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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 20/10/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE UNICA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
dr. Marcello Testaquatra Presidente
dr. Calogero Domenico Cammarata Giudice
dr. DR AS Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1640 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], (c.f. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Palermo, Viale delle C.F._1
Alpi n. 113, presso lo studio dell'Avv. Maria Lavinia Benigno (pec:
[...]
, che lo rappresenta e difende giusta procura in Email_1
atti;
– ricorrente –
E
, nata a [...], in data [...], (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Caltanissetta, Viale C.F._2
della Regione n. 30, presso lo studio dell'Avv. Calogero Buscarino (pec:
, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_2 – resistente –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da note di udienza del 25.6.2025 al quale si rinvia.
Il P.M. non si è opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.10.2022, , premesso Parte_1
di avere contratto matrimonio concordatario con in Controparte_1
data 13.10.2001 a Valledolmo (PA), trascritto nei registri dello Stato Civile
del predetto Comune dell'anno 2001, parte II, serie A, n. 12, che da tale unione erano nati i figli il 29.4.2001, maggiorenne ed economica- Per_1
mente indipendente, che convive con il proprio compagno, il Per_2
9.8.2004, maggiorenne ma non economicamente indipendente, e Per_3
l'11.9.2011 minore di età, ha dedotto: che con sentenza parziale n.
365/2022 del 9-16.5.2022 il Tribunale di Caltanissetta aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, revocando la statuizione dell'ordi-
nanza presidenziale relativa all'obbligo a carico del padre di versare un as-
segno a titolo di contributo di mantenimento in favore della figlia Per_4
che si trovava in una situazione economica disagiata determinata
[...]
dal fatto che non svolgeva alcuna attività lavorativa, non percepiva reddito alcuno, nè era titolare di cespiti patrimoniali;
che posse- Parte_2
deva capacità lavorativa, disponeva di mezzi di autonomo sostentamento,
- 2 - percepiva anche il reddito di cittadinanza e svolgeva lavori saltuari, come dalla stessa precedentemente dichiarato nel corso del procedimento di se-
parazione personale, tanto che la stessa non aveva mai fatto richiesta di mantenimento.
Sul presupposto che le parti non si erano riconciliate, dunque, il ricor-
rente ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matri-
monio, disporre l'affidamento condiviso della figlia con collocamento Per_3
prevalente presso l'abitazione della madre e disciplina del diritto di visita del padre, confermare le statuizioni economiche stabilite nella sentenza parziale di separazione n. 365/2022 e nell'ordinanza presidenziale del
14.7.2020, nello specifico ponendo a carico del ricorrente l'obbligo di ver-
sare in favore dei figli e l'assegno di mantenimento di im- Per_2 Per_3
porto complessivo pari ad € 200,00 mensili (€ 100,00 per ciascun figlio),
oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie agli stessi, senza nessuna previsione a titolo di contributo del mantenimento di . Parte_2
Costituendosi in giudizio, la resistente ha contestato le argomentazioni del ricorrente eccependo l'improcedibilità delle domande relative all'affida-
mento condiviso nonché agli aspetti economici in ragione della pendenza del procedimento di separazione personale iscritto al n. 2500/2019 R.G.;
ha poi dedotto che il ricorrente svolgeva attività lavorativa presso la ditta
GLS di Trasporti in Feuchtvangen Daimlerstrabe 5 (Germania) e da circa un anno aveva sospeso il versamento del contributo al mantenimento in favore dei figli, circostanza che aveva indotto la resistente ad inoltrare in data 27.9.2022 querela per violazione dell'art. 570 c. II c.p. (cfr. documento n.1 allegato alla memoria difensiva della resistente); ha poi aggiunto che il
- 3 - ricorrente aveva utilizzato l'indennità di frequenza della figlia per Per_1
acquistare un nuovo autoveicolo e aveva rilasciato in data 5.1.2021 una dichiarazione scritta in cui diceva di rifiutare i propri figli.
La resistente ha quindi chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dichiarando improcedibili le domande di affidamento e di contributo di mantenimento o, in subordine, di affidare la figlia minore in via esclusiva alla madre , disciplinare gli incontri Per_3 Parte_2
con il padre, porre a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 [...]
un assegno a titolo di contributo di mantenimento in favore Parte_3
dei figli di importo pari ad € 300,00, rivalutabile annual- Per_2 Per_3
mente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del ricorrente, con ordinanza del 29.1.2023 sono stati adottati i provvedimenti temporanei e urgenti con revoca delle dispo-
sizioni concernenti l'affidamento del figlio divenuto maggiorenne, Per_2
affidamento esclusivo della figlia alla madre anche per le decisioni di Per_3
maggiore importanza, disciplina del diritto di visita del padre e conferma delle statuizioni contenute nell'ordinanza presidenziale resa nel giudizio di separazione per ciò che attiene all'assegno dovuto da in Parte_1
favore della resistente per il mantenimento dei figli e;
la Per_2 Per_3
causa è stata quindi rimessa dinanzi al Giudice istruttore.
All'udienza del 20.9.2023, parte ricorrente ha chiesto l'emissione della sentenza sullo status, sicché la causa è stata assunta in decisione senza termini previo inoltro degli atti al Pubblico Ministero.
Con sentenza non definitiva n. 714/2023 pubblicata il 23.10.2023,
- 4 - passata in giudicato il 26.10.2023, il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordata-
rio contratto in Valledolmo (PA), in data 13.10.2001, da Parte_1
e ; la causa è stata rimessa al Giudice Istruttore per la Parte_2
prosecuzione del giudizio.
Rigettate le istanze istruttorie e onerate le parti di produrre in giudizio copia delle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni o certifica-
zione attestante il mancato deposito, la causa è stata rinviata per il prosie-
guo ed è stata assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Disposta la rimessione sul ruolo per procedere all'ascolto della minore la causa è stata nuovamente assunta in decisione senza termini. Per_3
Il Pubblico Ministero non si è opposto.
*****
Tanto premesso, nulla deve disporsi in merito all'affidamento dei figli e ormai maggiorenni. Per_1 Per_5
Come già disposto con ordinanza presidenziale del 29-30.1.2023,
nell'interesse preminente della minore appare necessario allo stato Per_3
discostarsi dal modello normativo di affidamento condiviso, essendo mag-
giormente conforme all'interesse della minore l'affidamento esclusivo alla madre , tenuto conto del resto del disinteresse economico Parte_2
e morale manifestato dal padre. Oltre a quanto già rilevato in ordinanza presidenziale, la stessa minore ha dichiarato di non avere alcun rapporto con il padre, neppure telefonico da quando lo stesso è andato in Germania
(cfr. verbale di udienza del 25.6.2025).
- 5 - Per quanto attiene al diritto di visita del padre, può confermarsi quanto disposto con la sentenza di separazione;
gli incontri del padre con la figlia avverranno quindi nei tempi e con le modalità stabilite dal Consultorio fa-
miliare territorialmente competente in relazione al luogo di residenza della minore, qualora lo stesso venga compulsato dal ricorrente e comunque nel rispetto della volontà della minore.
Sulle richieste di natura economica, con riferimento all'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento dei figli occorre premet- Per_2 Per_3
tere che a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha di- ritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanita- rio, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il pa- rametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (che richiama oggi l'art. 316 bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di la- voro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valo- rizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cf. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Ebbene, deve darsi atto che nel corso del giudizio è stata pronunciata la
- 6 - sentenza definitiva di separazione con la quale l'importo dell'assegno di man- tenimento è stato fissato nella misura di € 300,00 mensili;
ora, ritiene il Col- legio che le dichiarazioni dei redditi prodotte dal ricorrente non diano conto degli effettivi redditi percepiti dall' ma solo di quelli prodotti in Ita- Pt_1
lia. Può infatti ritenersi provato che il ricorrente svolga attività lavorativa in
Germania, dal momento che lo stesso si è trasferito là da anni (come dichia- rato anche dalla figlia) e non è neppure comparso alla prima udienza proprio perché si trovava lì per motivi di lavoro (come riferito dal difensore in udienza). Deve dunque prevedersi un assegno di mantenimento di € 300,00
(€ 150,00 a figlio) con decorrenza dalla domanda.
È inammissibile la domanda di versamento diretto a carico del datore di lavoro, in primo luogo, perché formulata solo in comparsa conclusionale e, in secondo luogo, poiché in seguito alla pronuncia di divorzio deve trovare ap- plicazione l'art. 8 L. 898/1970, nella formulazione vigente al momento dell'introduzione del giudizio.
Le spese di lite vanno poste a carico del ricorrente rimasto soccombente e liquidate in dispositivo riducendo i valori medi dello scaglione di riferimento per la semplicità delle questioni trattate e la limitata attività istruttoria svolta, con distrazione dei compensi relativi alle fasi istruttoria e decisionale in favore dell'Erario stante l'ammissione della resistente al patrocinio a spese dello
Stato a seguito di istanza depositata nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- 7 - a) conferma l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre Per_3
anche per le decisioni di maggiore interesse;
Parte_2
b) Disciplina il diritto di visita del padre secondo le modalità indicate in parte motiva;
c) Pone a carico di l'obbligo di versare in favore di Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_2 [...]
la somma complessiva di € 300,00 (€ 150,00 per cia- Per_6 Per_3
scun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse degli stessi,
con decorrenza dalla domanda;
d) Dichiara inammissibile la domanda di versamento diretto dell' Pt_4
nei confronti del datore di lavoro;
[...]
e) Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della resistente, che liquida in complessivi € 4.200,00 (di cui € 2.600,00
da distrarsi in favore dell'Erario), oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione unica civile del Tribu-
nale di Caltanissetta in data 17.10.2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Marcello Testaquatra
DR AS
- 8 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE UNICA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
dr. Marcello Testaquatra Presidente
dr. Calogero Domenico Cammarata Giudice
dr. DR AS Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1640 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], (c.f. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Palermo, Viale delle C.F._1
Alpi n. 113, presso lo studio dell'Avv. Maria Lavinia Benigno (pec:
[...]
, che lo rappresenta e difende giusta procura in Email_1
atti;
– ricorrente –
E
, nata a [...], in data [...], (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Caltanissetta, Viale C.F._2
della Regione n. 30, presso lo studio dell'Avv. Calogero Buscarino (pec:
, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_2 – resistente –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da note di udienza del 25.6.2025 al quale si rinvia.
Il P.M. non si è opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.10.2022, , premesso Parte_1
di avere contratto matrimonio concordatario con in Controparte_1
data 13.10.2001 a Valledolmo (PA), trascritto nei registri dello Stato Civile
del predetto Comune dell'anno 2001, parte II, serie A, n. 12, che da tale unione erano nati i figli il 29.4.2001, maggiorenne ed economica- Per_1
mente indipendente, che convive con il proprio compagno, il Per_2
9.8.2004, maggiorenne ma non economicamente indipendente, e Per_3
l'11.9.2011 minore di età, ha dedotto: che con sentenza parziale n.
365/2022 del 9-16.5.2022 il Tribunale di Caltanissetta aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, revocando la statuizione dell'ordi-
nanza presidenziale relativa all'obbligo a carico del padre di versare un as-
segno a titolo di contributo di mantenimento in favore della figlia Per_4
che si trovava in una situazione economica disagiata determinata
[...]
dal fatto che non svolgeva alcuna attività lavorativa, non percepiva reddito alcuno, nè era titolare di cespiti patrimoniali;
che posse- Parte_2
deva capacità lavorativa, disponeva di mezzi di autonomo sostentamento,
- 2 - percepiva anche il reddito di cittadinanza e svolgeva lavori saltuari, come dalla stessa precedentemente dichiarato nel corso del procedimento di se-
parazione personale, tanto che la stessa non aveva mai fatto richiesta di mantenimento.
Sul presupposto che le parti non si erano riconciliate, dunque, il ricor-
rente ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matri-
monio, disporre l'affidamento condiviso della figlia con collocamento Per_3
prevalente presso l'abitazione della madre e disciplina del diritto di visita del padre, confermare le statuizioni economiche stabilite nella sentenza parziale di separazione n. 365/2022 e nell'ordinanza presidenziale del
14.7.2020, nello specifico ponendo a carico del ricorrente l'obbligo di ver-
sare in favore dei figli e l'assegno di mantenimento di im- Per_2 Per_3
porto complessivo pari ad € 200,00 mensili (€ 100,00 per ciascun figlio),
oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie agli stessi, senza nessuna previsione a titolo di contributo del mantenimento di . Parte_2
Costituendosi in giudizio, la resistente ha contestato le argomentazioni del ricorrente eccependo l'improcedibilità delle domande relative all'affida-
mento condiviso nonché agli aspetti economici in ragione della pendenza del procedimento di separazione personale iscritto al n. 2500/2019 R.G.;
ha poi dedotto che il ricorrente svolgeva attività lavorativa presso la ditta
GLS di Trasporti in Feuchtvangen Daimlerstrabe 5 (Germania) e da circa un anno aveva sospeso il versamento del contributo al mantenimento in favore dei figli, circostanza che aveva indotto la resistente ad inoltrare in data 27.9.2022 querela per violazione dell'art. 570 c. II c.p. (cfr. documento n.1 allegato alla memoria difensiva della resistente); ha poi aggiunto che il
- 3 - ricorrente aveva utilizzato l'indennità di frequenza della figlia per Per_1
acquistare un nuovo autoveicolo e aveva rilasciato in data 5.1.2021 una dichiarazione scritta in cui diceva di rifiutare i propri figli.
La resistente ha quindi chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dichiarando improcedibili le domande di affidamento e di contributo di mantenimento o, in subordine, di affidare la figlia minore in via esclusiva alla madre , disciplinare gli incontri Per_3 Parte_2
con il padre, porre a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 [...]
un assegno a titolo di contributo di mantenimento in favore Parte_3
dei figli di importo pari ad € 300,00, rivalutabile annual- Per_2 Per_3
mente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del ricorrente, con ordinanza del 29.1.2023 sono stati adottati i provvedimenti temporanei e urgenti con revoca delle dispo-
sizioni concernenti l'affidamento del figlio divenuto maggiorenne, Per_2
affidamento esclusivo della figlia alla madre anche per le decisioni di Per_3
maggiore importanza, disciplina del diritto di visita del padre e conferma delle statuizioni contenute nell'ordinanza presidenziale resa nel giudizio di separazione per ciò che attiene all'assegno dovuto da in Parte_1
favore della resistente per il mantenimento dei figli e;
la Per_2 Per_3
causa è stata quindi rimessa dinanzi al Giudice istruttore.
All'udienza del 20.9.2023, parte ricorrente ha chiesto l'emissione della sentenza sullo status, sicché la causa è stata assunta in decisione senza termini previo inoltro degli atti al Pubblico Ministero.
Con sentenza non definitiva n. 714/2023 pubblicata il 23.10.2023,
- 4 - passata in giudicato il 26.10.2023, il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordata-
rio contratto in Valledolmo (PA), in data 13.10.2001, da Parte_1
e ; la causa è stata rimessa al Giudice Istruttore per la Parte_2
prosecuzione del giudizio.
Rigettate le istanze istruttorie e onerate le parti di produrre in giudizio copia delle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni o certifica-
zione attestante il mancato deposito, la causa è stata rinviata per il prosie-
guo ed è stata assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Disposta la rimessione sul ruolo per procedere all'ascolto della minore la causa è stata nuovamente assunta in decisione senza termini. Per_3
Il Pubblico Ministero non si è opposto.
*****
Tanto premesso, nulla deve disporsi in merito all'affidamento dei figli e ormai maggiorenni. Per_1 Per_5
Come già disposto con ordinanza presidenziale del 29-30.1.2023,
nell'interesse preminente della minore appare necessario allo stato Per_3
discostarsi dal modello normativo di affidamento condiviso, essendo mag-
giormente conforme all'interesse della minore l'affidamento esclusivo alla madre , tenuto conto del resto del disinteresse economico Parte_2
e morale manifestato dal padre. Oltre a quanto già rilevato in ordinanza presidenziale, la stessa minore ha dichiarato di non avere alcun rapporto con il padre, neppure telefonico da quando lo stesso è andato in Germania
(cfr. verbale di udienza del 25.6.2025).
- 5 - Per quanto attiene al diritto di visita del padre, può confermarsi quanto disposto con la sentenza di separazione;
gli incontri del padre con la figlia avverranno quindi nei tempi e con le modalità stabilite dal Consultorio fa-
miliare territorialmente competente in relazione al luogo di residenza della minore, qualora lo stesso venga compulsato dal ricorrente e comunque nel rispetto della volontà della minore.
Sulle richieste di natura economica, con riferimento all'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento dei figli occorre premet- Per_2 Per_3
tere che a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha di- ritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanita- rio, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il pa- rametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (che richiama oggi l'art. 316 bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di la- voro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valo- rizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cf. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Ebbene, deve darsi atto che nel corso del giudizio è stata pronunciata la
- 6 - sentenza definitiva di separazione con la quale l'importo dell'assegno di man- tenimento è stato fissato nella misura di € 300,00 mensili;
ora, ritiene il Col- legio che le dichiarazioni dei redditi prodotte dal ricorrente non diano conto degli effettivi redditi percepiti dall' ma solo di quelli prodotti in Ita- Pt_1
lia. Può infatti ritenersi provato che il ricorrente svolga attività lavorativa in
Germania, dal momento che lo stesso si è trasferito là da anni (come dichia- rato anche dalla figlia) e non è neppure comparso alla prima udienza proprio perché si trovava lì per motivi di lavoro (come riferito dal difensore in udienza). Deve dunque prevedersi un assegno di mantenimento di € 300,00
(€ 150,00 a figlio) con decorrenza dalla domanda.
È inammissibile la domanda di versamento diretto a carico del datore di lavoro, in primo luogo, perché formulata solo in comparsa conclusionale e, in secondo luogo, poiché in seguito alla pronuncia di divorzio deve trovare ap- plicazione l'art. 8 L. 898/1970, nella formulazione vigente al momento dell'introduzione del giudizio.
Le spese di lite vanno poste a carico del ricorrente rimasto soccombente e liquidate in dispositivo riducendo i valori medi dello scaglione di riferimento per la semplicità delle questioni trattate e la limitata attività istruttoria svolta, con distrazione dei compensi relativi alle fasi istruttoria e decisionale in favore dell'Erario stante l'ammissione della resistente al patrocinio a spese dello
Stato a seguito di istanza depositata nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- 7 - a) conferma l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre Per_3
anche per le decisioni di maggiore interesse;
Parte_2
b) Disciplina il diritto di visita del padre secondo le modalità indicate in parte motiva;
c) Pone a carico di l'obbligo di versare in favore di Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_2 [...]
la somma complessiva di € 300,00 (€ 150,00 per cia- Per_6 Per_3
scun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse degli stessi,
con decorrenza dalla domanda;
d) Dichiara inammissibile la domanda di versamento diretto dell' Pt_4
nei confronti del datore di lavoro;
[...]
e) Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della resistente, che liquida in complessivi € 4.200,00 (di cui € 2.600,00
da distrarsi in favore dell'Erario), oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione unica civile del Tribu-
nale di Caltanissetta in data 17.10.2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Marcello Testaquatra
DR AS
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