Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/03/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, pronuncia la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc Causa avente ad OGGETTO: “ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI” nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. POLLICORO STEFANIA Parte_1
- Ricorrente - contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappr. e dif. CERTOMÀ FRANCESCO
- Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 21/11/2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha esposto che non era stata iscritta con la qualifica di bracciante agricola negli elenchi anagrafici del proprio Comune di residenza per gli anni 2020 e 2021, nel corso del quale, invece, aveva invece lavorato rispettivamente per 156 giornate e per 54 giornate alle dipendenze della ditta “Laera Vito”.
Sostenendo l'infondatezza della determinazione dell' , la ricorrente ha quindi chiesto al CP_1
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto alla iscrizione nei predetti elenchi per gli anni e le giornate indicate in ricorso.
L' si è costituito e si è opposto all'accoglimento della domanda. CP_1
Espletata la prova testimoniale ammessa, all'odierna udienza la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo, sulle ribadite conclusioni dei procuratori delle parti.
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La domanda attrice è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Ed invero la prova testimoniale espletata ha consentito di appurare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa quale bracciante agricola della parte ricorrente per l'anno e i giorni indicati in ricorso. Peraltro quanto emerso dalla espletata prova testimoniale non risulta contraddetto da alcun significativo elemento di prova di segno contrario eventualmente addotto dall' , che ha soltanto CP_1
Pertanto in accoglimento della domanda attrice, quindi, va dichiarato il diritto della parte ricorrente alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni e le giornate indicati in ricorso.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e gravano a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate all'odierna udienza, così provvede:
1. accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente ha espletato n. 156 giornate di lavoro subordinato in agricoltura nell'anno 2020 e n. 54 giornate di lavoro subordinato in agricoltura nell'anno 2021 alle dipendenze della ditta “Laera Vito” e che ha conseguentemente diritto alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per i medesimi anni e a trattenere eventuali prestazioni previdenziali già percepite;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze di causa in favore CP_1 della parte ricorrente, che si liquidano in 1400,00, oltre iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Taranto, 20/03/2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Maria LEONE) Il Cancelliere