Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/06/2025, n. 2003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2003 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 6941/2019 di R.G. avente ad oggetto:
opposizione a ingiunzione fiscale ex art. 2 R.D. n.639/1910.
TRA
(C.F. P.IVA 1 ), in persona Parte_1
,rappresentato e difesodell'amministratore p.t., dott. Parte_2
dall'avv. Pietrantonio Ciccone, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, domiciliato come in atti;
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1 (C.F. e
P.IVA P.IVA_2
, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Meo, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, domiciliata come in atti;
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 03.04.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, il Parte_1 in persona
,
,conveniva in giudizio, dell'amministratore p.t., dott. Parte_2
proponendo rituale dinanzi al Tribunale di Nola, la CP_2
opposizione all'ingiunzione fiscale, ex art. 2 R.D. n.639/1910, n. 054859
del 05.09.2019, per l'importo di euro 6.253,87, emessa per il mancato pagamento di una serie di fatture idriche.
In via preliminare, l'opponente contestava il potere della CP_2 in
quanto società privata, di emettere ingiunzioni di pagamento ex art. 2
R.D. 639/1910.
L'opponente contestava, altresì, l'assenza di sottoscrizione e motivazione della menzionata ingiunzione.
Infine, l'opponente deduceva che il credito non risultava dimostrato e non doveva alcun pagamento, in quantoche, comunque, il Parte_1 nel fabbricato si trovavano anche contatori posti al servizio dei singoli appartamenti ed eccepiva, dunque, una supposta duplicazione di fatturazione.
In definitiva, l'opponente chiedeva l'annullamento dell'ingiunzione e la declaratoria di non debenza del credito oggetto di causa, con vittoria delle spese di lite. La CP_2 costituitasi in giudizio, contestava l'avversa opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, insistendo per il suo rigetto.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
L'opposizione è solo parzialmente fondata per i motivi che verranno esposti di seguito.
In via preliminare, va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione sollevata dall'opponente relativa alla illegittimità dell'utilizzo, da parte della [...]
CP_2 dello strumento dell'ingiunzione fiscale per il recupero delle somme non pagate. La CP_2 risulta legittimata a emettere ingiunzioni di pagamento di cui all'art. 2 R.D. 639/1910, invero, sulla base dell'autorizzazione concessa dal Ministero Economia e Finanze con decreto del 22.09.2016,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale 07.10.2016, n. 235, depositato in atti
(doc.5 prod. opposta). Tale autorizzazione è stata emanata ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis del
Decreto Legislativo 26 febbraio 1999 n. 46 e, pertanto, ai sensi del successivo art. 17-ter del D.lgs. citato, la CP_2 ha proceduto correttamente all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso l'ingiunzione di cui all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14
aprile 1910, n. 639 (doc. 6 – prod. opposta).
-
Va inoltre rigettata, in quanto infondata, l'eccezione sollevata da parte opponente in merito alla mancata sottoscrizione dell'ingiunzione di pagamento da parte del funzionario preposto.
L'ingiunzione fiscale è stata emessa, invero, dal funzionario
appositamente autorizzato ad agire in nome e per conto della CP_2
nello svolgimento di tutte le attività che ineriscono al recupero coattivo dei crediti, in forza della procura speciale per Notar Persona_1
del 28.10.2014, depositata in atti (doc.
9 - prod. opposta).
Qualora la paternità dell'atto sia immediatamente riferibile in maniera univoca al soggetto investito dei poteri relativi mediante procura speciale,
la sottoscrizione del documento specifico può anche essere mancante,
secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità in diverse occasioni.
La Corte di Cassazione ha precisato, invero, in relazione a una fattispecie ispirata alla medesima ratio, che: “in caso di delega da parte dell'ente pubblico dei poteri di accertamento e riscossione al concessionario, la sottoscrizione del provvedimento impositivo è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, purché risulti, unitamente alla fonte dei dati, in un apposito atto sottoscritto dal concessionario, che assolve alla medesima funzione garantita,
nell'ipotesi di gestione diretta dell'imposta da parte dell'ente pubblico, dal
"provvedimento di livello dirigenziale" di cui all'art. 1, comma 8'7, secondo alinea,
della I. n. 549 del 1995” (Cass. civ., ord., sez. V, n. 26556/2020).
Anche l'eccezione sollevata dall'opponente in merito alla mancanza di motivazione dell'atto di ingiunzione deve ritenersi infondata.
Invero, nel documento depositato in atti emerge in modo chiaro e univoco la motivazione (all.
3 - prod. opposta).
Nell'ingiunzione impugnata è precisato, invero, che il credito ingiunto afferisce al cliente Parte_1 (codice cliente P.IVA 3 ) e al contratto di somministrazione n. 200002936702 per la fornitura idrica ubicata in Nola alla Via Giovanni XXIII, n. 48, e che esso origina dal mancato pagamento delle fatture per consumi idrici analiticamente elencate in calce all'ingiunzione medesima, che infatti l'attore stesso dettagliatamente riporta in citazione.
Nell'atto di ingiunzione viene specificato, in particolare, che il Parte_1 "non ha ad oggi versato gli importi di cui alle fatture elencate in calce "
alla presente ingiunzione".
L'importo complessivo indicato nell'ingiunzione fiscale equivale a euro
6.253,87 e le causali di tali pagamenti sono indicate in maniera analitica nel modo seguente:
"-euro 6.233,87 per morosità, corrispondente alle fatture come da analitico riportato in calce;
- euro 00,00 per interessi moratori, maturati dalla data di scadenza di ogni singola fattura, conformemente alla normativa vigente in materia ed alle disposizioni del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, disponibile sul sito aziendale all'indirizzo www.goriacqua.com, e che matureranno fino alla data di effettivo soddisfo;
- euro 20,00 per spese di ingiunzione, comprensive di euro 8,75 di spese di notifica del presente atto ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze
12 settembre 2012".
L'opponente sostiene, inoltre, che il credito vantato dall'opposta sarebbe inesistente, sia perché la corrispondenza tra quanto indicato in fattura e quanto segnalato dal contatore non può risolversi in un privilegio probatorio a favore dell'opposta, sia poiché la presenza nello stabile di singoli misuratori al servizio dei diversi appartamenti escluderebbe in radice il debito del Parte_1
Anche tale argomentazione è priva di pregio, poiché in atti sono depositate n.6 foto del misuratore (all.
6 - prod. opposta) che recano le indicazioni sui consumi riportate in fattura, per questo motivo si ritiene che l'onere probatorio sia stato correttamente assolto dall'opposta. 66Sul punto, la giurisprudenza ha invero stabilito che: se l'utente, che sia
un'impresa o un nucleo familiare, contesta i consumi che gli vengono addebitati nelle fatture, ritenendoli non veritieri, a causa del malfunzionamento del contatore, ricade su di lui sia l'onere di contestare il detto malfunzionamento, che di dimostrare la reale entità dei consumi effettuati, eventualmente facendo riferimento a quelli rilevati in periodi analoghi a quello considerato, nei quali egli ha normalmente svolto la sua abituale attività. Al gestore spetta l'onere di dimostrare il regolare funzionamento del contatore. Se, invece, l'utente contesta l'eccessiva entità dei consumi, individuandone la causa nelle attività illecite riconducibili a terzi, ricade su di lui l'onere di dimostrare che tale anomalia è imputabile esclusivamente a detta azione abusiva e che questa non sia stata agevolata dalla sua negligenza, nell'adozione delle misure di controllo: in definitiva, dovrà provare che, nonostante la sua diligenza, i terzi siano riusciti ad eludere le misure di controllo, perpetrando, in suo danno, una condotta illecita.” (cfr.
Cass. civ., sez. VI, 09.01.2020, n.297).
Nel caso di specie, l'opponente non ha lamentato il malfunzionamento del contatore CP_3 evidenziando la carenza di manutenzione o l'erroneità dei consumi riportati, ma si è limitato a contestare in maniera generica la presenza del misuratore CP_3
L'opponente, in qualità di custode del contatore, avrebbe invece dovuto constatare la mancata corrispondenza dei consumi fatturati e quelli reali,
e non limitarsi a contestare in maniera generica quelli indicati nelle fatture.
CP_2 delle riproduzioniInoltre, a seguito del deposito da parte della fotografiche recanti le letture del contatore, l'opponente avrebbe potuto dimostrare l'inattendibilità di tali fotografie producendo in atti quelle corrette, mentre si è limitato a contestare la legittimità delle letture operate in maniera apodittica.
Conseguentemente, non può essere individuato a carico dell'opposta un onere probatorio specifico relativo al corretto funzionamento del contatore, in assenza di una specifica contestazione sul punto dell'opponente. Risulta invece fondata l'eccezione di prescrizione sollevata
dall'opponente con riguardo a tre fatture, in quanto, sulla base degli atti causa, risultano i seguenti dati:
fattura emessa il 12.04.2010 con pagamento da effettuare entro il 12.05.2010;
fattura emessa il 20.05.2010 con pagamento da effettuare entro il
30.06.2010;
fattura emessa in data 08.11.2011, con scadenza in data
27.11.2011.
Rispetto a tali fatture non risultano depositati atti interruttivi della prescrizione quinquennale.
Quanto alla fattura emessa in data 08.11.2011, con scadenza in data
27.12.2011, la prescrizione quinquennale nemmeno può ritenersi interrotta dalla missiva di diffida e messa in mora del 10.11.2016 (doc. 13
- prod. opposta), in quanto non vi è prova dell'avvenuta notifica della stessa.
Invero, in omaggio a un consolidato orientamento giurisprudenziale, con provvedimento n.r.g. 9126/2023 pubblicato in data 10.05.2023, la Corte
di cassazione ha specificato, che l'evento temporalmente rilevante ai fini della decorrenza del regime prescrizionale va ricollegato alla data di scadenza del pagamento delle fatture e non alla erogazione dei consumi.
La Cassazione aveva già avuto modo di specificare, invero, che: “il dies a quo del termine prescrizionale coincide con la scadenza dei termini di pagamento indicati nelle fatture di cui si tratta, atteso che solo da tale momento i crediti divengono esigibili (Cass. n. 23789/2008).
Dalla somma richiesta da parte opposta, va dunque sottratta la cifra relativa alle tre fatture i cui crediti risultano prescritti:
- fattura n. J000001000476778 del 12.04.2010 di euro 914,00;
- fattura n. J000001000702325 del 20.05.2010 di euro 601,00;
fattura n. J000001101721320 dell'08/11/2011 di euro 689,00.
Sottraendo dalla cifra richiesta da parte opponente la somma degli importi delle fatture menzionate, si ottiene la cifra complessiva di euro
4.029,87.
Risulta invece infondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente con riguardo alle ulteriori fatture, rispetto alle quali il
Parte_1 rileva la mancata notifica. Lo stesso Condominio
sostiene, tuttavia, di essere venuto a conoscenza della richiesta di pagamento soltanto con la notifica sollecito di pagamento/messa in mora datata 06.07.2017 (doc. 4 prod. opposta) e poi con il sollecito di pagamento/messa in mora della CP_2 del 04.07.2019 (doc. 4 prod.
opposta).
Di conseguenza, parte opponente riconosce di aver avuto conoscenza delle richieste di pagamento, relative all'anno 2016, ben prima dello spirare del termine prescrizionale, che si sarebbe realizzato soltanto nel 2021.
Quanto alle fatture dell'anno 2018, il termine prescrizionale non può
dirsi di certo decorso, considerata l'emissione dell'ingiunzione fiscale nell'anno 2019.
Quanto alla mancata prova del contratto di fornitura, lo stesso non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem, come pacificamente stabilito in giurisprudenza (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, n.
20684/2018), e la prova del rapporto intercorso tra le parti può essere agevolmente desunta:
- dalle foto dei misuratori prodotte in atti che ritraggono il contatore con la matricola n. 99121856 riportata in fattura (all. 12 - prod. opposta);
-- dalla lettera di diffida e messa in mora del 10.11.2016 (all. 13 – prod.
opposta);
- dalle fatture recanti la tipologia di misuratore (totalizzatore) e la relativa matricola con l'opportuno elenco delle utenze associate al totalizzatore
(all.4 prod. opposta);-
dalla missiva di risposta al reclamo n. 8002781155; prot. rif.
GORI201900 del 18.09.2019 (all. 14 prod. opposta).
Inoltre, l'utenza oggetto di causa è condominiale e lo stesso contatore è
condominiale, mentre non assumono alcun rilievo i misuratori a servizio dei singoli appartamenti.
Sul punto, si osserva che la CP_2 ha provveduto a sottrarre dai consumi registrati dal contatore condominiale i consumi riportati dai singoli contatori intestati ai condomini, come si evince dalle fatture prodotte in atti (all.
4 - prod. opposta).
In tal senso, la Cassazione ha stabilito che: "Nel condominio, le spese relative al consumo dell'acqua devono essere ripartite in base all'effettivo consumo se questo è
rilevabile oggettivamente con strumentazioni tecniche. Infatti, l'installazione in ogni singola unità immobiliare di un apposito contatore consente, da un lato, di utilizzare la lettura di esso come base certa per l'addebito dei costi, salvo il ricorso ai millesimi di proprietà per il consumo dell'acqua che serve per le parti comuni dell'edificio" (Cass.
civ., sez. II, 01.08.2014, n. 17557).
Come specificato nella missiva di risposta al reclamo sopra indicata (all.
14 prod. opposta):
"Nel caso di specie, in considerazione del fatto che il misuratore a servizio dell'utenza in questione n.200002936702 è classificato tra i cd. 'totalizzatori' e correttamente parametrizzato come tale, va osservato che i consumi registrati per il misuratore generale matricola 99121858XXX, vengano puntualmente decurtati dei consumi registrati per i misuratori sottoposti. Da precisare che laddove la fatturazione viene
- sia per il totalizzatore che per i sotto contatori emessa in acconto
-vengono ugualmente detratti i volumi in acconto fatturati per i sotto contatori. Ancora, è
opportuno precisare che la fatturazione delle utenze sottoposte al totalizzatore avviene anch'essa secondo i criteri sopra esplicitati, e gli stessi non impattano con la fatturazione del totalizzatore dal momento che il consumo registrato per i sottocontatori è quantificato esclusivamente in termini di volumi (metri cubi) da sottrarre al consumo del totalizzatore. Il delta di consumo rinvenuto, come sinora accaduto, determina difatti la quantità di metri cubi soggetta alla fatturazione del totalizzatore". Le fatture sono state emesse sulla base di quanto stabilito dal
Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'
[...]
(cfr. art.10), nonché in conformità alle normative di Controparte_4
settore che prevedono la possibilità di calcolo dei consumi in base a una stima relativa al periodo considerato.
La fatturazione può invero essere effettuata sulla base di un criterio misto, in quanto al dato di lettura effettiva si aggiunge una quota di consumo stimato.
A seguito di una lettura effettiva preceduta da una o più fatturazioni per consumo stimato, si procede, dunque, alla restituzione degli importi eccedenti, come fatturati con le pregresse emissioni in acconto.
Nelle bollette depositate in atti (cfr. prod. opposta), in omaggio a quanto prescritto dalla normativa sopra richiamata, sono indicate, in maniera esaustiva, le seguenti voci, oltre al numero delle letture effettuate e le relative date:
- consumo effettivo;
- consumo in sottolettura sottratto al totalizzatore;
- totale consumi fatturati;
- consumo annuo.
Come si può agevolmente evincere dalla lettura dei dati sopra riportati, la CP_2 ha provveduto a sottrarre dai consumi indicati nel
totalizzatore, i consumi effettuati dai singoli condomini, con ciò
risalendo ai consumi effettivi addebitabili al Condominio.
Infine, sono infondate e non meritano accoglimento le eccezioni sollevate dall'opponente circa il malfunzionamento degli impianti di depurazione, fognatura e acquedotto in quanto estremamente generiche e, per tale motivo, non possono fondare l'individuazione di uno specifico onere probatorio sul punto a carico di parte opposta, analogamente a quanto detto sopra.
Conclusivamente, sulla base delle plurime motivazioni esposte,
l'opposizione deve ritenersi solo in parte fondata e va solo in parte accolta. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, ex art. 92, comma 2, c.p.c., in considerazione della sostanziale soccombenza reciproca tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 6941/2019, così provvede:
- accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ingiunzione fiscale, ex art. 2 R.D. n.639/1910, n. 054859 del 05.09.2019;
condanna l'opponente, il Parte_1 in persona
,al pagamento in favore dell'amministratore p.t., dott. Parte_2
dell'opposta, la CP_2 della somma complessiva di € 4.029,87, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, lì 26.06.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura