Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 13/02/2026, n. 867
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Estinzione del credito per prescrizione

    L'eccezione di estinzione del credito va proposta nei confronti dell'ente impositore e non dell'agente per la riscossione, il quale è mero destinatario del pagamento.

  • Inammissibile
    Nullità dell'atto per violazione dell'art.7 L.nr.212/2000

    Non specificato quali atti richiamati in cartella non siano stati allegati, rendendo la censura generica e la controparte priva di difesa.

  • Inammissibile
    Omessa notifica degli atti presupposti

    La doglianza è generica in quanto il contribuente non indica quali siano gli atti presupposti rispetto a ciascuna cartella. Inoltre, il contribuente contesta l'omessa prova dell'effettiva notifica delle cartelle, che sono l'oggetto dell'opposizione.

  • Rigettato
    Violazione del principio del giusto procedimento

    Tale doglianza andava indirizzata verso l'Amministrazione e non l'Agente per la riscossione.

  • Rigettato
    Violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva

    Tale doglianza andava indirizzata verso l'Amministrazione e non l'Agente per la riscossione.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione degli atti opposti

    Le cartelle notificate sono conformi al modello legale approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 13/02/2026, n. 867
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 867
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo