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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/05/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Filomena De Sanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 328 del R.G.A.C. dell'anno 2022, a cui è riunito il giudizio n. 3112/2022
RGAC, vertente
TRA
e , con il patrocinio Parte_1 Parte_2 dell'avvocato SEMERARO ROSA
ATTORI
E
, in persona del l.r.p.t., quale mandataria di , con CP_1 Controparte_2 il patrocinio dell'avvocato VILLECCO ALESSANDRA
CONVENUTO
Oggetto: opposizione a precetto – opposizione all'esecuzione
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto dell'importo di euro 784.469,02 ad essi notificato in forza di decreto ingiuntivo n. 327/1988, provvisoriamente esecutivo, Parte_3 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 15.03.1988 nei confronti di e e Controparte_3 [...]
, deceduti rispettivamente nel 2007 e nel 2021, in relazione a contratti di apertura di credito CP_4
e relative fideiussioni rimasti insoluti.
Gli opponenti hanno, in particolare, eccepito l' “illegittimità e/o invalidità e/o nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto attesa la mancanza della qualità di eredi” atteso che con Controparte_3 testamento del 10.01.1999 (pubblicato il 19.11.2015) ha istituito come erede universale la moglie
e non avendo essi effettuato alcuna accettazione dell'eredità devoluta ab intestato Controparte_4 dalla madre, deceduta in data 07.07.2021”. A sostegno delle loro ragioni, i germani hanno, inoltre, rappresentato che “l'atto di compravendita (rep. 76115 n.28792 di raccolta del 24.11.2009) per
Notaio citato da controparte quale accettazione di eredità (doc. n.4), nel quale gli istanti Per_1 hanno venduto una quota di un bene dichiarando di esserne divenuti proprietari per successione di
è precedente alla scoperta ed alla pubblicazione del testamento del predetto, per Controparte_3 cui conseguentemente la successione di è divenuta testamentaria in favore Controparte_3 dell'unica erede nominata ”. Controparte_4
Sulla base di quanto dedotto, gli opponenti hanno, quindi, chiesto al Tribunale “in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione ex lege oggi intrapresa mediante sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto opposto in ragione dei gravi motivi di cui in narrativa da ritenersi qui in toto riportati e trascritti;
nel merito, accertare e dichiarare che l'atto di precetto notificato il 7.01.2022 dell'importo di euro 784.469,02(eurosettecentoottantaquattromilaquattrocentosessantanove/02) risulta inesistente e/o invalido e/o nullo e/o inefficace e/o illegittimo e/o infondato e non produttivo di effetti giuridici per difetto della qualità di eredi degli attori e quindi per difetto di legittimazione passiva e per l'effetto voler accertare e dichiarare che l'odierna parte creditrice opposta non ha diritto a procedere all'esecuzione forzata nei confronti di e di Parte_1 [...]
”, vinti gli onorari e le spese di lite. Parte_2
Costituitasi in giudizio, , nella qualità di mandataria di , ha resistito Parte_3 Controparte_5 alla domanda allegandone l'infondatezza per avere gli opponenti accettato volontariamente e tacitamente l'eredità del padre, unitamente alla madre, nel 2009 attraverso l'atto di compravendita
(rep. 76115 n.28792 di raccolta del 24.11.2009) per Notaio con il quale hanno venduto una Per_1 quota di un bene dichiarando di esserne divenuti proprietari per successione di . Controparte_3
L'opposta ha inoltre rappresentato che il testamento olografo con cui il avrebbe Controparte_3 nominato come propria unica erede la sola moglie , pubblicato sei anni dopo (nel Controparte_4
2015) in difetto di trascrizione nei registri immobiliari non è ad essa opponibile. ha, infine, Pt_3 dedotto che la successione testamentaria non può, in ogni caso, superare quella precedentemente trascritta dal momento, a ciò ostando il disposto dell'art. 457, comma 3 c.c. secondo cui “le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari”, tali essendo gli odierni opponenti in quanto figli del de cuius.
L'opposta ha, quindi, chiesto al Tribunale, disattese “ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare la proposta opposizione poiché inammissibile nonchè infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo portato dal precetto, il
Tribunale, su istanza delle parti, ritenuta la ricorrenza dei presupposti di legge, ha riunito al presente giudizio la causa n. 3112/2022 RGAC, introdotta ai sensi dell'art. 618 c.p.c. dalla sola Parte_2 ed avente ad oggetto l'opposizione all'esecuzione nelle more intrapresa dall'opposta contro i
[...] germani istanti, pendente nello stesso stato e grado davanti ad altro Giudice della Sezione, ed ha differito il processo, su impulso delle parti, in attesa della definizione del procedimento di reclamo incardinato dagli opponenti avverso l'ordinanza di diniego della sospensiva emesso il 17.11.2022.
Acquisito l'esito del reclamo e concessi alle parti i chiesti termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., in difetto di istanze di prova costituenda, la causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni ed infine trattenuta in decisione, sulle conclusioni cartolari delle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
L'opposizione a precetto non è fondata.
Pacifica l'accettazione tacita dell'eredità del padre da parte degli attori, avvenuta con l'atto di compravendita (rep. 76115 n.28792 di raccolta del 24.11.2009) per Notaio con il quale hanno Per_1 essi venduto una quota di un bene dichiarando di esserne divenuti proprietari per successione di non appare fondata la tesi, sostenuta dai due germani, secondo cui essi, essendo Controparte_3 stati totalmente pretermessi dal padre con testamento olografo scoperto dalla madre successivamente all'accettazione tacita anzidetta e non avendo esperito l'azione di riduzione o di annullamento del testamento, non rivestirebbero la qualità di eredi non rispondendo così dei debiti ereditari.
Ed infatti, come già ritenuto dal Tribunale nell'ordinanza di rigetto della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, confermata con più ampia e articolata motivazione dal Collegio a seguito del reclamo promosso dagli opponenti, secondo l'orientamento uniforme e condiviso della giurisprudenza di legittimità, “l'atto di accettazione dell'eredità, in applicazione del principio "semel heres semper heres", è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l'acquisto della qualità di erede, la quale permane, non solo qualora l'accettante intenda revocare l'atto di accettazione in precedenza posto in essere, ma anche nell'ipotesi in cui questi compia un successivo atto di rinuncia all'eredità.
La regola della retroattività della rinuncia deve, infatti, essere riferita alla sola ipotesi in cui nelle more tra l'apertura della successione e la data della rinuncia il chiamato non abbia ancora posto in essere atti idonei ad accettare l'eredità, e non anche al diverso caso in cui nelle more sia intervenuta
l'accettazione dell'eredità” (tra le altre, v. Cass. civ., n. 15663/2020).
Ne deriva che, ferma la qualità di eredi del padre assunta in maniera irreversibile dagli opponenti con l'accettazione tacita anzidetta (semel heres, semper heres), poiché, ai sensi dell'art. 457, comma 3
c.p.c., “le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari”, deve ritenersi che e siano eredi a tutti gli effetti Parte_1 Parte_2 del padre, non rilevando, sotto questo aspetto, la circostanza che gli attori non abbiano esperito azione di riduzione né ricorrendo, nella specie, i presupposti di cui all'art. 463 c.c. (Casi di indegnità a succedere) che avrebbero potuto determinare, se giudizialmente accertati, l'esclusione dalla successione (anche) del legittimario.
Pertanto, gli attori rispondono essi dei debiti paterni.
E ne rispondono per l'interezza, pro quota, non essendo opponibile al creditore il testamento olografo, pubblicato successivamente all'atto di vendita costituente accettazione tacita dell'eredità paterna da parte degli attori e non trascritto.
L'omessa trascrizione, contestata dagli opponenti, risulta in maniera chiara dall'esame delle visure prodotte da entrambe le parti, nonché dalla relazione peritale depositata dagli stessi opponenti, la quale dà invero atto della mera registrazione del testamento olografo del (avvenuta Controparte_3 il 20.11.2015) ma non della sua trascrizione.
Sul punto, è appena il caso di osservare che la registrazione di un atto costituisce adempimento che conferisce all'atto data certa ed ha unicamente rilievo fiscale. Solo la trascrizione rende l'atto, registrato, opponibile ai terzi.
Parimenti irrilevante ai medesimi fini è la trascrizione della successione testamentaria che non implica accettazione tacita dell'eredità costituendo anch'esso un mero adempimento fiscale da parte dell'erede (cfr., tra le altre, Cass. civ., n. 178/1996, n. 5463/1988, n.5688/1988).
Per le ragioni esposte, l'opposizione a precetto deve essere rigettata.
Consegue alla presente pronuncia anche il rigetto dell'opposizione al pignoramento promossa da
[...]
siccome fondata sulla medesima eccezione da parte dell'attrice, ovverosia il dedotto Parte_2 difetto della sua qualità di erede del padre.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa (compreso tra euro 520.001,00 ed euro 1.000.000,00), a tariffa compresa tra minimo e medio in ragione della complessità delle questioni trattate (fase di studio: euro 3.000,00, fase introduttiva: euro 2.000,00, fase di trattazione: euro 7.000,00, fase decisoria: euro 4.500,00)
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così decide:
- rigetta l'opposizione a precetto e l'opposizione all'esecuzione presentate dagli opponenti;
- condanna gli attori al pagamento, in solido, delle spese legali sostenute da parte opposta che liquida in euro 16.500,00 per onorari professionali, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge.
Cosenza, 03/05/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Filomena De Sanzo