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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 2700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2700 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2700/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARONE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7021/2024 depositato il 06/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N. 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53230004695 CONTR.SOGGIORNO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese;
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con vittoria di spese;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ricorrente_1 sito in Indirizzo_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo 1. n. 53230004695 del 30/10/2023, notificato dal Comune di Roma in data 01.11.2023 per contributo di soggiorno anno 2021, a seguito di omesso versamento per 499 pernotti non dichiarati, pari ad euro 5532, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi.
1. violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della legge n. 241 del 1990 e 7 della legge n. 212 del 2000; carenza assoluta di motivazione: l'atto di accertamento in epigrafe sarebbe caratterizzato da una carenza assoluta di motivazione: vi si afferma soltanto che, tra i pernotti dichiarati dalla struttura e “N. pernotti risultanti dai dati dell'Agenzia delle Entrate”, vi sarebbe una differenza di n. 499 pernotti;
2. violazione dell'art. 6, comma 5, e dell'art. 10, comma 1, della legge n. 212 del 2000; violazione del principio del contraddittorio, dell'affidamento e buona fede: sulla base di dati raccolti mediante una non meglio precisata procedura e inspiegabilmente qualificati come messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, senza alcun chiarimento sulla fonte normativa in base alla quale tali elementi sono stati acquisiti e utilizzati per le anzidette finalità di controllo, è stato emesso un avviso di accertamento in rettifica dei dati comunicati dalla struttura senza interpellarne il responsabile che sicuramente avrebbe potuto mettere in evidenza le discrasie scaturite dalla ricostruzione operata che essendo fondata, si ha modo di presumere, su dati di pubblica sicurezza – che, ad evidenza, contemplano tutti i soggetti che fanno ingresso nella struttura al lordo degli esenti dal contributo di soggiorno e indifferentemente dal tempo trascorso nella stessa – non può essere posta a fondamento della contestazione opposta. Ne consegue la palese violazione del principio della collaborazione tra Amministrazione comunale e la ricorrente società, nonché la violazione del principio della buona fede dato che, come detto, non è stato possibile comprendere con certezza la provenienza e la fondatezza dei dati utilizzati per la ricostruzione.
3. violazione e falsa applicazione dell'art. 24 della Costituzione, dell'art. 5 del DGPR, dell'art- 109 TULPS e del DM 11 novembre 2020 – violazione del diritto di difesa in rapporto al rispetto della disciplina sulla privacy;
gli obblighi di comunicazione ai fini di pubblica sicurezza in capo ai titolari di qualsiasi struttura ricettiva sono imposti dall'art. 109 TULPS, secondo cui: “1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.
3. Entro le ventiquattr'ore successive all'arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.”. Il D:M. 11 novembre
2020 ha individuati i criteri, i termini e le modalità per la fornitura da parte del Ministero dell'interno dei dati risultanti dalle comunicazioni dei gestori di strutture ricettive e dei proprietari o gestori di case e appartamenti, di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, all'articolo 19-bis, comma 1, del D.L. n. 113/2018, e all'art. 4 del D.L. n. 50/2017.
In particolare, è stato stabilito che i dati sono resi disponibili dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura all'Agenzia delle entrate, che li rende disponibili ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4, del D.Lgs. n. 23/2011, o il contributo di soggiorno, di cui all'art. 14, comma
16, lettera e), del D.L. n. 78/2010, previsto per Roma Capitale.
Secondo l'art. 1 di tale provvedimento, l'Agenzia delle Entrate utilizza i dati, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del
D.L. n. 50/2017, ai fini dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali. I comuni utilizzano i dati ricevuti ai fini di monitoraggio e per lo svolgimento dell'attività di accertamento. L'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (cd.
GDPR), definisce i “Principi applicabili al trattamento di dati personali”, sancendo che: “1. I dati personali sono: (C39) a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»); b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»); c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
Sebbene il D.M. 11 novembre 2020 abbia consentito la possibilità di utilizzo da parte dei Comuni di tali dati ai fini degli accertamenti di cui alla tassa di soggiorno, ha espressamente sancito che la messa a disposizione di tali dati in favore dell'Agenzia delle entrate debba avvenire in forma anonima.
Conseguentemente nessun utilizzo si sarebbe potuto fare di tali dati per tabulas in quanto essi contengono elementi riferiti a tutti gli alloggiati indistintamente considerati, senza alcuna esclusione riferita a quei soggetti che, secondo la disciplina tributaria e il Regolamento comunale sul contributo di soggiorno di Roma Capitale, non sono soggetti a tale imposizione (residenti, day use, personale delle forze dell'ordine, minori, soggetti che necessitano di cure e assistenza medica, autisti di pulmann e accompagnatori turistici, personale della stessa struttura ricettiva, soggetti che si trovano in particolari situazioni di emergenza sociale e volontari impiegati in tali circostanze, persone con disabilità grave, etc.
4. violazione e falsa applicazione del regoamento comunale in materia di tassa di soggiorno - errata considerazione dei pernottamenti registrati presso altre strutture riconducibili al ricorrente – mancata considerazione delle esenzioni e delle limitazioni - violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo n. 23/2011 – non applicabilità del contributo di soggiorno per gli alberghi ad ore;
i dati riportati nell'avviso di accertamento impugnato derivano da una non corretta interpretazione delle informazioni in possesso dell'ente comunale. Dall'avviso di accertamento, in particolare, emerge la contestazione di n.
4.800 pernottamenti, con una differenza a debito di n. 499 pernotti. Tale dato è perfettamente in linea con la situazione riferita alla tassazione ai fini del contributo di soggiorno. In particolare, si deve rilevare che il numero dei soggetti esenti (cfr. scheda in allegato 2), anziché essere pari a 298 (come si rileva dall'atto impugnato), ammonta a n. 797, sicchè non esiste differenza evasa.
La parte ricorrente chiede nel merito:
annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo n. 53230004695 per violazione e falsa applicazione delle disposizioni normative e regolamentari esposte nei motivi sopra indicati;
condannare il Comune di Roma ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al pagamento delle spese di costituzione e rappresentanza come da nota che si deposita con distrazione delle spese a favore del procuratore che si dichiara antistatario. In via subordinata,
rideterminare l'avviso di accertamento esecutivo e/o escludere l'applicazione delle sanzioni amministrative.
Roma Capitale si è costituita presentando controdeduzioni per sottolineare preliminarmente che i dati riportati nell'avviso sono quelli comunicati dallo stesso contribuente alla Questura, resi disponibili all'Amministrazione dal Ministero dell'Interno tramite l'Agenzia delle Entrate, per lo svolgimento dell'attività di accertamento, come espressamente previsto dall'art. 3, comma 1, del D.M. 11/11/2020 (doc. 2 schermata Gecos dati
Questura 2021). I predetti dati sono stati comparati con quelli comunicati trimestralmente dal contribuente e con la Dichiarazione annuale. Al riguardo, si precisa che, ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento su
Contributo di Soggiorno (deliberazione A.C. n.82/2022), il gestore della struttura ha l'obbligo di presentare a Roma Capitale, anche in caso di assenza di ospiti nel periodo o nell'anno di riferimento, apposita comunicazione trimestrale nella quale devono essere riportati il numero degli ospiti e dei pernottamenti registrati nel corso del trimestre precedente, anche con riferimento ai soggetti esenti e gli importi da versare a Roma Capitale.
La comparazione di banche dati ufficiali (Alloggiati Web e Gecos/Dichiarazione) si configura come una verifica di corrispondenza numerica tra due serie di informazioni già trasmesse e auto-dichiarate dal contribuente. Questo approccio appare matematicamente lineare e trasparente, non legato a stime o ipotesi induttive.
Roma Capitale chiede di rigettare il ricorso e condannare il ricorrente alle spese di giudizio.
In data 09/05/2025 è stata emessa ordinanza interlocutoria n. 1457/2025 Sez. 2 depositata il 14/05/2025, del seguente tenore: Il Giudice monocratico rinvia a nuovo ruolo per consentire alla ricorrente di depositare documentazione relativa ai titoli di esenzione.
Il Ricorrente ha infine depositato apposito accordo di conciliazione extra-giudiziale della posizione fiscale relativa al contributo di soggiorno anno 2021 ex art. 48 D. Lgs 546/92 intervenuto tra le parti relativamente alla presente vertenza tributaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice non può che prendere atto dell'intervenuta conciliazione extra giudiziale tra le parti del giudizio ex art. 48 D.Lgs 546/92, con conseguente estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di conciliazione extra giudiziale tra le parti e compensa le spese di giudizio.
Roma 7 novembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
( dott. Giovanni BARONE )
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARONE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7021/2024 depositato il 06/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N. 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53230004695 CONTR.SOGGIORNO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese;
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con vittoria di spese;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ricorrente_1 sito in Indirizzo_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo 1. n. 53230004695 del 30/10/2023, notificato dal Comune di Roma in data 01.11.2023 per contributo di soggiorno anno 2021, a seguito di omesso versamento per 499 pernotti non dichiarati, pari ad euro 5532, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi.
1. violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della legge n. 241 del 1990 e 7 della legge n. 212 del 2000; carenza assoluta di motivazione: l'atto di accertamento in epigrafe sarebbe caratterizzato da una carenza assoluta di motivazione: vi si afferma soltanto che, tra i pernotti dichiarati dalla struttura e “N. pernotti risultanti dai dati dell'Agenzia delle Entrate”, vi sarebbe una differenza di n. 499 pernotti;
2. violazione dell'art. 6, comma 5, e dell'art. 10, comma 1, della legge n. 212 del 2000; violazione del principio del contraddittorio, dell'affidamento e buona fede: sulla base di dati raccolti mediante una non meglio precisata procedura e inspiegabilmente qualificati come messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, senza alcun chiarimento sulla fonte normativa in base alla quale tali elementi sono stati acquisiti e utilizzati per le anzidette finalità di controllo, è stato emesso un avviso di accertamento in rettifica dei dati comunicati dalla struttura senza interpellarne il responsabile che sicuramente avrebbe potuto mettere in evidenza le discrasie scaturite dalla ricostruzione operata che essendo fondata, si ha modo di presumere, su dati di pubblica sicurezza – che, ad evidenza, contemplano tutti i soggetti che fanno ingresso nella struttura al lordo degli esenti dal contributo di soggiorno e indifferentemente dal tempo trascorso nella stessa – non può essere posta a fondamento della contestazione opposta. Ne consegue la palese violazione del principio della collaborazione tra Amministrazione comunale e la ricorrente società, nonché la violazione del principio della buona fede dato che, come detto, non è stato possibile comprendere con certezza la provenienza e la fondatezza dei dati utilizzati per la ricostruzione.
3. violazione e falsa applicazione dell'art. 24 della Costituzione, dell'art. 5 del DGPR, dell'art- 109 TULPS e del DM 11 novembre 2020 – violazione del diritto di difesa in rapporto al rispetto della disciplina sulla privacy;
gli obblighi di comunicazione ai fini di pubblica sicurezza in capo ai titolari di qualsiasi struttura ricettiva sono imposti dall'art. 109 TULPS, secondo cui: “1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.
3. Entro le ventiquattr'ore successive all'arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.”. Il D:M. 11 novembre
2020 ha individuati i criteri, i termini e le modalità per la fornitura da parte del Ministero dell'interno dei dati risultanti dalle comunicazioni dei gestori di strutture ricettive e dei proprietari o gestori di case e appartamenti, di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, all'articolo 19-bis, comma 1, del D.L. n. 113/2018, e all'art. 4 del D.L. n. 50/2017.
In particolare, è stato stabilito che i dati sono resi disponibili dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura all'Agenzia delle entrate, che li rende disponibili ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4, del D.Lgs. n. 23/2011, o il contributo di soggiorno, di cui all'art. 14, comma
16, lettera e), del D.L. n. 78/2010, previsto per Roma Capitale.
Secondo l'art. 1 di tale provvedimento, l'Agenzia delle Entrate utilizza i dati, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del
D.L. n. 50/2017, ai fini dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali. I comuni utilizzano i dati ricevuti ai fini di monitoraggio e per lo svolgimento dell'attività di accertamento. L'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (cd.
GDPR), definisce i “Principi applicabili al trattamento di dati personali”, sancendo che: “1. I dati personali sono: (C39) a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»); b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»); c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
Sebbene il D.M. 11 novembre 2020 abbia consentito la possibilità di utilizzo da parte dei Comuni di tali dati ai fini degli accertamenti di cui alla tassa di soggiorno, ha espressamente sancito che la messa a disposizione di tali dati in favore dell'Agenzia delle entrate debba avvenire in forma anonima.
Conseguentemente nessun utilizzo si sarebbe potuto fare di tali dati per tabulas in quanto essi contengono elementi riferiti a tutti gli alloggiati indistintamente considerati, senza alcuna esclusione riferita a quei soggetti che, secondo la disciplina tributaria e il Regolamento comunale sul contributo di soggiorno di Roma Capitale, non sono soggetti a tale imposizione (residenti, day use, personale delle forze dell'ordine, minori, soggetti che necessitano di cure e assistenza medica, autisti di pulmann e accompagnatori turistici, personale della stessa struttura ricettiva, soggetti che si trovano in particolari situazioni di emergenza sociale e volontari impiegati in tali circostanze, persone con disabilità grave, etc.
4. violazione e falsa applicazione del regoamento comunale in materia di tassa di soggiorno - errata considerazione dei pernottamenti registrati presso altre strutture riconducibili al ricorrente – mancata considerazione delle esenzioni e delle limitazioni - violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo n. 23/2011 – non applicabilità del contributo di soggiorno per gli alberghi ad ore;
i dati riportati nell'avviso di accertamento impugnato derivano da una non corretta interpretazione delle informazioni in possesso dell'ente comunale. Dall'avviso di accertamento, in particolare, emerge la contestazione di n.
4.800 pernottamenti, con una differenza a debito di n. 499 pernotti. Tale dato è perfettamente in linea con la situazione riferita alla tassazione ai fini del contributo di soggiorno. In particolare, si deve rilevare che il numero dei soggetti esenti (cfr. scheda in allegato 2), anziché essere pari a 298 (come si rileva dall'atto impugnato), ammonta a n. 797, sicchè non esiste differenza evasa.
La parte ricorrente chiede nel merito:
annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo n. 53230004695 per violazione e falsa applicazione delle disposizioni normative e regolamentari esposte nei motivi sopra indicati;
condannare il Comune di Roma ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al pagamento delle spese di costituzione e rappresentanza come da nota che si deposita con distrazione delle spese a favore del procuratore che si dichiara antistatario. In via subordinata,
rideterminare l'avviso di accertamento esecutivo e/o escludere l'applicazione delle sanzioni amministrative.
Roma Capitale si è costituita presentando controdeduzioni per sottolineare preliminarmente che i dati riportati nell'avviso sono quelli comunicati dallo stesso contribuente alla Questura, resi disponibili all'Amministrazione dal Ministero dell'Interno tramite l'Agenzia delle Entrate, per lo svolgimento dell'attività di accertamento, come espressamente previsto dall'art. 3, comma 1, del D.M. 11/11/2020 (doc. 2 schermata Gecos dati
Questura 2021). I predetti dati sono stati comparati con quelli comunicati trimestralmente dal contribuente e con la Dichiarazione annuale. Al riguardo, si precisa che, ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento su
Contributo di Soggiorno (deliberazione A.C. n.82/2022), il gestore della struttura ha l'obbligo di presentare a Roma Capitale, anche in caso di assenza di ospiti nel periodo o nell'anno di riferimento, apposita comunicazione trimestrale nella quale devono essere riportati il numero degli ospiti e dei pernottamenti registrati nel corso del trimestre precedente, anche con riferimento ai soggetti esenti e gli importi da versare a Roma Capitale.
La comparazione di banche dati ufficiali (Alloggiati Web e Gecos/Dichiarazione) si configura come una verifica di corrispondenza numerica tra due serie di informazioni già trasmesse e auto-dichiarate dal contribuente. Questo approccio appare matematicamente lineare e trasparente, non legato a stime o ipotesi induttive.
Roma Capitale chiede di rigettare il ricorso e condannare il ricorrente alle spese di giudizio.
In data 09/05/2025 è stata emessa ordinanza interlocutoria n. 1457/2025 Sez. 2 depositata il 14/05/2025, del seguente tenore: Il Giudice monocratico rinvia a nuovo ruolo per consentire alla ricorrente di depositare documentazione relativa ai titoli di esenzione.
Il Ricorrente ha infine depositato apposito accordo di conciliazione extra-giudiziale della posizione fiscale relativa al contributo di soggiorno anno 2021 ex art. 48 D. Lgs 546/92 intervenuto tra le parti relativamente alla presente vertenza tributaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice non può che prendere atto dell'intervenuta conciliazione extra giudiziale tra le parti del giudizio ex art. 48 D.Lgs 546/92, con conseguente estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di conciliazione extra giudiziale tra le parti e compensa le spese di giudizio.
Roma 7 novembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
( dott. Giovanni BARONE )