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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 13/11/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. R.G. 4292/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice relatore
DR Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
DA
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e residente in [...]C.F._1
Canal San Bovo (TN), loc. Lausen n. 31, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata al ricorso, dall'Avv. Silvia Bertinelli del Foro di Belluno, C.F. , e con domicilio C.F._2 eletto nello studio del proprio difensore sito in Feltre (BL), Largo Castaldi n. 20 (indirizzo pec:
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E
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente in [...]C.F._3
ZA (BL), via San Rocco n. 58/12, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata al ricorso, dall'Avv. Michele Borgato del foro di Padova, C.F. , e con domicilio C.F._4 eletto nello studio del proprio difensore in Padova, Piazzale della Stazione n. 6 (indirizzo pec:
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con l'intervento del Pubblico Ministero OGGETTO: affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data
23.09.2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
In particolare, le parti hanno indicato le condizioni in oggetto che si riportano integralmente: “1) La figlia minorenne sarà affidata ad entrambi i genitori, che ne cureranno il mantenimento, Per_1
l'istruzione e l'educazione esercitando la responsabilità genitoriale ex art. 316 c.c., anche separatamente per quanto riguarda le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia relativamente all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa, con collocazione prevalente presso la Part madre nella residenza sita in Canal San Bovo (TN), Loc. Lausen n. 31. 2) Il sig. continuerà a vivere presso l'attuale abitazione, sita in ZA (BL), San Rocco n. 58/12 e potrà vedere e tenere la figlia con sé quando lo desidera previo accordo, anche telefonico, con la madre e nel rispetto delle condizioni di salute e degli impegni scolastici e non della minore allo scopo di garantire alla stessa un ordinato regime di vita e in ogni caso il padre potrà tenere con sè la figlia a weekend alternati dal venerdì sera alla domenica sera e un giorno infrasettimanale che verrà concordato settimanalmente, nonché metà delle vacanze natalizie e pasquali (alternando di anno in anno il giorno di Natale e di Pasqua) e, per quanto riguarda le vacanze estive, per venti giorni anche non consecutivi. 3) In ragione delle modalità di collocazione della minore presso ciascun genitore, come sopra stabilite, ognuno dei due si farà carico direttamente dei bisogni e delle esigenze ordinarie dei figli nei periodi di permanenza presso di loro;
tuttavia, in ragione del qui pattuito collocamento e a Part titolo di contributo al mantenimento per la figlia , il sig. corrisponderà alla sig.ra Per_1 Pt_1 un assegno periodico mensile di euro 300,00 (trecento/00), entro il 15 di ogni mese a partire dal mese di settembre 2025, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi sul conto corrente cointestato tra la madre e la figlia alle seguenti coordinate: IT 28 W 08140 34510
000020174934 - acceso presso FPB CASSA di Fassa, Primiero, Belluno. Le parti convengono che il Part sig. possa aver accesso al conto corrente della figlia al solo fine di monitorare le Per_1 entrate/uscite e che il versamento dell'assegno periodico di mantenimento debba essere corrisposto fino alla completa autosufficienza economica di . Le parti convengono altresì che nel caso in Per_1 cui , raggiunta la maggiore età, decidesse di andare a vivere dal padre, egli provvederà al Per_1 mantenimento diretto sempre fino alla completa autosufficienza economica della figlia e pertanto alcun assegno di mantenimento sarà più dovuto. Le parti convengono che l'assegno unico venga corrisposto nella misura del 50% a favore di ciascun genitore. Per quanto attiene le spese straordinarie, per la cui individuazione i coniugi si rimettono al Protocollo in uso presso il Tribunale di Trento ovvero il Protocollo CNF 2017, noto alle parti, saranno corrisposte dai genitori nella misura del 50% ciascuno. 4) i genitori prestano fin d'ora consenso al rilascio di documento valido per l'espatrio alla minore, nonché a collaborare proficuamente per l'ottenimento di qualsiasi documento la figlia necessitasse. 5) i sigg.ri e danno atto di aver già Parte_1 Parte_2 regolamentato, con separato accordo, le residue questioni economiche tra le stesse pendenti e pertanto dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra. 6) le spese per la presente procedura saranno interamente compensate tra i due ricorrenti”.
Le parti hanno, inoltre, dichiarato che non vi sono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse, nonché hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art
473 bis, 51 III c.p.c.;
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui al ricorso depositato in data 23 settembre 2025 e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Nulla sulle spese. Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Dott.ssa Laura Di Bernardi