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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 13/02/2026, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 867/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:50 con la seguente composizione collegiale:
STASSANO MAURA, Presidente e Relatore
FERRARO MARIA AUSILIA, Giudice
RUSSO PASQUALE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5502/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240022997733000 CESSAZ RAPP LAV 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240022997733000 IMPOSTA SOSTIT 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240022997733000 IRES-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240022997733000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240022997733000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240022997733000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240022997733000 REC.CREDITO.IMP 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240022997733000 REC.CREDITO.IMP 2020 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240022997834000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240022997834000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 111/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Considerato che atto inviato in data 10 luglio 2024 la s.r.l. Ricorrente_1 in p. del l.r. p.t. proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento nr. 034 2024 0022997733 000 ed avverso la cartella di pagamento nr. 034 20240022997834 000 notificate da AdER in data 12 giugno 2024 nell'interesse di
AdE e della Regione Calabria ed avente ad aggetto il mancato pagamento di crediti erariali e di tassa automobilistica per il periodo di imposta dal 2018 al 2021, e deduceva :
di essere estinto il credito complessivo per maturata prescrizione,
la nullità dell'atto per violazione dell'art.7 L.nr.212/2000,
omessa notifica degli atti violazione del principio del giusto procedimento,
la violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva;
e concludeva
per l'annullamento, previa inibitoria, dell'atto con ogni conseguenza
All'esito dell'udienza del 20 gennaio 2026, il giudice, preso atto della mancata costituzione di parte resistente, formulava riserva di deposito di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' infondato il primo motivo nella misura in cui l'eccezione di estinzione del credito va dispiegata nei confronti dell'ente impositore e non già nei confronti dell'Agente per la riscossione : “ In tema di contenzioso tributario, qualora il contribuente abbia impugnato una cartella esattoriale, emessa dal concessionario per la riscossione, per motivi che non attengono a vizi della cartella medesima, il ricorso deve essere notificato all'ente impositore quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, essendo il concessionario un mero destinatario del pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico dell'art. 1188 c.c., il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento.
“ ( Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5062 del 16/02/2022).
Con il secondo motivo di censura parte ricorrente lamenta il difetto di motivazione degli atti opposti;
la censura è infondata per essere le due cartelle notificate conformi al modello legale approvato con provvedimento 17 gennaio 2022 nr. 14113/2022 a firma del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Inammissibile per genericità la censura sulla omessa allegazione degli atti richiamati, dal momento in cui neppure indica quali siano gli atti richiamati in cartella e non allegati;
con la conseguenza che controparte resta priva di difesa anche in ordine ad una possibile avvenuta notifica di atti, poi mal custoditi dal contribuente . Inammissibile per genericità la doglianza in ordine all'omessa notifica degli atti presupposti, nella misura in cui il contribuente neppure indica quali siano, rispetto a ciascuna delle due cartelle di pagamento, gli atti presupposti . Peraltro la parte lamenta ( ved. pag. 10) l'omessa prova dell'effettiva notifica delle cartelle, evidentemente trascurando il fatto centrale che oggetto di opposizione sono due cartelle di pagamento.
Lamenta infine il contribuente la violazione dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, anche tale doglianza andava indirizzata versus l'Amministrazione e non già l'Agente per la riscossione.
Al rigetto del ricorso, segue la condanna del soccombente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da s.r.l. Ricorrente_1 nei confronti di AdER, ciascuno in persona del rispettivo l.r. p.t. , così provvede : Respinge il ricorso, Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della costitutita parte resistente delle spese di lite del grado, liquidate in complessivi
€ 4.671 oltre IVA CP RF e spese vive come per legge.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:50 con la seguente composizione collegiale:
STASSANO MAURA, Presidente e Relatore
FERRARO MARIA AUSILIA, Giudice
RUSSO PASQUALE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5502/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240022997733000 CESSAZ RAPP LAV 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240022997733000 IMPOSTA SOSTIT 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240022997733000 IRES-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240022997733000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240022997733000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240022997733000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240022997733000 REC.CREDITO.IMP 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240022997733000 REC.CREDITO.IMP 2020 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240022997834000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240022997834000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 111/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Considerato che atto inviato in data 10 luglio 2024 la s.r.l. Ricorrente_1 in p. del l.r. p.t. proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento nr. 034 2024 0022997733 000 ed avverso la cartella di pagamento nr. 034 20240022997834 000 notificate da AdER in data 12 giugno 2024 nell'interesse di
AdE e della Regione Calabria ed avente ad aggetto il mancato pagamento di crediti erariali e di tassa automobilistica per il periodo di imposta dal 2018 al 2021, e deduceva :
di essere estinto il credito complessivo per maturata prescrizione,
la nullità dell'atto per violazione dell'art.7 L.nr.212/2000,
omessa notifica degli atti violazione del principio del giusto procedimento,
la violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva;
e concludeva
per l'annullamento, previa inibitoria, dell'atto con ogni conseguenza
All'esito dell'udienza del 20 gennaio 2026, il giudice, preso atto della mancata costituzione di parte resistente, formulava riserva di deposito di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' infondato il primo motivo nella misura in cui l'eccezione di estinzione del credito va dispiegata nei confronti dell'ente impositore e non già nei confronti dell'Agente per la riscossione : “ In tema di contenzioso tributario, qualora il contribuente abbia impugnato una cartella esattoriale, emessa dal concessionario per la riscossione, per motivi che non attengono a vizi della cartella medesima, il ricorso deve essere notificato all'ente impositore quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, essendo il concessionario un mero destinatario del pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico dell'art. 1188 c.c., il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento.
“ ( Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5062 del 16/02/2022).
Con il secondo motivo di censura parte ricorrente lamenta il difetto di motivazione degli atti opposti;
la censura è infondata per essere le due cartelle notificate conformi al modello legale approvato con provvedimento 17 gennaio 2022 nr. 14113/2022 a firma del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Inammissibile per genericità la censura sulla omessa allegazione degli atti richiamati, dal momento in cui neppure indica quali siano gli atti richiamati in cartella e non allegati;
con la conseguenza che controparte resta priva di difesa anche in ordine ad una possibile avvenuta notifica di atti, poi mal custoditi dal contribuente . Inammissibile per genericità la doglianza in ordine all'omessa notifica degli atti presupposti, nella misura in cui il contribuente neppure indica quali siano, rispetto a ciascuna delle due cartelle di pagamento, gli atti presupposti . Peraltro la parte lamenta ( ved. pag. 10) l'omessa prova dell'effettiva notifica delle cartelle, evidentemente trascurando il fatto centrale che oggetto di opposizione sono due cartelle di pagamento.
Lamenta infine il contribuente la violazione dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, anche tale doglianza andava indirizzata versus l'Amministrazione e non già l'Agente per la riscossione.
Al rigetto del ricorso, segue la condanna del soccombente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da s.r.l. Ricorrente_1 nei confronti di AdER, ciascuno in persona del rispettivo l.r. p.t. , così provvede : Respinge il ricorso, Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della costitutita parte resistente delle spese di lite del grado, liquidate in complessivi
€ 4.671 oltre IVA CP RF e spese vive come per legge.