Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 17/06/2025, n. 4571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4571 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 04571/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03697/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3697 del 2024, proposto da
SQ TA e RI GI, rappresentati e difesi dall'avvocato Lorenzo Bruno NI Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Renzulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Iesu Spa, La RC NI Titolare della Ditta Individuale “Ottica e Produzione Occhiali La RC di La RC NI ", ER NA Titolare della Ditta Individuale “La NA di ER NA ”, MA GR, NE AO Lauri, CO IN, AR CO, IN PP, FA AR, IL FI, SA Rubino, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della determina n. 809 del 29 aprile 2024, notificata alla ricorrente in data 29 maggio 2024, con la quale il responsabile dell’Area Tecnica - Servizio Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) - del comune di Nola ha annullato in autotutela, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241/90, i seguenti titoli abilitativi:
- permesso di costruire n. 42/2018 del 10 aprile 2018, avente ad oggetto “intervento di ristrutturazione edilizia, previa demolizione e successiva ricostruzione, del fabbricato esistente ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 19/2009 e s.m.i., sito alla Piazza Risorgimento, angolo via On. V. La Rocca, riportato in Catasto Fabbricati al fg. 41 ex p.lle 166, 167 e 508 ”;
- S.C.I.A. in variante n. 190/2019, prot. n. 25783 del 26 giugno 2019, avente ad oggetto “intervento di ristrutturazione edilizia, per demolizione e ricostruzione con ampliamento entro il 35% ai sensi della L.R. 19/2009 e s.m.i. (Piano Casa), del fabbricato sito alla Piazza Risorgimento, angolo via On. V. La Rocca, distinto in catasto al f. 41, p.lle 166, 167 e 508.” ;
- S.C.I.A. n. 85/2020, prot. n. 26290 del 1° giugno 2020, avente ad oggetto “modifiche non sostanziali in corso d'opera alla SCIA prot. 25783 del 26/07/2019” ;
- S.C.I.A. n. 189/2020, prot. n. 50420 del 28 ottobre 2020, avente ad oggetto “variante di assestamento finale in corso d'opera al permesso di costruire n. 42/2018 e successive SCIA 190/2019, prot. 25782, del 25/07/2019 e SCIA 85/2020, prot. 26290, del 01/06/2020 ”;
- S.C.I.A. n. 115/2021, prot. n. 47658, avente ad oggetto “agibilità al fabbricato residenziale/commerciale/direzionale sito in Nola alla via V. La Rocca/Piazza Risorgimento riportato in catasto al foglio 41, part. 464, sub da 3 a 20, 37 e 38, di proprietà della Iesu spa (Pratica di riferimento: SCIA 1271 - 09/10/2020 Iesu Immobiliare srl SCIA-00189-2020 ”;
b) - di tutti gli altri atti preordinati, connessi e conseguenziali, comunque lesivi della posizione giuridica della ricorrente, ivi compresa la nota prot. n. 36109/2024 del 29 maggio 2024 di trasmissione della determina impugnata sub a).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 la dott.ssa MAgiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti sono comproprietari di una unità abitativa ubicata al secondo piano di un fabbricato sito in Nola alla via Vincenzo La Rocca s.n.c., in catasto al foglio 41, p.lla 464, sub 2 e 16, per averlo acquistato dalla società “IESU S.P.A.” in virtù di atto di compravendita del 6 dicembre 2021, rep. n. 2409, racc. n 1737.
Deducono che il fabbricato, appartenente in origine ai germani IO, MA, NI ed EN D’ZO e realizzato in epoca antecedente al 1942, è stato oggetto, nel corso degli anni, di numerosi interventi sia di recupero manutentivo che di ristrutturazione edilizia, assentiti in forza di nulla osta del 5 marzo 1966, n. 38, concessione in sanatoria del 20 gennaio 1978, n. 1, autorizzazione edilizia del 28 luglio 1986, n. 56, e SCIA del 15 marzo 2017, n. 8596.
Più di recente, i germani D'ZO, intendendo eseguire presso il fabbricato in questione un intervento di demo-ricostruzione, hanno chiesto ed ottenuto dal comune di Nola, in data 10 aprile 2018, il permesso di costruire n. 42, rilasciato ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 19/19.
Successivamente, in data 23 maggio 2018, hanno trasferito la proprietà dell’intero immobile alla società “IESU S.p.a.” (già “IESU Immobiliare S.r.l .”), la quale, in data 26 giugno 2019, ha presentato una serie di S.C.I.A. in variante (S.C.I.A. n. 190/2019 del 25 luglio 2019, la n. 82/2020 del 1° giugno 2020, la n. 189/2020 del 28 ottobre 2020, nonché la SCA n. 115/2021 del 10 settembre 2021), nessuna delle quali inibita nel termine di legge.
Il Comune, in data 29 maggio 2024, ha notificato alla parte ricorrente, quale proprietaria attuale di una delle unità immobiliari situate nell’edificio, la determina n. 809 del 24 aprile 2024, con la quale ha disposto l’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21- nonies della legge n. 241/90, sia del permesso di costruire n. 42/2018 che delle successive S.C.I.A. in variante e della stessa SCA, poiché "la rappresentazione grafica dello stato attuale del Permesso di Costruire n. 42/2018 del 10 aprile 2018, ovvero dalla Tav. 2, risulta gravemente falsata in quanto si sono dichiarate destinazioni d’uso diverse da quelle legittime: nella fattispecie vengono computate quali “residenziali” anche le volumetrie destinate ad attività artigianali e deposito, consentendo così di conseguire il valore del 70% di volume residenziale (volumetria dichiarata 75,35%) prevista dall’art. 2 comma 1 lett. C) della L.R. Campania n. 19/2009 e smi, al fine di poter usufruire della possibilità di demolire e ricostruire e dell’intervento volumetrico del 35%".
Ritenendolo illegittimo, con il ricorso all’esame, la parte ricorrente ha impugnato il provvedimento per i seguenti motivi:
1. violazione del termine perentorio previsto dall’art. 21 nonies della legge n. 241/90, come modificato dall’art. 63 del D.L. n. 77/21, convertito nella legge n. 108/21. carenza di potere in concreto. difetto assoluto dei presupposti di fatto e di diritto.
Non sussisterebbero i presupposti di cui all’art. 21- nonies , comma 2- bis , L. 241/90 per il differimento del termine di esercizio dell’autotutela, perché la difformità tra lo stato di fatto e quello autorizzato che l’Amministrazione ha qualificato come “falsa rappresentazione ” della realtà sarebbe stata rilevabile fin dal primo esame della pratica edilizia.
1.2. In ogni caso il termine annuale sarebbe decorso anche considerando come dies a quo la data di accertamento del vizio, da individuarsi nel 6 aprile 2023, quando è stata formulata la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela dei titoli edilizi, atteso che il provvedimento definitivo è stato adottato soltanto in data 29 aprile 2024.
2. violazione degli artt. 3, 7, 10 e 21 nonies della legge n. 241/90, difetto di motivazione, violazione del principio del "giusto procedimento ".
Alla parte ricorrente non sarebbe stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento di riesame dei titoli edilizi, nonostante sia proprietaria ed acquirente in buona fede dell’unità abitativa.
Sarebbe mancato un equo contemperamento dei contrapposti interessi in gioco, imponendosi, anche in caso di annullamento del provvedimento per vizi derivanti da false rappresentazioni, uno specifico onere motivazionale in capo all’Amministrazione sulle ragioni di prevalenza dell’interesse pubblico sull’interesse privato al mantenimento del titolo.
Mancherebbe nel provvedimento impugnato qualsivoglia riferimento alla sussistenza di un pubblico interesse concreto ed attuale alla rimozione degli atti ritenuti illegittimi.
3. violazione dell’art. 23 ter del D.P.R. n. 380/2001, violazione del giusto procedimento. eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria. Sviamento, erroneità.
Non sussisterebbe la dedotta carenza del presupposto di applicazione della L.R. 19/2009, relativo alla preesistenza di una volumetria residenziale legittima superiore al 70%.
L’amministrazione non avrebbe considerato, che, in data 15 marzo 2017, era stata presentata una S.C.I.A. per il cambio di destinazione d’uso del deposito annesso all’attività commerciale in “deposito ad uso pertinenziale dell’unità abitativa individuata al foglio di mappa n. 41 p.lla 167 sub 102 ”.
In virtù di tale S.C.I.A., mai inibita, la destinazione d’uso dell’unità immobiliare sarebbe diventata “residenziale ”, come tale, computabile ai fini del raggiungimento del limite minimo di volumetria residenziale del 70%, fissato dalla normativa regionale.
Si è costituito il Comune di Nola, controdeducendo nel merito delle avverse censure. In particolare ha rilevato che nella relazione tecnica allegata alla richiesta del permesso di costruire, il progettista ha dichiarato la sussistenza di una prevalenza di destinazione residenziale (per oltre il 70%) dell’edificio esistente oggetto dell’intervento di demo-ricostruzione, affermando, in particolare, che il piano terra ha destinazione in parte commerciale e artigianale e in parte residenziale (a tal destinazione sarebbe adibito un deposito collocato al pianterreno costituente pertinenza dell’unità immobiliare posta al primo piano, adibita a residenza) e la destinazione interamente residenziale del primo piano.
Sulla base dei titoli abilitativi esistenti (Concessione in sanatoria n.2/1978 e Autorizzazione n.56/1986), è risultato, invece, che il piano terra è “totalmente destinato ad attività di lavorazione ”, mentre il primo piano è in parte destinato ad uffici e deposito e solo in minima parte ad abitazione del proprietario.
Più in generale si tratterebbe di un immobile (Nulla Osta n.38/1966) destinato ad attività “industriale ” e precisamente all’attività di “Amideria e Collificio ”. La SCIA (che, comunque riguarderebbe solo un locale dell’edificio) sarebbe comunque improduttiva di effetti, in quanto titolo non idoneo a legittimare un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante.
Quanto, alla mancata comunicazione di avvio del procedimento il Comune ha evidenziato che la parte ricorrente non riveste la posizione di controinteressata, non essendo destinataria del provvedimento annullato, ma che, in ogni caso, anche se avesse partecipato al procedimento, comunque, l’Amministrazione non sarebbe pervenuta a determinazioni diverse da quelle assunte, con conseguente applicabilità dell'art. 21 octies , l. n. 241 del 1990.
All’esito dell’udienza pubblica del 12 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo non è fondato. Il Collegio è consapevole dell’esistenza di un orientamento giurisprudenziale secondo il quale il superamento del termine annuale per l’esercizio dell’autotutela nei casi previsti dall’art. 21- nonies , comma 2- bis , L. 241/90, opererebbe soltanto nel caso in cui la “ falsa rappresentazione dei fatti ” da parte del privato si sia tradotta “in una impossibilità di conoscere fatti e circostanze rilevanti imputabile al soggetto che ha beneficiato del rilascio del titolo edilizio” (così, da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 27 febbraio 2024, n. 1926) e che, pertanto, il termine ordinario debba trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui, pur essendovi stata una falsa rappresentazione dei fatti, l’Amministrazione fosse comunque in condizione di rilevare il vizio fin dal primo esame dell’istanza del privato, sussistendo, in tal caso, un’ipotesi di “concorso di colpa ” dell’Amministrazione, che finirebbe per assorbire anche l'eventuale colpa del privato.
Il Collegio, tuttavia, non concorda con tale restrittivo orientamento (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 27 gennaio 2025, n. 672/25) dovendo accedersi a un’interpretazione dei commi 1 e 2- bis dell’art. 21- nonies che tenga conto della ratio dell’imposizione di un termine fisso all’esercizio dell’autotutela, rinvenibile – come si è detto – nella tutela del legittimo affidamento del privato sulla stabilità dell’atto ampliativo ottenuto.
Per valutare se ricorrano o meno i presupposti per l’applicazione del comma 1 ovvero del comma 2- bis dell’art. 21- nonies , occorre, dunque valutare caso per caso se, in presenza di dichiarazioni o rappresentazioni erronee, false o fuorvianti (sui presupposti per il rilascio del provvedimento ampliativo), possa ritenersi maturato in capo al privato un affidamento meritevole di tutela.
Ove tale indagine abbia esito negativo, non può darsi rilievo ostativo all’esercizio dell’autotutela ad una non approfondita istruttoria da parte dell’Amministrazione.
Si è osservato, in proposito: “Vero è che l’Amministrazione è tenuta a compiere un’adeguata istruttoria sui presupposti per il rilascio dei provvedimenti, ma tale considerazione non può da sola condurre all’indiscriminata limitazione entro il termine annuale dell’esercizio del potere di autotutela.
Il termine fisso per l’esercizio dell’autotutela su provvedimenti attributivi di vantaggi economici (introdotto per via legislativa nel 2015 al posto del più elastico presupposto del “termine ragionevole”), come si è già evidenziato, è stato previsto per tutelare l’affidamento che il privato abbia riposto nella stabilità di un provvedimento ampliativo rilasciato in suo favore. Tuttavia l’affidamento, nell’ordinamento sia interno che eurounitario, è tutelabile solo nella misura in cui non sia dovuto a colpa, diversamente non potendosene affermare la meritevolezza di tutela.”.
… “anche a voler ritenere che in casi del genere sussista un errore bilaterale dell’Amministrazione e del privato (ove non, invece, condotte compiacenti, o collusive) l’errore colposo in cui l’Amministrazione sia incorsa nel condurre l’istruttoria non può valere a mutare lo stato soggettivo del richiedente, il quale, nel richiedere un titolo al quale non può aspirare in base ad un chiaro disposto normativo, versa in un errore di diritto dovuto a colpa grave che esclude la meritevolezza di tutela dell’affidamento eventualmente ingenerato.
In proposito, anche il Consiglio di Stato, riprendendo le asserzioni dell’Adunanza Plenaria n. 8/2017, ha affermato che “va esclusa "la sussistenza di un affidamento legittimo e incolpevole al mantenimento dello status quo ante in capo al soggetto che abbia determinato, attraverso la non veritiera prospettazione delle circostanze rilevanti, l'adozione di un atto illegittimo a lui favorevole", con la specificazione che "non può deporre in favore del maturare di uno stato di affidamento incolpevole neanche il contegno negligente ed erroneo dell'amministrazione che non abbia tempestivamente rilevato l'oggettiva falsità delle circostanze rappresentate." (Consiglio di Stato sez. IV, 08/08/2024, n.7056).
Una differente interpretazione della disciplina in esame la renderebbe incompatibile con l’art. 3 della Costituzione, sottoponendo situazioni diverse alla medesima disciplina (ossia situazioni in cui vi è un affidamento meritevole di tutela e situazioni in cui essendo l’affidamento dovuto a colpa grave, esso non si possa qualificare tale) e con l’art. 97 Cost., impedendo all’Amministrazione di emendare patenti violazioni della legge in contrasto con l’interesse pubblico concreto da essa tutelato.
Si è osservato in proposito che: “il termine massimo di 18 mesi per l'annullamento di provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici è stato introdotto al fine di garantire il rispetto del principio del legittimo affidamento che trova il suo fondamento, nell'ordinamento unionale, nei principi del Trattato dell'unione europea e, in quello nazionale, nei principi dell'art. 97 Cost. nonché nelle disposizioni recate dall'art. 1, comma 1, l. 241/1990; esso trova quindi giustificazione nel fatto che il destinatario del provvedimento ampliativo "sia parte passiva e incolpevole" nella provocazione della patologia che affligge l'atto da ritirarsi, sicché la responsabilità nella adozione dell'atto illegittimo debba totalmente ascriversi all'Amministrazione (Cons. Stato, sez. VI, sentenza n. 2207 del 15 marzo 2021)” e, pertanto, deve ritenersi “falsa e fuorviante non solo una rappresentazione dei fatti divergente dalla realtà, ma anche una parziale o reticente, la quale disveli un intento fraudolento o malizioso del richiedente, come tale non meritevole di tutela (Cons. Stato Sez. V, 12 aprile 2021, n. 2971 ).” (così Consiglio di Stato sez. IV, 08/08/2024, n.7056).
Applicando le esposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, legittimamente l’Amministrazione ha esercitato l’autotutela oltre il termine annuale previsto dall’art. 21- nonies , comma 1, L. 241/90. Il progettista incaricato dai richiedenti il titolo edilizio ha reso una dichiarazione non veritiera e fuorviante in ordine ad uno dei presupposti di tipo oggettivo per accedere ai benefici della Legge “Piano casa ”.
L’art. 5 L.R. 19/2009 per gli interventi di demo-ricostruzione, consente l’accesso agli incrementi volumetrici previsti dal primo comma “a) nel caso di edifici a destinazione abitativa ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), la cui restante parte abbia utilizzo compatibile con quello abitativo” (cfr. comma 2). A sua volta, l’art. 2, comma 1, lett. b) e c), prevedono “b) per edifici residenziali si intendono gli edifici con destinazione d’uso residenziale prevalente nonché gli edifici rurali, ubicati fuori dalle zone classificate agricole anche se destinati parzialmente ad uso abitativo;
c) la prevalenza dell’uso residenziale è determinata nella misura minima del cinquantacinque per cento del volume esistente dell’intero edificio; la prevalenza dell’uso residenziale fuori dall’ambito delle zone agricole e produttive è determinata nella misura minima del settanta per cento dell’utilizzo dell’intero edificio”.
L’edificio in questione, che insiste in z.t.o. A, avrebbe dovuto avere una destinazione residenziale legittima in misura non inferiore al 70 %.
Il progettista ha dichiarato la sussistenza di una prevalenza residenziale (per oltre il 70%) dell’edificio esistente da demolire e ricostruire, affermando nella relazione tecnica che il primo piano fosse interamente ad uso residenziale e che al piano terra vi fossero sia unità residenziali (o meglio pertinenze delle abitazioni poste al primo piano) che commerciali e artigianali ( “Risulta inoltre verificata fa condizione di "prevalenza dell'uso residenziale". Infatti il piano primo è completamente ad uso residenziale mentre al piano terra sono ubicate sia superfici ad uso deposito pertinenziale delle unità residenziali che superfici ad uso commerciale. La superficie totale lorda delle suddette attività commerciali risulta pari a mq. 238,38; il volume che ne scaturisce, considerata l'altezza di in. 5.30 misurata da pavimento ad estradosso della copertura, risulta pari a me. 1243,79 (vedi tabella e grafico tavola 1).
Questa volumetria, raffrontata con quella dell'intero edificio, pari a mc 5099,96 ne evidenzia la "prevalenza dell'uso residenziale" essendo il volume dei locali ad uso commerciale (me. 1243,79) pari al 24% e quindi inferiore del 30% (me. 1515.05) del volume dell'intero edificio; di conseguenza il volume ad uso residenziale risulta pari al 75,62% e quindi superiore del 70% del volume totale che costituisce il limite minimo degli edifici a prevalenza residenziale fuori dalle zone agricole e produttive ”). Nella Tavola 2 allegata all’istanza di p.d.c., contenente il computo delle superfici, ha rappresentato al piano terra una piccola unità immobiliare adibita ad uso commerciale e le altre adibite a deposito pertinenziale alle unità abitative poste al primo piano. Inoltre ha rappresentato l’intero primo piano come adibito a residenza.
Sulla base dei titoli abilitativi rilasciati nel tempo (Concessione in sanatoria n.2/1978 e Autorizzazione n.56/1986), invece, il piano terra è “totalmente destinato ad attività di lavorazione ”, mentre il primo piano è in parte destinato ad uffici e deposito (quindi con destinazione non residenziale) e solo in minima parte ad abitazione del proprietario.
L’immobile, peraltro, in base al nulla osta n.38/1966, è destinato ad attività “industriale ” ( “Amideria e Collificio ”).
Non sussistevano, dunque, i presupposti per il rilascio del titolo edilizio.
Il progettista, dichiarando la prevalenza dell’uso residenziale sulla base del mero stato di fatto dell’immobile, piuttosto che su quello legittimo e fornendo una rappresentazione grafica della suddetta prevalenza nella tavola 2 allegata all’istanza di permesso di costruire, ha consapevolmente prospettato uno stato legittimo dell’immobile difforme da quello risultante dai titoli edilizi relativi all’immobile.
Una siffatta dichiarazione contenuta nella relazione tecnica, unita alla rappresentazione grafica dell’immobile nel suo stato di fatto e non in quello legittimo, oltre che incompleta (perché non reca la rappresentazione dello stato legittimo) è anche fuorviante, poiché idonea ad ingenerare confusione su quale fosse effettivamente lo stato legittimo dell’immobile.
Non può, dunque, configurarsi un affidamento meritevole di tutela da parte dei richiedenti sulla legittimità del titolo edilizio rilasciato, essendo esso fondato su presupposti inveritieri (la prevalenza dell’uso residenziale legittimo)
2. Né vale a mutare le suddette conclusioni la circostanza che nel 2017 fu depositata una S.C.I.A. per la modifica di destinazione d’uso del deposito annesso all’attività commerciale in deposito ad uso pertinenziale dell’unità abitativa. Anzitutto questa S.C.I.A. si riferisce ad un solo locale dell’edificio, di cui non è affatto dimostrata la rilevanza ai fini del superamento del rilievo comunale. In secondo luogo, la S.C.I.A. non costituiva titolo idoneo a legittimare il mutamento di destinazione d’uso delle unità immobiliari. Come questa Sezione ha avuto modo di rilevare nella sentenza del 18/12/2023, n.7015 “Ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 380/2001 vigente ratione temporis (prima delle modifiche apportate dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120), il permesso di costruire è richiesto anche per gli interventi di modifica di destinazione d’uso di edifici situati in zona A (“1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: (…) c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni”). ”.
3. Neppure hanno pregio le censure concernenti il difetto di motivazione sull’interesse pubblico concreto e sulla omessa ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.
Per condiviso orientamento: “Nelle ipotesi di titolo abilitativo rilasciato sulla base di una falsa rappresentazione dell'effettivo stato dei luoghi o della destinazione dell'area, rilevante ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 2-bis, l. n. 241/1990, oltre a essere ammesso il superamento del termine massimo per l'esercizio del potere di autotutela previsto dal comma 1, l'interesse pubblico alla rimozione dell'atto è sostanzialmente in re ipsa, in quanto l'ordinamento non può tollerare il mantenimento di un atto illegittimo determinato dal contegno scorretto del privato. ” (Consiglio di Stato sez. IV, 08/08/2024, n.7056).
D’altronde, nel caso di specie, l’insussistenza dei presupposti per il rilascio di un titolo edilizio ai sensi della Legge “Piano casa ”, avente natura temporanea ed eccezionale ed implicante l’applicazione di bonus volumetrici (con conseguente incremento del carico urbanistico) solo in presenza di specifici presupposti, disvela un interesse pubblico sostanziale ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità violata, consistente nel rispetto dell’ordine pianificatorio definito dalla strumentazione urbanistica e nel risparmio di consumo di suolo libero.
Quanto al contemperamento dell’interesse pubblico con quello privato, il caso in esame, nel quale viene in rilievo un “contegno scorretto ” del privato originario destinatario del titolo edilizio, configura, come si è detto, un’ipotesi in cui l’affidamento del privato al quale l’atto è stato rilasciato non è meritevole di tutela e, pertanto, non può prevalere sull’interesse pubblico alla rimozione dell’atto illegittimo.
In tali circostanza il Consiglio di Stato ha ritenuto l’esercizio dell’autotutela – oltrechè svincolato dal termine decadenziale – “doveroso ” (cfr. Cons. St., VI, 31 dicembre 2019, n. 8920, Cons. St., IV, 14 giugno 2017 n. 2885; id., 24 aprile 2019 n. 2645 e giurisprudenza colà cit.; id., 17 maggio 2019 n. 3192);
A mutare una tale conclusione non vale rilevare che l’annullamento in autotutela incide anche sulla posizione della parte ricorrente, attuale proprietaria di una delle unità immobiliari site all’interno dell’edificio, e la considerazione che l’acquisto avvenne in buona fede, poichè l’immobile risultava realizzato in forza di titoli edilizi pienamente efficaci.
Pur non ignorando la presenza di orientamenti differenziati sul punto, il Collegio ritiene che la condizione di buona fede in cui versi il privato acquirente dell’immobile, allorchè esso sia stato realizzato in base ad un titolo edilizio rilasciato in forza di rappresentazioni false o fuorvianti rese dal richiedente il titolo edilizio, non possa assumere rilievo ostativo all’esercizio dell’autotutela, non potendo l’ordinamento tollerare che chi abbia conseguito il titolo edilizio illegittimo sulla base di condotte decettive o fuorvianti, mantenga intatta la propria posizione per il sol fatto di aver trasferito il bene ad altri.
A diversamente opinare, tenuto anche conto del breve lasso di tempo concesso all’Amministrazione per l’esercizio dell’autotutela, si incoraggerebbero comportamenti opportunistici - quando non proprio truffaldini - dei soggetti che abbiano conseguito il provvedimento favorevole con l’utilizzo di mezzi decettivi, poiché essi avrebbero la ragionevole certezza di restare indenni da qualunque conseguenza della propria condotta alienando l’immobile a terzi in buona fede.
È stato condivisibilmente osservato che: “l’obbligo dell’amministrazione di comparare l’interesse pubblico alla rimozione dell’atto viziato con quello privato alla conservazione di esso si affievolisca grandemente per le ipotesi in cui il vizio è stato cagionato dal destinatario del provvedimento di primo grado, posto che tale circostanza elide il rilievo dell’affidamento: in tali casi è, dunque, l’assoluta forza dell’interesse pubblico perseguito dall’amministrazione a giustificare il ricorso all’autotutela decisoria.” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-quater, 19 luglio 2022, n. 10301).
Per tale ipotesi, si è affermato “un simile affievolimento concerne anche la posizione di eventuali terzi che abbiano confidato sulla legittimità dell’atto, poiché, in caso contrario, si permetterebbe a chi abbia agito con dolo o malafede oggettiva di consolidare gli effetti della propria condotta colpevole, infiacchendo l’interesse pubblico in tal modo compromesso, solo per effetto del trasferimento a terzi di diritti sulla cosa oggetto del provvedimento di autorizzazione di primo grado.
La logica dell’autotutela, in altri termini, non può che adattarsi alla peculiarità della falsa rappresentazione da cui è stata indotta la patologia provvedimentale, con la conseguenza che, per tali eccezionali ipotesi, la tutela del terzo potrà esperirsi sul piano civilistico nei confronti del dante causa, ma, in linea di principio, apparirà per definizione recessiva a confronto con l’interesse pubblico.”.
4. Per tale ragione, neppure può condurre all’annullamento del provvedimento impugnato l’omessa comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela alla parte ricorrente. In disparte la configurabilità in capo alla stessa di una situazione di controinteresse in senso tecnico, ovvero della qualità di destinataria del provvedimento, in ogni caso, per le ragioni sopra richiamate, - e in particolare, tenuto conto dell’impossibilità di attribuire rilievo ostativo all’esercizio dell’autotutela alla sua condizione di acquirente in buona fede – non si configurano, né sono stati dedotti elementi di fatto o di diritto idonei a modificare l’esito del procedimento.
5. Per le sopra esposte ragioni, il ricorso deve essere respinto.
6. Le spese di giudizio, stante la natura interpretativa delle questioni esaminate, sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 12 febbraio 2025, 9 aprile 2025, con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
MA Barbara Cavallo, Consigliere
MAgiovanna Amorizzo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MAgiovanna Amorizzo | Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO