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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 17/12/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1491 del RGVG dell'anno 2025, avente ad oggetto la regolamentazione delle condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale, vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
RI OL, presso il cui studio in Bientina (PI), Piazza Vittorio
Emanuele II n.13, elettivamente domicilia;
E
(C. F. ), nato a [...], il Parte_2 C.F._2
27.12.1975, residente in [...]H, rappresentato e difeso dall'Avv. RI OL, presso il cui studio in Bientina (PI),
Piazza Vittorio Emanuele II n.13, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI: per entrambi i ricorrenti regolamentare i rapporti tra i genitori e tra di essi e il figlio alle condizioni riportate nel ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 30.04.2025, e Parte_1
hanno chiesto di recepire l'accordo da essi Parte_2 raggiunto in merito alla regolamentazione dei rapporti tra di essi e con il figlio , nato il [...]; Persona_1
pag. 1 Nell'udienza del 18.09.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, le parti hanno rinunciato a comparire personalmente, confermando le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. per la regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale.
2. La domanda è fondata.
Dalla documentazione prodotta si evince la concorde volontà delle parti di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore nel senso indicato dal ricorso, rilevato il venir meno dei Per_1 presupposti della convivenza e della vita di coppia.
3. I ricorrenti hanno chiesto che i rapporti tra di essi e con il figlio venissero disciplinati alle seguenti condizioni:
“1) affido del figlio minorenne ad ambedue i genitori, in Persona_1 conformità della disciplina sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica del medesimo presso l'abitazione della madre;
2) Le decisioni di maggior rilievo nell'interesse del figlio, afferenti all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da ambedue i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, come anche delle aspirazioni dello stesso;
3) È onere dei genitori di tenersi vicendevolmente informati in ordine a tutte le questioni afferenti al figlio;
4) Ambedue i genitori conservano il diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
5) La Sig.ra avrà la facoltà di trasferire ulteriormente la propria residenza Parte_1
e quella del figlio, a condizione che ciò non comprometta il diritto di visita del padre.
In ipotesi di trasferimento della residenza la Sig.ra Disperati sarà tenuta a darne notizia al Sig. con adeguato preavviso;
Persona_1
6) Il Sig. , compatibilmente con i propri impegni professionali, avrà la Persona_1 facoltà di tenere con sé il figlio almeno due giorni alla settimana dalle ore 13.00 alle ore 22.00;
7) Il padre potrà, inoltre, tenere con sé il figlio, a turno con la madre, due fine settimana ogni mese;
8) Ulteriori periodi di visita e frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni di studio, ludici e sociali del figlio, nonché nel rispetto della sua volontà;
pag. 2 9) In merito alle festività natalizie il Sig. avrà la facoltà di trascorrere Persona_1 con il figlio sette giorni consecutivi, e di anno in anno alternativamente con la madre;
10) In merito alle vacanze pasquali, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere Persona_1 col figlio tre giorni consecutivi, e di anno in anno alternativamente con la madre;
11) Per le vacanze estive, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con il Persona_1 figlio almeno 15 giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno ed agosto di ogni anno. Tale periodo dovrà essere individuato, previa intesa con la madre, entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto delle necessità professionali del
Sig. e della Sig.ra Persona_1 Parte_1
12) I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove soggiorneranno col figlio;
13) Il Sig. , a decorrere dal mese di aprile 2025, si impegna a versare Persona_1 ogni mese, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, la somma di € 300,00, da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici
ISTAT;
14) Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso bonifico su c/c bancario intestato alla Sig.ra IBAN Parte_1
[...], entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese solare;
1. Il Sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il 50% (cinquanta Persona_1 Parte_1 per cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio, dietro presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. Si richiede, in particolare, ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e, tra queste ultime, tra quelle obbligatorie e quelle necessitanti accordo, l'applicazione delle linee guida elaborate dal Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017, di seguito integralmente riportate:
“SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche
(eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinale da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano
(tassa autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
pre-scuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici pag. 3 (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese entra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO, subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali prenottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la sperazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi di studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
(minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta pag. 4 avanzata dall'altro (a mezzo di sms, e-mail, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta”.
15) Il Sig. contribuirà al pagamento del mutuo cointestato con la Sig.ra Persona_1
fino alla sua estinzione, versando il 50% della rata mensile alla Sig.ra Parte_1
Parte_1
16) Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi Persona_1 economici nell'interesse del figlio fino a quando lo stesso non sarà economicamente indipendente;
17) I ricorrenti si impegnano vicendevolmente a mantenere una condotta decorosa, nella finalità di assicurare un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ognuno di essi;
18) I ricorrenti si impegnano a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
19) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei documenti di espatrio per il figlio;
20) I ricorrenti dichiarano che le suesposte condizioni risultano soddisfacenti per entrambi, quindi le accettano e sottoscrivono.”
4. Il Collegio, valutata la rispondenza delle suddette condizioni al superiore interesse della prole, ritiene di poter recepire l'accordo delle parti.
5. In ragione degli interessi coinvolti e del raggiunto accordo, le spese del giudizio sono interamente compensate .
P.Q.M.
1) DISPONE che il figlio , nato il [...], Persona_1 venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
2) DISPONE che le modalità di esercizio del diritto di visita e di mantenimento del minore nonché gli altri aspetti di esercizio della responsabilità genitoriale siano disciplinati secondo quanto previsto pag. 5 dall'accordo raggiunto tra le parti riportato al punto 3 della parte motiva;
3) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi tra le parti non concernenti l'esercizio della responsabilità genitoriale;
4) COMPENSA le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10.12.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Teresa Guerrieri
IL PRESIDENTE dott.ssa Eleonora Polidori
pag. 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1491 del RGVG dell'anno 2025, avente ad oggetto la regolamentazione delle condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale, vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
RI OL, presso il cui studio in Bientina (PI), Piazza Vittorio
Emanuele II n.13, elettivamente domicilia;
E
(C. F. ), nato a [...], il Parte_2 C.F._2
27.12.1975, residente in [...]H, rappresentato e difeso dall'Avv. RI OL, presso il cui studio in Bientina (PI),
Piazza Vittorio Emanuele II n.13, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI: per entrambi i ricorrenti regolamentare i rapporti tra i genitori e tra di essi e il figlio alle condizioni riportate nel ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 30.04.2025, e Parte_1
hanno chiesto di recepire l'accordo da essi Parte_2 raggiunto in merito alla regolamentazione dei rapporti tra di essi e con il figlio , nato il [...]; Persona_1
pag. 1 Nell'udienza del 18.09.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, le parti hanno rinunciato a comparire personalmente, confermando le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. per la regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale.
2. La domanda è fondata.
Dalla documentazione prodotta si evince la concorde volontà delle parti di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore nel senso indicato dal ricorso, rilevato il venir meno dei Per_1 presupposti della convivenza e della vita di coppia.
3. I ricorrenti hanno chiesto che i rapporti tra di essi e con il figlio venissero disciplinati alle seguenti condizioni:
“1) affido del figlio minorenne ad ambedue i genitori, in Persona_1 conformità della disciplina sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica del medesimo presso l'abitazione della madre;
2) Le decisioni di maggior rilievo nell'interesse del figlio, afferenti all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da ambedue i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, come anche delle aspirazioni dello stesso;
3) È onere dei genitori di tenersi vicendevolmente informati in ordine a tutte le questioni afferenti al figlio;
4) Ambedue i genitori conservano il diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
5) La Sig.ra avrà la facoltà di trasferire ulteriormente la propria residenza Parte_1
e quella del figlio, a condizione che ciò non comprometta il diritto di visita del padre.
In ipotesi di trasferimento della residenza la Sig.ra Disperati sarà tenuta a darne notizia al Sig. con adeguato preavviso;
Persona_1
6) Il Sig. , compatibilmente con i propri impegni professionali, avrà la Persona_1 facoltà di tenere con sé il figlio almeno due giorni alla settimana dalle ore 13.00 alle ore 22.00;
7) Il padre potrà, inoltre, tenere con sé il figlio, a turno con la madre, due fine settimana ogni mese;
8) Ulteriori periodi di visita e frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni di studio, ludici e sociali del figlio, nonché nel rispetto della sua volontà;
pag. 2 9) In merito alle festività natalizie il Sig. avrà la facoltà di trascorrere Persona_1 con il figlio sette giorni consecutivi, e di anno in anno alternativamente con la madre;
10) In merito alle vacanze pasquali, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere Persona_1 col figlio tre giorni consecutivi, e di anno in anno alternativamente con la madre;
11) Per le vacanze estive, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con il Persona_1 figlio almeno 15 giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno ed agosto di ogni anno. Tale periodo dovrà essere individuato, previa intesa con la madre, entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto delle necessità professionali del
Sig. e della Sig.ra Persona_1 Parte_1
12) I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove soggiorneranno col figlio;
13) Il Sig. , a decorrere dal mese di aprile 2025, si impegna a versare Persona_1 ogni mese, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, la somma di € 300,00, da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici
ISTAT;
14) Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso bonifico su c/c bancario intestato alla Sig.ra IBAN Parte_1
[...], entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese solare;
1. Il Sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il 50% (cinquanta Persona_1 Parte_1 per cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio, dietro presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. Si richiede, in particolare, ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e, tra queste ultime, tra quelle obbligatorie e quelle necessitanti accordo, l'applicazione delle linee guida elaborate dal Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017, di seguito integralmente riportate:
“SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche
(eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinale da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano
(tassa autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
pre-scuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici pag. 3 (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese entra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO, subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali prenottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la sperazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi di studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
(minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta pag. 4 avanzata dall'altro (a mezzo di sms, e-mail, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta”.
15) Il Sig. contribuirà al pagamento del mutuo cointestato con la Sig.ra Persona_1
fino alla sua estinzione, versando il 50% della rata mensile alla Sig.ra Parte_1
Parte_1
16) Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi Persona_1 economici nell'interesse del figlio fino a quando lo stesso non sarà economicamente indipendente;
17) I ricorrenti si impegnano vicendevolmente a mantenere una condotta decorosa, nella finalità di assicurare un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ognuno di essi;
18) I ricorrenti si impegnano a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
19) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei documenti di espatrio per il figlio;
20) I ricorrenti dichiarano che le suesposte condizioni risultano soddisfacenti per entrambi, quindi le accettano e sottoscrivono.”
4. Il Collegio, valutata la rispondenza delle suddette condizioni al superiore interesse della prole, ritiene di poter recepire l'accordo delle parti.
5. In ragione degli interessi coinvolti e del raggiunto accordo, le spese del giudizio sono interamente compensate .
P.Q.M.
1) DISPONE che il figlio , nato il [...], Persona_1 venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
2) DISPONE che le modalità di esercizio del diritto di visita e di mantenimento del minore nonché gli altri aspetti di esercizio della responsabilità genitoriale siano disciplinati secondo quanto previsto pag. 5 dall'accordo raggiunto tra le parti riportato al punto 3 della parte motiva;
3) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi tra le parti non concernenti l'esercizio della responsabilità genitoriale;
4) COMPENSA le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10.12.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Teresa Guerrieri
IL PRESIDENTE dott.ssa Eleonora Polidori
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