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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/04/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dott. ssa Maria Concetta Belcastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1538 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024 vertente:
TRA
nato il [...] a [...], Brasile (Carta di identità brasiliana RG n. Parte_1 NumeroD_
, codice fiscale brasiliano n. ), residente in [...], SA PA, Bela Vista, Rua C.F._1
Doutor Plinio Barreto n. 249; elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. Jennifer Pelosi del Foro di Livorno che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- RICORRENTE-
E
, (C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in
Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Conclusioni: all'udienza del 9 aprile 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato il suo status di Controparte_1 cittadino italiano in quanto discendente in linea retta dal cittadino italiano o , Persona_1 Per_2 nato il [...] a [...], provincia di Cosenza, successivamente emigrato in Brasile, il quale non
1 aveva mai perduto la cittadinanza italiana e aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino all'odierno ricorrente.
In particolare, o nato da genitori italiani e Persona_1 Persona_3 Persona_4 Per_5
(doc. n. 2) emigrava in Brasile dove contraeva matrimonio in data 20.07.1922 con a
[...] Controparte_2
SA PA, Brasile (doc. n. 3).
decedeva il 13.11.1950 (doc. n. 4) e rimasto vedovo, si sposava in Controparte_2 Persona_1 seconde nozze in data 29.06.1957 con a SA PA (doc. n. 5). Persona_6 Persona_1 decedeva il 30.01.1984 a SA PA, Brasile (doc. n. 6) senza mai, per come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale di Giustizia
e Cittadinanza, Dipartimento Migrazioni, naturalizzato cittadino brasiliano (doc. n. 7) e pertanto, manteneva la cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti.
Dal primo matrimonio di nasceva il 3.04.1928 a SA PA, (doc. Persona_1 Persona_7
n. 8), la quale in data 22.05.1948 si sposava poi con a SA PA, Brasile (doc. n. 9) e, Persona_8 successivamente, decedeva a SA PA, Brasile, il 04.11.2016 (doc. n. 10).
Dall'unione coniugale nasceva il 2.05.1952 a SA PA, Brasile, la figlia (doc. n. 11), la quale Persona_9 conviveva more uxorio con Persona_10
Dalla relazione e convivenza di e nasceva il 23.11.1987 Persona_9 Persona_10 Parte_1
a SA PA, Brasile (doc. n. 12) odierno ricorrente.
[...]
In atti versa dichiarazione del 21.12.2023 di madre biologica del l'odierno ricorrente Persona_9 [...]
(doc. n. 13). Parte_1 sposava a SA PA, in data 2.04.2022 (doc. n. 14). Parte_1 Persona_11
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Il PM in sede ha espresso parere contrario all'accoglimento della domanda.
2.Preliminarmente, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5,
D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Bocchigliero, provincia di Cosenza, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo
Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, il ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadino italiano in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
2 La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata da parte del ricorrente, il quale ha depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di Per_1
unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti sino all' odierna ricorrente.
[...]
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU.
24.8.2022 n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo
(la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione depositata emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta
Costituzionale (precisamente trasmetteva la cittadinanza alla figlia Persona_1 Persona_7
nata il [...] la quale aveva una figlia nata il [...]).
[...] Persona_9
La trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista, salvi casi marginali, unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del 28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della Costituzione
(01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. In precedenza, la medesima
Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948 e precisando che “sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio
1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti
3 di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati” (v. sent. Sez. Un. cit.).
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita.
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadino italiano del ricorrente.
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 9.04.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Concetta Belcastro
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