Sentenza 18 marzo 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/03/2004, n. 5531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5531 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
IMMOBILIARE MEDIO TEVERE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, TE AN, TE CO, AN TE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BOEZIO 6, presso lo studio (AZ & NA) rappresentati e difesi dagli avvocati ETTORE AZ, MARCO NA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 36212/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 20/11/00 R.G.N. 67412/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/04 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NAPOLETANO Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10 agosto 1999 l'Immobiliare Medio Tevere s.p.a. e i sigg. IC IO, EA IO e NL IO proponevano opposizione, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sotto molteplici profili di rito e di merito,
avverso le ordinanze-ingiunzioni nn. 336/99, 337/99 e 338/99, 339/99, 340/99, 341/99, 342/99, 343/99, 344/99, 345/99, 346/99, 347/99 e 349/99 emesse dalla Direzione provinciale del lavoro di Roma, loro notificate il 20 luglio 1999, con le quali venivano irrogate varie sanzioni amministrative per plurime violazioni della normativa sul collocamento al lavoro, sul libretto di lavoro e sul prospetto paga. Si costituiva in giudizio la convenuta Direzione provinciale del lavoro, opponendosi alle eccezioni di rito e contestando la fondatezza delle avverse deduzioni.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, con sentenza dei 14 20 novembre 2000, l'adito Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in parziale accoglimento dell'opposizione, annullava le ordinanze ingiunzioni dal n. 336 al n. 342/99; determinava in lire 2.600.000, oltre le spese di notifica, la somma dovuta dagli opponenti per ciascuna delle ingiunzioni nn. 343 e 345/99 e in lire 2.000.000, oltre le spese di notifica, per l'ingiunzione n. 347/99;
respingeva l'opposizione proposta avverso le ordinanze-ingiunzioni nn. 344,346 e 349; dichiarava compensate per un terzo le spese processuali con condanna della parte resistente a rifondere ai ricorrenti i restanti due terzi.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Direzione Provinciale del Lavoro di Roma con un unico motivo.
Resistono la Immobiliare Medio Tevere S.p.A., ed i signori EA, IC e NL IO con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 22 e 23 L. n. 689/81, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., deduce la erroneità della sentenza impugnata in ordine alla regolamentazione delle spese processuali. In particolare, l'Amministrazione evidenzia come l'art. 23 della richiamata legge che disciplina i poteri del giudice investito dell'opposizione, abbia espressamente previsto che questi possa solo accogliere o rigettare l'opposizione, in tal caso ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio;
in alternativa alle prime due ipotesi è stata prevista una terza ipotesi consistente nella modifica della ordinanza, che il giudice può rideterminare in modo meno gravoso per il ricorrente, cioè esclusivamente nel quantum debeatur.
Tale ultima ipotesi - aggiunge il ricorrente - costituisce, pur sempre, una forma di rigetto dell'opposizione, perché conferma nell'an debeatur la legittimità nell'esercizio della potestà sanzionatoria da parte della P.A. - che risulta pertanto parte vincitrice nella vertenza d'opposizione -, senz'altri incombenti a suo carico, comprese le spese di lite. Queste ultime, pertanto, non possono essere poste a carico di tale parte vincitrice e, tutt'al più, possono essere compensate, per non accollarle al ricorrente che è pur sempre da intendere, sotto il profilo tecnico-giuridico, come la parte soccombente nel giudizio, stante l'accertata sua responsabilità, in ordine agli illeciti a lui ascritti con l'ordinanza riformata.
Il motivo è fondato.
Invero, è stato precisato da questa Corte che, in tema di spese processuali, il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, mentre, qualora ricorra soccombenza reciproca è rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale delle parti debba essere condannata e se ed in quale misura debba farsi luogo a compensazione;
ma è stato altresì, al contempo, ribadito che non integra il presupposto della soccombenza, la riduzione, anche se sensibile, della somma richiesta con la domanda giudiziale, di cui il giudice del merito può tener conto per l'eventuale compensazione, totale o parziale, delle spese (ex plurimis, Cass. 2 agosto 2002 n. 11537). Ne discende che, nel caso di specie, nonostante l'avvenuta riduzione del petitum, rispetto al complesso delle pretese di cui alle ordinanze-ingiunzioni oggetto di opposizione, il Giudice di merito non poteva condannare la opposta al pagamento, sia pure parziale, delle spese processuali sostenute dalla controparte, non comportando, detta riduzione, "soccombenza" per la P.A., ma solo, eventualmente, procedere ad una compensazione totale o parziale delle spese, sempre, però, facendo gravare, in quest'ultima evenienza, il pagamento del residuo sugli opponenti, soccombenti.
Tale essendo la disciplina adottata dal codice di rito, per i profili che qui interessano, in materia di spese processuali, risulta inaccoglibile la richiesta avanzata dagli attuali resistenti, nel controricorso, di dichiarare cessata la materia del contendere per avere gli stessi, nel medesimo atto, "rinunciato formalmente alle spese riconosciute nella sentenza impugnata". Invero, posto che il Giudice di merito, per le considerazioni appena svolte, avrebbe potuto, oltre che compensare interamente le spese, anche, in alternativa, condannare gli opponenti al pagamento delle stesse, siffatta rinuncia si mostra inidonea a soddisfare quest'ultima eventualità e, quindi, a consentire la richiesta declaratoria. In conclusione il ricorso va accolto, stante l'avvenuta violazione dell'art. 91 c.p.c., con conseguente annullamento della impugnata decisione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendosi la causa nel merito, stimasi, ricorrendo giusti motivi compensare tra le parti le spese del giudizio di merito e di quello di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, compensa tra le parti le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2004