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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/05/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3257/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 3257/2025 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. Antonella Parte_1 Controparte_1
Callegaro
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: separazione e divorzio su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI IN ORDINE ALLA SEPARAZIONE
Per i ricorrenti:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2) affidamento condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso la madre nell'immobile locato sito in Piove di Sacco (PD), via Terracini, n.3/9 ove la madre ed entrambe le figlie hanno già trasferito la residenza. Le ragazze pranzeranno a casa del padre nei giorni infrasettimanali, dopo la scuola, e la madre le passerà a prendere alle 17.30. Data l'età della figlia minore nonché il fatto di poter contare anche su una sorella maggiorenne, i diritti di visita del padre verranno concordati direttamente tra padre e figlia compatibilmente con gli impegni di lavoro dell'uno e scolastici dell'altra. Salvo diverso
pagina 1 di 3 accordo, la figlia minore trascorrerà col padre week end alternati da venerdì a domenica oltre 1 o 2 pomeriggi infrasettimanali anche con eventuale pernottamento.
3) il sig. si obbliga a versare alla sig.ra a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1
al mantenimento delle figlie, la somma complessiva di €.450 mensili (€.225 mensili per ciascuna figlia), somma rivalutabile secondo gli indici Istat da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese;
le spese straordinarie saranno divise al 50% ciascuno come da Protocollo del Tribunale di Padova;
4) l'assegno unico sarà diviso nella misura del 50% tra ciascun genitore, come per legge;
5) i coniugi si danno sin d'ora il consenso al rilascio dei documenti della minore validi per l'espatrio;
6) i coniugi dichiarano che con l'adempimento del presente accordo hanno provveduto a regolare ogni rapporto economico inerente e conseguentemente non avranno alcuna ulteriore pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro derivante e/o conseguente al rapporto di coniugio avendo già provveduto alla divisione dei beni;
7) spese di lite compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] l'[...], e nato a [...] il Parte_1 Controparte_1
9.9.1972, contraevano matrimonio con rito concordatario in data 27.10.2001 a Napoli (NA), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile del Comune di Mugnano di Napoli, al n. 134, parte II, serie
B, anno 2001.
Per_ Per_ Dalla loro unione nascevano due figli: il 10.2.2006, e il 21.6.2009.
In data 25.3.2025 e depositavano congiuntamente ricorso ai Parte_1 Controparte_1
sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. formulando domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio, alle condizioni di cui in epigrafe.
La parti con dichiarazioni sottoscritte depositate per l'udienza del 6.5.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. confermavano le condizioni di separazione di cui al ricorso, come riportate in epigrafe.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e,
pagina 2 di 3 pertanto, la separazione va omologata quanto alle condizioni sub 1, 2, 3, 4; le condizioni sub 5 e 6 frutto della libera autonomina delle parti, non necessitano di alcun provvedimento di questo Tribunale per produrre effetti.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Prima Civile, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di rito nel registro
Atti di Matrimonio del Comune di Mugnano di Napoli, al n. 134, parte II, serie B, anno 2001;
3. omologa la separazione alle condizioni riportate in epigrafe sub 1, 2, 3, 4 di cui al ricorso congiunto depositato in data 23.3.2025;
4. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti;
5. spese di lite al definitivo.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 22.05.2025
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 3257/2025 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. Antonella Parte_1 Controparte_1
Callegaro
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: separazione e divorzio su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI IN ORDINE ALLA SEPARAZIONE
Per i ricorrenti:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2) affidamento condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso la madre nell'immobile locato sito in Piove di Sacco (PD), via Terracini, n.3/9 ove la madre ed entrambe le figlie hanno già trasferito la residenza. Le ragazze pranzeranno a casa del padre nei giorni infrasettimanali, dopo la scuola, e la madre le passerà a prendere alle 17.30. Data l'età della figlia minore nonché il fatto di poter contare anche su una sorella maggiorenne, i diritti di visita del padre verranno concordati direttamente tra padre e figlia compatibilmente con gli impegni di lavoro dell'uno e scolastici dell'altra. Salvo diverso
pagina 1 di 3 accordo, la figlia minore trascorrerà col padre week end alternati da venerdì a domenica oltre 1 o 2 pomeriggi infrasettimanali anche con eventuale pernottamento.
3) il sig. si obbliga a versare alla sig.ra a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1
al mantenimento delle figlie, la somma complessiva di €.450 mensili (€.225 mensili per ciascuna figlia), somma rivalutabile secondo gli indici Istat da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese;
le spese straordinarie saranno divise al 50% ciascuno come da Protocollo del Tribunale di Padova;
4) l'assegno unico sarà diviso nella misura del 50% tra ciascun genitore, come per legge;
5) i coniugi si danno sin d'ora il consenso al rilascio dei documenti della minore validi per l'espatrio;
6) i coniugi dichiarano che con l'adempimento del presente accordo hanno provveduto a regolare ogni rapporto economico inerente e conseguentemente non avranno alcuna ulteriore pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro derivante e/o conseguente al rapporto di coniugio avendo già provveduto alla divisione dei beni;
7) spese di lite compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] l'[...], e nato a [...] il Parte_1 Controparte_1
9.9.1972, contraevano matrimonio con rito concordatario in data 27.10.2001 a Napoli (NA), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile del Comune di Mugnano di Napoli, al n. 134, parte II, serie
B, anno 2001.
Per_ Per_ Dalla loro unione nascevano due figli: il 10.2.2006, e il 21.6.2009.
In data 25.3.2025 e depositavano congiuntamente ricorso ai Parte_1 Controparte_1
sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. formulando domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio, alle condizioni di cui in epigrafe.
La parti con dichiarazioni sottoscritte depositate per l'udienza del 6.5.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. confermavano le condizioni di separazione di cui al ricorso, come riportate in epigrafe.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e,
pagina 2 di 3 pertanto, la separazione va omologata quanto alle condizioni sub 1, 2, 3, 4; le condizioni sub 5 e 6 frutto della libera autonomina delle parti, non necessitano di alcun provvedimento di questo Tribunale per produrre effetti.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Prima Civile, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di rito nel registro
Atti di Matrimonio del Comune di Mugnano di Napoli, al n. 134, parte II, serie B, anno 2001;
3. omologa la separazione alle condizioni riportate in epigrafe sub 1, 2, 3, 4 di cui al ricorso congiunto depositato in data 23.3.2025;
4. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti;
5. spese di lite al definitivo.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 22.05.2025
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
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