Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 29 novembre 1988 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 29 novembre 1988 |
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Giurisprudenza • 125
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Versioni del testo
- Art. 1. (Trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi) 1. Al personale degli enti, gestioni e servizi interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma, trasferito o assegnato alle regioni od enti locali a norma dell' articolo 1 terdecies ,primo e secondo comma, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641 , alle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero ad altri enti pubblici e ad amministrazioni statali con le modalita' di cui all' articolo 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 , con le integrazioni di cui all' articolo 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75 , nonche' al personale di cui all' articolo 1-octies del decreto-legge n. 481 del 1978 sopra citato ed a quello gia' inquadrato nei ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618 , si applicano, ai fini del tratta mento di quiescenza e di previdenza, le norme di cui alla presente legge. 2. Tali norme sono altresi' estese al personale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione. 3. Le disposizioni di cui alla presente legge sono altresi' estese al personale degli enti, casse e gestioni sanitarie soppressi o disciolti, trasferito alle regioni, ad altri enti pubblici, nonche' ad amministrazioni statali ai sensi del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386 , nonche' delle leggi 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833 .
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1 , 1, comma 1 :
-L' art.1-terdecies del decreto-legge n. 481/1978 (Fissazione al 1 gennaio 1979 del termine previsto dall' art. 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 per la cessazione di ogni contribuzione, finamziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonche' norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane ed internazionali) convertito, con modificazione, della legge n. 641/1978 , sostituisce l' art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 . Il primo e secondo comma di detto articolo cosi' recitano:
"Il personale in servizio in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 presso le strutture operative periferiche degli enti pubblici nazionali e interregionali le cui funzioni siano trasferite o delegate alle regioni a norma del presente decreto e che sia strettamente indispensabile all'esercizio delle funzioni medesime, e' posto a disposizione delle regioni stesse contestualmente al trasferimento dei beni e delle funzioni.
I contingenti del personale da mettere a disposizione delle regioni ai sensi del precedente comma saranno determinati con il medesimo procedimento di cui all'articolo 112, secondo comma, entro sessanta giorni dalla emanazione dei provvedimenti con i quali saranno individuate per ciascun ente le funzioni trasferite o delegate alle regioni.Con il medesimo provvedimento detto personale sara' ripartito tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di queste".
-Il decreto-legge n. 663/1979 convertito, con modificazioni, della legge n. 33/1980 , reca il finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonche' proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285 , sulla occupazione giovanile. Le modalita' del relativo art.24-quinquies sono le seguenti:
"Art.24- quinquies - Il personale indicato al settimo comma dell'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , nonche' quello comunque in servizio presso le amministrazioni pubbliche diverse dalle regioni o dagli enti locali territoriali in base alle leggi 17 agosto 1974, n. 386, e 29 giugno 1977, n. 349 , e' assegnato ad amministrazioni pubbliche, comprese quelle statali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le amministrazioni interessate.
Con lo stesso decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, disciplinera' l'assegnazione agli enti pubblici di cui alla tabella A della legge 20 marzo 1975, n. 70 , del personale di cui al primo comma nonche' di quello provvisoriamente assegnato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618 , in base alla legge 21 ottobre 1978, n. 641 , in armonia con le norme previste dall' art.43 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , e dell' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509 .
Espletate le procedure di cui al comma precedente, il personale che non avra' trovato collocazione presso gli enti pubblici di cui alla tabella A della legge 20 marzo 1975, n. 70 , e' inquadrato, non oltre il 31 dicembre 1980, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in distinti ruoli speciali sulla base di apposite tabelle di equiparazione da fissare, sentite le organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL.
Fino alla data del definitivo inquadramento, a detto personale continua ad applicarsi il trattamento economico, normativo e di fine servizio previsto dalle leggi e dagli ordinamenti degli enti di provenienza e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509 .
All'istituzione dei ruoli si provvede per ogni Ministero con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro e, per le altre amministrazioni pubbliche, con atto dei competenti organi deliberanti.
Gli oneri relativi al personale trasferito, valutati in lire 3 miliardi per il periodo 1 agosto-21 dicembre 1980, sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'. A tal fine viene corrispondentemente ridotto lo stanziamento previsto per il cap.5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro".
-Le integrazioni di cui all' art.21 della legge n. 75/1980 (Proroga del termine previsto dall' articolo 1 della legge n. 610/1979 in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilita' e di riliquidazione dell'indennita' di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell' art. 6 della legge 19 aprile 1976, n. 177 , sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione) sono le seguenti:
Art.21 (Personale degli enti soppressi). - Le disposizioni dell'articolo 24-quinques del decreto -legge 30 dicembre 1980, n. 633 , convertito si applicano a tutto il personale degli enti interessati ai provvedimenti di soppressione, scorporo con modificazione, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 o riforma nonche' al personale comunque destinato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618 , in base a leggi speciali.
E' data facolta' al personale destinato ad enti pubblici di optare, entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta di assegnazione, per l'inquadramento nei ruoli speciali di cui al terzo comma del citato articolo 24-quinques.
-Il decreto del Presidente della Rpubblica n. 618/1977 concerne l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dei ruoli unici di impiegati ed operai.
Note all' art.1 comma 3:
Il decreto - legge n. 264/1974 convertito,con modificazioni, dalla legge n. 386/1974 , reca norme transitorie per il trasferimentoi alle regioni delle funzioni gia' esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria.
- La legge n. 349/1977 , reca norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni gia' esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche r per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria.
- La legge n. 833/1978 concerne l'stituzione del Servizio sanitario nazionale. - Art. 2. (Personale trasferito alle regioni) 1. Ai fini del trattamento di quiescenza il personale di cui all'articolo 1 trasferito alle regioni, anche se successivamente assegnato agli enti locali ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, e' obbligatoriamente iscritto, a decorrere dalla data della relativa messa a disposizione, anche se antecedente alla effettiva utilizzazione, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ovvero alla Cassa per le pensioni ai sanitari, per le categorie di rispettiva appartenenza.
2.L'iscrizione alle Casse predette non si effettua per i periodi anteriori all'entrata in vigore della presente legge per i quali, anziche' alle citate Casse, i contributi siano stati versati alle gestioni alle quali i dipendenti erano iscritti al momento del trasferimento o della assegnazione di cui al comma 1, qualora tali contributi abbiano dato luogo a pensione anteriormente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per la ricongiunzione di tutti i servizi e periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le diverse amministrazioni o enti di provenienza con iscrizione a forme obbligatorie diverse da quelle indicate nel comma 1, che non abbiano dato luogo a
pensione, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 . Lo stesso articolo si applica anche per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza, nonche' per il trasferimento alla gestione previdenziale di destinazione dei contributi versati nei fondi stessi.
4. Al personale proveniente dagli enti soppressi con leggi regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nonche' al personale transitato agli enti regionali di sviluppo agricolo e alle regioni per effetto del trasferimento delle funzioni statali in attuazione della legge 30 aprile 1976, n. 386 , e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , si applicano, per la ricongiunzione dei servizi, le disposizioni recate dagli articoli 74 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , per il personale delle unita' sanitarie locali, con efficacia dal momento in cui le singole regioni ne prescrivono l'iscrizione.
5. Il personale del comparto sanitario in servizio o gia' cessato dal servizio che ha optato per il trattamento di quiescenza dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO) e fondi integrativi, ha diritto, a decorrere dal 1 gennaio 1989, alla pensionabilita' dello stipendio e degli altri emolumenti corrisposti a carattere fisso e continuativo, cosi' come previsto dal decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 , analogamente ai dipendenti che hanno optato per le Casse di previdenza amministrate dal Ministero del tesoro.
6. Al personale indicato nel presente articolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e' data facolta' di optare per il mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza.
7. L'opzione di cui al comma 6 deve essere esercitata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Le norme di cui all' articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 , si applicano anche al personale di cui all'ultimo comma dell' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 .
Note dell' art. 2, comma 3:
La legge n. 29/1979 concerne la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali. Le disposizioni del relativo articolo 6 sono le seguenti:
Art.6.-In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale ed altri enti pubblici, avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori interessati.
A tal fine, le gestioni assicurative di provenienza versano a quelle di destinazione dei contributi di propria pertinenza maggiorati dell'interesse composto annuo al tasso del 4,50 per cento, secondo i criteri di cui all'articolo 5, quarto, quinto e sesto comma.
Note all' art. 2, comma 4:
- La legge n. 386/1976 reca norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo.
- Il decreto del Presidente della Repubvblica n. 616/1977 reca attuazione della delega di cui all' art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 .
- Il decreto Il decreto del Presidente della Rpubblica n. 761/1979 concerne lo stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali. Le sisposizioni recate dagli articoli 74 e 76 del predetto decreto sono le seguenti:
Art. 74 (Trattamento di quiescenza del personale). - Il personale dipendente, addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unita' sanitarie locali, e' obbligatoriamente iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ovvero alla Cassa per le pensioni ai sanitari, per le categorie di rispettiva appartenenza.
L'obbligo della iscrizione di cui al precedente comma e' esteso anche al personale comunque trasferito alle unita' sanitarie locali in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le amministrazioni o enti di provenienza, con iscrizione a forme obbligatorie di previdenza diverse da quelle indicate nel precedente primo comma, si applica l' art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 . Lo stesso articolo si applica anche la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza nonche' per il trasferimento alla gestione previdenziale di destinazione dei contributi versati nei fondi stessi.
Ai dipendenti di cui al settimo e ottavo comma dell'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , si applicano, ai fini del trattamento in quiescenza, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 . Si applica, altresi', il terzo comma del presente articolo.
Art. 76 (Trattamento di previdenza del personale).- Il personale di cui al primo comma del precedente art. 74 e' iscritto ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali.
L'obbligo della iscrizione di cui al precedente comma e' esteso anche la personale comunque trasferito alle unita' sanitarie locali in attuazione delle disposizioni di cui alla lege 23 dicembre 1978, n. 833 .
In relazione ai trasferimenti di cui al precedente comma, l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro provvedera' a versare all'INADEL l'indennita' di anzianita' maturata da ciascun dipendente alla data di iscrizione all'INADEL stesso.
Ai fini della ricongiunzione nell'ambito della gestione prevedenziale dell'INADEL di tutti i servizi o periodi gia' riconosciuti utili ai fini dei preesistenti trattamenti, di fine servizio presso le amministrazioni o enti di provenienza, l'Istituto stesso, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato e all'anzianita' di servizio maturata alla data di iscrizione, determinera' in via teorica l'importo dell-'indennita' premio di servizio riferita alla predetta data di iscrizione, secondo le disposizioni del proprio ordinamento. L'eventuale eccedenza tra l'importo versato dall'ufficio liquidazioni per indennita' maturata ed il predetto importo teorico e' corrisposta, a cura dell'INADEL, al personale interessato non oltre il termine di un anno dall'effettivo versamento di quanto dovuto all'ufficio liquidazioni a norma del precedente terzo comma.
Ai dipendenti di cui al settimo e ottavo comma dell'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , si applicano ai fini di un trattamento di previdenza, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 . Per la sistemazione dei periodi di servizio resi presso gli enti di provenienza si applicano, nell'ambito della gestione previdenziale dell'EMPAS, le stesse disposizioni di cui ai precedenti terzo, quarto e quinto comma.
Nota all' art. 2, comma 5
Il decreto- legge n. 55/1983 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 131/1983 , reca provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983.
Note all'art. 2, comma 8:
- Per quanto riguarda l' art. 6 della legge n. 29/1979 v. nota all'art. 2, comma 3.
- Il D. P. R. n. 1036/1972 reca norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica. Il personale di cui all'ultimo comma dell'art. 18 a cui si applicano le norme dell' art. 6 della legge n. 29/1979 e' quello appartenente all'Istituto edilizia sociale (ISES) che attua il servizio sociale di cui all' art. 14 della legge n. 60/1963 (Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I. N. A. - Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori). - Art. 3. (Personale assegnato ad altri enti pubblici) 1. Il personale di cui all'articolo 1, nonche' quello di cui all'articolo 2, comma 4, trasferito ad altro ente pubblico, e' obbligatoriamente iscritto, a decorrere dalla data della relativa messa a disposizione, al regime pensionistico obbligatorio previsto per i dipendenti dell'ente di destinazione. Nel caso di identita' di regime previdenziale fra l'ente di provenienza e quello di destinazione, il personale conserva la posizione assicurativa in atto. 2. L'iscrizione al regime previdenziale suddetto non si effettua per i periodi anteriori all'entrata in vigore della presente legge, per i quali, anziche' alla gestione previdenziale dell'ente di destinazione, i contributi siano stati versati alle gestioni previdenziali alle quali i dipendenti erano iscritti al momento dell'assegnazione, qualora tali contributi abbiano dato luogo a pensione anteriormente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge. 3. Per la ricongiunzione di tutti i servizi e periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le diverse amministrazioni o enti di provenienza, nonche' con quello prestato presso le amministrazioni dello Stato nelle more dell'assegnazione definitiva, con iscrizione a forme obbligatorie diverse da quella dell'ente di destinazione, che non abbiano dato luogo a pensione, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 . 4. Al personale indicato nel presente articolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e' data facolta' di optare per il mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esecutive dell'assicurazione stessa e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza. 5. L'opzione di cui al comma 4 deve essere esercitata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Il personale gia' iscritto al fondo integrativo di previdenza presso l'ente di provenienza alla data di entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70 , viene iscritto nel corrispondente fondo integrativo eventualmente esistente presso l'ente di destinazione, con riconoscimento di tutta l'anzianita' assicurativa fatta valere nel fondo integrativo di provenienza. Quest'ultimo, ovvero l'amministrazione subentrante nella gestione di liquidazione, trasferira' al fondo integrativo dell'ente di destinazione i corrispettivi capitali di copertura costituiti dalle riserve matematiche relative alle posizioni dei singoli dipendenti trasferiti. L'iscrizione e' consentita anche nei casi in cui il servizio presso l'ente di destinazione sia reso a seguito di nomina, purche' gli interessati provvedano alla restituzione delle somme eventualmente liquidate a titolo di trattamento di previdenza e di quiescenza ed effettuino, per la quota a loro carico, il versamento dei capitali di copertura relativi ai pregressi periodi. 7. Il trattamento previsto nel comma 6 e' esteso al personale di cui al presente articolo cessato dal servizio prima della data di entrata in vigore della presente legge, per il quale si siano verificate le stesse situazioni previste nel suddetto comma 6, sempreche' l'interessato ne faccia richiesta entro novanta giorni dalla predetta data.
Nota all'art. 3, comma 3:
Per quanto riguarda l' art. 6 della legge n. 29/1979 , v. nota all'art. 2, comma 3.
Nota all' art.3, comma 6:
La legge n. 70/1975 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) e' entrata in vigore il 3 aprile 1975.