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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/10/2025, n. 5607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5607 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 4555/2019, posta in deliberazione con provvedimento del 30 maggio 2025 e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
Avv. Egidio Mammone (C.F. C.F._1
Avv. Vincenzo Gambardella (C.F. C.F._2
Avv. Giuseppe Fratto (C.F. ) C.F._3
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) CP_1 C.F._4
(C.F. ) Controparte_2 CodiceFiscale_5
Avv. Giovanni Pepe (C.F. C.F._6
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 9183/2019 emessa dal Tribunale di Roma RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 9183/2019 il Tribunale di Roma, provvedendo sulla domanda risarcitoria proposta da ed , nella qualità di congiunti CP_1 Controparte_2
del defunto ha così statuito: Persona_1
“a) in accoglimento della domanda proposta dalla parte attrice, condanna l'
[...]
in persona del legale rappresentante, al Parte_1
pagamento della somma di euro 256.485,99 in favore di , della somma CP_1
di euro 306.148,3 in favore di , oltre ad interessi legali - su tutte le Controparte_2
predette somme - dalla data di deposito della presente sentenza al saldo;
b) condanna l' in persona come sopra, al Parte_1
rimborso in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida in euro 21.000,00 per compenso, euro 1.064,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie ed altri accessori di legge;
g) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' Parte_1
.
[...]
Avverso la citata sentenza l' di Parte_1 Pt_2
ha proposto appello e ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, contrariis rejectis,
in via preliminare e cautelare:
- sospendere, ai sensi dell'art. 283 cpc, in tutto e/o in parte, l'esecutorietà della sentenza impugnata emessa dal Tribunale Civile di Roma, Sezione XIII, Giudice
Dott.ssa Larosa, n. 9183/2019, depositata il 2 maggio 2019 e non notificata, sussistendo per le ragioni in narrativa esposte sia il fumus boni iuris che il periculum in mora che l'appellante andrebbe a subire per effetto Parte_1
dell'immediata esecutività della statuizione giudiziale gravata;
in via principale: - accertare e dichiarare, per i motivi ampiamente esposti in premessa, la carenza di legittimazione attiva ad agire in capo agli attori con conseguente rigetto della spiegata domanda risarcitoria;
nel merito:
- accertare e dichiarare che nessuna responsabilità di natura professionale medica è ascrivibile ai sanitari curanti e, quindi, all Controparte_3
, per mancanza del nesso di causalità tra la condotta dell'appellante Azienda
[...]
e il decesso del Sig. con conseguente riforma della sentenza impugnata;
Persona_1
con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di lite”.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituite ed CP_1 CP_2
, le quali hanno rassegnato le conclusioni di seguito riportate:
[...]
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
-Respingere l'istanza di sospensione ex adverso proposta, in quanto infondata in fatto
e in diritto nonché non provati il fumus boni iuris ed il periculum in mora, confermando
l'esecutorietà della sentenza;
-In via preliminare dichiarare l'improcedibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. per i motivi in atto;
-Ancora in via preliminare rigettare l'eccezione di mancanza di legittimazione delle
Signore e , per i motivi esposti al punto 1); CP_1 Controparte_2
-nel merito, rigettare in quanto inammissibili ed infondati, tutti i motivi di appello proposti, privi di alcun supporto probatorio per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto, e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre agli accessori ed alle spese forfettarie del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”. La Corte, con provvedimento del 9 gennaio 2020, ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza avanzata dall'
[...]
per insussistenza dei presupposti di legge di cui Parte_1
all'art. 283 c.p.c.
La causa è stata riservata ex art. 127 ter c.p.c. in decisione alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta del 22 maggio
2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata da CP_1
ed che, nella qualità rispettivamente di figlia e convivente
[...] Controparte_2
more uxorio di hanno agito in primo grado nei confronti dell' Persona_1 [...]
per ottenere la condanna al risarcimento dei danni Parte_1
patiti a causa del decesso del congiunto avvenuto durante il periodo di degenza presso la struttura ospedaliera.
Il Tribunale, all'esito dell'espletata Consulenza tecnica d'ufficio, ha riconosciuto la responsabilità dell e ha accertato, come Parte_1
indicato nella motivazione, che “il trattamento antibiotico somministrato non è stato adeguato ed, in particolare, dinnanzi ad un rialzo febbrile e all'insorgenza di elementi che deponevano per la presenza di una infezione, non è stata tempestivamente diagnostica, e quindi curata, l'infezione da Klebsiella pneumoniae insorta, per carenze
e ritardi legati all'organizzazione della struttura sanitaria convenuta - avendo tale fattore temporale determinato un ritardo di diversi giorni nella somministrazione dell'antibiotico al quale il batterio risultava sensibile, con conseguente insorgenza dello stato di sepsi che ha determinato, in maniera causalmente determinante, il decesso del paziente”; per l'effetto, ha condannato la struttura ospedaliera convenuta al risarcimento del danno patito da e da . CP_1 Controparte_2 L'appello proposto dall' è fondato e Parte_1
merita accoglimento.
La prima censura, con la quale la parte appellante si duole del riconoscimento della legittimazione attiva in capo alle attrici e assume la mancanza di elementi di prova in merito alla titolarità del diritto fatto valere, deve essere disattesa.
Invero, dalle risultanze istruttorie è emerso che le parti appellate, costituitesi nel giudizio di primo grado nella qualità rispettivamente di figlia e di convivente more uxorio del de cuius, hanno fornito la prova sia del rapporto di parentela tra CP_1
e (come da estratto del certificato di nascita) sia del rapporto di
[...] Persona_1
convivenza intercorso per decenni tra e il defunto, mediante la prova Controparte_2
documentale (estratto del conto corrente cointestato tra gli stessi;
cointestazione di un mutuo;
documentazione fotografica) e le risultanze delle dichiarazioni rese dai testi e Tes_1 Testimone_2
Alla stregua dei riscontri istruttori raccolti, può ritenersi, quindi, provata la legittimazione ad agire delle parti appellate, le cui qualità - come condivisibilmente rilevato dal giudice di prime cure - non sono state, peraltro, oggetto di alcuna contestazione da parte dell' nel corso del Parte_1
giudizio di primo grado.
La seconda censura, con la quale la parte appellante si duole della “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1218. 1223. 1226. 2236, 2699. 2700. 2722. 2724 e
2967 del codice civile. Erroneità e lacunosità della sentenza impugnata su questioni decisive di natura medico-legale”, merita, invece, condivisione con particolare riguardo all' insussistenza del nesso causale tra la condotta dei sanitari e il decesso del paziente.
Dalla copiosa documentazione allegata in atti è emerso che - Persona_1
all'epoca dei fatti sessantunenne - affetto da insufficienza renale cronica allo stadio finale (dal 2010 in terapia dialitica ed iscritto il 22 maggio 2012 nella lista per il trapianto renale standard e doppio) è stato ricoverato in data 1° agosto 2012 presso l' per essere sottoposto ad intervento Parte_1
chirurgico di trapianto di entrambi i reni, eseguito dai sanitari il 2 agosto 2012.
È pacifico, oltre che documentalmente provato, che il paziente all'incirca dieci giorni dopo il trapianto, correttamente eseguito, ha contratto un'infezione nosocomiale da Klebsiella pneumoniae ed il 2 settembre 2012 è deceduto presso la struttura ospedaliera, ove era ancora ricoverato, per un arresto cardiocircolatorio.
La parte appellante assume che il Tribunale, aderendo in modo acritico alle risultanze della Consulenza tecnica d'ufficio, è pervenuto all'errato convincimento che il decesso del paziente sia avvenuto per le insorte infezioni nosocomiali, che non sarebbero state adeguatamente contrastate dai sanitari e che si sarebbero aggravate a causa dell'intempestiva ripresa della somministrazione della terapia antibiotica, medio tempore sospesa.
Ora, i Consulenti tecnici d'ufficio designati in primo grado nelle persone del dr.
e del dr. hanno concluso Persona_2 Persona_3
l'esame del caso affermando che “l'inadeguato trattamento antibiotico dell'infezione nosocomiale deve essere considerato come elemento concausale determinante che ha portato al decesso il I precedenti morbosi del de cuius – rappresentati dalla CP_1
cardiopatia ipertensiva e degenerativa. Stenosi aortica lieve. IRC in dialisi da circa 2 anni – e la “qualità “del donatore (età e permanenza in centro di rianimazione con infezioni), se da un lato richiedevano una più stretta sorveglianza clinica, rappresentano un motivo di maggiore complessità del caso”.
Il Tribunale si è attenuto, appunto, a dette risultanze, sancendo la responsabilità dell' per il decesso di sul presupposto che l'infezione non era CP_4 Persona_1
stata curata in modo corretto e tempestivo.
Le conclusioni cui sono giunti i Consulenti Tecnici muovono dall'assunto secondo cui l'inadeguatezza della terapia antibiotica somministrata al paziente è dipesa da una serie di fattori: “a. non sono state seguite le indicazioni di terapia antibiotica, provenienti dal Centro di donazione degli organi, tanto più considerando l'impianto di un doppio organo;
b. il trattamento antibiotico non risulta eseguito dal 3.08 (giorno successivo al trapianto) al 6 agosto. c. non sono state seguite le migliori indicazioni provenienti dagli esami colturali: la maggiore sensibilità microbica, per la klebsiella pneumoniae, risultava essere alla TI. d. non sono state tempestivamente modificate le terapie antibiotiche praticate sulla base delle risultanze colturali. e. è stata trascurata la grave ipopiastrinemia, mantenuta per diversi giorni dal 15 agosto.
f. la prolungata somministrazione di EM (come profilassi e come terapia dal 7 al 31 agosto), è stata praticata senza avere un riscontro di efficacia colturale, mentre la TI (risultata sensibile all'antibiogramma già dall'11 agosto) veniva somministrata dal 17 al 31 agosto”.
In realtà, la dedotta mancata somministrazione della terapia antibiotica nell'arco temporale dal 3 agosto (giorno successivo all'intervento chirurgico ) al 7 agosto, segnalata specificamente nell'elaborato peritale ove si legge che “non vi sono evidenze documentali della somministrazione del farmaco dal 3 al 7 agosto... dalla documentazione presente in atti risulta che la presente terapia con è stata Pt_3
iniziata il 7 agosto... una prima somministrazione del farmaco è avvenuta il 2 agosto durante l'intervento e un'altra il 3 agosto alle ore 12 in rianimazione. Non si ha traccia documentale di ulteriori somministrazioni tra il 3 e il 7 agosto”, risulta smentita dall'esame della cartella clinica depositata in atti, dalla quale emerge, al contrario, che i sanitari hanno sottoposto il paziente alla terapia antibiotica, senza alcuna interruzione, anche mediante la prescrizione del farmaco nel periodo compreso dal 3 al 7 Pt_3
agosto (vedasi allegato n. 2 depositato dall'appellante nel fascicolo di primo grado).
Inoltre, dalla documentazione in atti è emerso che l'11 agosto 2012 i medici, considerate le condizioni fisiche del paziente risultato febbricitante, hanno disposto una prima consulenza infettivologica in esito alla quale lo specialista ha prescritto “Si consiglia: effettuare emocolture da CVC e vena periferica (27 per aerobi ed anaerobi); coltura per germi comuni dal materiale drenaggio addominale. Dopo l'Emocoltura: inizia CI (oggi 100 mg;
da domani 50 mg× 2 e.v./die). Monitorare emocromo,
PCR. Effettuare sierologia per para mixovirus. Eventualmente da rivedere con esiti degli esami suddetti“; il 16 agosto 2012, dopo aver ottenuto l'esito dell'esame colturale, risultato positivo al batterio Klebisiella pneumoniae con il relativo antibiogramma, hanno posto il paziente in isolamento da contatto ed effettuato una seconda Consulenza Infettivologica a seguito della quale il giorno successivo hanno somministrato il farmaco specifico per l'infezione riscontrata, ossia la TI;
infine, il 18 agosto 2012 - dopo l'acquisizione dei risultati delle colture dei drenaggi addominali e del catetere venoso centrale che hanno confermato l'infezione in atto - hanno provveduto ad adottare il relativo trattamento sanitario.
Per quanto riguarda, invece, la profilassi per il Proteus del donatore, dagli atti è emerso che la stessa è stata effettuata seguendo le direttive di Opinion Pt_4
Infettivologica (Centro Regionale riferimento trapianti Lazio).
Ciò posto, l'asserito ritardo nella diagnosi dell'infezione risulta contraddetto dalle misure adottate dai sanitari che, nell'attesa dei normali tempi tecnici che intercorrono tra i prelievi e gli esiti degli esami colturali, risultati poi positivi al batterio, hanno provveduto alla cura del paziente, al monitoraggio e alla somministrazione della terapia antibiotica.
Alla luce degli elementi suindicati, le conclusioni cui sono pervenuti i Consulenti tecnici non possono essere condivise.
La C.t.u. ha individuato nell'omesso e/o inadeguato trattamento antibiotico un fattore concorrente nella morte del paziente, muovendo da un presupposto fattuale smentito dalle risultanze della cartella clinica;
la conclusione finale dell'elaborato risulta, quindi, viziata dall'errato punto di partenza e non appare corroborata da alcun altro elemento che consenta di affermare che l'infezione abbia causalmente inciso sull'esito fatale, tanto che i Consulenti a) non indicano la causa del decesso del paziente b) non spiegano l'incidenza dell'infezione nosocomiale sulle condizioni fisiche del paziente definito, comunque, “un soggetto immunodepresso particolarmente a rischio (per supplementari fattori quali l'età del ricevente e per le caratteristiche del donatore “marginale)” che aveva 83 anni;
c) non indicano quale trattamento antibiotico doveva essere somministrato al paziente per evitare il tragico epilogo.
In contrasto con le risultanze della C.t.u. si riporta il testo integrale dell'esame autoptico - “Epicrisi: Danno ed edema polmonare acuto bilaterale in polmoni del peso rispettivamente di g. 1040 e g.970 associato a recente infarto della parete postero- laterale del ventricolo sinistro del cuore (g.530) con dilatazione delle camere cardiache, substenosi della valvola mitralica, aortocoranorosclerosi complicata da calcificazioni presenti anche sui lembi delle valvole semilunari ed aortica, in paziente dell'apparente età di 65 anni con idronefrosi renale bilaterale sottoposto a recente intervento di impianto di due reni in fossa iliaca destra di cui esitano drenaggi e cicatrice chirurgica recente ben epitelizzata con metaemorragia da ampia zona fibrino-necrotico emorragica, in parte coagulata, localizzata in fossa iliaca destra in sede pararenale estesa alla parete addominale ed alla regione sacrale. con polpa Per_4
lievemente diffluente. Stomaco sede di modesta gastrite erosilva. Fegato steatosico di consistenza diminuita e di aspetto pallido. Vie biliari nella norma per origine decorso
e rapporti anatomici. Piccolo e grosso intestino: n.r.d. Encefalo non sezionato” - dal quale risulta, in difetto di alcun riferimento allo stato di sepsi, che è Persona_1
deceduto per un arresto cardiocircolatorio.
Pur sussistendo, invero, un comportamento colposo in capo alla struttura sanitaria ove il ha sviluppato il batterio, i Consulenti hanno ravvisato un profilo CP_1
di incidenza causale concorrente, non nell'insorgenza e nello sviluppo dell'infezione, né nelle conseguenze che ne sono derivate, ma nell'inadeguatezza e nell'insufficienza del trattamento antibiotico (come detto smentite dalla cartella clinica) cosicché, in difetto di riscontri di carattere contrario, risulta “più probabile che non” che l'arresto cardiocircolatorio che ha causato il decesso del sia intervenuto - nell'ambito di CP_1
un complesso e grave quadro clinico di condizioni generali compromesse - per causa pregressa e indipendente dall'insorta infezione. Gli stessi Consulenti tecnici hanno, del resto, sottolineato la particolarità del caso di che è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico di doppio Persona_1
trapianto di reni e che presentava una difficile storia clinica, caratterizzata dai
“precedenti morbosi del de cuius- rappresentati dalla cardiopatia ipertensiva e degenerativa. Stenosi aortica lieve. IRC in dialisi da circa 2 anni” e dalla “qualità del donatore” dell'età 83 anni, con “permanenza in centro di rianimazione con infezioni”.
Anche laddove si volessero ipotizzare profili di incertezza, resta, peraltro, fermo il costante principio secondo cui “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (Cass. 3704/18).
L'appello va, dunque, accolto e, in riforma della sentenza gravata, la domanda di condanna al risarcimento dei danni proposta da ed CP_1 Controparte_2
nei confronti dell' deve essere respinta. Parte_1
Con riguardo alla regolamentazione delle spese, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione per entrambi i gradi di giudizio, avuto riguardo alla complessità e alla particolarità della vicenda trattata, alla circostanza che - pur in assenza del nesso causale - sono riscontrabili profili di colpa dell Parte_1
per l'insorgenza dell'infezione nosocomiale avvenuta durante la degenza e, infine, al principio secondo cui la decisione deve obbedire anche ad esigenze di carattere sostanziale, così da evitare che la parte soccombente, che ha subito una tragica perdita, sia costretta ad affrontare ingenti oneri economici in ragione del valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, in riforma della sentenza n. 9183/2019 emessa dal Tribunale di Roma, così provvede: 1) Rigetta la domanda di condanna al risarcimento dei danni avanzata da CP_1
ed nei confronti dell'
[...] Controparte_2 Parte_1
[...]
2) Compensa tra le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio;
3) Pone le spese della C.T.U. a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 25 settembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 4555/2019, posta in deliberazione con provvedimento del 30 maggio 2025 e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
Avv. Egidio Mammone (C.F. C.F._1
Avv. Vincenzo Gambardella (C.F. C.F._2
Avv. Giuseppe Fratto (C.F. ) C.F._3
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) CP_1 C.F._4
(C.F. ) Controparte_2 CodiceFiscale_5
Avv. Giovanni Pepe (C.F. C.F._6
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 9183/2019 emessa dal Tribunale di Roma RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 9183/2019 il Tribunale di Roma, provvedendo sulla domanda risarcitoria proposta da ed , nella qualità di congiunti CP_1 Controparte_2
del defunto ha così statuito: Persona_1
“a) in accoglimento della domanda proposta dalla parte attrice, condanna l'
[...]
in persona del legale rappresentante, al Parte_1
pagamento della somma di euro 256.485,99 in favore di , della somma CP_1
di euro 306.148,3 in favore di , oltre ad interessi legali - su tutte le Controparte_2
predette somme - dalla data di deposito della presente sentenza al saldo;
b) condanna l' in persona come sopra, al Parte_1
rimborso in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida in euro 21.000,00 per compenso, euro 1.064,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie ed altri accessori di legge;
g) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' Parte_1
.
[...]
Avverso la citata sentenza l' di Parte_1 Pt_2
ha proposto appello e ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, contrariis rejectis,
in via preliminare e cautelare:
- sospendere, ai sensi dell'art. 283 cpc, in tutto e/o in parte, l'esecutorietà della sentenza impugnata emessa dal Tribunale Civile di Roma, Sezione XIII, Giudice
Dott.ssa Larosa, n. 9183/2019, depositata il 2 maggio 2019 e non notificata, sussistendo per le ragioni in narrativa esposte sia il fumus boni iuris che il periculum in mora che l'appellante andrebbe a subire per effetto Parte_1
dell'immediata esecutività della statuizione giudiziale gravata;
in via principale: - accertare e dichiarare, per i motivi ampiamente esposti in premessa, la carenza di legittimazione attiva ad agire in capo agli attori con conseguente rigetto della spiegata domanda risarcitoria;
nel merito:
- accertare e dichiarare che nessuna responsabilità di natura professionale medica è ascrivibile ai sanitari curanti e, quindi, all Controparte_3
, per mancanza del nesso di causalità tra la condotta dell'appellante Azienda
[...]
e il decesso del Sig. con conseguente riforma della sentenza impugnata;
Persona_1
con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di lite”.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituite ed CP_1 CP_2
, le quali hanno rassegnato le conclusioni di seguito riportate:
[...]
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
-Respingere l'istanza di sospensione ex adverso proposta, in quanto infondata in fatto
e in diritto nonché non provati il fumus boni iuris ed il periculum in mora, confermando
l'esecutorietà della sentenza;
-In via preliminare dichiarare l'improcedibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. per i motivi in atto;
-Ancora in via preliminare rigettare l'eccezione di mancanza di legittimazione delle
Signore e , per i motivi esposti al punto 1); CP_1 Controparte_2
-nel merito, rigettare in quanto inammissibili ed infondati, tutti i motivi di appello proposti, privi di alcun supporto probatorio per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto, e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre agli accessori ed alle spese forfettarie del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”. La Corte, con provvedimento del 9 gennaio 2020, ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza avanzata dall'
[...]
per insussistenza dei presupposti di legge di cui Parte_1
all'art. 283 c.p.c.
La causa è stata riservata ex art. 127 ter c.p.c. in decisione alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta del 22 maggio
2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata da CP_1
ed che, nella qualità rispettivamente di figlia e convivente
[...] Controparte_2
more uxorio di hanno agito in primo grado nei confronti dell' Persona_1 [...]
per ottenere la condanna al risarcimento dei danni Parte_1
patiti a causa del decesso del congiunto avvenuto durante il periodo di degenza presso la struttura ospedaliera.
Il Tribunale, all'esito dell'espletata Consulenza tecnica d'ufficio, ha riconosciuto la responsabilità dell e ha accertato, come Parte_1
indicato nella motivazione, che “il trattamento antibiotico somministrato non è stato adeguato ed, in particolare, dinnanzi ad un rialzo febbrile e all'insorgenza di elementi che deponevano per la presenza di una infezione, non è stata tempestivamente diagnostica, e quindi curata, l'infezione da Klebsiella pneumoniae insorta, per carenze
e ritardi legati all'organizzazione della struttura sanitaria convenuta - avendo tale fattore temporale determinato un ritardo di diversi giorni nella somministrazione dell'antibiotico al quale il batterio risultava sensibile, con conseguente insorgenza dello stato di sepsi che ha determinato, in maniera causalmente determinante, il decesso del paziente”; per l'effetto, ha condannato la struttura ospedaliera convenuta al risarcimento del danno patito da e da . CP_1 Controparte_2 L'appello proposto dall' è fondato e Parte_1
merita accoglimento.
La prima censura, con la quale la parte appellante si duole del riconoscimento della legittimazione attiva in capo alle attrici e assume la mancanza di elementi di prova in merito alla titolarità del diritto fatto valere, deve essere disattesa.
Invero, dalle risultanze istruttorie è emerso che le parti appellate, costituitesi nel giudizio di primo grado nella qualità rispettivamente di figlia e di convivente more uxorio del de cuius, hanno fornito la prova sia del rapporto di parentela tra CP_1
e (come da estratto del certificato di nascita) sia del rapporto di
[...] Persona_1
convivenza intercorso per decenni tra e il defunto, mediante la prova Controparte_2
documentale (estratto del conto corrente cointestato tra gli stessi;
cointestazione di un mutuo;
documentazione fotografica) e le risultanze delle dichiarazioni rese dai testi e Tes_1 Testimone_2
Alla stregua dei riscontri istruttori raccolti, può ritenersi, quindi, provata la legittimazione ad agire delle parti appellate, le cui qualità - come condivisibilmente rilevato dal giudice di prime cure - non sono state, peraltro, oggetto di alcuna contestazione da parte dell' nel corso del Parte_1
giudizio di primo grado.
La seconda censura, con la quale la parte appellante si duole della “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1218. 1223. 1226. 2236, 2699. 2700. 2722. 2724 e
2967 del codice civile. Erroneità e lacunosità della sentenza impugnata su questioni decisive di natura medico-legale”, merita, invece, condivisione con particolare riguardo all' insussistenza del nesso causale tra la condotta dei sanitari e il decesso del paziente.
Dalla copiosa documentazione allegata in atti è emerso che - Persona_1
all'epoca dei fatti sessantunenne - affetto da insufficienza renale cronica allo stadio finale (dal 2010 in terapia dialitica ed iscritto il 22 maggio 2012 nella lista per il trapianto renale standard e doppio) è stato ricoverato in data 1° agosto 2012 presso l' per essere sottoposto ad intervento Parte_1
chirurgico di trapianto di entrambi i reni, eseguito dai sanitari il 2 agosto 2012.
È pacifico, oltre che documentalmente provato, che il paziente all'incirca dieci giorni dopo il trapianto, correttamente eseguito, ha contratto un'infezione nosocomiale da Klebsiella pneumoniae ed il 2 settembre 2012 è deceduto presso la struttura ospedaliera, ove era ancora ricoverato, per un arresto cardiocircolatorio.
La parte appellante assume che il Tribunale, aderendo in modo acritico alle risultanze della Consulenza tecnica d'ufficio, è pervenuto all'errato convincimento che il decesso del paziente sia avvenuto per le insorte infezioni nosocomiali, che non sarebbero state adeguatamente contrastate dai sanitari e che si sarebbero aggravate a causa dell'intempestiva ripresa della somministrazione della terapia antibiotica, medio tempore sospesa.
Ora, i Consulenti tecnici d'ufficio designati in primo grado nelle persone del dr.
e del dr. hanno concluso Persona_2 Persona_3
l'esame del caso affermando che “l'inadeguato trattamento antibiotico dell'infezione nosocomiale deve essere considerato come elemento concausale determinante che ha portato al decesso il I precedenti morbosi del de cuius – rappresentati dalla CP_1
cardiopatia ipertensiva e degenerativa. Stenosi aortica lieve. IRC in dialisi da circa 2 anni – e la “qualità “del donatore (età e permanenza in centro di rianimazione con infezioni), se da un lato richiedevano una più stretta sorveglianza clinica, rappresentano un motivo di maggiore complessità del caso”.
Il Tribunale si è attenuto, appunto, a dette risultanze, sancendo la responsabilità dell' per il decesso di sul presupposto che l'infezione non era CP_4 Persona_1
stata curata in modo corretto e tempestivo.
Le conclusioni cui sono giunti i Consulenti Tecnici muovono dall'assunto secondo cui l'inadeguatezza della terapia antibiotica somministrata al paziente è dipesa da una serie di fattori: “a. non sono state seguite le indicazioni di terapia antibiotica, provenienti dal Centro di donazione degli organi, tanto più considerando l'impianto di un doppio organo;
b. il trattamento antibiotico non risulta eseguito dal 3.08 (giorno successivo al trapianto) al 6 agosto. c. non sono state seguite le migliori indicazioni provenienti dagli esami colturali: la maggiore sensibilità microbica, per la klebsiella pneumoniae, risultava essere alla TI. d. non sono state tempestivamente modificate le terapie antibiotiche praticate sulla base delle risultanze colturali. e. è stata trascurata la grave ipopiastrinemia, mantenuta per diversi giorni dal 15 agosto.
f. la prolungata somministrazione di EM (come profilassi e come terapia dal 7 al 31 agosto), è stata praticata senza avere un riscontro di efficacia colturale, mentre la TI (risultata sensibile all'antibiogramma già dall'11 agosto) veniva somministrata dal 17 al 31 agosto”.
In realtà, la dedotta mancata somministrazione della terapia antibiotica nell'arco temporale dal 3 agosto (giorno successivo all'intervento chirurgico ) al 7 agosto, segnalata specificamente nell'elaborato peritale ove si legge che “non vi sono evidenze documentali della somministrazione del farmaco dal 3 al 7 agosto... dalla documentazione presente in atti risulta che la presente terapia con è stata Pt_3
iniziata il 7 agosto... una prima somministrazione del farmaco è avvenuta il 2 agosto durante l'intervento e un'altra il 3 agosto alle ore 12 in rianimazione. Non si ha traccia documentale di ulteriori somministrazioni tra il 3 e il 7 agosto”, risulta smentita dall'esame della cartella clinica depositata in atti, dalla quale emerge, al contrario, che i sanitari hanno sottoposto il paziente alla terapia antibiotica, senza alcuna interruzione, anche mediante la prescrizione del farmaco nel periodo compreso dal 3 al 7 Pt_3
agosto (vedasi allegato n. 2 depositato dall'appellante nel fascicolo di primo grado).
Inoltre, dalla documentazione in atti è emerso che l'11 agosto 2012 i medici, considerate le condizioni fisiche del paziente risultato febbricitante, hanno disposto una prima consulenza infettivologica in esito alla quale lo specialista ha prescritto “Si consiglia: effettuare emocolture da CVC e vena periferica (27 per aerobi ed anaerobi); coltura per germi comuni dal materiale drenaggio addominale. Dopo l'Emocoltura: inizia CI (oggi 100 mg;
da domani 50 mg× 2 e.v./die). Monitorare emocromo,
PCR. Effettuare sierologia per para mixovirus. Eventualmente da rivedere con esiti degli esami suddetti“; il 16 agosto 2012, dopo aver ottenuto l'esito dell'esame colturale, risultato positivo al batterio Klebisiella pneumoniae con il relativo antibiogramma, hanno posto il paziente in isolamento da contatto ed effettuato una seconda Consulenza Infettivologica a seguito della quale il giorno successivo hanno somministrato il farmaco specifico per l'infezione riscontrata, ossia la TI;
infine, il 18 agosto 2012 - dopo l'acquisizione dei risultati delle colture dei drenaggi addominali e del catetere venoso centrale che hanno confermato l'infezione in atto - hanno provveduto ad adottare il relativo trattamento sanitario.
Per quanto riguarda, invece, la profilassi per il Proteus del donatore, dagli atti è emerso che la stessa è stata effettuata seguendo le direttive di Opinion Pt_4
Infettivologica (Centro Regionale riferimento trapianti Lazio).
Ciò posto, l'asserito ritardo nella diagnosi dell'infezione risulta contraddetto dalle misure adottate dai sanitari che, nell'attesa dei normali tempi tecnici che intercorrono tra i prelievi e gli esiti degli esami colturali, risultati poi positivi al batterio, hanno provveduto alla cura del paziente, al monitoraggio e alla somministrazione della terapia antibiotica.
Alla luce degli elementi suindicati, le conclusioni cui sono pervenuti i Consulenti tecnici non possono essere condivise.
La C.t.u. ha individuato nell'omesso e/o inadeguato trattamento antibiotico un fattore concorrente nella morte del paziente, muovendo da un presupposto fattuale smentito dalle risultanze della cartella clinica;
la conclusione finale dell'elaborato risulta, quindi, viziata dall'errato punto di partenza e non appare corroborata da alcun altro elemento che consenta di affermare che l'infezione abbia causalmente inciso sull'esito fatale, tanto che i Consulenti a) non indicano la causa del decesso del paziente b) non spiegano l'incidenza dell'infezione nosocomiale sulle condizioni fisiche del paziente definito, comunque, “un soggetto immunodepresso particolarmente a rischio (per supplementari fattori quali l'età del ricevente e per le caratteristiche del donatore “marginale)” che aveva 83 anni;
c) non indicano quale trattamento antibiotico doveva essere somministrato al paziente per evitare il tragico epilogo.
In contrasto con le risultanze della C.t.u. si riporta il testo integrale dell'esame autoptico - “Epicrisi: Danno ed edema polmonare acuto bilaterale in polmoni del peso rispettivamente di g. 1040 e g.970 associato a recente infarto della parete postero- laterale del ventricolo sinistro del cuore (g.530) con dilatazione delle camere cardiache, substenosi della valvola mitralica, aortocoranorosclerosi complicata da calcificazioni presenti anche sui lembi delle valvole semilunari ed aortica, in paziente dell'apparente età di 65 anni con idronefrosi renale bilaterale sottoposto a recente intervento di impianto di due reni in fossa iliaca destra di cui esitano drenaggi e cicatrice chirurgica recente ben epitelizzata con metaemorragia da ampia zona fibrino-necrotico emorragica, in parte coagulata, localizzata in fossa iliaca destra in sede pararenale estesa alla parete addominale ed alla regione sacrale. con polpa Per_4
lievemente diffluente. Stomaco sede di modesta gastrite erosilva. Fegato steatosico di consistenza diminuita e di aspetto pallido. Vie biliari nella norma per origine decorso
e rapporti anatomici. Piccolo e grosso intestino: n.r.d. Encefalo non sezionato” - dal quale risulta, in difetto di alcun riferimento allo stato di sepsi, che è Persona_1
deceduto per un arresto cardiocircolatorio.
Pur sussistendo, invero, un comportamento colposo in capo alla struttura sanitaria ove il ha sviluppato il batterio, i Consulenti hanno ravvisato un profilo CP_1
di incidenza causale concorrente, non nell'insorgenza e nello sviluppo dell'infezione, né nelle conseguenze che ne sono derivate, ma nell'inadeguatezza e nell'insufficienza del trattamento antibiotico (come detto smentite dalla cartella clinica) cosicché, in difetto di riscontri di carattere contrario, risulta “più probabile che non” che l'arresto cardiocircolatorio che ha causato il decesso del sia intervenuto - nell'ambito di CP_1
un complesso e grave quadro clinico di condizioni generali compromesse - per causa pregressa e indipendente dall'insorta infezione. Gli stessi Consulenti tecnici hanno, del resto, sottolineato la particolarità del caso di che è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico di doppio Persona_1
trapianto di reni e che presentava una difficile storia clinica, caratterizzata dai
“precedenti morbosi del de cuius- rappresentati dalla cardiopatia ipertensiva e degenerativa. Stenosi aortica lieve. IRC in dialisi da circa 2 anni” e dalla “qualità del donatore” dell'età 83 anni, con “permanenza in centro di rianimazione con infezioni”.
Anche laddove si volessero ipotizzare profili di incertezza, resta, peraltro, fermo il costante principio secondo cui “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (Cass. 3704/18).
L'appello va, dunque, accolto e, in riforma della sentenza gravata, la domanda di condanna al risarcimento dei danni proposta da ed CP_1 Controparte_2
nei confronti dell' deve essere respinta. Parte_1
Con riguardo alla regolamentazione delle spese, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione per entrambi i gradi di giudizio, avuto riguardo alla complessità e alla particolarità della vicenda trattata, alla circostanza che - pur in assenza del nesso causale - sono riscontrabili profili di colpa dell Parte_1
per l'insorgenza dell'infezione nosocomiale avvenuta durante la degenza e, infine, al principio secondo cui la decisione deve obbedire anche ad esigenze di carattere sostanziale, così da evitare che la parte soccombente, che ha subito una tragica perdita, sia costretta ad affrontare ingenti oneri economici in ragione del valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, in riforma della sentenza n. 9183/2019 emessa dal Tribunale di Roma, così provvede: 1) Rigetta la domanda di condanna al risarcimento dei danni avanzata da CP_1
ed nei confronti dell'
[...] Controparte_2 Parte_1
[...]
2) Compensa tra le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio;
3) Pone le spese della C.T.U. a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 25 settembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino