CASS
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/04/2025, n. 14512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14512 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AU RK nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/11/2024 del TRIBUNALE di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT: lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIULIO ROMANO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Cagliari ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata da KO RA avverso il provvedimento di sequestro preventivo emesso il 3 ottobre 2024 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari. La motivazione del provvedimento è incentrata sulla assenza dell'interesse ad impugnare in capo all'istante alla luce del fatto che al momento della proposizione del ricorso il provvedimento risultava ancora non eseguito e che per tale ragione, in base al disposto dell'art. 324 cod. proc. pen., il dies a quo, a partire dal quale può essere azionato il mezzo di impugnazione, è costituito dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro. Penale Sent. Sez. 2 Num. 14512 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 19/02/2025 2. Con il ricorso, l'imputato deduce due motivi, in entrambi lamentando violazione di legge (art. 606, comma 1 lett. e, cod. proc. pen.). Con il primo si afferma l'illogicità della motivazione laddove si è ritenuta inammissibile la richiesta di riesame "per un difetto di legittimazione" in quanto il sequestro non era stato ancora eseguito, non sussistendo perciò un interesse concreto ed attuale dell'indagato a proporre impugnazione. Si afferma nel ricorso che la giurisprudenza di legittimità, quando stabilisce che la legittimazione astratta ad impugnare non sia da sola sufficiente per la proposizione dell'impugnazione, chiarisce che il ricorrente debba avere l'interesse concreto ed attuale ad agire, che viene individuato nel diritto alla restituzione della cosa in sequestro. In altre parole, è necessario stabilire se dagli atti del procedimento, all'atto della discussione del riesame, emerga la prova della titolarità da parte del ricorrente dell'esistenza di un diritto reale sul bene oggetto del decreto di sequestro o di una situazione giuridica soggettiva di detenzione o titolarità del bene medesimo. Con il secondo motivo si deduce mancanza della motivazione circa la sussistenza del periculum in mora nel decreto di sequestro. Si afferma che nel caso di specie la motivazione in ordine alle ragioni di pericolo per cui, nelle more del giudizio, gli indagati potrebbero modificare, disperdere, deteriorare, utilizzare o alienare in via totale il proprio patrimonio, è mancante o apparente giacché si riduce ad una clausola di stile secondo cui "si rischierebbe una dispersione di denaro e di vedere frustrata la confisca prevista obbligatoriamente all'esito del giudizio" (pg. 81), frase ripetitiva e convenzionale inidonea ad assolvere all'onere motivazionale richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va preliminarmente considerato che la questione versata nel processo è quella della sussistenza dell'interesse all'impugnazione e del relativo onere dimostrativo. Si tratta quindi di una quaestio iuris, e non facti, anche se (erroneamente) dedotta sotto il prisma del vizio di motivazione che, in sé, non può essere posto a fondamento di un ricorso per cassazione in base all'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. che ammette la ricorribilità avverso le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 cod. proc. pen. solo per violazione di legge. 2. Quanto al merito della questione dedotta, deve evidenziarsi come il Tribunale, nel dichiarare l'inammissibilità della richiesta di riesame, abbia concluso 2 nel senso (duplice) che (i) "i ricorrenti non hanno assolto tale onere" (di prova dell'avvenuta esecuzione del sequestro, n.d.r.) e che (ii) l'esecuzione del sequestro non risultasse nemmeno dal provvedimento impugnato e dagli atti trasmessi. Tuttavia, entrambe le riportate asserzioni risultano errate. Quanto alla prima (che, cioè, fosse onere del ricorrente fornire la prova dell'avvenuta esecuzione), si osserva che da parte del ricorrente può, al più pretendersi un onere di allegazione della circostanza, ma non di prova dell'avvenuta esecuzione. In tal senso, non solo vi è la seconda delle pronunce indicate dallo stesso Tribunale (Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545 - 01, ove si precisa che "è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, ... l'avvenuta esecuzione del sequestro") ma anche, più recentemente, Sez. 5, n. 8931 del 18/01/2021, Grisolia, Rv. 280642 -01, ove è stato condivisibilmente evidenziato che non "è possibile porre a carico del ricorrente l'onere di allegazione della prova dell'esecuzione o far gravare su di lui gli effetti della mancata allegazione dei verbali dell'esecuzione del sequestro, poiché trattasi, invece, di adempimenti ricadenti sull'autorità procedente. Nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, non è onere del ricorrente produrre l'atto impugnato o copia dello stesso, né di quelli conseguenti, essendo tale acquisizione a carico degli uffici giudiziari coinvolti nella decisione. Ai sensi dell'art. 324, III comma, cod. proc. pen, infatti, in caso di ricorso, i verbali relativi all'esecuzione devono essere allegati al sequestro e inseriti tra gli atti da trasmettere al Tribunale del riesame da parte dell'autorità procedente e, dunque, nello specifico, da parte dell'Ufficio del Pubblico Ministero titolare delle indagini". Non vi era, pertanto, alcuno specifico onere probatorio in capo al ricorrente, che poteva limitarsi (come effettivamente avvenuto) ad allegare all'organo procedente, la intervenuta esecuzione dell'atto. In relaziona alla seconda asserzione (che, cioè, dagli atti non risultasse all'epoca del ricorso, l'esecuzione del sequestro), osserva la Corte che, a fronte della prova quanto meno dell'inizio di esecuzione (si dà atto nel decreto della avvenuta comunicazione del decreto di sequestro all'indagato, al momento della presentazione del ricorso), il Tribunale avrebbe dovuto verificare la effettività dell'asserzione di parte, dell'avvenuta esecuzione, senza ritenersi soddisfatto delle risultanze della nota del Comando dei Carabinieri del 30 ottobre 2024, evidentemente non aggiornata). Si sarebbe così avveduto che il 28 ottobre (il giorno prima del deposito del ricorso introduttivo) aveva preso avvio l'esecuzione a mezzo della notifica del decreto al Banco di Sardegna, con invito a 3 trasferire quanto 'congelato' su due conti del ricorrente al Fondo Unico Giustizia (il documento risulta ora allegato al ricorso per Cassazione). In una situazione, come quella che si è concretamente verificata nel caso in scrutinio, di incertezza e di informazioni contrastanti, e soprattutto di carenza degli atti pervenuti al Tribunale del Riesame, imputabile all'ufficio requirente, che aveva posto in esecuzione il decreto oggetto di riesame senza tempestiva comunicazione al Tribunale ai sensi dell'art. 324 co. 3 cod. proc. pen., 'a seguito' di quelli già trasmessi, è palesemente erronea l'affermazione, contenuta nella decisione impugnata, secondo la quale, in difetto di elementi documentali attestanti l'avvenuta esecuzione del sequestro, la parte ricorrente sarebbe da considerare inottemperante all'onere della prova, segnatamente ai fini della ravvisabilità dell'interesse all'impugnazione, con conseguente inammissibilità dell'istanza di riesame. E' evidente il vizio dal quale è inficiata la decisione, considerato che, in base alla disposizione sopra richiamata, non è onere del ricorrente in riesame produrre l'atto impugnato o copia dello stesso, né quelli che ad esso si riconnettono, essendo tale acquisizione a carico degli uffici giudiziari: della cancelleria del Tribunale, che ne fa richiesta, e dell'ufficio giudiziario procedente (nella specie la Procura della Repubblica che ha chiesto ed eseguito, tramite la polizia giudiziaria, il provvedimento ablativo), tenuto ad ottemperarvi entro il giorno successivo. Il Tribunale del riesame, prima di dichiarare la carenza di interesse per mancata esecuzione del decreto impugnato, era tenuto a verificare, ex officio, se la mancanza dei verbali relativi all'esecuzione del sequestro fosse dovuta alla mancata esecuzione del provvedimento ovvero all'omessa trasmissione degli "atti su cui si fonda il provvedimento impugnato" (art. 324 co.3., cod. proc. pen.), da parte dell'autorità procedente (Sez. 3, n. 39071 del 10/10/2001 Rv. 220270). 3. Quanto appena osservato impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Cagliari, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen., per un nuovo giudizio sul punto. L'ulteriore profilo di ricorso (sul periculum) risulta assorbito.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. Così deciso il 19 febbraio 2025.
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Cagliari ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata da KO RA avverso il provvedimento di sequestro preventivo emesso il 3 ottobre 2024 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari. La motivazione del provvedimento è incentrata sulla assenza dell'interesse ad impugnare in capo all'istante alla luce del fatto che al momento della proposizione del ricorso il provvedimento risultava ancora non eseguito e che per tale ragione, in base al disposto dell'art. 324 cod. proc. pen., il dies a quo, a partire dal quale può essere azionato il mezzo di impugnazione, è costituito dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro. Penale Sent. Sez. 2 Num. 14512 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 19/02/2025 2. Con il ricorso, l'imputato deduce due motivi, in entrambi lamentando violazione di legge (art. 606, comma 1 lett. e, cod. proc. pen.). Con il primo si afferma l'illogicità della motivazione laddove si è ritenuta inammissibile la richiesta di riesame "per un difetto di legittimazione" in quanto il sequestro non era stato ancora eseguito, non sussistendo perciò un interesse concreto ed attuale dell'indagato a proporre impugnazione. Si afferma nel ricorso che la giurisprudenza di legittimità, quando stabilisce che la legittimazione astratta ad impugnare non sia da sola sufficiente per la proposizione dell'impugnazione, chiarisce che il ricorrente debba avere l'interesse concreto ed attuale ad agire, che viene individuato nel diritto alla restituzione della cosa in sequestro. In altre parole, è necessario stabilire se dagli atti del procedimento, all'atto della discussione del riesame, emerga la prova della titolarità da parte del ricorrente dell'esistenza di un diritto reale sul bene oggetto del decreto di sequestro o di una situazione giuridica soggettiva di detenzione o titolarità del bene medesimo. Con il secondo motivo si deduce mancanza della motivazione circa la sussistenza del periculum in mora nel decreto di sequestro. Si afferma che nel caso di specie la motivazione in ordine alle ragioni di pericolo per cui, nelle more del giudizio, gli indagati potrebbero modificare, disperdere, deteriorare, utilizzare o alienare in via totale il proprio patrimonio, è mancante o apparente giacché si riduce ad una clausola di stile secondo cui "si rischierebbe una dispersione di denaro e di vedere frustrata la confisca prevista obbligatoriamente all'esito del giudizio" (pg. 81), frase ripetitiva e convenzionale inidonea ad assolvere all'onere motivazionale richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va preliminarmente considerato che la questione versata nel processo è quella della sussistenza dell'interesse all'impugnazione e del relativo onere dimostrativo. Si tratta quindi di una quaestio iuris, e non facti, anche se (erroneamente) dedotta sotto il prisma del vizio di motivazione che, in sé, non può essere posto a fondamento di un ricorso per cassazione in base all'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. che ammette la ricorribilità avverso le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 cod. proc. pen. solo per violazione di legge. 2. Quanto al merito della questione dedotta, deve evidenziarsi come il Tribunale, nel dichiarare l'inammissibilità della richiesta di riesame, abbia concluso 2 nel senso (duplice) che (i) "i ricorrenti non hanno assolto tale onere" (di prova dell'avvenuta esecuzione del sequestro, n.d.r.) e che (ii) l'esecuzione del sequestro non risultasse nemmeno dal provvedimento impugnato e dagli atti trasmessi. Tuttavia, entrambe le riportate asserzioni risultano errate. Quanto alla prima (che, cioè, fosse onere del ricorrente fornire la prova dell'avvenuta esecuzione), si osserva che da parte del ricorrente può, al più pretendersi un onere di allegazione della circostanza, ma non di prova dell'avvenuta esecuzione. In tal senso, non solo vi è la seconda delle pronunce indicate dallo stesso Tribunale (Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545 - 01, ove si precisa che "è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, ... l'avvenuta esecuzione del sequestro") ma anche, più recentemente, Sez. 5, n. 8931 del 18/01/2021, Grisolia, Rv. 280642 -01, ove è stato condivisibilmente evidenziato che non "è possibile porre a carico del ricorrente l'onere di allegazione della prova dell'esecuzione o far gravare su di lui gli effetti della mancata allegazione dei verbali dell'esecuzione del sequestro, poiché trattasi, invece, di adempimenti ricadenti sull'autorità procedente. Nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, non è onere del ricorrente produrre l'atto impugnato o copia dello stesso, né di quelli conseguenti, essendo tale acquisizione a carico degli uffici giudiziari coinvolti nella decisione. Ai sensi dell'art. 324, III comma, cod. proc. pen, infatti, in caso di ricorso, i verbali relativi all'esecuzione devono essere allegati al sequestro e inseriti tra gli atti da trasmettere al Tribunale del riesame da parte dell'autorità procedente e, dunque, nello specifico, da parte dell'Ufficio del Pubblico Ministero titolare delle indagini". Non vi era, pertanto, alcuno specifico onere probatorio in capo al ricorrente, che poteva limitarsi (come effettivamente avvenuto) ad allegare all'organo procedente, la intervenuta esecuzione dell'atto. In relaziona alla seconda asserzione (che, cioè, dagli atti non risultasse all'epoca del ricorso, l'esecuzione del sequestro), osserva la Corte che, a fronte della prova quanto meno dell'inizio di esecuzione (si dà atto nel decreto della avvenuta comunicazione del decreto di sequestro all'indagato, al momento della presentazione del ricorso), il Tribunale avrebbe dovuto verificare la effettività dell'asserzione di parte, dell'avvenuta esecuzione, senza ritenersi soddisfatto delle risultanze della nota del Comando dei Carabinieri del 30 ottobre 2024, evidentemente non aggiornata). Si sarebbe così avveduto che il 28 ottobre (il giorno prima del deposito del ricorso introduttivo) aveva preso avvio l'esecuzione a mezzo della notifica del decreto al Banco di Sardegna, con invito a 3 trasferire quanto 'congelato' su due conti del ricorrente al Fondo Unico Giustizia (il documento risulta ora allegato al ricorso per Cassazione). In una situazione, come quella che si è concretamente verificata nel caso in scrutinio, di incertezza e di informazioni contrastanti, e soprattutto di carenza degli atti pervenuti al Tribunale del Riesame, imputabile all'ufficio requirente, che aveva posto in esecuzione il decreto oggetto di riesame senza tempestiva comunicazione al Tribunale ai sensi dell'art. 324 co. 3 cod. proc. pen., 'a seguito' di quelli già trasmessi, è palesemente erronea l'affermazione, contenuta nella decisione impugnata, secondo la quale, in difetto di elementi documentali attestanti l'avvenuta esecuzione del sequestro, la parte ricorrente sarebbe da considerare inottemperante all'onere della prova, segnatamente ai fini della ravvisabilità dell'interesse all'impugnazione, con conseguente inammissibilità dell'istanza di riesame. E' evidente il vizio dal quale è inficiata la decisione, considerato che, in base alla disposizione sopra richiamata, non è onere del ricorrente in riesame produrre l'atto impugnato o copia dello stesso, né quelli che ad esso si riconnettono, essendo tale acquisizione a carico degli uffici giudiziari: della cancelleria del Tribunale, che ne fa richiesta, e dell'ufficio giudiziario procedente (nella specie la Procura della Repubblica che ha chiesto ed eseguito, tramite la polizia giudiziaria, il provvedimento ablativo), tenuto ad ottemperarvi entro il giorno successivo. Il Tribunale del riesame, prima di dichiarare la carenza di interesse per mancata esecuzione del decreto impugnato, era tenuto a verificare, ex officio, se la mancanza dei verbali relativi all'esecuzione del sequestro fosse dovuta alla mancata esecuzione del provvedimento ovvero all'omessa trasmissione degli "atti su cui si fonda il provvedimento impugnato" (art. 324 co.3., cod. proc. pen.), da parte dell'autorità procedente (Sez. 3, n. 39071 del 10/10/2001 Rv. 220270). 3. Quanto appena osservato impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Cagliari, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen., per un nuovo giudizio sul punto. L'ulteriore profilo di ricorso (sul periculum) risulta assorbito.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. Così deciso il 19 febbraio 2025.