Decreto cautelare 29 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 20 novembre 2024
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 05/06/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 01038/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01698/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1698 del 2024, proposto da
Condominio Parco il Gabbiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, Sindaco di Pollica in qualità di Ufficiale di Governo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NO, domiciliataria ex lege in NO, corso Vittorio Emanuele, 58;
Comune di Pollica, non costituito in giudizio;
nei confronti
Carpe Diem S.a.s. di TO e NZ Cervone, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 79 del 23.9.2024, disponente la regimentazione delle acque meteoriche nell’area sita in Pollica, frazione Acciaroli, località San Primo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – Sindaco di Pollica in qualità di Ufficiale di Governo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe, il Condominio Parco “Il Gabbiano” (in appresso, Condominio o Parco) impugnava, chiedendone l’annullamento, l’ordinanza n. 79 del 23 settembre 2024, con la quale il Sindaco del Comune di Pollica, sulla scorta della relazione di sopralluogo prot. n. 8133 del 4 settembre 2024, aveva ingiunto in via contingibile e urgente l’esecuzione dei lavori di regimentazione delle acque in corrispondenza dell’area ubicata in Pollica, frazione Acciaroli, località San Primo, e censita in catasto al foglio 17, particella 9, ai fini di un corretto convogliamento delle acque meteoriche mediante separazione dalle acque nere delle abitazioni.
2. Il fenomeno da cui era scaturito l’atto impugnato era consistito nell’allagamento dell’arenile in località San Primo della frazione Acciaroli di Pollica, denunciato dal terzo concessionario della corrispondente area demaniale marittima in conseguenza di eventi piovosi anche di ridotta intensità, con potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità.
E ciò, segnatamente, in quanto – come rilevato nella relazione di sopralluogo prot. n. 8133 del 4 settembre 2024 – il Condominio, situato a monte del cennato arenile, non era servito da un adeguato sistema di convogliamento delle acque meteoriche, essendo, all’uopo, realizzate soltanto n. 6 griglie di ridotte dimensioni, inidonee, quindi, ad assicurare la raccolta delle acque a valle del complesso residenziale, le quali risultavano, per di più, confluire nella vasca Imhoff destinata alle acque nere provenienti dalle abitazioni del Parco.
3. Nell’avversare siffatta determinazione, il ricorrente, dopo aver premesso di aver richiesto, con nota del 24 settembre 2024, al Comune di Pollica quale avrebbe dovuto essere il recapito delle acque pluviali, lamentava, in estrema sintesi, che: a) l’obbligo di convogliamento delle acque meteoriche (c.d. fognatura bianca), incombente sull’amministrazione intimata, ma dalla stessa non adempiuto, non avrebbe potuto legittimamente essere riversato sui privati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 54, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000, pur in assenza dei requisiti di urgenza, di contingibilità e di pericolosità, l’allagamento di un arenile essendo, nella specie, occorso dopo la chiusura stagionale di quest’ultimo, nonché essendo stato accertato ben prima dell’ingiunzione riparatoria ed essendo, quindi, fronteggiabile con gli ordinari rimedi apprestati dall’ordinamento; b) in difetto di istruttoria, non sarebbe stata adeguatamente verificata, sul piano eziologico, sia soggettivo sia oggettivo, la riconducibilità dell’allagamento dell’arenile, da un lato, alla condotta colpevolmente omissiva del Condominio, e, d’altro lato, all’inefficienza e/o al malfunzionamento del relativo sistema di regimentazione delle acque piovane, piuttosto che alla carenza di argini di convogliamento della strada pubblica a monte del Parco; e tanto, per di più, con ingiustificata sovrapposizione con la riscontrata problematica di commistione tra acque meteoriche ed acque nere (peraltro ovviata mediante piombatura delle griglie integrate nella rete di smaltimento delle seconde); c) pure in difetto di istruttoria e di motivazione, non sarebbero stati in concreto indicati gli interventi ritenuti necessari ai fini della risoluzione della criticità rilevata; d) l’art. 100 del d.lgs. n. 152/2006, prescrittivo dell’allestimento di reti fognarie per le acque reflue urbane degli agglomerati con un numero di abitanti pari o superiore a 2.000, sarebbe inapplicabile ai fini del convogliamento delle acque (non già fognarie, bensì) meteoriche in relazione (non già ad un agglomerato, bensì) ad un complesso condominiale; e) tenuto conto che il Condominio avrebbe provveduto a sigillare le griglie integrate nella rete di smaltimento delle acque nere, che sarebbero state così isolate dalle acque meteoriche, non sarebbe configurabile, ai sensi dell’art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, alcun obbligo di convogliamento di queste ultime a carico dei privati, tale da giustificare l’adottata misura riparatoria contingibile e urgente.
4. Costituitosi l’intimato Ministero dell’Interno, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Non si costituiva, invece, in giudizio il parimenti intimato Comune di Pollica.
5. In esito alla camera di consiglio del 19 novembre 2024, la Sezione, con ordinanza n. 445 del 20 novembre 2024, accoglieva, ai fini del riesame, la proposta domanda cautelare.
6. Successivamente, all’udienza pubblica del 29 aprile 2025, in cui la causa era trattenuta in decisione, non emergevano poste in essere dall’amministrazione comunale intimata attività conformative al pronunciato ‘remand’ cautelare.
7. Venendo ora a scrutinare il ricorso, è, in rito, ravvisabile l’eccepito difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno, atteso che l'imputazione giuridica allo Stato degli effetti dell'atto dell'organo del Comune ha una natura meramente formale, nel senso che non per questo il Sindaco diventa organo di un'amministrazione dello Stato, ma resta incardinato nel complesso organizzativo dell'ente locale, senza che il suo status sia modificato (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 444/2007; n. 4718/2007; n. 1209/2009; sez. III, n. 4184/2014; sez. IV, n. 2221/2014; sez. II, n. 4183/2020; n. 5664/2021).
8. Nel merito, il Collegio non reputa di doversi discostare dall’indirizzo invalso col pronunciato ‘remand’ cautelare, il quale non ha sortito gli auspicati effetti conformativo-esecutivi a cura dell’amministrazione comunale intimata, avuto riguardo anche alla sopravvenienza fattuale costituita dalla sigillatura delle griglie integrate nella rete di smaltimento delle acque nere e dal così ottenuto isolamento di queste ultime dalle acque meteoriche.
In particolare, il favorevole apprezzamento della censura di carenza di istruttoria e di motivazione rubricata retro, sub n. 3.c, ha indotto la Sezione a ritenere, nell’ordinanza n. 445 del 20 novembre 2024, che, «allorquando ha ingiunto l’“esecuzione dei lavori necessari ad un corretto convogliamento delle acque meteoriche”, l’impugnata ordinanza sindacale n. 79 del 23 settembre 2024 non ha, tuttavia, esplicitato come avrebbe dovuto, in concreto, realizzarsi la prescritta canalizzazione».
Il provvedimento in parola si è, infatti, limitato a ingiungere ellitticamente l’«esecuzione dei lavori necessari ad un corretto convogliamento delle acque meteoriche, separando le stesse dalle acque nere delle abitazioni, nel rispetto della normativa vigente».
E tanto, senza chiarire se il paventato pericolo per la pubblica e privata incolumità fosse scongiurabile mediante la sola separazione delle acque meteoriche dalle acque nere delle abitazioni (sia pure ex post, assicurata dal Condominio con la piombatura delle griglie integrate nella rete di smaltimento delle acque nere) o, piuttosto – come lascerebbe intendere l’adoperata locuzione «canalizzazione delle acque piovane» –, mediante la realizzazione di un più complesso sistema di scarico, del quale non figurano, però, delienate le caratteristiche richieste.
Con riferimento a questa seconda ipotesi, occorre, peraltro, rimarcare che – come dedotto da parte ricorrente (cfr. retro, sub n. 3.e) – il prescritto «convogliamento delle acque meteoriche», in sé considerato (e cioè a prescindere dallo stigmatizzato e poi comunque ovviato profilo di contaminazione con le acque nere), non rinviene la propria fonte legittimante in uno specifico obbligo di scarico, che non risulta contemplato dall’ordinamento («ad eccezione dei casi espressamente previsti dal comma 1, lettera a [dell’art. 113 del d.lgs. n. 152/2006]: ovvero il caso in cui si configuri uno scarico, costituito da acque meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie separate e provenienti da agglomerato, in quanto la fattispecie rientra nella normale definizione di acque reflue urbane …; e dal comma 3: ovvero il caso in cui la prima parte delle acque meteoriche di dilavamento, la cosiddetta acqua di prima pioggia (non assimilabile, comunque, alle acque reflue industriali), corrivando su superfici impermeabili scoperte, per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, comporti il rischio di dilavamento di sostanze pericolose ovvero di sostanze ambientalmente pregiudizievoli, debba essere convogliata ed opportunamente trattata in impianti di depurazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi ricettori e, pertanto, sottoposta ad autorizzazione all’immissione»: TAR Campania, Napoli, sez. IV, 20 febbraio 2023, n. 1128).
In definitiva, la disposta misura contingibile e urgente si è resa, di fatto, non eseguibile, a causa dell’estrema genericità del relativo contenuto dispositivo, quanto all’individuazione degli interventi necessari ed adeguati ai fini della risoluzione della problematica riscontrata (sul punto, cfr. TAR Campania, Napoli, sez. V, 3 febbraio 2021, n. 750).
9. In assenza di pertinenti difese da parte del non costituito Comune di Pollica, il denunciato deficit istruttorio-motivazionale è da considerarsi inficiante il provvedimento impugnato anche sotto il profilo della ravvisata sussistenza del paventato pericolo per la pubblica e privata incolumità (cfr. retro, sub n. 3.a).
Al riguardo, giova rammentare che, per consolidata giurisprudenza, presupposti indefettibili delle ordinanze sindacali contingibili e urgenti sono: a) l’indifferibilità dell’intervento, in relazione alla ragionevole previsione di un danno incombente (urgenza); b) l'impossibilità di scongiurare la situazione di pericolo incombente con gli ordinari mezzi apprestati dall'ordinamento (contingibilità); c) la provvisorietà e temporaneità della misura adottata, in proporzione all’economia degli obiettivi con la stessa perseguiti (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 26 luglio 2016, n. 3369; 21 febbraio 2017, n. 774; 5 giugno 2017, n. 2676; 12 giugno 2017, n. 2799 e n. 2847; TAR Lazio, Roma, sez. II, 17 ottobre 2011, n. 7994; 6 dicembre 2011, n. 9603; 3 dicembre 2012, n. 10051; 9 maggio 2017, n. 5572; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 15 ottobre 2012, n. 2006; TAR Liguria, Genova, sez. I, 19 aprile 2013, n. 702; 27 gennaio 2016, n. 82; TAR Basilicata, Potenza, 23 maggio 2016, n. 294; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 23 marzo 2015, n. 530; TAR Umbria, Perugia, 28 gennaio 2016, n. 85; TAR Campania, Napoli, sez. V, 17 febbraio 2016, n. 860; 9 novembre 2016 n. 5162; 24 marzo 2017, n. 621; 28 aprile 2017, n. 2284; 8 settembre 2017, n. 4324; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 12 gennaio 2016 n. 69; sez. II, 29 giugno 2017, n. 1072; TAR Piemonte, Torino, sez. II, 27 settembre 2017, n. 1062; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 16 maggio 2018, n. 1284).
Ebbene, nel caso in esame, la gravata ordinanza sindacale n. 79 del 23 settembre 2024 si limita ad appiattirsi sulle segnalazioni della società concessionaria dell’arenile in località San Primo della frazione Acciaroli di Pollica circa «un rilevante fenomeno di allagamento» dell’area demaniale «al verificarsi di fenomeni piovosi anche di ridotta intensità, con un potenziale pericolo anche per la pubblica e privata incolumità». Non precisa, cioè, come il neppure documentato allagamento della spiaggia possa costituire, in concreto, fonte di pericolo per la pubblica e privata incolumità, tale da dover essere indeclinabilmente fronteggiato in via contingibile e urgente, in un periodo, tra l’altro, di interruzione stagionale della balneazione e, quindi, dell’affluenza collettiva ai luoghi interessati dall’evento.
10. In conclusione, stante l’acclarata fondatezza dei profili di censura dianzi scrutinati, ed assorbiti quelli ulteriori, il ricorso in epigrafe va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento con esso impugnato.
Alla luce di quanto rilevato, retro, sub n. 7, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno.
11. Quanto alle spese di lite, appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di NO (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
- lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza del Sindaco del Comune di Pollica n. 79 del 23 settembre 2024;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Olindo Di Popolo | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO