Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 24/03/2026, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00650/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01587/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1587 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dalle avvocate Valeria Bianco e Cristina Fissore, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, anche per l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Cuneo, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;
per l’annullamento
- del decreto prot. n.-OMISSIS-emesso dalla Prefettura di Cuneo in data -OMISSIS- (notificato in data 27/07/2024), con il quale è stata respinta l’istanza diretta all’iscrizione di -OMISSIS- nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo di cui all’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Interno 06/10/2009;
- di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi al suddetto provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. VA CE ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato in data 18/10/2024, -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento della determinazione, meglio individuata in epigrafe, con cui è stata respinta l’istanza, proposta nel suo interesse, di iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (c.d. “buttafuori”).
Il fondamento della determinazione va ravvisato nell’intervenuta condanna del ricorrente in sede penale e nel suo coinvolgimento in procedimenti penali ulteriori, i quali, anche se conclusisi con una pronuncia assolutoria, hanno condotto l’Amministrazione a ritenere che difettassero i requisiti soggettivi di affidabilità richiesti dalla disciplina di legge per l’iscrizione di -OMISSIS- nell’elenco prefettizio dei c.d. “buttafuori”.
A fondamento della propria impugnazione, -OMISSIS- ha proposto i seguenti motivi di doglianza:
« I - Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e/o falsa applica zione del D.M. 6 ottobre 2009 e dell'art. 11 del TULPS. Eccesso di potere per insufficienza e/o carenza di motivazione, travisamento ed erronea valutazione dei presupposti. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione della buona condotta del ricorrente. Illogicità e contraddittorietà nella valutazione della riabilitazione e delle vicende penali e amministrative successive alla stessa. Carenza di istruttoria. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione », a mezzo del quale -OMISSIS- lamenta che la Prefettura abbia completamente travisato il quadro fattuale di riferimento, giacché avrebbe tenuto in considerazione precedenti penali “superati” dalla pronuncia di riabilitazione intervenuta nel 2019 e avrebbe interpretato in modo arbitrario e distorsivo le pronunce assolutorie pronunciate nell’interesse del ricorrente;
« II - Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e/o falsa applica zione della disciplina sul procedimento amministrativo. In particolare, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 7/08/1990 n. 241. Carenza e genericità di motivazione in ordine all'asserita non affidabilità del ricorrente ai fini della richiesta autorizzazione. Arbitrarietà del diniego espresso dall'Amministrazione in assenza di un giudizio prognostico sulla personalità del ricorrente. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, travisamento ed erronea valutazione delle garanzie offerte dal signor -OMISSIS-. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione », teso a denunciare il mancato esame da parte dell’Amministrazione degli elementi positivi di integrazione sociale del ricorrente nel tessuto socioeconomico italiano.
2. – L’Amministrazione si è costituita in resistenza, rivendicando l’esaustività dell’istruttoria procedimentale svolta e l’ampia discrezionalità sottesa ai provvedimenti in materia di autorizzazioni di pubblica sicurezza.
3. – All’esito dello scambio delle memorie conclusive ex art. 73, co. 1 c.p.a., la causa è stata introitata per la decisione all’udienza pubblica del 18/02/2026.
4. – Prima di entrare nel merito delle argomentazioni delle parti, è opportuno un preliminare inquadramento del quadro normativo di riferimento della controversia.
4.1 – L’iscrizione nelle liste prefettizie dei c.d. “buttafuori” è regolata, a livello primario, dall’art. 3, co. 7-13 della legge 15/07/2009 n. 94. Ai fini dell’odierna decisione, vengono in rilievo:
- il co. 7, che – per quanto di interesse – dispone: « Fermo restando quanto previsto dall’articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è autorizzato l’impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell’incolumità dei presenti […]»);
- il co. 9, che – per quanto di interesse – dispone: « Con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti per l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 8, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego. Costituisce requisito per l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 8 l’avere prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, quale volontario di truppa delle Forze armate, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché degli altri requisiti soggettivi previsti in attuazione del presente comma […]».
La previsione da ultimo richiamata ha ricevuto attuazione per mezzo del Decreto del Ministero dell’Interno del 06/10/2009. L’art. 1, co. 4 del DM, nel definire i requisiti soggettivi per l’iscrizione negli elenchi prefettizi, prevede che « Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1, è subordinata al possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
a) età non inferiore a 18 anni;
b) idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell’attività di controllo di cui all’art. 5, assenza di uso di alcol e stupefacenti, accertate con visita medica preassuntiva dal medico competente o dal dipartimento di prevenzione della A.S.L.;
c) non risultino, negli ultimi cinque anni, denunciati o condannati anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui all’art. 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all’art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all’art. 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, nonché per uno dei delitti contro l’ordine pubblico e dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VI, capo I, e titolo XII del codice penale, nonché per i delitti di cui all’art. 380, comma 2, lettere f) ed h), del codice di procedura penale;
d) non essere sottoposti né essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
e) non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205; f) diploma di scuola media inferiore;
g) superamento del corso di formazione di cui all’art. 3.
h) essere in possesso di contratto di lavoro con il gestore delle attività di cui al comma 1 ovvero con il titolare dell’istituto di cui al comma 2 ».
L’art. 11 del TULPS, cui fanno espresso rimando entrambe le previsioni richiamate, statuisce – per quanto di interesse – che: « Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta » (co. 2). La norma è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui pone a carico dell’interessato l’onere di provare la sua buona condotta (Corte Cost. sentenza 16/12/1993, n. 440). È dunque l’Amministrazione a dover acquisire gli elementi di prova suscettibili di costituire indici dell’inaffidabilità del privato e di giustificare conseguentemente il rigetto della sua istanza.
4.2 – Per consolidata e condivisibile giurisprudenza, il concetto di affidabilità richiesto dall’art. 11 TULPS postula il concorso della condotta irreprensibile del richiedente e del suo assoluto equilibrio psicofisico. Il giudizio prognostico svolto dall’Autorità, ai fini della valutazione di affidabilità del privato, è dunque più stringente del giudizio di pericolosità sociale o di responsabilità penale, atteso che il divieto può essere adottato anche in base a situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza (Cons. Stato, Sez. III, 07/01/2020, n. 65). Il minimo elemento atto a incrinare ragionevolmente il convincimento della piena affidabilità del privato (ivi inclusa una insufficiente capacità di dominio dei propri impulsi ed emozioni: cfr. Cons. Stato, Sez. III, 06/12/2019, n. 8368; TAR Lazio - Roma, Sez. I-S, 04/10/2024 n. 17199; TAR Campania - Napoli, Sez. V, 31/10/2024 n. 5834) giustifica, insomma, un provvedimento ablatorio che è ispirato a criteri di precauzione e prevenzione (Cons. Stato, Sez. III, 19/09/2022, n. 8078).
Il giudizio che compie l’Autorità di pubblica sicurezza a norma dell’art. 11 TULPS è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, rispetto alla quale il sindacato giurisdizionale è limitato alle ipotesi di macroscopica illogicità o irragionevolezza della decisione, di inadeguatezza dell’istruttoria o travisamento del dato fattuale. In nessun caso, naturalmente, è consentito al Giudice amministrativo di sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’Amministrazione (cfr. da ultimo ex plurimis TAR Lazio, Roma, Sez. I, 29/05/2025, n.10396).
Quanto all’ampiezza dell’onere motivazionale a carico dell’Amministrazione, è sufficiente che nel provvedimento siano presenti elementi idonei a far ritenere che le valutazioni dell’Autorità non siano irrazionali o arbitrarie (Cons. Stato, Sez. VI, 4/7/2023, n. 6508). La valutazione dell’Amministrazione deve, insomma, trovare fondamento in circostanze attuali e concrete, chiaramente esplicitate nella motivazione del provvedimento, dalle quali sia possibile evincere la pericolosità del privato per l’ordine pubblico o sicurezza (TRGA Trentino-Alto Adige, Trento, Sez. I, 24/09/2021, n. 148; Cons. Stato, Sez. III, 13/09/2017, n. 4334; TAR Piemonte, Sez. III, 22/01/2025 n. 161).
5. – Pur negli evidenziali limiti dello scrutinio giudiziale odierno, il ricorso di -OMISSIS- appare fondato.
La valutazione di (in)affidabilità di -OMISSIS-, ai fini di cui agli artt. 11 TULPS e 1, co. 4 DM 06/10/2009, poggia su tre distinti nuclei argomentativi, valorizzati in modo sinergico nella motivazione del provvedimento impugnato: l’esistenza di precedenti penali a carico del ricorrente, l’avvio nei suoi confronti di due procedimenti penali nel 2019, e la (correlata) emanazione di un avviso orale nel novembre dello stesso anno.
Ciascuno di tali elementi, singolarmente considerato, non regge allo scrutinio giudiziale.
5.1 - Quanto ai pregiudizi processuali menzionati dall’Amministrazione, la documentazione di causa attesta che -OMISSIS- ha sofferto le seguenti condanne in sede penale (nessuna delle quali prodotte agli atti di questo giudizio):
- Tribunale di Alba, sentenza del -OMISSIS-: condanna per resistenza a un pubblico ufficiale, lesione personale e danneggiamento (artt. 337, 582, 635 c.p.);
- Giudice di Pace di Bra, sentenza del -OMISSIS-: condanna per il reato di ingiuria (art. 594 c.p.);
- Tribunale di Alba - Sez. distaccata di Bra, sentenza del -OMISSIS-: condanna per i reati di spendita, senza concerto, di monete falsificate e detenzione, senza concerto di monete falsificate (art. 455 c.p.).
All’esito della depenalizzazione della fattispecie di cui all’art. 594 c.p. (per effetto del d.lgs. 15/01/2006 n. 7), il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha riabilitato -OMISSIS- ex art. 178 c.p. dalle condanne sofferte nel 2005 e nel 2008 (ordinanza del -OMISSIS-: doc. 17 ricorrente).
Tanto precisato, la riabilitazione, se pure estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, non rende ipso facto inutilizzabili in sede amministrativa le pronunce cui essa è riferita. Si è visto infatti che l’irrilevanza penale di un fatto illecito – sia essa derivante dall’archiviazione del procedimento, dall’assoluzione dell’imputato, o dalla riabilitazione del condannato (ovvero ancora dall’estinzione del reato o della pena) – non impedisce all’Amministrazione di valorizzare la condotta, nella sua dimensione materiale e nei limiti in cui ne sia stata acquisita la prova, quale indice dell’inaffidabilità del privato e del rischio di un pregiudizio all’ordine pubblico. Mancano dunque manifestamente il segno le deduzioni attoree, a tenore delle quali l’intervenuta riabilitazione del ricorrente sarebbe suscettibile di “coprire” le precedenti statuizioni di condanna e ne impedirebbe la considerazione nello scrutinio dell’istanza proposta da -OMISSIS-.
Pur entro questi limiti, va detto che le condanne sofferte da -OMISSIS- sono – ed erano al momento della decisione amministrativa – significativamente risalenti, in quanto pronunciate più di quindici anni prima della proposizione dell’istanza in sede amministrativa. Ove dunque avesse voluto valorizzarne la rilevanza, ai fini del rigetto della domanda di iscrizione nelle liste di cui all’art. 3 legge n. 94/2009, l’Amministrazione era chiamata a motivarne la persistente attualità, tenuto conto degli indici di (sopravvenuta) integrazione sociale del ricorrente nel territorio italiano ( infra §5.5).
È verosimilmente a questi fini che la Prefettura ha richiamato in sede decisoria il coinvolgimento di -OMISSIS- in vicende aventi – nei limiti di cui infra – “rilevanza penale” nel quinquennio precedente all’emissione della determinazione gravata.
5.2 - Venendo appunto al secondo nucleo argomentativo del provvedimento, due distinti procedimenti penali sono stati promossi a carico del ricorrente nel 2019.
Il primo, per il reato di cui agli artt. 134 e 140 r.d. n. 773/1931, vedeva -OMISSIS- imputato per aver svolto attività di sicurezza e vigilanza a una festa privata senza le prescritte autorizzazioni amministrative. Il secondo, per il reato di cui agli artt. 582 e 583, co. 1 n. 1) c.p., lo vedeva accusato di aver dato intenzionalmente un calcio a uno sconosciuto, cagionandogli la frattura scomposta di una caviglia.
Come riconosciuto dalla Prefettura, entrambi i procedimenti si sono conclusi con statuizioni assolutorie.
In particolare, il GIP del Tribunale di Cuneo ha archiviato il procedimento per lesioni, reputando che gli elementi di prova acquisiti in fase di indagini corroborassero « il nucleo essenziale del racconto dell’indagato » (ossia del ricorrente), in ordine alla natura accidentale della lesione (ordinanza del -OMISSIS-: doc. 22 ricorrente). Il Tribunale di Asti ha invece assolto il ricorrente dal reato di abusivo esercizio dell’attività di vigilanza, poiché le risultanze istruttorie avevano indicato che -OMISSIS- avesse svolto attività di “mera vigilanza passiva” (« che non legittimavano alcun potere di intervento diretto e che quindi a parere di questo Giudice non necessitavano dell’autorizzazione prefettizia »), mentre era rimasta priva di riscontro l’accusa di aver agito quale “reclutatore” (sentenza del -OMISSIS- n. 15: doc. 21 ricorrente).
Tali pronunce assolutorie sono state valorizzate in modo obliquo dall’Amministrazione.
La Prefettura ha infatti reputato che esse fossero comunque significative della pericolosità del ricorrente, in quanto pronunciate per insufficienza o contraddittorietà della prova e, dunque, insuscettibili di dimostrare « in maniera inconfutabile una piena estraneità dell’interessato [dai fatti lui ascritti]». La Prefettura ha inoltre ritenuto che i fatti contestati al ricorrente ex art. 582 c.p. comprovassero la sua « incapacità di agire al fine della prevenzione di possibili eventi negativi », non avendo egli evitato la “prevedibile” caduta del querelante, in condizioni di evidente alterazione alcolica.
Tale iter decidendi si espone a plurime critiche.
In primo luogo, l’Amministrazione ha errato nel ritenere che -OMISSIS- fosse stato assolto per insufficienza di prove dall’accusa di lesioni, anziché dal reato di abusivo esercizio dell’attività di vigilanza. Tale equivoco, lungi dall’assumere mero rilievo formale, ridonda in un sostanziale travisamento del quadro fattuale di riferimento. Si è visto, infatti, che il GIP di Cuneo non si è limitato a prendere atto dell’assenza di prove in ordine all’ipotesi di reato elevata a carico di -OMISSIS-, ma ha chiarito che gli elementi di indagine corroborassero il racconto di quest’ultimo circa l’accidentalità della caduta del querelante e l’assenza di responsabilità, anche di natura colposa, per l’evento di danno occorso (giacché, in caso contrario, il GIP avrebbe dovuto procedere alla riqualificazione del reato in lesioni colpose ex art. 590 c.p.). Ne consegue che l’ipotesi di reato elevata a carico di -OMISSIS- risulta essere stata sostanzialmente smentita in fase di indagine. Anche dunque a trascurare la più che dubbia fondatezza dell’argomentazione spesa dalla Prefettura, in ordine alla “minore valenza assolutoria” della pronuncia ex art. 530, co. 2 c.p.p., l’affermazione contenuta nella motivazione del provvedimento impugnato, secondo cui -OMISSIS- non avrebbe dimostrato la propria estraneità dall’accusa di lesioni, denota un errore nell’interpretazione delle risultanze processuali (e istruttorie).
In secondo luogo, del tutto arbitraria e aprioristica si appalesa l’argomentazione spesa dalla Prefettura, circa la colpa di -OMISSIS- nella caduta del querelante.
Non è chiaro sulla scorta di quali elementi la Prefettura abbia ritenuto che -OMISSIS- fosse in condizioni di evitare l’evento dannoso (che ricordiamo è avvenuto in una condizione di sovraffollamento e ai danni di una persona in palese stato di alterazione alcolica): lo stesso GIP ha infatti riconosciuto che gli atti dell’indagine non consentivano una precisa ricostruzione della dinamica dei fatti. Non risulta d’altronde che l’Amministrazione abbia svolto alcun incombente istruttorio (escussione di testimoni, ispezione dei luoghi) al fine di meglio ricostruire gli eventi. La valutazione di pericolosità non è dunque assistita, sotto questo profilo, dal più minimo elemento di riscontro.
È poi contraddittorio che la Prefettura, da un lato, rimproveri a -OMISSIS- di non aver provato la propria estraneità ai fatti e ritenga, dall’altro, che egli fosse stato comunque coinvolto in una lite (circostanza che alcune delle persone escusse a SIT avevano escluso: doc. 22 ricorrente) e potesse evitare la caduta del querelante, pur in assenza di chiari elementi di riscontro. Anche sotto questo profilo, la valutazione dell’Amministrazione è priva di adeguati fondamenti probatori e logico-argomentativi.
Alla luce di tali considerazioni, l’avvio di due procedimenti penali a carico di -OMISSIS- nel 2019 non pare legittimamente costituire un indice perspicuo della sua inaffidabilità o pericolosità sociale. Anche rispetto a questo nucleo argomentativo, dunque, la valutazione effettuata dall’Amministrazione appare molto fragile.
5.3 - Quanto infine all’avviso orale ex art. 3 d.lgs. n. 159/2011 emesso in data -OMISSIS-, va notato che la determinazione in parola era stata giustificata, in via pressoché esclusiva, dall’avvio a carico di -OMISSIS- dei due procedimenti penali sopra menzionati ( supra §5.2).
La decisione è, dunque, priva di reale autonomia argomentativa, ai fini di cui all’art. 11 TULPS, giacché si concreta nella sostanziale reiterazione di contestazioni già elevate all’indirizzo del ricorrente (salvo per il riferimento alla « frequentazione di soggetti dediti a traffici illeciti di vario genere », di cui tuttavia non è data alcuna ulteriore contezza in atti).
Inoltre – e di conseguenza – essa condivide le fragilità probatorie e logico-argomentative sopra evidenziate e, anzi, in qualche modo le aggrava. L’eventuale valenza “indiziante” dell’avviso orale, ai fini della pericolosità del ricorrente ex art. 11 TULPS, non può infatti che apparire ridimensionata dalle pronunce assolutorie intervenute successivamente all’adozione del provvedimento.
In questa prospettiva, l’adozione dell’avviso orale a carico di -OMISSIS- non poteva ritenersi automaticamente ostativa alla sua iscrizione nelle liste prefettizie a norma dell’art. 1, co. 4 lett d) del DM 06/10/2009 ( supra §4.1). Trova, infatti, applicazione analogica in favore di -OMISSIS- il principio esplicitato nella circolare del Ministero dell’Interno del 30/10/1996 n. 559/CI7634.12982(23), riferita alle guardie giurate, a tenore del quale « nei casi in cui sia tuttora in corso il procedimento penale, amministrativo o di prevenzione relativo alle fattispecie sopra elencate, saranno comunque valutati a favore dell’interessato gli elementi risultanti dagli accertamenti di polizia o dagli atti dei relativi procedimenti eventualmente acquisiti, da cui può desumersi l’insussistenza o irrilevanza dei fatti originariamente contestati o l’estraneità della persona » (sul punto TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 24/07/2025 n. 2429) . Tale principio, riferito ai procedimenti “in corso” e applicabile ad attività soggette a requisiti di probità soggettiva più stringenti di quelli dei c.d. “butta fuori”, si applica a fortiori nei casi in cui l’interessato sia stato definitivamente assolto in sede penale.
Residuava dunque in capo all’Amministrazione il potere – e l’onere – di valutare in concreto la rilevanza dell’avviso orale, quale indice di pericolosità/inaffidabilità di -OMISSIS- ai fini della sua iscrizione nelle liste prefettizie di cui all’art. 4 legge 94/2009.
Va detto che la Prefettura ha mostrato di condividere tale orientamento, poiché ha valutato in concreto la pericolosità di -OMISSIS-, alla luce (anche) della misura di prevenzione adottata nei suoi confronti. Non vi è tuttavia traccia nella motivazione del provvedimento impugnato di una valutazione di attualità e rilevanza della determinazione in parola, alla luce delle assoluzioni di -OMISSIS- in sede penale intervenute medio tempore . In disparte, dunque, gli evidenziati limiti in ordine all’interpretazione delle pronunce assolutorie, la valutazione effettuata dall’Amministrazione appare fragile anche rispetto all’avviso orale emesso in data -OMISSIS-.
5.4 - In definitiva, gli indici di pericolosità di -OMISSIS-, ai fini di cui agli artt. 11 TULPS e 1, co. 4 DM 06/10/2009, si concretano in due condanne penali significativamente risalenti nel tempo (e oggetto di riabilitazione ex art. 178 c.p.) e nell’avvio di due procedimenti penali, le cui risultanze istruttorie hanno escluso la responsabilità del ricorrente nella commissione degli illeciti.
5.5 - Alla luce della complessiva fragilità di tale quadro indiziario, desta perplessità il fatto che la Prefettura non abbia tenuto in considerazione, quantomeno in sede motivazionale, gli elementi positivi di integrazione documentati dal ricorrente anche nel corso del procedimento amministrativo.
Il ricorrente ha infatti avuto una figlia in Italia nel 2002, ha contratto matrimonio con una donna italiana nell’ottobre del 2009. Egli è volontario della Croce Rossa Italiana dal gennaio 2019 e ha conseguito la qualifica di “operatore di attività di emergenza” nel 2021, e svolge regolare attività di volontariato presso l’Empio Sociale della Caritas di Bra. Risulta che egli abbia svolto con regolarità attività lavorativa. Infine, nel febbraio del 2024 gli è stata conferita la cittadinanza italiana a norma dell’art. 5 legge n. 91/1992 (ciò che sottende inter alia una valutazione di irreprensibilità della condotta: ex multis TAR Lazio, Roma, Sez. V- bis , 02/09/2025 n. 15926).
Al momento della decisione amministrativa, insomma, -OMISSIS- aveva consolidato il proprio percorso di integrazione socio-lavorativa e, in seguito alle condanne sofferte in sede penale, era riuscito a inserirsi in modo stabile nel tessuto sociale italiano. Impregiudicato dunque il merito della determinazione assunta dall’Amministrazione, tali elementi non potevano non essere menzionati nella motivazione del provvedimento impugnato, vieppiù a fronte dell’assenza di chiari ed assorbenti indici di rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica.
5.6 - Alla luce di quanto precede, risultano fondate le censure attoree in ordine alla lacunosità dell’istruttoria svolta dalla Prefettura di Cuneo, sotto il profilo – da un lato – della scarsa concretezza degli indici di pericolosità/inaffidabilità del ricorrente (o quantomeno della loro omessa attualizzazione) e – dall’altro lato – dell’omesso o comunque incompleto esame degli indici positivi di integrazione socio-economica documentati dal ricorrente.
Il ricorso dovrà pertanto essere accolto, con conseguente annullamento della determinazione impugnata, ai fini del riesame dell’istanza proposta ex art. 3 legge n. 94/2009 nell’interesse del ricorrente.
Resta impregiudicato il merito della determinazione che l’Amministrazione intenda assumere in sede di riedizione del potere, fermo l’effetto conformativo derivante dal presente giudicato in ordine agli oneri istruttori e decisori correlati alla condizione di integrazione socio-lavorativa documentata dal ricorrente.
6. – L’obiettiva peculiarità della fattispecie controversa giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite, fermo il rimborso in favore del ricorrente del contributo unificato eventualmente versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso:
- accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la determinazione impugnata;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e ogni altra persona fisica eventualmente menzionata in questa sentenza, ad esclusione dei procuratori delle parti.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RA ER, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
VA CE ON, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA CE ON | RA ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.