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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/06/2025, n. 3723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3723 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – I° Collegio
così composta:
dott. Giuseppe Staglianò Presidente rel.
dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. 45186 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 12-6-2025, vertente tra
C.F.: ), con sede a Milano, in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante “pro tempore”, ivi elettivamente domiciliata, in Corso Italia n.
13, presso lo studio dell'Avv. Marisa Olga Meroni, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- Appellante -
e
(C.F.: , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del Magnifico Rettore “pro tempore”, elettivamente domiciliata in CP_1
Piazzale Aldo Moro n.
5-Rettorato, presso l'Ufficio Contenzioso dell'Area Affari Legali dell'ente, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Alfredo Fava, Luigi
Milanese e Emanuela Palagi in virtù di rispettive procure generali “ad lites” in atti;
-Appellata -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, l Parte_2
(nel prosieguo, “ ”) proponeva opposizione avverso il decreto
[...] Parte_3 ingiuntivo n. 11475/2014, emesso dal Tribunale di Roma in data 14.06.2016, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della Parte_1 quale cessionaria dei crediti di della somma di Euro 111.723,82, Controparte_2 oltre interessi legali ex d.lgs. n. 231/2002 e spese del monitorio, per il mancato saldo di alcune fatture relative ad una fornitura di energia elettrica. 3
L'opponente, “in primis”, eccepiva il difetto di legittimazione attiva della
[...]
adducendo l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di cessione Parte_1 del credito per il mancato rilascio del relativo consenso;
inoltre, dopo aver eccepito la mancanza di prova scritta del credito azionato, perché basato su documenti in precedenza specificamente contestati e, comunque, l'insussistenza del credito sia in linea capitale che a titolo di interessi di mora, l' concludeva chiedendo Parte_2
l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo, con la condanna della alla rifusione delle spese processuali. Parte_1
Costituitasi in giudizio, la contestava le asserzioni Parte_1 dell'opponente, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna dell al Parte_2 pagamento delle somme anche a titolo di ingiustificato arricchimento;
il tutto con vittoria di spese processuali.
All'esito dell'istruttoria, meramente documentale, il Tribunale, con sentenza n.
23343/19, accoglieva l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e compensando integralmente le spese processuali tra le parti.
Il Tribunale, sostanzialmente, dopo aver ritenuto l'efficacia dell'intervenuta cessione del credito in favore di e dopo aver preso atto Parte_1 dell'avvenuta rinunzia, da parte di quest'ultima, ad alcuni crediti, riguardo all'importo in linea capitale (oramai ridotto alla minor somma di Euro 75.042,41) valutava ciascuna delle 7 fatture prodotte dall'opposta in sede monitoria, accertando, per alcune di esse, la non debenza degli importi indicati, per altre il difetto di prova dei relativi crediti e, per due di esse, l'avvenuto saldo;
inoltre, relativamente agli interessi sulla sorte capitale, il Tribunale riteneva che essi non fossero dovuti stante la mancata dimostrazione del credito sottostante, mentre in riferimento a quelli richiesti per il ritardato pagamento di somme già versate, il giudicante, rilevando che l'opposta nella comparsa conclusionale si era riportata “ad un elenco di crediti residui non meglio comprensibile, pari per interessi ad euro 27.034,74”, dichiarava l'impossibilità di procedere ad una loro quantificazione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva Parte_1 appello avverso tale decisione, assumendone l'erroneità e l'ingiustizia. 4
Con un unico, articolato motivo di appello, la “in primis”, Parte_1 dichiarava che dopo l'emissione dell'impugnata sentenza aveva chiesto alla propria dante causa, alcuni chiarimenti, all'esito dei quali era emerso che Controparte_2 se era pur vero che -come affermato dal giudicante di prime cure- le fatture CP_2
n. 2003203054, n. 2003203055, n. 2003203056, tutte dell'11 giugno 2011,
[...] contenevano degli “errori di fatturazione con sdoppiamenti di alcune voci”
(confermati dalla stessa cedente che, con comunicazione del 15 settembre 2011, aveva dichiarato all'Università che avrebbe provveduto “alla correzione delle fatture emesse nei successivi cicli di fatturazione”), era altresì vero -a differenza di quanto
“maliziosamente” taciuto dalla debitrice- che in seguito tale correzione era stata effettivamente operata, come evincibile “anche dai documenti già acquisiti in causa”.
In particolare, secondo l'appellante, dall'esame del doc. n. 6 prodotto da
[...]
che “alle p. 26-40, [conteneva] l'estratto conto del rapporto Parte_1 dare/avere tra e l' dal 27 settembre 2006 al 20 giugno 2014”, si CP_2 Parte_2 poteva notare, “a partire dalla p. 38”, che dopo la comunicazione del 15 settembre 2011
(prodotta dall quale doc. 21), la aveva provveduto ad Parte_2 CP_2 emettere una serie di “fatture”, nei confronti dell , “aventi importo Parte_2 negativo”; si trattava, a detta dell'appellante, “più propriamente di note di credito a vantaggio dell' ”, che risultavano “nel doc. 6, a p. 38, nelle ultime quattro Parte_2 righe, e a p. 39, nella prima riga” (fattura n. 2003705152 del 25 ottobre 2011 per – €
9.544,77; - fattura n. 2003705153 del 25 ottobre 2011 per – € 7.595,00; - fattura n.
2003712551 del 25 ottobre 2011 per – € 80,36; - fattura n. 2003714428 del 25 ottobre
2011 per – € 6.710,50; - fattura n. 2003765524 del 29 ottobre 2011 per – € 679,00), sicché, avendo “l'estratto conto” riportato tutti i movimenti, in dare e in avere, relativi al rapporto Edison/Università, risultava “evidente che, considerando il rapporto nel suo intero svolgimento, i saldi negativi indicati da queste “fatture” [erano] andati a compensare corrispondenti saldi creditori”.
In ogni caso, poi, anche qualora tale ricostruzione dei rapporti di dare/avere non fosse stata condivisa, secondo l'appellante risultava manifesto che tali fatture a saldo negativo recavano “le rettifiche e le correzioni promesse da ”, con la CP_2 conseguenza che, a tutto concedere, avrebbe dovuto essere “riconosciuto come dovuto almeno l'importo di Euro 48.853,87, corrispondente alla differenza tra gli importi 5
delle fatture n. 2003203054, n. 2003203055, n. 2003203056, tutte CP_2 dell'11 giugno 2011 (n.
3-5 dell'elenco contenuto a p.
5-6 della Sentenza) - complessivamente pari ad € 73.463,50- e gli importi delle note di credito, complessivamente pari ad Euro 24.609,63”.
Inoltre, con riferimento alla questione degli interessi moratori, la
[...] evidenziava di aver chiaramente evidenziato che erano dovuti Parte_1 non solo gli interessi di mora maturati e maturandi sulle fatture impagate per Euro
75.042,41, ma anche “gli interessi di mora maturati su altre fatture , CP_2 che l' aveva pagato, ma in ritardo, ammontanti ad Euro 36.681,41 e portati Parte_2 dalle fatture (c.d. Note Debito Interessi) n. 30200001923/10, n. CP_2
3020002366/11, n. 30200016010/12 e BFF n. 90003620/14”; tali crediti, dunque, che avevano un'origine distinta dai crediti per sorte capitale, erano “portati dalle Note
Debito Interessi emesse da e prodotte dall'esponente quali doc. 04 e da CP_2 quella emessa da BFF prodotta dall'esponente quale doc. 05”, e tutte le Note Debito
Interessi -sia quelle emesse da sia quella emessa da BFF- erano CP_2 accompagnate da un apposito foglio riepilogativo nel quale erano stati dettagliatamente indicati gli elementi di riferimento.
Ciò premesso, l'appellante concludeva chiedendo l'accoglimento del gravame e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza: in via principale, la condanna dell' al pagamento, in favore della del Parte_2 Parte_1 complessivo importo di Euro 73.463,50 in linea capitale, portato dalle fatture
[...]
n. 2003203054, n. 2003203055, n. 2003203056, oltre interessi CP_2 moratori dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo effettivo, oltre interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.; in via subordinata, la condanna dell' al Parte_2 pagamento del complessivo importo di Euro 48.853,87, corrispondente alla differenza tra gli importi delle fatture n. 2003203054, n. 2003203055, n. CP_2
2003203056 e gli importi delle note di credito n. 2003705152, n. CP_2
2003705153, n. 2003712551, n. 2003714428, tutte del 25 ottobre 2011, e n.
2003765524 del 29 ottobre 2011, pari a complessivi Euro 24.609,63, oltre interessi moratori, dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo effettivo, e con gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.. Il tutto con vittoria delle spese di lite. 6
Costituitasi in giudizio, l' , in via pregiudiziale, eccepiva l'inammissibilità Parte_2 dell'appello per l'asserita violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., nuova formulazione e, comunque, l'inammissibilità del primo motivo di gravame che, presupponendo l'accertamento di fatti e circostanze mai allegate in primo grado e, quindi, comportando inammissibili modifiche del “thema decidendum” e del “petitum”, di fatto introduceva nel giudizio una nuova domanda;
inoltre, nel merito, l'appellata si limitava a resistere, chiedendo il rigetto dello spiegato gravame, con vittoria delle spese del grado.
All'udienza del 12/6/2025, dopo la precisazione delle conclusioni e all'esito della discussione, la causa è stata decisa dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente, per ragioni di ordine logico e giuridico, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall' ex art. 342 c.p.c.. Parte_2
Infatti, dall'esame dell'appello è comunque possibile ricavare non solo l'indicazione delle censure che ha inteso muovere nei confronti Parte_1 dell'impugnata sentenza, sia sotto il profilo dell'operata ricostruzione dei fatti sia sotto il profilo della relativa valutazione giuridica, ma anche le argomentazioni giuridiche che l'appellante ha inteso contrapporre a quelle poste dal giudicante di prime cure a base della sua decisione.
Analogamente, poi, dev'essere disattesa anche l'eccezione di inammissibilità sollevata dall' con specifico riferimento al primo motivo di gravame, secondo cui Parte_2
nel fare riferimento ad asseriti “chiarimenti” avuti da Parte_1 dopo la pronunzia della sentenza di primo grado, avrebbe cercato Controparte_2 di introdurre nuovi elementi di fatto su cui fondare le sue pretese creditorie, introducendo, di fatto, una domanda sostanzialmente nuova. 7
Infatti, a differenza di quanto sostenuto dall' , Parte_2 Parte_1 con la censura in questione non ha introdotto nuovi elementi di fatto a sostegno delle sue originarie richieste, ma si è limitata unicamente a cambiare la prospettazione difensiva di primo grado, limitandosi a proporre una nuova interpretazione di documenti già ritualmente prodotti.
In particolare, si evidenzia che il titolo giuridico posto a sostegno dell'originaria domanda è rimasto lo stesso, anche se sono stati indicati presupposti e situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, i quali comunque non sono in grado di mutare i fatti costitutivi del diritto azionato, con la conseguenza che va esclusa l'introduzione di un nuovo tema d'indagine e di decisione e/o un'alterazione dell'oggetto dell'azione o dei termini della controversia;
la pretesa, nonostante la mera prospettazione di nuove circostanze, è rimasta la stessa, di talché che ci si trova di fronte ad una semplice “emendatio libelli”, che non ha certamente determinato una radicale modifica del fatto costitutivo del diritto originariamente vantato.
Ciò premesso, nel merito va immediatamente rilevato che l' non ha Parte_2 impugnato la statuizione del Tribunale con cui è stata respinta la sua eccezione di difetto di legittimazione passiva, né dal canto suo, ha Parte_1 impugnato la statuizione con cui il Tribunale ha disatteso le fatture indicate ai numeri
1), 2), 6 e 7 dell'impugnata sentenza, affermando esplicitamente la non debenza delle somme in esse rispettivamente riportate;
ne consegue che, in relazione a detti profili, oramai deve ritenersi intervenuto il giudicato.
Con riferimento, invece, alle specifiche fatture oggetto dell'odierno gravame (n.
2003203054, n. 2003203055, n. 2003203056, tutte emesse in data 11 giugno 2011) ed alle “note di credito” che avrebbe emesso (n. 2003705152, n. Controparte_2
2003705153, n. 2003712551, n. 2003714428 (del 25 ottobre 2011) e n. 2003765524 (del
29 ottobre 2011), il cui contenuto, secondo la prospettazione della
[...]
nell'ottica di una “complessiva ricostruzione dei rapporti Parte_1 intercorsi tra e l' ”, starebbe a dimostrare l'intervenuta Controparte_2 Parte_2 compensazione tra i saldi creditori ed i saldi negativi o, quantomeno, l'avvenuta effettuazione, da parte di delle correzioni che si era riservata di Controparte_2 effettuare, si rileva che dall'esame di tali documenti non è assolutamente possibile giungere alle conclusioni auspicate dall'appellante. 8
Infatti, da un lato, si evidenzia che dette fatture, una volta emesse, furono puntualmente contestate dall' , e che la stessa a fronte Parte_2 Controparte_2 di tali contestazioni, riconobbe che esse erano affette da numerosi errori, arrivando addirittura a riservarsi di intervenire a correzione del loro contenuto;
ne consegue che, come già affermato dal giudicante di prime cure, tali documenti non possono essere ritenuti in grado di dimostrare l'esattezza e la veridicità degli importi ivi menzionati.
Inoltre, in riferimento alle asserite “note di credito a vantaggio dell' ” che, a Parte_2 detta dell'appellante, risulterebbero dal “doc. 6, a p. 38, nelle ultime quattro righe, e a
p. 39, nella prima riga” (“fattura n. 2003705152 del 25 ottobre 2011 per – € 9.544,77;
- fattura n. 2003705153 del 25 ottobre 2011 per – € 7.595,00; - fattura n. 2003712551 del 25 ottobre 2011 per – € 80,36; - fattura n. 2003714428 del 25 ottobre 2011 per – €
6.710,50; - fattura n. 2003765524 del 29 ottobre 2011 per – € 679,00”), è sufficiente osservare non solo che non ne ha mai curato la produzione Parte_1 in alcun grado di giudizio, ma che i generici riferimenti contenuti alle pagine 38 e 39 dell'elenco da lei prodotto in primo grado (che non può certamente essere interpretato alla stregua di un effettivo estratto conto del rapporto dare/avere tra le parti) non sono in grado di dimostrare né l'effettiva esistenza delle note di credito, né che i saldi negativi indicati si riferiscano effettivamente alle “correzioni” che Controparte_2 si era riservata di apportare alle fatture di cui sopra, con la conseguenza che dev'essere esclusa la possibilità di ritenere la sussistenza dei saldi creditori riportati nelle fatture stesse (richiesti dall'appellante nella misura complessiva di Euro 73.463,50) e, “a fortiori”, di poter riconoscere in favore di il minor credito Parte_1 di Euro 48.853,87, pari alla differenza tra gli importi delle suddette fatture e quelli delle asserite note di credito (pari a complessivi Euro 24.609,63).
Alla mancata dimostrazione dell'esistenza dei crediti consegue, quale logico corollario giuridico, il rigetto della domanda volta ad ottenere il pagamento dei relativi accessori.
Infine, per quanto concerne gli interessi che l'appellante ha chiesto per il ritardato pagamento di altre fatture, va pienamente condivisa la statuizione di rigetto già adottata dal Tribunale.
Infatti, dall'esame della documentazione in atti, emerge chiaramente: riguardo alla fattura n. 30200001923/10, emessa in data 17/06/10, che essa venne restituita dall il successivo 14/07/10 per asserite irregolarità e che, il Parte_2 successivo 11/10/10, con nota prot. 245364/10, comunicò Controparte_2 9
all' che, a seguito dell'avvenuta effettuazione di alcuni controlli interni, Parte_2 avrebbe provveduto al relativo storno;
in riferimento alla fattura n. 30200002366/11, emessa il 01/02/11, che essa venne restituita dall il successivo 22/02/11 per asserite irregolarità e che, il Parte_2 successivo 14/04/11, con nota prot. 094509/11, comunicò Controparte_2 all' che si sarebbe attivata per verificare i presupposti per il relativo storno e Parte_2 per l'eventuale invio di nuovi documenti che, però, non risultano essere mai stati ricevuti dalla predetta;
in relazione alla fattura n. 30200016010/12, emessa il 22/08/12, che essa venne restituita dall' il successivo 24/09/12 per asserite irregolarità e che, il Parte_2 successivo 17/10/11, con nota prot. 278022/12, comunicò Controparte_2 all' che si sarebbe attivata per un invio di nuovi documenti che, però, non Parte_2 risultano essere mai stati ricevuti dalla predetta;
infine, riguardo alla fattura n. 90003620/14, notificata il 23/10/14, che essa è stata emessa direttamente da a titolo di interessi di mora Parte_1 maturati a decorrere dall'1/9/13 al 17/6/2014, a fronte del tardivo pagamento della reclamata sorte capitale di Euro 75.042,41 (la cui prova, come sopra detto, non è stata fornita), nonché, per altri asseriti crediti, già saldati in linea capitale, che però non risultano specificamente individuabili né negli elenchi allegati all'atto di cessione, né nell'elenco dei crediti residui (“azione legale-elenco contabile”) allegato alla comparsa conclusionale di primo grado.
Da quanto premesso deriva che l'appello, totalmente infondato, non può che essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in misura media, facendo applicazione dei valori stabiliti per lo scaglione da Euro
52.000,01 ad Euro 260.000,00, con l'eccezione della voce “istruttoria/trattazione”, che viene liquidata nella misura minima.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato. 10
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello proposto da nei confronti della Parte_1 avverso la sentenza n. 23343/19 del Parte_2
Tribunale di Roma;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del grado di appello, che vengono liquidate in Euro 12.154,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n.
115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, lì 12/6/2025.
Il Presidente est.
Dott. Giuseppe Staglianò