter, comma III, c.c., i genitori potranno assumere in autonomia le decisioni di ordinaria amministrazione nell'interesse della minore.
Il tema del collocamento di che fino all'udienza di precisazione delle conclusioni non era Per_2
stato oggetto di discussione, in quanto, dopo la vendita della casa familiare, la IG.ra non CP_1
disponeva di un luogo idoneo presso il quale collocare la minore, è stato riproposto dalle parti negli scritti conclusivi. In particolare, in comparsa conclusionale la IG.ra ha rappresentato la sua CP_1
volontà di fare ritorno a Firenze, presso la casa attualmente abitata dalla propria madre e dalla figlia maggiore, e ha chiesto che sia collocata in via prevalente presso di lei. Nella propria Per_1 Per_2
memoria di replica il IG. ha espresso il proprio assenso a che sia collocata presso Parte_1 Per_2
la madre e che si trasferisca a vivere a Firenze, a condizione che il trasferimento avvenga al termine del corrente anno scolastico. In sede di ascolto, la minore non è stata espressamente sentita sul punto, in quanto nessuna delle parti aveva reso nota l'intenzione della madre di trasferirsi a Firenze, ma vi sono plurimi indici dai quali è possibile desumere la volontà di Difatti, in sede di ascolto Per_2 Per_2
ha riportato che avrebbe voluto tornare a vivere con la madre e con ma che non riteneva tale Per_1
soluzione praticabile nel breve periodo, poiché la madre non aveva reperito una soluzione abitativa stabile. Ha altresì riferito di sentirsi maggiormente a proprio agio con la figura materna, di soffrire per la mancanza della sorella e di sperimentare delle difficoltà nel nuovo regime di collocamento presso l'abitazione paterna, perché scomoda per raggiungere la scuola e perché spesso si ritrovava a trascorrere le giornate in solitudine. Ha aggiunto che anche durante il weekend non era solita pagina 10 di 17 trascorrere del tempo con il padre, che peraltro a settimane alternate non era presente in casa, perché andava in visita alla propria compagna. Unitamente agli scritti conclusivi è stata depositata anche una e-mail scritta da nella quale informava i genitori della propria volontà di trasferirsi a Firenze Per_2
con la madre e la sorella e di continuare il proprio percorso di studi presso un liceo di Firenze.
Pertanto, deve disporsi il collocamento di in via prevalente presso la madre, con la Per_2
precisazione che il trasferimento a Firenze di potrà avvenire soltanto al termine del corrente Per_2
anno scolastico, cosicché, sino al mese di giugno 2024, deve essere confermato il suo attuale collocamento presso il padre.
Per quanto attiene ai tempi di visita con la madre e successivamente con il padre, questi andranno liberamente concordati tra e i genitori, stante l'età di Per_2 Per_2
Sul mantenimento delle figlie
Come accennato, ha da tempo raggiunto la maggiore età, ma è pacifico tra le parti che non sia Per_1
ancora economicamente autosufficiente, in quanto a far data dal settembre 2023 si è iscritta all' a Firenze, così come dichiarato dalla IG.ra all'udienza di Organizzazione_2 CP_1
precisazione delle conclusioni e confermato dal IG. Il IG. ha aggiunto di non Parte_1 Parte_1 stare contribuendo alle spese per l'istruzione universitaria di né al suo mantenimento, in quanto Per_1
si fa carico integralmente del mantenimento di che è collocata in via prevalente presso di lui. Per_2
Ha precisato di aver fatto presente sin da subito alla figlia di non poter sostenere i costi per la retta universitaria, nonché per il suo mantenimento a Firenze, ma che la figlia, d'accordo con la madre, avrebbe comunque deciso di intraprendere tale percorso. Attualmente sta proseguendo i propri Per_1
studi e vive stabilmente presso la casa della nonna materna a Firenze, essendo rimasta presso la casa paterna da metà aprile 2023 sino, quanto meno, a metà giugno 2023. Difatti, le dichiarazioni rese dalla IG.ra all'udienza di precisazione delle conclusioni, vale a dire che avesse fatto ritorno CP_1 Per_1
presso la casa materna già nel maggio 2023, sono state smentite da quanto riportato dall'avv. Saccani all'udienza del 15.6.2023, quando ha confermato che le figlie si trovavano entrambe dal padre, nonché dalla comparsa di costituzione di nuovo difensore, datata sempre 15.6.2023, nella quale si dava atto che le figlie fossero ancora entrambe collocate dal padre.
Come già accennato, invece dall'aprile 2023 è rimasta stabilmente collocata presso il padre, Per_2
ma dal mese di giugno 2024 si trasferirà a Firenze presso la madre.
pagina 11 di 17 Tanto premesso, si evidenzia che, in punto di mantenimento dei figli minori, il disposto di cui all'art. 337 ter, comma IV, c.c., impone ad ogni genitore di contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, tenuto conto delle eIGenze del figlio, del tenore di vita goduto dallo stesso in costanza di unione e dai tempi di permanenza del figlio con ciascuno dei genitori.
Pertanto, al fine di garantire il rispetto del principio di proporzionalità, è necessario muovere dall'analisi della situazione economica delle parti.
Per quanto attiene al IG. egli a far data dal gennaio 2020, dopo la cessazione dell'attività Parte_1
come libero professionista, è stato assunto presso il di Parma e per l'anno di imposta Org_3
2020 ha beneficiato di un reddito netto pari ad euro 1.247,00, per l'anno di imposta 2021 pari ad euro
1.729,00, per l'anno di imposta 2023 pari ad euro 1.665,00, mentre non ha depositato documentazione reddituale relativa all'anno di imposta 2022 (reddito calcolato avuto riguardo al reddito imponibile – imposta netta – addizionale regionale e comunale IRPEF dovuta, diviso 12 mensilità). Dalle buste paga versate in atti emerge inoltre che dal suo stipendio venga trattenuta una somma mensile pari ad euro
260,00, ma il IG. non ha specificato le ragioni per le quali questo debito è stato contratto, Parte_1
cosicché di tale somma non si può tener conto, ben potendo essere la ragione del tutto voluttuaria e non tale da legittimare che tali risorse non vengano destinate alla famiglia. Pertanto, la situazione economica del IG. è migliorata rispetto a quanto considerato in sede di sentenza di Parte_1
separazione, quando la somma netta mensile a sua disposizione risultava essere pari a circa euro
1.200,00.
Egli non sostiene spese abitative, in quanto vive presso un immobile di proprietà della madre. Peraltro, dalle indagini condotte dalla Guardia di Finanzia nel corso di giudizio di separazione è altresì emerso che il IG. è proprietario di una quota pari ad 1/3 della nuda proprietà di un immobile sito in Parte_1
Parma, e di un appartamento, comprensivo di garage, in Langhirano, nonché di una quota pari a 1/3 della piena proprietà di altro immobile sito in Parma, che tuttavia non è produttivo di reddito, poiché altrimenti tale dato emergerebbe dalla documentazione reddituale agli atti. Come rilevato, la casa familiare, della quale era proprietario per la quota della metà, è stata alienata a seguito di pignoramento immobiliare, ma dal piano di riparto emerge che il IG. non ha percepito alcunché dalla Parte_1
vendita, in quanto il ricavato è stato distribuito tra i suoi creditori, tra i quali rientrano anche la IG.ra insinuatasi per euro 105.685,01, e che ha ottenuto la somma di euro 33.447,07, nonché le due CP_1
figlie, che ha ottenuto la somma di euro 12.308,79, e di euro 9.823,18. Per_1 Per_2
pagina 12 di 17 Con riferimento alla IG.ra ella svolge l'attività di insegnante presso una scuola elementare con CP_1
contratto a tempo indeterminato e per il 2020 ha percepito una retribuzione netta mensile di euro
1.133,00, per l'anno di imposta 2021 pari ad euro 1.202,00 e per l'anno di imposta 2022 pari ad euro
1.488,00. Pertanto, anche la situazione economica della IG.ra è migliorata rispetto al periodo CP_1
della separazione, quando beneficiava di un reddito lordo annuo di circa euro 11.000,00, pari a circa la metà di quello odierno.
Come emerge dalla sentenza di separazione, ella è inoltre comproprietaria, per la quota di ½, di un immobile sito in Firenze, dove risiede attualmente la madre della IG.ra con A fronte CP_1 Per_1 dell'alienazione della casa familiare, ella ha ottenuto la somma di euro 50.210,08.
Tanto premesso, occorre considerare che sino all'aprile 2023 le figlie sono rimaste collocate in via prevalente presso la madre, cosicché, stante il miglioramento della situazione economica del padre, ritiene congruo il Collegio che, a far data dall'introduzione del giudizio, sino all'aprile 2023, il contributo paterno al mantenimento delle minori sia quantificato in mensili euro 500,00 (250,00 per figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Per quanto attiene al periodo successivo, nulla sarà dovuto alla IG.ra da parte del IG. CP_1
per il mantenimento delle figlie per i mesi di aprile, maggio e giugno 2023, tenuto conto che Parte_1
queste ultime sono rimaste entrambe collocate presso il padre. Per queste tre mensilità, appare congruo quantificare il contributo materno al mantenimento delle figlie in mensili euro 400,00 (200,00 per figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Per il periodo di tempo ricompreso tra giugno 2023 e sino alla cessazione del collocamento di Per_2
presso il padre, che presumibilmente avverrà nel giugno 2024, la IG.ra sarà tenuta a CP_1
corrispondere al IG. la somma di euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, a titolo Parte_1
di contributo per il mantenimento indiretto di collocata stabilmente presso il padre. A tal Per_2 riguardo a nulla rileva che nelle proprie conclusioni il IG. non abbia formulato un'espressa Parte_1
domanda in tal senso, dovendo il giudice provvedervi d'ufficio, nel superiore interesse dei figli.
Come accennato, da luglio 2023 è tornata a vivere prima presso la madre e poi a Firenze presso Per_1
la nonna materna. Il IG. si è dichiarato disposto a corrispondere per la somma Parte_1 Per_1
mensile di euro 250,00, da versarsi direttamente nelle mani di Tale pretesa non può trovare Per_1
accoglimento, in mancanza di una domanda formulata in tal senso da parte di poiché il genitore Per_1
obbligato non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti del figlio e pagina 13 di 17 non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda (Cass. sent. n. 34100/21).
Pertanto, a far data da luglio 2023, il IG. è tenuto a corrispondere alla IG.ra per il Parte_1 CP_1
mantenimento indiretto di la somma mensile di euro 250,00, oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie. Difatti, la IG.ra non ha perso la legittimazione a richiedere un contributo per il CP_1
mantenimento di per il solo fatto che questa si sia trasferita a vivere a Firenze, tenuto conto che Per_1
la IG.ra rappresenta in ogni caso la figura di riferimento per il sostentamento della figlia e CP_1
colei che provvedere materialmente a far fronte alle sue eIGenze (v. Cass. sent. n. 29977/20).
Dal momento in cui cesserà il collocamento di presso il padre, egli sarà tenuto a Per_2
corrispondere alla madre anche la somma di euro 250,00 per il mantenimento di oltre al 50% Per_2
delle spese straordinarie.
Sulle spese di lite
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, stante la reciproca soccombenza tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 938/2021, introdotta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Dispone che rimanga affidata ad entrambi i genitori, i quali potranno Parte_4 assumere disgiuntamente le decisioni di ordinaria amministrazione nell'interesse della minore;
2) Dispone che dalla fine del corrente anno scolastico sia collocata in via Parte_4
prevalente presso la madre. Sino a quel momento rimarrà collocata in via prevalente Per_2
presso il padre;
3) Dispone che veda liberamente i genitori, con tempi tra loro concordati;
Per_2
4) Pone, a far data dalla domanda e sino al mese di marzo 2023, l'obbligo in capo a Parte_1
di corrispondere a la somma mensile di euro 500,00 (250,00 per
[...] Controparte_1
figlia) per il mantenimento indiretto delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie, così elencate:
pagina 14 di 17 spese straordinarie extra assegno, da non concordare preventivamente: SPESE
MEDICHE da documentare: Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad €
150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno); SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico
(musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare pagina 15 di 17 SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente: SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia); cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
5) Pone in capo a l'obbligo di corrispondere a per i mesi Controparte_1 Parte_1
di aprile, maggio e giugno 2023, la somma mensile di euro 400,00 (200,00 per figlia), per il mantenimento indiretto delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie;
pagina 16 di 17 6) Pone in capo a l'obbligo di corrispondere a per i mesi Controparte_1 Parte_1
da luglio 2023 e sino alla cessazione della coabitazione di con il padre, la somma Per_2
mensile di euro 200,00 per il mantenimento indiretto di oltre al 50% delle spese Per_2
straordinarie;
7) Pone, a far data dal luglio 2023, in capo a l'obbligo di corrispondere a Parte_1
entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di euro 250,00, somma Controparte_1
soggetta a rivalutazione ISTAT, per il mantenimento indiretto di oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie;
8) Pone, a far data dalla cessazione della coabitazione di con il padre, in capo a Per_2
l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 10 di ogni Parte_1 Controparte_1
mese, la somma mensile di euro 250,00, somma soggetta a rivalutazione ISTAT, per il mantenimento indiretto di oltre al 50% delle spese straordinarie;
Per_2
9) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in data 8.4.2024 nella camera di conIGlio della sezione I civile del Tribunale di Parma.
La Giudice rel. est.
Dott.ssa Angela Casalini
IL PRESIDENTE
Dott. Simone Medioli Devoto
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 938/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. DROGO ANTONIO MARIA SALVATORE, con elezione di domicilio in
VIA AGOSTINO PARADISI, 1/1 REGGIO EMILIA, presso e nello studio dell'avv. DROGO
ANTONIO MARIA SALVATORE;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. SACCANI ERIKA, con elezione di domicilio in BORGO BRUNO LONGHI 3
PARMA, presso e nello studio dell'avv. Saccani;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Parma
pagina 1 di 17 - INTERVENUTO-
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte ricorrente: “Che l'Ecc.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria difesa, istanza ed eccezione, PRELIMINARMENTE voglia procedere all'emissione di nuovo provvedimento a modifica del provvedimento provvisorio emesso dal Presidente del Tribunale di Parma in data 22/06/2021, limitatamente all'assegnazione della casa coniugale alla IG.ra , disponendo quanto già Controparte_1
indicato con la sentenza n°1194/2019 emessa in data 29/08/2019 dal Tribunale di Parma, nel giudizio per separazione giudiziale R.G. n°1977/2013 tra i coniugi IGg.ri e Parte_1 CP_1
; NEL MERITO - ritenere e dichiarare che la somma indicata come credito complessivo
[...]
vantato dalla IG.ra nei confronti del IG. è errata e dovrà essere CP_1 Parte_1
rimodulata e ridimensionata, come meglio esplicata in memoria;
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra e contratto il 27/10/1998, alle Parte_1 Controparte_1
seguenti condizioni: a) le figlie minori ed vengono affidate ad entrambi i genitori in Per_1 Per_2
forma condivisa, secondo il regime e le disposizioni vigenti in materia di affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre in Parma Via Guicciardi n.2, con facoltà per il padre di vederle e tenerle con sé secondo il seguente calendario: • Ogni settimana nella giornata del mercoledì, dall'uscita dalla scuola fino al giovedì mattina quando il padre provvedere a riaccompagnarle a scuola.
• II primo e il terzo weekend del mese, dal venerdì all'uscita dalla scuola (ovvero dalle ore 10:00) sino alla domenica sera alle ore 21:00, provvedendo il padre a riaccompagnare le minori presso il domicilio materno. • Durante il periodo estivo, le minori trascorreranno un periodo di due settimane (anche non consecutive) con il padre e trascorreranno un eguale periodo con la madre. Entrambi i genitori dovranno reciprocamente fornire indirizzo e recapito telefonico dei luoghi ove le minori trascorreranno eventuali periodi di vacanza. Le date relative ai periodi scelti dovranno essere annualmente concordate tra le parti entro il 30 aprile ovvero, in assenza di accordo, la madre deciderà negli anni dispari mentre il padre deciderà negli anni pari. Al di fuori delle concordate rispettive due settimane di vacanza, il calendario di frequentazione rimarrà invariato. • Durante le festività natalizie, le minori trascorreranno con il padre sei giorni consecutivi a decorrere, ad anni alterni, dal 23 dicembre o dal 31 dicembre, con sospensione dell'ordinario regime di incontri e con la previsione di un analogo periodo continuativo per pagina 2 di 17 l'altro genitore, in modo tale che le minori trascorrano, alternativamente, con un genitore il Natale e con l'altro il Capodanno (negli anni dispari il primo periodo spetterà alla madre e il secondo al padre). •
Durante le festività pasquali, le minori trascorreranno con il padre tre giorni consecutivi, secondo un criterio di alternanza annuale tra i genitori, in modo da poter trascorrere, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua con ciascun genitore. Nei rispettivi periodi di spettanza, ciascun genitore dovrà garantire la reperibilità telefonica delle minori all'altro genitore almeno una volta al giorno, nella fascia oraria ricompresa tra le 19:00 e le 20:00; a) i genitori dovranno esercitare congiuntamente la potestà sulle figlie minori, sicchè le decisioni di maggiore interesse riguardanti educazione, istruzione, salute ed impegni ricreativi delle medesime dovranno essere prese congiuntamente dai coniugi di comune accordo, tenuto conto delle capacità ed inclinazioni ed aspirazioni naturali delle figlie stesse. La potestà in ordine alle decisioni relative alla ordinaria conduzione della vita delle figlie sarà esercitata in via esclusiva dalla madre così come la eserciterà in via esclusiva il padre durante i periodi di convivenza con lo stesso;
b) porre a carico del IG. il contributo per il mantenimento delle Parte_1
figlie minori nella somma di euro 450,00 mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie di seguito indicate: • Potranno essere sostenute nell'interesse delle figlie senza necessità di preventivo accordo fra i genitori le seguenti spese straordinarie: tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e il-trasporto pubblico delle figlie da e per la scuoia;
testi di studio, particolari attrezzature didattiche di nonna escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti), gite scolastiche che importino un costo non superiore a euro 150,00; lezioni private di sostegno scolastico solo ove necessarie e se conIGliate dall'insegnante; corsi di ordinaria pratica sportiva e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria;
centri-vacanza, soggiorni estivi a iniziativa delle locali parrocchie e/o enti analoghi (colonie) e luoghi assimilati. • Quanto alle spese medico-specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale, va posto a carico della IG.ra l'obbligo di fornire al IG. Controparte_1
un preventivo, laddove consentito dalle eIGenze di carattere sanitario della Parte_1
prole, al fine di consentire al medesimo genitore di reperire ed indicare modalità alternative e meno onerose di soddisfacimento delle medesime eIGenze. In assenza di alcuna indicazione alternativa il contributo sarà nella misura del 50% del minore importo della modalità alternativa debitamente documentata dall'altro genitore. • Dovranno essere inoltre preventivamente concordate dalle parti le pagina 3 di 17 seguenti spese straordinarie: imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private;
corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale allorché implichi la frequentazione del • Conservatorio e/o l'acquisto di costosi strumenti musicali (il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti, non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio); corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
soggiorni all'estero: gite scolastiche che importino una spesa superiore a €.150,00; viaggi di istruzione e/o diporto;
vacanze estive e/o invernali. c) Nessun assegno di mantenimento per la IG.ra
, così per come disposto nella sentenza n°1194 del 29/08/2019; d) La casa coniugale di Controparte_1
Via Guicciardi n.2 a Parma viene assegnata alla IG.ra , così per come previsto nella Controparte_1
sentenza di separazione n°1194 del 29/08/2019; e) con ogni ulteriore provvedimento di legge”.
Conclusioni per parte resistente: “a) la figlia minore venga affidata ad entrambi i genitori in Per_2
via tra loro condivisa, con residenza privilegiata presso la madre collocataria, IG.ra , Controparte_1
b) le modalità di visita della minore coi genitori , in considerazione della sua età , saranno Per_2
gestiti dalla stessa in autonomia;
c ) verserà , quale contributo per il Parte_1 mantenimento delle figlie e la somma di euro 400,0 0 per ogni figlia per un totale di € Per_1 Per_2
800,00 mensili, o quella maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia, dal deposito della costituzione fino ad aprile 2023 e da quando si verificheranno le condizioni per cui le due figlie o eventualmente una soltanto torneranno a vivere con lei;
Tale somma andrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento della percentuale di spese straordinarie che verrà stabilita all'esito dell'esibizione dei redditi da parte del , d ) nel periodo emergenziale attuale, a far Parte_1
data da maggio 2023 in cui le figlie sono ospitate dal padre, non dovrà versare alcunchè alla Parte_1
per il loro mantenimento ma si occuperà direttamente dei loro bisogni, e) la IG.ra CP_2 CP_1
fintanto che la situazione economica e abitativa non sarà stabilizzata , nulla verserà al per il Parte_1
mantenimento delle figlie o in alternativa, sarà obbligata a versare quella somma che verrà stabilita dal
Giudice f) le spese straordinari e dovranno essere sostenute dai genitori nella percentuale che risulterà di giustizia una volta che risulterà chiaro il quadro reddituale di entrambi;
Potranno essere sostenute nell'interesse delle figlie senza necessità di preventivo accordo fra i genitori le seguenti spese straordinarie: tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblico e il trasporto pubblico delle figlie pagina 4 di 17 da e per la scuola;
testi di studio, particolari attrezzature didattiche di nonna escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti), gite scolastiche che importino un costo non superiore a euro 150,00; lezioni private di sostegno scolastico solo ove necessarie e se conIGliate dall'insegnante; corsi di ordinaria pratica sportiva o scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie, quale oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria;
centri vacanza, soggiorni estivi a iniziativa delle locali parrocchie e/o enti analoghi (colonie) o luoghi assimilati. Quanto alle spese medico -specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte dal
[...]
, va posto a carico del genitore l 'obbligo di fornire all 'altro un preventivo, laddove Organizzazione_1
consentito dalle eIGenze di carattere sanitario della prole, al fine di consentire al medesimo genitore di reperire ed indicare modalità alternative e meno onerose di soddisfacimento delle medesime eIGenze.
In assenza di alcuna indicazione alternativa il contributo sarà nella misura della percentuale che si andrà a stabilire . Dovranno essere preventivamente concordare dalle parti le seguenti spese straordinarie: imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private;
corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale allorchè implichi la frequentazione del Conservatorio e/o l 'acquisto di costosi strumenti musicali (il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti, non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare, tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione a studio); corsi privati per l'apprendimento di lingue straniere;
soggiorni all'estero: gite scolastiche che importino una spesa superiore a euro 150,00; viaggi di istruzione e/o diporto;
vacanze estive e/o invernali. g) Nessun assegno di mantenimento per la IG.ra CP_1
, così come disposto nella sentenza n. 1194 del 29.08.2019; Nel merito ritenere e dichiarare che
[...] la somma di € 118.873,00 o quella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, sia l'effettivo credito della nei confronti del CP_1 Parte_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato in fatto
Con ricorso depositato in data 11.3.2021 adiva il Tribunale di Parma deducendo Parte_1 che: in data 27.10.1998 aveva contratto matrimonio con dall'unione erano nate due Controparte_1
figlie, in data 3.8.2004, e il 9.11.2007; con sentenza pubblicata in data 29.8.2019 il Per_1 Per_2
Tribunale di Parma aveva dichiarato la separazione personale tra i coniugi e dal quel momento non era pagina 5 di 17 intervenuta alcuna riconciliazione tra le parti. Tanto premesso, il ricorrente chiedeva al Tribunale di
Parma di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con la IG.ra nonché prevedere CP_1
l'affidamento condiviso delle minori e il loro collocamento in via prevalente presso la madre, con obbligo per il padre di corrispondere per il mantenimento indiretto delle minori la somma mensile di euro 450,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria depositata in data 20.5.2021 si costituiva in giudizio la IG.ra allegando che: CP_1
nella sentenza di separazione il contributo paterno al mantenimento delle minori era stato quantificato in mensili euro 800,00 da marzo 2013 sino a dicembre 2014, ridotti ad euro 450,00 dal mese di gennaio
2015; per sette anni il IG. aveva omesso di versare alcunché per il mantenimento delle Parte_1
minori; ella era stata costretta ad adire il Tribunale di Parma, affinché fosse riconosciuto alle figlie il risarcimento del danno extracontrattuale derivante dall'omessa contribuzione paterna al loro mantenimento;
il Tribunale di Parma aveva condannato il IG. a corrispondere a la Parte_1 Per_1
somma di euro 10.000,00 e 8.000,00 ad il IG. era stato condannato anche in sede Per_2 Parte_1 penale per il reato di cui all'art. 570, c.p.; la somma stabilita nella sentenza di separazione per il mantenimento delle minori era insufficiente per far fronte alle eIGenze delle stesse e ella aveva dovuto ricorrere all'aiuto della propria famiglia di origine;
dopo la separazione erano aumentate le eIGenze delle figlie, nonché il reddito del IG. ella lavorava come maestra elementare;
il IG. Parte_1
aveva cessato di contribuire anche alla rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa Parte_1
familiare, nonché alle spese condominiali;
in sede di separazione la casa familiare era stata a lei assegnata soltanto in parte, perché era previsto che i coniugi a loro spese provvedessero alla divisione dell'immobile in due appartamenti;
il IG. le aveva intimato il rilascio della porzione di Parte_1
immobile a lei non assegnata;
ella vantava nei confronti del IG. un credito di circa Parte_1
118.873,23 per mancato pagamento di oneri di mantenimento, rate di mutuo, spese condominiali e risarcimento del danno liquidato in favore delle minori;
le minori erano state affidate ai Servizi Sociali con la sentenza di separazione;
aveva interrotto i rapporti con il padre, mentre si Per_1 Per_2
limitava a sentirlo telefonicamente. Tanto premesso, la resistente aderiva alla domanda di scioglimento del matrimonio proposta dal ricorrente e di affidamento condiviso delle minori, ma insisteva affinché la casa familiare fosse a lei integralmente assegnata e che il contributo paterno al mantenimento delle minori fosse quantificato in euro 800,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 6 di 17 Con ordinanza depositata in data 22.6.2021 il Presidente del Tribunale, in via provvisoria ed urgente, confermava le statuizioni di cui alla sentenza di separazione, fatta eccezione per quanto attiene alla casa familiare, che veniva integralmente assegnata alla IG.ra CP_1
Regolarmente proseguito il giudizio innanzi al Giudice Istruttore, nella propria memoria integrativa il ricorrente precisava che: la porzione di immobile che il Presidente del Tribunale aveva ritenuto di dover ricomprendere nella casa familiare era in realtà sempre stata oggetto di locazione a terzi, trattandosi di una stanza, con autonomo ingresso e servizi;
il canone di locazione che la coppia percepiva era pari ad euro 500,00, ma nel marzo 2017 la IG.ra aveva unilateralmente deciso di CP_1
risolvere il contratto;
nel dicembre 2015 gli era stato diagnosticato un tumore al cervello e non era stato in grado di far fronte al mantenimento delle figlie, in quanto aveva dovuto sottoporsi a lunghi cicli di cure;
al termine delle cure si era iscritto nelle liste speciali di collocamento ed era stato assunto con contratto a tempo determinato nel gennaio 2020; prima della diagnosi egli esercitava l'attività di geometra in regime di libera professione e aveva potuto garantire alla famiglia un elevato tenore di vita, ma aveva dovuto cessare tale attività, complice la malattia e la crisi nel settore edilizio;
non potendo permettersi di affrontare un canone di locazione si era trasferito a vivere presso la casa della propria madre.
Con comparsa di risposta depositata in data 10.9.2021 si costituiva per questa fase anche la IG.ra aggiungendo che: a far data dal mese di settembre 2021 era stata assunta con contratto a tempo CP_1
indeterminato presso una scuola elementare di Finale Emilia con orario parziale, percependo una retribuzione netta mensile di euro 900,00; nel luglio 2021 aveva ricevuto l'atto di pignoramento immobiliare relativo alla casa coniugale, perché il IG. aveva sospeso il pagamento delle rate Parte_1
del mutuo a far data dal 2017.
Con sentenza non definitiva pubblicata in data 29.10.2021 il Tribunale di Parma pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e, con separata ordinanza, disponeva la rimessione della causa in istruttoria.
Fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 28.2.2023 erano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
Con memoria ex art. 183, comma VI, num. 2, c.p.c., depositata in data 2.5.2023 il IG. dava Parte_1
atto che le figlie erano collocate in via prevalente presso di lui, in quanto era stata disposta la vendita coattiva della casa familiare. Pertanto, insisteva affinché l'ordinanza presidenziale fosse modificata nel pagina 7 di 17 senso di prevedere che le figlie fossero collocate in via prevalente presso di lui e di conseguenza revocato il proprio contributo al mantenimento delle figlie, con obbligo per la IG.ra di CP_1
versargli una somma a titolo di mantenimento indiretto per queste ultime.
All'udienza del 15.6.2023 la IG.ra dava atto di aver rinunciato al contributo per il CP_1
mantenimento delle figlie a far data dal mese di maggio 2023, stante il loro collocamento in via prevalente presso il padre.
All'udienza del 25.1.2024 si è proceduto all'ascolto della minore e le parti hanno precisato le Per_2
proprie conclusioni. Previa concessione alle parti dei termini ex art. 190, c.p.c., ridotti a giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*** ***
Considerato in diritto
Sull'affidamento, collocamento e visite con il genitore non collocatario per Per_2
A fronte del raggiungimento della maggiore età di il Collegio è tenuto a pronunciarsi Per_1
unicamente sul miglior regime di affidamento, collocamento e visite con il genitore non collocatario per che compirà 17 anni nel mese di novembre del corrente anno. Per_2
Allo stato risulta affidata ai Servizi Sociali del Comune di Parma, così come disposto dalla Per_2
sentenza di separazione, depositata in data 29.8.2019, che ha fatto proprie le conclusioni di cui alla seconda CTU psicodiagnostica disposta sul nucleo familiare.
In data 12.6.2023 è pervenuta la richiesta relazione di aggiornamento sul nucleo familiare elaborata da parte dell'Ente affidatario, dalla quale emerge che il nucleo familiare è stato preso in carico dai Servizi
Sociali già dal 2014, in concomitanza con l'introduzione del giudizio di separazione, principalmente per ragioni legate all'elevato grado di conflittualità riscontrato tra i genitori, che ha financo comportato l'impossibilità di trovare un accordo che evitasse la vendita all'asta della casa familiare. In assenza di un canale comunicativo tra le parti, i Servizi Sociali si sono attivati per risolvere la questione abitativa delle ragazze, che, a partire da aprile 2023, sono state accolte nella casa della nonna paterna, dove risiede il padre sin dall'inizio del giudizio di separazione. Inizialmente ed si sono dette Per_2 Per_1
contrarie a tale possibilità, ritenendo la casa della nonna paterna non adatta alle loro eIGenze, ma, stante l'assenza di soluzioni alternative, i Servizi Sociali hanno avvallato il collocamento di Per_2
presso il padre. è stata descritta come una ragazza particolarmente sofferente, soprattutto a Per_2
casa delle dinamiche familiari disfunzionali e del conflitto intragenitoriale, dal quale le parti non hanno pagina 8 di 17 saputo proteggerla. Dall'estate del 2022 è seguita dalla per disturbi legati alla Per_2 Pt_2
condotta alimentare ed attualmente sta seguendo un percorso di sostegno psicologico. Dal personale scolastico è descritta come una ragazza molto introversa, selettiva nelle sue amicizie e Per_2 caratterizzata da un livello di ansia da prestazione molto elevato, che ha necessitato l'elaborazione di un piano didattico personalizzato. I Servizi Sociali hanno così concluso: “si constata la perdurante situazione di fragilità nel rapporto genitoriale che influisce in modo altamente negativo sulle figlie. Si segnala altresì il dato di fatto che, nonostante una presa in carico da parte dei servizi pubblici, durata circa dieci anni, non si sia riusciti ad intervenire IGnificativamente sul nucleo familiare che mantiene dinamiche disfunzionali potenzialmente molto negative per le figlie, in particolare per la minorenne”.
In data 21.8.2023 è pervenuta anche l'indagine sulla capacità genitoriale condotta dai Servizi Sociali, in collaborazione con la U.O. di psichiatria e psicologia clinica, dalla quale emerge che entrambi i genitori si sono posti nei confronti del dott. con atteggiamento collaborante e hanno saputo raccontare Parte_3
l'evoluzione del loro lungo percorso separativo, nonché riferire in merito alle figlie e al loro legame, dimostrandosi particolarmente preoccupati con riferimento allo stato di salute di Il dott. Per_2 ha concluso nel senso che “la descrizione attuale che i IGnori danno di se stessi e la Parte_3
narrazione di come ciascuno di essi cerchi di gestire la propria genitorialità, appare congrua e in linea con l'intera storia di questo nucleo familiare che ha affrontato e continua ad affrontare numerose difficoltà con gli strumenti di cui dispone ma anche facendo i conti con le loro fragilità. La loro modalità e gestione della situazione appare, a che scrive, nel corso del tempo diventata quasi un modus vivendi et operandi più che un problema effettivo e acuto da risolvere pertanto è difficile ipotizzare una risoluzione definitiva del conflitto genitoriale, ponendosi forse come obiettivo più realistico il mantenimento di un equilibrio precario all'interno dell'esercizio della genitorialità condivisa”.
Come accennato, in data 25.1.2024 si è proceduto all'ascolto di la quale ha riportato di vivere Per_2
con il padre e la nonna paterna da Pasqua 2023 e di non aver più fatto ritorno presso la madre, perché priva di una stabile abitazione, a seguito della vendita della casa coniugale. ha espresso il Per_2
desiderio di poter tornare a vivere con la madre in futuro, pur essendo consapevole del fatto che tale eventualità non fosse praticabile nel breve periodo e ha aggiunto di avere un legame più stretto con la madre, da sempre figura genitoriale di riferimento, mentre sperimenterebbe maggiori difficoltà nel trovare forme di condivisione con la figura paterna.
pagina 9 di 17 Tanto premesso, se è vero che tra le parti permane una grave conflittualità, interiorizzata a tal punto da far dire al dott. che si tratta quasi di un'abitudine, ritiene il Collegio che l'affidamento etero Parte_3
familiare di non è una strada più percorribile, tenuto conto che, nel corso di questi dieci anni Per_2
di presa in carico del nucleo, è fallito ogni percorso proposto dai Servizi Sociali. Né è possibile pensare ad un affidamento esclusivo di ad uno dei genitori, poiché la scelta del genitore affidatario Per_2
presuppone non solo una valutazione in positivo della figura genitoriale, ma anche un giudizio di inidoneità genitoriale dell'altra, eventualità che non ricorre nel caso che ci occupa, in quanto entrambe le parti hanno dimostrato, seppur con tutti i limiti di cui si è dato atto, di sapersi far carico dei bisogni delle figlie. Pertanto, anche alla luce dell'età di che l'anno prossimo compirà 18 anni, ritiene Per_2
il Collegio che debba essere ripristinato l'affidamento condiviso della minore in capo ad entrambi i genitori, così come richiesto dalle parti. In virtù di quanto previsto dall'art. 337 ter, comma III, c.c., i genitori potranno assumere in autonomia le decisioni di ordinaria amministrazione nell'interesse della minore.
Il tema del collocamento di che fino all'udienza di precisazione delle conclusioni non era Per_2
stato oggetto di discussione, in quanto, dopo la vendita della casa familiare, la IG.ra non CP_1
disponeva di un luogo idoneo presso il quale collocare la minore, è stato riproposto dalle parti negli scritti conclusivi. In particolare, in comparsa conclusionale la IG.ra ha rappresentato la sua CP_1
volontà di fare ritorno a Firenze, presso la casa attualmente abitata dalla propria madre e dalla figlia maggiore, e ha chiesto che sia collocata in via prevalente presso di lei. Nella propria Per_1 Per_2
memoria di replica il IG. ha espresso il proprio assenso a che sia collocata presso Parte_1 Per_2
la madre e che si trasferisca a vivere a Firenze, a condizione che il trasferimento avvenga al termine del corrente anno scolastico. In sede di ascolto, la minore non è stata espressamente sentita sul punto, in quanto nessuna delle parti aveva reso nota l'intenzione della madre di trasferirsi a Firenze, ma vi sono plurimi indici dai quali è possibile desumere la volontà di Difatti, in sede di ascolto Per_2 Per_2
ha riportato che avrebbe voluto tornare a vivere con la madre e con ma che non riteneva tale Per_1
soluzione praticabile nel breve periodo, poiché la madre non aveva reperito una soluzione abitativa stabile. Ha altresì riferito di sentirsi maggiormente a proprio agio con la figura materna, di soffrire per la mancanza della sorella e di sperimentare delle difficoltà nel nuovo regime di collocamento presso l'abitazione paterna, perché scomoda per raggiungere la scuola e perché spesso si ritrovava a trascorrere le giornate in solitudine. Ha aggiunto che anche durante il weekend non era solita pagina 10 di 17 trascorrere del tempo con il padre, che peraltro a settimane alternate non era presente in casa, perché andava in visita alla propria compagna. Unitamente agli scritti conclusivi è stata depositata anche una e-mail scritta da nella quale informava i genitori della propria volontà di trasferirsi a Firenze Per_2
con la madre e la sorella e di continuare il proprio percorso di studi presso un liceo di Firenze.
Pertanto, deve disporsi il collocamento di in via prevalente presso la madre, con la Per_2
precisazione che il trasferimento a Firenze di potrà avvenire soltanto al termine del corrente Per_2
anno scolastico, cosicché, sino al mese di giugno 2024, deve essere confermato il suo attuale collocamento presso il padre.
Per quanto attiene ai tempi di visita con la madre e successivamente con il padre, questi andranno liberamente concordati tra e i genitori, stante l'età di Per_2 Per_2
Sul mantenimento delle figlie
Come accennato, ha da tempo raggiunto la maggiore età, ma è pacifico tra le parti che non sia Per_1
ancora economicamente autosufficiente, in quanto a far data dal settembre 2023 si è iscritta all' a Firenze, così come dichiarato dalla IG.ra all'udienza di Organizzazione_2 CP_1
precisazione delle conclusioni e confermato dal IG. Il IG. ha aggiunto di non Parte_1 Parte_1 stare contribuendo alle spese per l'istruzione universitaria di né al suo mantenimento, in quanto Per_1
si fa carico integralmente del mantenimento di che è collocata in via prevalente presso di lui. Per_2
Ha precisato di aver fatto presente sin da subito alla figlia di non poter sostenere i costi per la retta universitaria, nonché per il suo mantenimento a Firenze, ma che la figlia, d'accordo con la madre, avrebbe comunque deciso di intraprendere tale percorso. Attualmente sta proseguendo i propri Per_1
studi e vive stabilmente presso la casa della nonna materna a Firenze, essendo rimasta presso la casa paterna da metà aprile 2023 sino, quanto meno, a metà giugno 2023. Difatti, le dichiarazioni rese dalla IG.ra all'udienza di precisazione delle conclusioni, vale a dire che avesse fatto ritorno CP_1 Per_1
presso la casa materna già nel maggio 2023, sono state smentite da quanto riportato dall'avv. Saccani all'udienza del 15.6.2023, quando ha confermato che le figlie si trovavano entrambe dal padre, nonché dalla comparsa di costituzione di nuovo difensore, datata sempre 15.6.2023, nella quale si dava atto che le figlie fossero ancora entrambe collocate dal padre.
Come già accennato, invece dall'aprile 2023 è rimasta stabilmente collocata presso il padre, Per_2
ma dal mese di giugno 2024 si trasferirà a Firenze presso la madre.
pagina 11 di 17 Tanto premesso, si evidenzia che, in punto di mantenimento dei figli minori, il disposto di cui all'art. 337 ter, comma IV, c.c., impone ad ogni genitore di contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, tenuto conto delle eIGenze del figlio, del tenore di vita goduto dallo stesso in costanza di unione e dai tempi di permanenza del figlio con ciascuno dei genitori.
Pertanto, al fine di garantire il rispetto del principio di proporzionalità, è necessario muovere dall'analisi della situazione economica delle parti.
Per quanto attiene al IG. egli a far data dal gennaio 2020, dopo la cessazione dell'attività Parte_1
come libero professionista, è stato assunto presso il di Parma e per l'anno di imposta Org_3
2020 ha beneficiato di un reddito netto pari ad euro 1.247,00, per l'anno di imposta 2021 pari ad euro
1.729,00, per l'anno di imposta 2023 pari ad euro 1.665,00, mentre non ha depositato documentazione reddituale relativa all'anno di imposta 2022 (reddito calcolato avuto riguardo al reddito imponibile – imposta netta – addizionale regionale e comunale IRPEF dovuta, diviso 12 mensilità). Dalle buste paga versate in atti emerge inoltre che dal suo stipendio venga trattenuta una somma mensile pari ad euro
260,00, ma il IG. non ha specificato le ragioni per le quali questo debito è stato contratto, Parte_1
cosicché di tale somma non si può tener conto, ben potendo essere la ragione del tutto voluttuaria e non tale da legittimare che tali risorse non vengano destinate alla famiglia. Pertanto, la situazione economica del IG. è migliorata rispetto a quanto considerato in sede di sentenza di Parte_1
separazione, quando la somma netta mensile a sua disposizione risultava essere pari a circa euro
1.200,00.
Egli non sostiene spese abitative, in quanto vive presso un immobile di proprietà della madre. Peraltro, dalle indagini condotte dalla Guardia di Finanzia nel corso di giudizio di separazione è altresì emerso che il IG. è proprietario di una quota pari ad 1/3 della nuda proprietà di un immobile sito in Parte_1
Parma, e di un appartamento, comprensivo di garage, in Langhirano, nonché di una quota pari a 1/3 della piena proprietà di altro immobile sito in Parma, che tuttavia non è produttivo di reddito, poiché altrimenti tale dato emergerebbe dalla documentazione reddituale agli atti. Come rilevato, la casa familiare, della quale era proprietario per la quota della metà, è stata alienata a seguito di pignoramento immobiliare, ma dal piano di riparto emerge che il IG. non ha percepito alcunché dalla Parte_1
vendita, in quanto il ricavato è stato distribuito tra i suoi creditori, tra i quali rientrano anche la IG.ra insinuatasi per euro 105.685,01, e che ha ottenuto la somma di euro 33.447,07, nonché le due CP_1
figlie, che ha ottenuto la somma di euro 12.308,79, e di euro 9.823,18. Per_1 Per_2
pagina 12 di 17 Con riferimento alla IG.ra ella svolge l'attività di insegnante presso una scuola elementare con CP_1
contratto a tempo indeterminato e per il 2020 ha percepito una retribuzione netta mensile di euro
1.133,00, per l'anno di imposta 2021 pari ad euro 1.202,00 e per l'anno di imposta 2022 pari ad euro
1.488,00. Pertanto, anche la situazione economica della IG.ra è migliorata rispetto al periodo CP_1
della separazione, quando beneficiava di un reddito lordo annuo di circa euro 11.000,00, pari a circa la metà di quello odierno.
Come emerge dalla sentenza di separazione, ella è inoltre comproprietaria, per la quota di ½, di un immobile sito in Firenze, dove risiede attualmente la madre della IG.ra con A fronte CP_1 Per_1 dell'alienazione della casa familiare, ella ha ottenuto la somma di euro 50.210,08.
Tanto premesso, occorre considerare che sino all'aprile 2023 le figlie sono rimaste collocate in via prevalente presso la madre, cosicché, stante il miglioramento della situazione economica del padre, ritiene congruo il Collegio che, a far data dall'introduzione del giudizio, sino all'aprile 2023, il contributo paterno al mantenimento delle minori sia quantificato in mensili euro 500,00 (250,00 per figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Per quanto attiene al periodo successivo, nulla sarà dovuto alla IG.ra da parte del IG. CP_1
per il mantenimento delle figlie per i mesi di aprile, maggio e giugno 2023, tenuto conto che Parte_1
queste ultime sono rimaste entrambe collocate presso il padre. Per queste tre mensilità, appare congruo quantificare il contributo materno al mantenimento delle figlie in mensili euro 400,00 (200,00 per figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Per il periodo di tempo ricompreso tra giugno 2023 e sino alla cessazione del collocamento di Per_2
presso il padre, che presumibilmente avverrà nel giugno 2024, la IG.ra sarà tenuta a CP_1
corrispondere al IG. la somma di euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, a titolo Parte_1
di contributo per il mantenimento indiretto di collocata stabilmente presso il padre. A tal Per_2 riguardo a nulla rileva che nelle proprie conclusioni il IG. non abbia formulato un'espressa Parte_1
domanda in tal senso, dovendo il giudice provvedervi d'ufficio, nel superiore interesse dei figli.
Come accennato, da luglio 2023 è tornata a vivere prima presso la madre e poi a Firenze presso Per_1
la nonna materna. Il IG. si è dichiarato disposto a corrispondere per la somma Parte_1 Per_1
mensile di euro 250,00, da versarsi direttamente nelle mani di Tale pretesa non può trovare Per_1
accoglimento, in mancanza di una domanda formulata in tal senso da parte di poiché il genitore Per_1
obbligato non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti del figlio e pagina 13 di 17 non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda (Cass. sent. n. 34100/21).
Pertanto, a far data da luglio 2023, il IG. è tenuto a corrispondere alla IG.ra per il Parte_1 CP_1
mantenimento indiretto di la somma mensile di euro 250,00, oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie. Difatti, la IG.ra non ha perso la legittimazione a richiedere un contributo per il CP_1
mantenimento di per il solo fatto che questa si sia trasferita a vivere a Firenze, tenuto conto che Per_1
la IG.ra rappresenta in ogni caso la figura di riferimento per il sostentamento della figlia e CP_1
colei che provvedere materialmente a far fronte alle sue eIGenze (v. Cass. sent. n. 29977/20).
Dal momento in cui cesserà il collocamento di presso il padre, egli sarà tenuto a Per_2
corrispondere alla madre anche la somma di euro 250,00 per il mantenimento di oltre al 50% Per_2
delle spese straordinarie.
Sulle spese di lite
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, stante la reciproca soccombenza tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 938/2021, introdotta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Dispone che rimanga affidata ad entrambi i genitori, i quali potranno Parte_4 assumere disgiuntamente le decisioni di ordinaria amministrazione nell'interesse della minore;
2) Dispone che dalla fine del corrente anno scolastico sia collocata in via Parte_4
prevalente presso la madre. Sino a quel momento rimarrà collocata in via prevalente Per_2
presso il padre;
3) Dispone che veda liberamente i genitori, con tempi tra loro concordati;
Per_2
4) Pone, a far data dalla domanda e sino al mese di marzo 2023, l'obbligo in capo a Parte_1
di corrispondere a la somma mensile di euro 500,00 (250,00 per
[...] Controparte_1
figlia) per il mantenimento indiretto delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie, così elencate:
pagina 14 di 17 spese straordinarie extra assegno, da non concordare preventivamente: SPESE
MEDICHE da documentare: Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad €
150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno); SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico
(musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare pagina 15 di 17 SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente: SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia); cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
5) Pone in capo a l'obbligo di corrispondere a per i mesi Controparte_1 Parte_1
di aprile, maggio e giugno 2023, la somma mensile di euro 400,00 (200,00 per figlia), per il mantenimento indiretto delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie;
pagina 16 di 17 6) Pone in capo a l'obbligo di corrispondere a per i mesi Controparte_1 Parte_1
da luglio 2023 e sino alla cessazione della coabitazione di con il padre, la somma Per_2
mensile di euro 200,00 per il mantenimento indiretto di oltre al 50% delle spese Per_2
straordinarie;
7) Pone, a far data dal luglio 2023, in capo a l'obbligo di corrispondere a Parte_1
entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di euro 250,00, somma Controparte_1
soggetta a rivalutazione ISTAT, per il mantenimento indiretto di oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie;
8) Pone, a far data dalla cessazione della coabitazione di con il padre, in capo a Per_2
l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 10 di ogni Parte_1 Controparte_1
mese, la somma mensile di euro 250,00, somma soggetta a rivalutazione ISTAT, per il mantenimento indiretto di oltre al 50% delle spese straordinarie;
Per_2
9) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in data 8.4.2024 nella camera di conIGlio della sezione I civile del Tribunale di Parma.
La Giudice rel. est.
Dott.ssa Angela Casalini
IL PRESIDENTE
Dott. Simone Medioli Devoto
pagina 17 di 17