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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/04/2025, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5766/2018 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: servitù di passaggio;
TRA
, elettivamente domiciliato a Veglie (LE) in via Colelli s.n., Parte_1
presso lo Studio Legale dell'Avv. Gianluca Coluccia, che lo rappresenta e difende, in virtù di mandato alle liti in calce al ricorso;
ATTORE
E
, elettivamente domiciliato a Lecce in via Corte dei Lubelli n. 1, CP_1 presso lo Studio Legale dell'Avv. Giovanni Gabellone, che lo rappresenta e difende, in virtù di mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN BREVE E CONCLUSIONI
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 7/6/2018, , premesso Parte_1 di essere proprietario di un immobile sito a Salice Salentino in via Fontana n. 50, “con annesso retrostante scoperto”, in virtù di compravendita rogata per notar Persona_1
1 del 6/8/1996 rep. 18788, racc. 6109 (all.
1-1bis), con e Persona_2 CP_2
tra loro sorelle, in veste di venditrici, in cui si dava atto della esistenza di uno stradone di uso comune nei seguenti termini: “una fascia del detto scoperto, larga metri tre e per
l'intera larghezza dello scoperto stesso, lungo il confine con è adibita a Parte_2
stradone di uso comune dell'immobile in oggetto e di altre proprietà di terzi giusta quanto pattuito nell'atto a rogito del 27 dicembre 1950 rep. n. 15863 trascritto Pt_3
in Lecce il 26 gennaio 1951 ai n.ri 3088/2899 e seguenti, e precisamente nella divisione contenuta in tale rogito. In ordine a tale stradone le venditrici precisano che il cancelletto in rame zincata posto sull'accesso da via Beato Paolo è di proprietà comune per metà indivisa di esse venditrici e per l'altra metà indivisa di
[...]
e tale quota di spettanza delle venditrici è ricompresa nella presente CP_1 vendita”, adducendo di aver eseguito lavori edili, terminati nel 2001, al fine di adeguare le caratteristiche del suddetto immobile, intendendo mutarne la destinazione da abitazione a locale da adibire all'esercizio di attività commerciale di fioraio (svolta da terzi cui il bene veniva concesso in locazione sino al 2010), con allargamento dell'infisso sul retro, collegante lo stradone all'imbocco dello scoperto, in modo da consentire il parcheggio nell'area e di aver utilizzato lo stradone di cui innanzi, accedendo da altro cancello esterno con chiavi di cui aveva disponibilità, nonché di aver sottoscritto un nuovo contratto di locazione nel novembre 2016 con tale sig. Per_3
(il quale ivi realizzava un bar, tuttora esistente), ma, non avendo rinvenuto le
[...]
chiavi di detto cancello esterno, di averle richieste a confinante, CP_1
ricevendo, tuttavia, un netto rifiuto, motivato da un vantato diritto di proprietà esclusiva del cancello medesimo, a suo dire usucapito in virtù di possesso ultraventennale, agiva in giudizio nei confronti del suddetto, chiedendo, previo accertamento del suo diritto di passaggio, anche con automezzi, sullo stradone che consente accesso da via Beato Paolo al cortile retrostante l'immobile di cui è proprietario, il ripristino dell'uso comune mediante consegna delle chiavi del cancello, con condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa nei limiti di € 5.000,00, nonché alla rifusione delle spese di lite.
2 si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda e CP_1
sostenendo la difformità al vero delle dichiarazioni inserite nell'atto notarile dalle alienanti, sostenendo di essere proprietario esclusivo sia del cancello, realizzato circa un trentennio addietro a sua cura e spese, sia dell'area retrostante allo stesso, soffermandosi a sottolineare l'utilizzo nel rogito, con riferimento allo stradone, della locuzione “di uso comune” anziché “di proprietà comune”; chiedeva il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario, e condanna ex art. 96
c.p.c..
Interveniva il mutamento del rito sommario in rito ordinario con ordinanza in udienza del 10 gennaio 2019 e, durante la fase istruttoria, venivano escussi i testimoni ammessi.
All'udienza tenutasi il 5 dicembre 2024, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini difensivi di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata nei termini di seguito delineati.
Preliminarmente, deve essere rilevato e chiarito che sussiste una netta distinzione tra diritto di passaggio e diritto di servitù di passaggio: l'uno è meramente un diritto concesso a una persona specifica di attraversare un terreno di proprietà altrui, l'altro, invece, consiste in un peso imposto su un fondo (c.d. fondo servente) per l'utilità di un altro fondo (c.d. fondo dominante) appartenente a diverso proprietario (art. 1027 c.c.); in questo secondo caso, trattasi di un diritto reale (e non personale), ovverosia il diritto appartiene al proprietario di un fondo solo in quanto proprietario del fondo dominante e il passaggio di proprietà di quest'ultimo comporta il trasferimento del diritto, anche senza che ne sia fatta menzione espressa nell'atto di alienazione, così come il peso imposto sul fondo servente segue le vicende negoziali interessanti il bene immobile su cui grava.
Nella controversia in esame, invero, assume, un valore dirimente il rogito (includente una divisione immobiliare) per notar del 27 dicembre 1950 (all.2 e 2 bis del Pt_3 fascicolo dell'attore) in cui si legge quanto segue: “Si dichiara dalle parti condividenti che le prime cinque quote per accordi intervenuti devono lasciare all'estremità ovest
3 dei loro ortali una strada di comodo di uso comune fra esse cinque quote dell'ampiezza di metri tre, su cui ciascuna di esse quote potrà aprire porte o finestre”.
Il suddetto è, poi, sua volta richiamato nell'atto di acquisto sottoscritto dall'attore con e in veste di venditrici, rogato per notar Persona_2 CP_2 Persona_1
del 6/8/1996 rep. 18788, racc. 6109 (all.
1-1bis), in cui si dava atto della esistenza di uno stradone di uso comune nei seguenti termini: “una fascia del detto scoperto, larga metri tre e per l'intera larghezza dello scoperto stesso, lungo il confine con
[...]
è adibita a stradone di uso comune dell'immobile in oggetto e di altre Pt_2
proprietà di terzi giusta quanto pattuito nell'atto a rogito del 27 dicembre 1950 Pt_3
rep. n. 15863 trascritto in Lecce il 26 gennaio 1951 ai n.ri 3088/2899 e seguenti, e precisamente nella divisione contenuta in tale rogito. In ordine a tale stradone le venditrici precisano che il cancelletto in rame zincata posto sull'accesso da via Beato
Paolo è di proprietà comune per metà indivisa di esse venditrici e per l'altra metà indivisa di e tale quota di spettanza delle venditrici è ricompresa nella CP_1 presente vendita”,
Ebbene, è evidente che il diritto di uso comune dello stradone costituito nel 1950 non è un personale diritto di passaggio, bensì un diritto reale, ovverosia un diritto di servitù di passaggio gravante su ciascuna fascia (c.d. fondo servente) lasciata libera all'estremità ovest dei loro ortali da ciascuna quota al fine di realizzare il suddetto stradone, in favore di ogni quota di scoperto prospiciente appartenente a diverso proprietario (c.d. fondo dominante); esso, infatti, non è un diritto individuale avente un titolare nominativamente indicato, ma una relazione tra quote, ovverosia tra fondi.
Per quanto concerne, invece, il cancello esterno su via Beato Paolo, non è, invero, da ritenersi accertata la situazione giuridica di comproprietà dedotta dall'attore, in quanto la unilaterale dichiarazione resa dalle sorelle , in qualità di venditrici nell'atto per CP_1
notar del 6/8/1996, confermata dalla stessa in fase istruttoria, Persona_1 CP_2
secondo cui vi sarebbe stato un incarico congiunto, una divisione di spese e una diretta consegna a lei delle chiavi da parte del fabbro, non solo è, invero, rimasta priva di riscontri oggettivi, ma, addirittura, smentita dal mastro, , che installò Testimone_1 il suddetto, sentito come testimone all'udienza del 18/3/2021, il quale ha riferito di
4 averlo montato su commissione del convenuto e di essere stato pagato CP_1
dal medesimo.
In ogni caso, la circostanza non incide in modo determinante sulla questione della servitù di passaggio, in quanto il fondo servente può essere chiuso con un cancello o recintato dal proprietario dello stesso, purché sia consentito il passaggio al proprietario del fondo dominante, mediante consegna delle chiavi del cancello (v. Cass. civ. sez. VI, ord. 2/09/2019 n. 21928) ed evitando di apporre ostacoli (come siepi, alberi etc..) che rendano più gravoso il passaggio.
Peraltro, la disponibilità pregressa delle chiavi del cancello esterno da parte dell'attore è stata avvalorata dalle testimonianze rese, con riferimento agli anni 2000 e 2001, periodo in cui ebbe luogo un intervento edile finalizzato al mutamento di destinazione dell'immobile da uso abitazione a locale commerciale, dal titolare dell'impresa di costruzioni (v. verbale di udienza del 9/12/2021) e dal geom. Controparte_3 CP_4
, direttore dei lavori (v. verbale di udienza dell'8/7/2021), nonché dal fiorista
[...]
(verbale di udienza del 9/12/2021), cui, successivamente, il suddetto Parte_4
venne concesso in locazione.
In definitiva, in virtù di una servitù di passaggio già preesistente, sussiste il diritto dell'attore di attraversare lo stradone di cui in ricorso che consente di accedere all'immobile di sua proprietà sito a Salice Salentino in via Fontana n. 50 da via Beato
Paolo e il libero esercizio del medesimo deve essere ripristinato mediante consegna, da parte del convenuto, di copia delle chiavi del cancello di ingresso dall'esterno ivi ubicato.
Quanto, invece, alla domanda di risarcimento danni, essa non merita accoglimento, in quanto già a livello assertivo è risultata carente, essendo stata genericamente formulata senza alcun riferimento a subiti pregiudizi concreti e determinati causalmente riconducibili alla condotta tenuta dal convenuto.
Le spese processuali sostenute dall'attore, in virtù del principio della soccombenza gravano sul convenuto e si liquidano in dispositivo tenendo conto del valore della controversia e del livello di complessità della stessa, applicando il d.m. 10 marzo 2014
n. 55 (come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147).
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P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così CP_1
provvede:
a) accoglie la domanda attorea e, accertato il diritto di servitù di passaggio gravante sulle fasce di altrui proprietà costituenti porzioni dello stradone di cui all'atto introduttivo a vantaggio dell'immobile di proprietà dell'attore sito a
Salice Salentino in via Fontana n. 50, condanna a ripristinare CP_1
l'uso comune di detto stradone mediante consegna a delle Parte_1
chiavi del cancello di ingresso ubicato su via Beato Paolo;
b) rigetta la domanda risarcitoria;
c) condanna il convenuto alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese di lite pari ad € 2.540,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge e ad € 76,00 per esborsi.
Lecce, 22 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Cesi
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