Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 28/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. /2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
composta dai Magistrati:
RT ON Presidente Innocenza ZAFFINA Consigliere EL LI Referendario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 32515 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di HE CO
(c.f. [...]), nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], int. B, in qualità di socio amministratore e legale rappresentante della Società agricola SAN TI DI HE CO E ER S.S., con sede in GN VE, via S. Sebastiano 33, p. IVA 03550620235, cancellata dal registro delle imprese a gennaio 2024;
Visti gli artt. 88, 91 e 93 c.g.c.;
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Esaminati gli atti e documenti di causa;
Udito, nell’udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025, tenutasi con
l’assistenza del Segretario sig.ra Tornielli Doriana, e data per letta la relazione, il rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Cosentino.
Premesso in
FATTO
I. Con atto di citazione regolarmente depositato e notificato la Procura regionale conveniva in giudizio dinanzi a questa Sezione giurisdizionale il sig. HE CO, in qualità di socio amministratore e legale rappresentante della società agricola SAN TI DI HE CO E ER S.S., cancellata dal registro delle imprese, per ivi sentirlo condannare al pagamento dell’importo complessivo di euro 58.580,24, di cui € 33.867,86 in favore dell’Agenzia VE per i Pagamenti
(AVEPA) e Regione Veneto ed € 24.712,38 in favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, agli interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all’effettivo soddisfo e alle spese di giustizia, queste ultime a favore dello Stato.
Acquisita dal Comando dei Carabinieri per la Tutela agroalimentare di Parma la notizia dell’avvio di un procedimento penale (n. 9936/2022) per indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316-ter c.p., art. 40 co. 1 del d.lgs. 504/1995 e per illecito amministrativo da reato di cui all’art. 21 del d.lgs. 213/2001, l’organo inquirente, ritenuto che le indagini svolte, compendiate nelle relazione di P.G. ed esitate nel procedimento penale conclusosi con la sentenza del Gip del Tribunale di Verona dell’01.03.2024, dimostrassero in maniera inequivocabile il compimento degli illeciti descritti, contestava all’odierno convenuto di aver cagionato un danno patrimoniale, corrispondente a contributi indebitamente erogati, in base a domande di aiuto e ai titoli giustificativi ivi dichiarati, risultati falsi.
Rappresentava, al riguardo, come dalle indagini dei carabinieri fosse emerso che il sig. GE – al fine di ottenere il pagamento dei contributi europei –
attestava falsamente il possesso di terreni siti nel comune di Villa RT di cui la società non era più proprietaria, per essere gli stessi tornati nella disponibilità di ISMEA, a seguito della risoluzione del relativo contratto di acquisto.
In particolare, nelle domande uniche di aiuto, presentate per conto della società agricola, il convenuto rendeva dichiarazioni menzognere, indicando in particolare: “… le informazioni riguardanti tutte le particelle agricole relative alle superfici dell’azienda (non solo quelle richieste a premio) …
con particolare riferimento alla dichiarazione di essere agricoltore attivo e alla titolarità della conduzione dei terreni al 15 maggio dell’anno di campagna ...” e “di essere titolare di diritti all’aiuto secondo quanto risultante dal Registro nazionale titoli PAC 2015-2020 e di avere a disposizione, alla data del 15 maggio dell’anno di campagna, gli ettari ammissibili abbinati ai diritti all’aiuto”.
Quindi, secondo la ricostruzione di parte attrice, la società, mediante l’attivazione dei titoli PAC, otteneva, contestualmente, un doppio vantaggio, ossia, da un lato, l’erogazione indebita di contributi comunitari (così distinti:
anno 2019, euro 5.716,98; anno 2020, euro 10.315,32; anno 2021, euro 10.364,43; anno 2022, euro 6.303,31 a titolo di acconto del 60%) e, dall’altro, il mantenimento della disponibilità di 40 titoli PAC aventi un valore unitario pari a circa 172 euro (titoli che la società avrebbe altrimenti perso, a vantaggio della Riserva Nazionale Titoli, per mancata attivazione degli stessi per 2 anni consecutivi ex art. 31, co.1, lett. b), del Reg UE 1307/2013).
Dall’analisi del fascicolo aziendale gli inquirenti accertavano, altresì, un’ulteriore indebita percezione di denaro pubblico, pari ad euro 33.139,86, corrispondente al carburante agricolo ottenuto ad un prezzo agevolato
(sconto di accisa, pari al 78% per il gasolio e al 51% per la benzina),
attraverso la falsa attestazione del possesso dei medesimi terreni agricoli contenuta nelle domande presentate dalla società nello stesso arco temporale, dal 2019 al 2022 (domande U.M.A. ex D. Lgs. 504/1995 e DM Mef 454/2001: n. 4156874 del 04.02.2019; n. 4496422 del 31.03.2020; n. 476521 del 19.10.2020; n. 4824959 del 23.02.2021; n. 5067633 del 30.09.2021; n.
5196686 dell’01.06.2022).
La Procura evidenziava, altresì, che:
- il GIP del Tribunale di Verona, ritenendo sussistente il fumus commissi delicti, con decreto del 06.02.2023, aveva disposto nei confronti della società agricola e di GE CO (in qualità di socio amministratore) il sequestro preventivo del profitto del reato di cui all’art. 316-ter c.p., per un importo di euro 20.679,15 (escludendo i contributi del 2019 poiché la relativa domanda era stata presentata in data 03.05.2019 quando la società era ancora titolare dei terreni), nonché il sequestro dei 40 titoli PAC detenuti dalla società;
- in data 10.03.2023, su autorizzazione della Procura della Repubblica, la società aveva effettuato, in ragione del procedimento penale 9936/2022 R.G.N.R., un bonifico di euro 20.679,75 (pari alla somma sequestrata quale profitto del reato), ottenendo, poi, con decreto del P.M. del 14.03.2023, la restituzione delle cose sequestrate;
- in data 01.04.2023, con verbale dei carabinieri di accertata violazione amministrativa ex lege 898/1986, era stata contestata alla società agricola e a GE CO l’indebita percezione di euro 26.983,06 (pari alle somme relative agli anni 2020 e 2021, cui si era aggiunto l’importo di euro 6.303,31, quale acconto del pagamento per la domanda di contributi del 2022);
- la vicenda penale si era conclusa con la sentenza di patteggiamento n.
190/2024 dell’01.03.2024, divenuta irrevocabile in data 03.04.2024, con la quale il G.I.P. di Verona, ritenuti insussistenti i presupposti per un proscioglimento nel merito ex art. 129 c.p.p., aveva condannato GE CO alla pena di mesi 6 di reclusione e al pagamento di una multa di euro 29.800,00 e la società agricola all’erogazione della sanzione pecuniaria di euro 12.000,00;
- il giudice aveva disposto la confisca della somma di denaro di euro 20.679,75, corrispondente al profitto del reato e già versata dall’imputato sul conto corrente della procedura;
- nel mese di gennaio 2024 la società è stata cancellata dal registro delle imprese.
Ritenuti sussistenti i presupposti per l’affermazione di responsabilità per danno erariale, la Procura provvedeva ad emettere invito a dedurre notificato ex art. 140 c.p.c. in data 17 aprile 2025 al sig. GE, il quale, tuttavia, non presentava memorie difensive.
Sulla base degli elementi contenuti nel fascicolo processuale penale e, in particolare, degli accertamenti svolti dal Nucleo Antifrodi dei carabinieri di Parma, compendiati nella denuncia di danno, nonché dei provvedimenti emessi dal giudice penale (decreto di sequestro preventivo e sentenza di patteggiamento), la Procura riteneva indubbiamente provato che il sig.
GE CO, in nome e per conto della società agricola, avesse ideato un sistema truffaldino volto a realizzare, contestualmente, la percezione di contributi comunitari destinati all’agricoltura, la disponibilità di titoli PAC e il conseguimento dello sconto d’accisa sul carburante agricolo.
In particolare, contestava al convenuto di avere dichiarato falsamente, nelle domande volte ad ottenere contributi/agevolazioni comunitari, di avere l’effettiva titolarità di terreni, per un’estensione complessiva di circa 42 ettari, nonostante l’avesse persa a causa del mancato pagamento delle rate del prezzo pattuito nel contratto di acquisto con patto di riservato dominio in favore di ISMEA, contratto di fatto risolto con verbale notarile di attestazione di inadempimento, registrato all’Agenzia delle entrate – Ufficio territoriale di Roma in data 28.11.2019.
Quanto all’elemento soggettivo, evidenziava che il convenuto aveva agito animato dal dolo e cioè dalla consapevolezza e volontà di fare apparire una consistenza territoriale, in realtà inesistente, al fine di ottenere indebiti finanziamenti pubblici e con finalità di doloso arricchimento, ravvisando nella vicenda anche l’occultamento doloso del danno, disvelato solo all’esito delle indagini della polizia giudiziaria (cfr. CdC Sez. Puglia, 645/2022).
Il danno, corrispondente all’ammontare dei contributi comunitari erogati dal 2020 al 2022 (con esclusione dei contributi agricoli riferiti al 2019, aderendo alle motivazioni del Gip di Verona, e, per le stesse ragioni, delle agevolazioni per il carburante riferite alla domanda del mese di febbraio 2019), veniva quantificato dalla Procura in euro 58.580,24, di cui euro 26.983,06, a titolo di contributi agricoli erogati dal 2020 al 2022; euro 6.884,80 corrispondenti al valore dei 40 titoli PAC indebitamente mantenuti ed euro 24.712,38 pari al valore delle agevolazioni sul prezzo del carburante dal 2020 al 2022.
II. Il convenuto CO GE, pur a seguito di regolare notifica ex art.
140 c.p.c. dell’atto introduttivo del giudizio e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza, non si costituiva né depositava memorie e documenti in Segreteria entro il termine assegnato dal Presidente nel decreto di fissazione dell’udienza (20 novembre 2025).
III. All’odierna pubblica udienza, non comparso il convenuto, ne è stata dichiarata la contumacia; la Procura ha insistito nelle tesi esposte nell’atto di citazione e ha conclusivamente chiesto l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Esaurita la discussione, la causa è stata, dunque, trattenuta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. In via preliminare, va rilevata la contumacia del convenuto CO GE - dichiarata in udienza ai sensi dell’art. 93 c.g.c. – tenuto conto che, nonostante l’atto di citazione sia stato ritualmente notificato allo stesso, in proprio e in qualità di legale rappresentante e amministratore della società agricola “San Sebastiano di GE CO e ER s.s.”, il predetto non si è costituito in giudizio né è comparso all’udienza di discussione (cfr. relate di notifica, depositate dalla Procura).
2. Venendo al merito, l’esame compiuto degli atti di causa consente di acclarare la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dalla Procura, derivante dall’indebita percezione di finanziamenti UE e agevolazioni fiscali non dovute sul prezzo di acquisto di carburante agricolo, a seguito della presentazione delle relative domande per gli anni dal 2020 al 2022.
2.1 Ciò premesso, deve ritenersi sussistente il rapporto di servizio tra le Amministrazione danneggiate e il convenuto, avendo quest’ultimo beneficiato direttamente di fondi pubblici vincolati a finalità di interesse generale, con la partecipazione alla realizzazione di un programma pubblico finanziato prevalentemente con risorse europee e nazionali e l’assunzione di obblighi di correttezza, veridicità e coerenza con gli obiettivi di spesa delineati dalla normativa europea.
Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, infatti, il rapporto di servizio non si esaurisce nel solo vincolo organico tra pubblica amministrazione e dipendente pubblico, ma si estende a ogni soggetto –
anche privato – che, a qualunque titolo, cooperi con l’amministrazione all’attuazione di un interesse pubblico attraverso la gestione di risorse economiche pubbliche. È stato, in particolare, affermato che tale rapporto sussiste anche in capo a soggetti esterni, ogni qualvolta il loro operato si inserisca funzionalmente in un programma amministrativo e ne condizioni la riuscita, assumendo così obblighi tipici della funzione pubblica (Cass. civ.,
SS.UU., n. 20701/2013; n. 16536/2019; n. 32523/2023).
Nel caso di specie, il convenuto ha beneficiato dei pagamenti diretti di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013, concessi agli agricoltori sotto forma di un sostegno al reddito di base per la realizzazione di dettagliati programmi di sviluppo rurale e commisurati al numero di ettari di terreno agricolo coltivati, e di agevolazioni fiscali sul prezzo di acquisto del carburante agricolo.
In particolare, il sig. CO GE, in quanto legale rappresentante e amministratore della società agricola beneficiaria (cancellata dal registro delle imprese in data 31.01.2024), ha operato in posizione di soggetto attuatore, tenuto a rispettare i presupposti oggettivi e soggettivi del contributo, con l’obbligo di non frustrare lo scopo pubblico dell’intervento.
È proprio la riscossione del contributo pubblico (come tale) che determina l’insorgenza del rapporto funzionale di servizio tra il privato (operatore economico di settore) e l’ente che eroga il contributo stesso, in ragione della natura (pubblica) delle risorse impiegate e delle finalità (pubbliche) con esse perseguite (Cdc, Sez. II centr. d’app., sent. n. 151/2021).
Risultando la società cancellata dal registro delle imprese (e quindi estinta)
dal 31.01.2024 (come attestato da visura camerale in atti del 24.06.2025), la responsabilità erariale attinge solamente GE CO che, in qualità di legale rappresentante e socio amministratore, era dotato dei poteri di rappresentanza e di gestione della società.
Come affermato in modo ormai consolidato dalla giurisprudenza contabile
(ex multis, Cdc Sez. Marche, sent. n. 98/2025; Sez. Umbria, sent. n. 14/2021;
Sez. Puglia, sent. n. 477/2021), alla responsabilità della società si aggiunge la responsabilità solidale di colui che, in qualità di amministratore della stessa nel periodo interessato, era incaricato della gestione operativa, amministrativa e finanziaria dell’impresa e, quindi, anche della materiale attività volta al conseguimento dei finanziamenti in oggetto.
2.2 Dagli atti di causa e, in particolare, dalle puntuali risultanze delle indagini svolte dai Carabinieri del Reparto di tutela agroalimentare (all. sub.
1 alla denuncia) emerge, in modo chiaro e univoco, l’antigiuridicità delle condotte tenute dal sig. CO GE, tutte manifestamente contrarie al quadro normativo di riferimento ed espressione di un disegno illecito unitario volto al conseguimento indebito di erogazioni pubbliche e alla fruizione di sconti d’accisa non dovuti sul prezzo di acquisto del carburante, mediante il rilascio di attestazioni non veritiere in ordine al possesso dei requisiti per la concessione di tali benefici economici.
In particolare, dalla documentazione versata agli atti del procedimento dal P.M., risulta che:
- la società San Sebastiano di GE CO e ER s.s. aveva acquistato da ISMEA, con patto di riservato dominio, giusto atto notarile del 2 dicembre 2010, un lotto di terreni, siti nel Comune di Villa RT, dell’estensione di circa 42 ettari (foglio 35, particella 20 e foglio 43, particelle nn. 10-11-277-278-13-22-24-25-26-27-272-273-274-275-7-9 e particelle nn. 277 e 278 derivanti dal frazionamento della particella n. 12);
- il contratto era stato successivamente risolto di diritto, per morosità dell’acquirente (superiore alle due rate del prezzo), come accertato con processo verbale notarile del 19.11.2019, a rogito Notaio Madeo Francesco
(annotato presso il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate in data 03.12.2019 e comunicato alla società con nota di ISMEA del 19.12.2019).
Dall’analisi del fascicolo aziendale detenuto dal Centro di Assistenza CO RE (CAA), sede di GN VE (VR), acquisito in copia dai carabinieri, emerge, però, che la società, nonostante la perdita a far data dal 03.12.2019 del valido titolo di conduzione dei predetti terreni, aveva continuato a presentare, ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e 1307/2013 e s.m.i., domande di aiuto, riferite agli anni di campagna 2020, 2021 e 2022, nel quadro “PREMIO BASE-026”, all’interno delle quali erano state indicate le particelle relative al fondo di cui non risultava più proprietaria, per effetto della risoluzione del contratto di acquisto.
In particolare, nelle predette domande uniche di pagamento (n. 4593545 del 18.05.2020, n. 4885570 del 20.05.2021 e n. 5196822 del 26.05.2022), il convenuto, in qualità di legale rappresentante e amministratore della società, aveva reso dichiarazioni menzognere, avendo attestato di aver indicato nel fascicolo aziendale tutte le informazioni inerenti all’azienda, nella quale esercitava un’attività agricola, comprese quelle riguardanti le particelle relative alle superfici (non solo quelle richieste a premio).
Aveva, altresì, sottoscritto altre dichiarazioni relative alla conoscenza sia degli effetti sanzionatori per le affermazioni non rispondenti al vero, sia delle disposizioni previste dalla legge n. 898/86 e s.m.i., riguardanti tra l’altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo, “con particolare riferimento alla dichiarazione di essere agricoltore attivo e alla titolarità della conduzione dei terreni al 15 maggio dell’anno di campagna”.
Le indagini dei carabinieri hanno, invece, accertato che il sig. GE non aveva alcun titolo per percepire i benefici economici per gli anni di campagna 2020-2022, posto che gli stessi erano stati concessi da AVEPA proprio in ragione del titolo di conduzione, ritenuto legittimo, di quei terreni agricoli che, pur costituendo la totalità del compendio aziendale dichiarato dal convenuto, non erano più nella giuridica disponibilità della società agricola e non potevano, pertanto, essere utilizzati per lo svolgimento delle attività incentivate (la superficie potenzialmente ammissibile, decurtata delle particelle catastali rientrate nella disponibilità di ISMEA, era, infatti, pari a zero, come attestato da AVEPA con nota prot. n. 213547 del 13.10.2022).
Secondo la ricostruzione attorea, con la presentazione delle medesime domande uniche, l’azienda agricola aveva anche attivato i titoli messi a disposizione, a titolo gratuito, dalla “Riserva Nazionale dei Titoli” ai sensi della normativa di riferimento (art. 30, par. 11, lett. a e b del Reg. (UE)
1307/2013), per un totale di n. 40 titoli (aventi un valore unitario di euro 172,12), secondo quanto risultava dal Registro Nazionale (PAC 2015-2020).
Ciò in quanto la mancata attivazione, per due anni consecutivi, dei diritti all’aiuto per ettaro ammissibile, di cui la società risultava titolare, ne avrebbe comportato la perdita, a vantaggio della Riserva Nazionale Titoli, ex art. 31, par. 1, lett. b del Reg. (UE) n. 1307/2013, a mente del quale: “La riserva nazionale o le riserve regionali sono alimentate dagli importi corrispondenti: … b) a un numero di diritti all’aiuto equivalente al numero totale di diritti all’aiuto non attivati dagli agricoltori a norma dell’articolo 32 del presente regolamento per un periodo di due anni consecutivi, salvo nel caso in cui la loro attivazione sia impedita per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali…”.
Ai fini dell’attivazione illecita dei predetti titoli, il sig. GE aveva dunque dichiarato falsamente “di avere a disposizione, alla data del 15 maggio dell’anno di campagna, gli ettari ammissibili abbinati ai diritti all’aiuto”, conseguendo, in tale modo, il diritto al pagamento dei correlativi aiuti economici ai sensi dell’art. 32 del Reg. (UE) 1307/2013 e la contestuale detenzione di tali speciali diritti di credito, per un valore complessivo di euro 6.884,80, in assenza dei requisiti prescritti per il mantenimento degli stessi.
Parimenti illecita risulta la condotta posta in essere dal sig. GE al fine di ottenere l’agevolazione consistente nell’applicazione di uno sconto d’accisa, pari al 78% per il gasolio e al 51% per la benzina, sul prezzo di acquisto del carburante agricolo, avendo comportato un’ulteriore indebita percezione di denaro pubblico, pari ad euro 24.712,38.
Secondo quanto ricostruito nella prospettazione attorea, infatti, dopo la risoluzione del contratto di acquisto dei terreni siti nel Comune di Villa RT (circa 42 ettari), la società del convenuto aveva presentato domande per l’assegnazione di carburante agricolo a prezzo agevolato ai sensi del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 e del decreto MEF 14 dicembre 2001, n. 454 (cd. domande U.M.A. n. 4496422 dell’01.04.2020 e n. 4765721 del 19.10.2020; n. 4824959 del 23.02.2021 e n. 5067633 del 30.09.2021; n.
5196686 dell’01.06.2022), in assenza dei requisiti del possesso e della conduzione delle superfici dichiarate.
Per usufruire di tali assegnazioni, finalizzate allo svolgimento delle attività agricole, l’art. 2 del citato D.M. n. 454/2001 prevede, infatti, la presentazione, entro il 30 giugno di ciascun anno, di una richiesta contenente, tra gli altri, i dati relativi all’ubicazione e all’estensione dell’azienda e una dichiarazione dei lavori da eseguirsi nel corso dell’anno, riferiti a colture, superfici o quantità su cui intervenire.
Peraltro, come chiarito dall’art. 3 del manuale AVEPA recante la procedura per la compilazione, presentazione e istruttoria delle domande di assegnazione del carburante agricolo agevolato per l’agricoltura (all. 20 alla denuncia), per gli esercenti le attività agricole, iscritti nel registro delle imprese, il carburante può essere assegnato per le lavorazioni effettuate sui terreni avuti in conduzione e inseriti nel fascicolo aziendale con valido titolo di possesso, non essendo ammissibili assegnazioni di carburante agevolato per lavorazioni svolte al di fuori della propria azienda agricola.
Orbene, anche nel caso delle domande per l’assegnazione del carburante agricolo, la relativa agevolazione è stata conseguita dal sig. GE attraverso la falsa attestazione della disponibilità e della conduzione dei medesimi terreni agricoli che, oltre a non essere più intestati alla società, versavano in uno stato di completo abbandono, come emerso da un sopralluogo eseguito dai Carabinieri il 03.10.2022 (all. 22 alla denuncia).
Alla luce di quanto esposto, pertanto, risulta evidente come le plurime condotte perpetrate dal convenuto abbiano integralmente sovvertito le finalità pubbliche sottese all’erogazione dei contributi, trasformando strumenti di sostegno all’agricoltura in mezzi per accaparrarsi finanziamenti, con un esborso privo di reale utilità a danno dell’erario.
La lesione dell’interesse pubblico si è, dunque, concretizzata non solo nell’illecita percezione delle risorse, ma anche nell’impossibilità di destinarle a soggetti effettivamente meritevoli, con conseguente frustrazione degli obiettivi della coltivazione agricola e del miglioramento fondiario.
In conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale, deve ribadirsi che la percezione di risorse pubbliche in violazione delle condizioni normative integra una condotta contra ius produttiva di responsabilità amministrativo-contabile. In particolare, l’art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013 prevede che i benefici previsti dalla legislazione agricola settoriale non siano concessi a soggetti che abbiano creato artificialmente le condizioni per il loro conseguimento in contrasto con le finalità proprie della normativa, disposizione ormai costantemente richiamata anche dalla giurisprudenza contabile (cfr. Cdc, Sez. I App., sent. n. 427/2023), cui si aggiunge l’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, in materia di autocertificazione, a mente del quale:
“… qualora dal controllo … emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione”.
Nel caso di specie, l’inosservanza sistematica delle prescrizioni in materia di sostegno all’agricoltura, unitamente alla falsificazione delle condizioni di ammissibilità e alla creazione di un modello imprenditoriale fraudolento, ha determinato un evidente scostamento tra lo scopo pubblico dell’aiuto e il suo effettivo utilizzo, con conseguente lesione del pubblico interesse.
2.3 Ad avviso del Collegio, può considerarsi pienamente provato anche l’elemento soggettivo del dolo, inteso come volontà consapevole e preordinata di conseguire risorse pubbliche, in difetto dei requisiti sostanziali previsti dalla normativa richiamata, avendo il convenuto volontariamente esibito dichiarazioni oggettivamente non rispondenti al vero e avendo consapevolmente apposto la propria firma in calce alle domande di aiuto, ricomprendenti terreni che non erano nella sua giuridica disponibilità.
In particolare, le modalità esecutive delle attività ascrivibili al convenuto -
sviluppatesi nell’arco di più annualità e caratterizzate da reiterazione, sistematicità e organizzazione – rivelano un’azione pianificata, strutturata e finalizzata in modo persistente ad eludere le disposizioni poste a presidio dell’erogazione dei contributi pubblici.
Il quadro complessivo ha evidenziato, infatti, non solo la consapevolezza di fornire dichiarazioni mendaci e non veritiere al fine di ottenere contributi pubblici, ma anche una piena padronanza del funzionamento dei meccanismi di accesso al sostegno pubblico utilizzati illecitamente per appropriarsi indebitamente di danaro pubblico.
Nel fascicolo aziendale acquisito presso il CAA RE di Verona, infatti, sono state rinvenute copie dell’atto di compravendita dei terreni da ISMEA e delle visure camerali ad essi riferite, ma non anche le comunicazioni inerenti alla perdita del diritto di proprietà per effetto della risoluzione del contratto di acquisto con patto di riservato dominio.
Tale omissione, unitamente alle condotte attive poste in essere dal convenuto e integranti il sistema fraudolento dallo stesso congegnato, deve, all’evidenza, ritenersi finalizzata (e idonea) non soltanto a trarre in errore l’Amministrazione erogatrice dei contributi, ma anche ad impedire o, perlomeno, a rendere assai difficoltosa, l’individuazione delle azioni illecite e del danno arrecato alle pubbliche finanze.
L’omessa comunicazione al CAA RE di Verona da parte del sig.
GE ha, infatti, consentito alla società di mantenere inalterata la consistenza territoriale, seppur costituita da terreni non legittimati da un titolo di conduzione valido (affitto, comodato, proprietà) e di assicurarsi, al contempo, la possibilità di ottenere agevolazioni anche su superfici non ammesse al beneficio economico.
In conclusione, ritiene il Collegio che la condotta truffaldina ascritta dalla Procura al convenuto sia ampiamente comprovata dalla documentazione in atti, potendo il giudice contabile trarre utili elementi di valutazione, a fini probatori, dal fascicolo processuale penale (in particolare, dai puntuali accertamenti svolti dal competente Reparto dei Carabinieri di Parma, compendiati nella denuncia di danno), nonché dagli stessi provvedimenti emessi dal giudice penale (decreto di sequestro preventivo e sentenza di patteggiamento). Può dirsi, quindi, integrata la sussistenza del dolo, quale espressione di una volontà lucida e reiterata di disattendere gli scopi pubblici cui erano destinate le risorse ricevute e, quindi, di provocare un pregiudizio all’erario.
2.4 Dagli atti di causa risulta, pertanto, confermata la sussistenza di un danno arrecato ad AVEPA e all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, direttamente riconducibile alle condotte illecite, poste in essere dal sig.
GE. L’erogazione delle provvidenze pubbliche, in assenza dei presupposti legittimanti, si è, infatti, tradotta in un pregiudizio erariale in quanto non si è realizzata alcuna pubblica utilità e sono stati frustrati gli obiettivi posti a fondamento della misura di sostegno.
È da ritenersi, quindi, pienamente documentata, sulla base delle numerose prove raccolte dagli inquirenti, l’esistenza del nesso di causalità tra le reiterate condotte tenute dal convenuto e il danno arrecato all’erario, secondo il criterio della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”,
elaborato dalla giurisprudenza civile (Cass., SS.UU., 11 gennaio 2008, n.
576) e recepito dalla giurisprudenza contabile quale parametro idoneo all’accertamento eziologico nei giudizi di responsabilità amministrativa
(Cdc, SS.RR., 18 giugno 2015, n. 28/QM; Sez. I centr. d’App., 16 febbraio 2018, n. 74; Sez. giur. Toscana, 3 marzo 2023, n. 54).
Come chiarito dalla giurisprudenza contabile, infatti, “quando i moduli operativi seguiti, come nel caso di specie, non sono congruenti con gli impegni assunti (e valutati rispondenti agli obiettivi di sistema perseguiti in sede di ammissione al finanziamento), vi è un esborso totalmente inutile per il progetto assentito dell’operatore di settore, e come tale dannoso per il pubblico erario, con negativi riverberi su tutto il programma da realizzare e, quindi, con riflessi valoriali negativi che vanno ben oltre i margini meramente finanziari del contributo ricevuto” (Cdc, Sez. II App., sent. n.
380/2021).
2.5 Alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio ritiene che nella vicenda di cui è causa sussistano tutti gli elementi richiesti dalla normativa vigente per il configurarsi di una responsabilità amministrativo-contabile a carico del convenuto.
Per quanto concerne la quantificazione del danno, va confermata la richiesta di parte attrice volta al risarcimento del danno, per l’importo complessivo di euro 58.580,24 corrispondente alla somma di:
- euro 26.983,06, pari al valore dei contributi erogati da AVEPA nel periodo di riferimento (euro 10.315,32 per il 2020, euro 10.364,43 per il 2021 ed euro 6.303,31 per il 2022);
- euro 6.884,80, pari al valore dei 40 titoli PAC indebitamente mantenuti;
- euro 24.712,38, pari alla somma delle agevolazioni fruite per l’acquisto del carburante ricevuto per gli anni dal 2020 al 2022, tenendo conto degli importi rettificati comunicati dall’Agenzia delle accise, dogane e monopoli con nota del 19.10.2022 (euro 10.305,60 per il 2020, euro 9.535,09 per il 2021 ed euro 4.871,69 per il 2022).
Il danno, così determinato, integra una perdita concreta e attuale per l’Amministrazione, non risultando né la restituzione delle somme indebitamente percepite né l’intervenuto recupero delle stesse da parte di
AVEPA.
In proposito, non può tenersi conto, ai fini di una riduzione del quantum risarcitorio, della confisca di somme quali profitto del reato, disposta in sede penale, avendo natura e finalità ontologicamente diverse rispetto alla condanna pronunciata in sede giuscontabile ed una funzione essenzialmente sanzionatoria, in quanto riferita all’equivalente monetario del profitto conseguito mediante la commissione del reato.
Ne consegue che l’ammontare oggetto di confisca, introitato peraltro da soggetto (Ministero della Giustizia) diverso dal danneggiato, non può essere qualificato come risarcimento del danno erariale, né può essere scomputato dall’importo della condanna per responsabilità amministrativa (tra le altre, Cdc, Sez. App., n. 80/2015).
In sintesi, la confisca penale, quale pena accessoria, è quindi priva di natura risarcitoria e non si traduce in un beneficio patrimoniale per l’Amministrazione danneggiata deducibile dal danno erariale, sicché le somme confiscate non incidono sulla quantificazione del pregiudizio da IS (così, Cdc, Sez. II App., sent. n. 194/2025; Sez. III App., sent. n.
140/2025; Sez. giur. Veneto, sent. n. 442/2025).
Ciò posto, in sede di esecuzione della presente sentenza potrà, comunque, tenersi conto di eventuali somme che risultassero medio tempore definitivamente recuperate o trattenute dalle Amministrazioni competenti, purché puntualmente riferibili ai medesimi titoli e alle medesime annualità considerate ai fini della quantificazione del danno accertato in questa sede.
Per quanto riguarda, infine, il soggetto danneggiato, si ritiene che il danno, per l’importo di euro 33.867,86, sia configurabile a carico di AVEPA, quale organismo pagatore degli aiuti economici riconosciuti alla società; quanto, invece, alle agevolazioni fruite per l’acquisto del carburante, trattandosi di uno sconto fiscale che non comporta alcun pagamento da parte di AVEPA, l’importo del danno, pari ad euro 24.712,38, andrà riversato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
3. Accertati, dunque, i presupposti della responsabilità per danno erariale, va disposta la condanna del sig. CO GE, a titolo di dolo, al pagamento, della complessiva somma di euro 58.580,24, di cui euro 33.867,86 (pari alla somma di euro 26.983,06 e di euro 6.884,80) in favore dell’Agenzia VE per i Pagamenti (AVEPA) ed euro 24.712,38 in favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, oltre rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo gli indici ISTAT dalla data dei pagamenti indebiti sino alla pubblicazione della sentenza, nonché gli interessi legali sulla somma così rivalutata dalla medesima data fino all’effettivo soddisfo.
4. Quanto alle spese di giudizio, se ne dispone la liquidazione come in dispositivo, in ragione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nei termini di cui in motivazione:
1) dichiara la contumacia del sig. GE CO;
2) in accoglimento della domanda proposta dal Procuratore regionale, condanna il sig. GE CO, a titolo di dolo, in proprio e in qualità di legale rappresentante e socio amministratore della società agricola SAN TI DI HE CO E ER S.S., al pagamento della somma di € 33.867,86 in favore dell’Agenzia VE per i Pagamenti
(AVEPA) e della somma di € 24.712,38 in favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, oltre rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo gli indici ISTAT dalla data dei pagamenti indebiti sino alla pubblicazione della sentenza, nonché gli interessi legali sulla somma così rivalutata dalla medesima data fino all’effettivo soddisfo;
3) condanna il convenuto GE CO al pagamento delle spese di giudizio, che sono liquidate, ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c., con separata nota a margine della presente sentenza.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to digitalmente F.to digitalmente
EL OR RT LO
Ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c., le spese di giustizia del presente giudizio si liquidano in €
Il Giudice estensore Il Presidente F.to digitalmente F.to digitalmente
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Depositata in Segreteria, il
Il Funzionario preposto