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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/12/2025, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9095 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Franca Boi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Franca Boi, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 04/10/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Siniscola, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 4 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 Controparte_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno legalmente separati col dovere del reciproco rispetto.
2) I due figli minori sono affidati ad entrambi i genitori dai quali riceveranno cura, educazione, istruzione e assistenza morale, conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, genitori che continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale adottando sempre congiuntamente le decisioni di maggior interesse per i figli e separatamente le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, nei tempi di permanenza dei minori presso ciascuno di loro.
3) I medesimi minori avranno il domicilio e la residenza anagrafica presso la madre, nella casa coniugale sita in Cagliari, nella via Giuseppe Asquer n. 6, che viene assegnata alla sig.ra in funzione delle esigenze dei figli, con gli Pt_1 arredi ivi contenuti.
Il sig. proseguirà a vivere nell'immobile di proprietà della sig.ra CP_1 Pt_1 in Monserrato, via Cesare Cabras n. 108, sino a quando vi permarrà sostenendo le spese per i consumi e imposte locali e anche pagando i ratei semestrali del mutuo fondiario cointestato contratto per l'acquisto del medesimo immobile, senza diritto al rimborso;
con l'impegno dei coniugi a perseguire congiuntamente una diversa soluzione abitativa per lo stesso, che soddisfi entrambe le parti.
Qualora il sig. rilasciasse tale immobile, lo stesso si obbliga a continuare CP_1
a pagare in via esclusiva il mutuo cointestato gravante sullo stesso fino al reperimento di un nuovo inquilino o, in difetto, per un periodo massimo di 12 mesi dal rilascio, senza diritto al rimborso di quanto pagato per il suddetto mutuo.
4) Il sig. si obbliga a fare sì che la sig.ra possa mantenere l'attuale CP_1 Pt_1 impiego presso studio professionale e/o società a lui riconducibile, intendendosi
Pag. 2 di 4 garantire alla stessa un reddito adeguato (attualmente circa € 1.500,00 mensili) mentre ove la sig.ra a far data dal 1° gennaio 2026, dovesse reperire Pt_1 altra posizione lavorativa di suo maggiore gradimento, la stessa si impegna a dare preavviso di licenziamento di almeno un mese.
Qualora, per qualsiasi ragione a lei non ascrivibile, la sig.ra dovesse Pt_1 essere licenziata dall'attuale impiego, il dott. si impegna a corrispondere CP_1 alla stessa il suddetto importo mensile di € 1.500,00 fino al reperimento di altro impiego equipollente e, comunque, per un periodo massimo di sei mesi, confidando che in tale lasso di tempo sia riuscita a reperire idonea attività lavorativa.
5) I due genitori si impegnano a concordare di volta in volta i tempi di permanenza dei minori presso ciascuno, sulla base delle esigenze dei figli e sempre compatibilmente con esse, nonché sempre tenendo in considerazione le rispettive esigenze lavorative.
In ogni caso, i tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore dovranno essere tali da mettere la sig.ra nella condizione di poter lavorare a Pt_1 tempo pieno e il sig. si impegna a cooperare affinché ciò sia possibile, se CP_1 del caso, ove i propri impegni lavorativi non lo consentissero, anche sopperendo a mezzo di babysitter o altro ausilio.
In ogni caso, ove non sia diversamente concordato, durante la settimana il padre terrà con sé i figli il mercoledì dalle ore 19:00 anche per il pernottamento e il giovedì per cena (dalle 18:00 alle 21:30 massimo) nonché i fine settimana col criterio dell'alternanza, dal venerdì alle 19:00 alla domenica alle 19:00).
Nel periodo natalizio i minori trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore la vigilia o il Natale e il 31 dicembre o il 1° gennaio;
nel periodo pasquale, la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
Nel periodo estivo i minori trascorreranno con ciascun genitore, in via esclusiva, una o due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio.
I minori trascorreranno con ciascun genitore il giorno del rispettivo compleanno mentre si impegneranno ad organizzare insieme i festeggiamenti per il compleanno di ciascun figlio.
I genitori si impegnano a perseguire il migliore interesse dei figli e a mantenere, a tal fine, la coesione genitoriale.
6) Il sig. si obbliga, a partire dal 6 gennaio 2026, a versare alla sig.ra CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, e , Pt_1 Per_1 Per_2
l'assegno mensile di € 700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio), entro il giorno sei di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo indici forniti dall'ISTAT.
Il sig. provvederà inoltre al pagamento degli oneri condominiali (anche CP_1 ordinari, con l'esclusione dei consumi idrici) per la casa coniugale, in Cagliari,
Pag. 3 di 4 nella via Asquer, comprendendo anche le spese di riscaldamento per la stessa abitazione della signora e dei figli.
Le spese straordinarie, sanitarie, per l'istruzione (fra cui corredo di inizio anno, testi scolastici, supporti richiesti dalla scuola, gite e viaggi scolastici e accoglienza), per l'attività sportiva (iscrizioni, e attrezzatura), extra scolastiche (campo estivo, corsi di lingue, musica, arte, informatica) per il conseguimento della patente (fra cui lezioni e iscrizione autoscuola) e acquisto supporti informatici (computer, tablet, console) e telefoni, e altre non prevedibili saranno sostenute dal sig. nella misura dell'75% e dalla sig.ra nella CP_1 Pt_1 misura del 25% e salva urgenza dovranno essere concordate previamente.
I coniugi si obbligano, dal 5 gennaio 2026, a chiudere immediatamente il c/c cointestato n. 1000/0001696 e a dividere l'eventuale saldo. Controparte_2
Il conto cointestato Fineco n. 000004269826 e il conto di credito ad esso associato 00004321625 verrà congiuntamente chiuso non appena possibile con contestuale divisione per quote uguali del saldo per un totale di circa € 50.000,00 ciascuno (secondo il saldo attuale).
7) Il sig. trasferisce alla coniuge, a titolo gratuito, la proprietà CP_1 dell'autovettura Fiat Panda tg. FZ308PC, in uso alla stessa, affinché prosegua ad utilizzarla anche per le esigenze dei due figli, impegnandosi a cooperare per le variazioni presso il PRA.
8) I coniugi resteranno soci della soc. Fl.ar.co S.r.l. sino a quando non verranno loro rese le rispettive quote di finanziamento infruttifero.
9) I coniugi, anche per l'attribuzione in proprietà dell'autovettura di cui al precedente punto, chiedono l'applicazione delle esenzioni dall'imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa, prevista dall'art. 19 L. 74/87 e successive modifiche, con la precisazione che gli accordi di cui sopra costituiscono elementi funzionali ed indispensabili alla soluzione della crisi coniugale.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 18/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9095 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Franca Boi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Franca Boi, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 04/10/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Siniscola, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 4 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 Controparte_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno legalmente separati col dovere del reciproco rispetto.
2) I due figli minori sono affidati ad entrambi i genitori dai quali riceveranno cura, educazione, istruzione e assistenza morale, conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, genitori che continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale adottando sempre congiuntamente le decisioni di maggior interesse per i figli e separatamente le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, nei tempi di permanenza dei minori presso ciascuno di loro.
3) I medesimi minori avranno il domicilio e la residenza anagrafica presso la madre, nella casa coniugale sita in Cagliari, nella via Giuseppe Asquer n. 6, che viene assegnata alla sig.ra in funzione delle esigenze dei figli, con gli Pt_1 arredi ivi contenuti.
Il sig. proseguirà a vivere nell'immobile di proprietà della sig.ra CP_1 Pt_1 in Monserrato, via Cesare Cabras n. 108, sino a quando vi permarrà sostenendo le spese per i consumi e imposte locali e anche pagando i ratei semestrali del mutuo fondiario cointestato contratto per l'acquisto del medesimo immobile, senza diritto al rimborso;
con l'impegno dei coniugi a perseguire congiuntamente una diversa soluzione abitativa per lo stesso, che soddisfi entrambe le parti.
Qualora il sig. rilasciasse tale immobile, lo stesso si obbliga a continuare CP_1
a pagare in via esclusiva il mutuo cointestato gravante sullo stesso fino al reperimento di un nuovo inquilino o, in difetto, per un periodo massimo di 12 mesi dal rilascio, senza diritto al rimborso di quanto pagato per il suddetto mutuo.
4) Il sig. si obbliga a fare sì che la sig.ra possa mantenere l'attuale CP_1 Pt_1 impiego presso studio professionale e/o società a lui riconducibile, intendendosi
Pag. 2 di 4 garantire alla stessa un reddito adeguato (attualmente circa € 1.500,00 mensili) mentre ove la sig.ra a far data dal 1° gennaio 2026, dovesse reperire Pt_1 altra posizione lavorativa di suo maggiore gradimento, la stessa si impegna a dare preavviso di licenziamento di almeno un mese.
Qualora, per qualsiasi ragione a lei non ascrivibile, la sig.ra dovesse Pt_1 essere licenziata dall'attuale impiego, il dott. si impegna a corrispondere CP_1 alla stessa il suddetto importo mensile di € 1.500,00 fino al reperimento di altro impiego equipollente e, comunque, per un periodo massimo di sei mesi, confidando che in tale lasso di tempo sia riuscita a reperire idonea attività lavorativa.
5) I due genitori si impegnano a concordare di volta in volta i tempi di permanenza dei minori presso ciascuno, sulla base delle esigenze dei figli e sempre compatibilmente con esse, nonché sempre tenendo in considerazione le rispettive esigenze lavorative.
In ogni caso, i tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore dovranno essere tali da mettere la sig.ra nella condizione di poter lavorare a Pt_1 tempo pieno e il sig. si impegna a cooperare affinché ciò sia possibile, se CP_1 del caso, ove i propri impegni lavorativi non lo consentissero, anche sopperendo a mezzo di babysitter o altro ausilio.
In ogni caso, ove non sia diversamente concordato, durante la settimana il padre terrà con sé i figli il mercoledì dalle ore 19:00 anche per il pernottamento e il giovedì per cena (dalle 18:00 alle 21:30 massimo) nonché i fine settimana col criterio dell'alternanza, dal venerdì alle 19:00 alla domenica alle 19:00).
Nel periodo natalizio i minori trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore la vigilia o il Natale e il 31 dicembre o il 1° gennaio;
nel periodo pasquale, la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
Nel periodo estivo i minori trascorreranno con ciascun genitore, in via esclusiva, una o due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio.
I minori trascorreranno con ciascun genitore il giorno del rispettivo compleanno mentre si impegneranno ad organizzare insieme i festeggiamenti per il compleanno di ciascun figlio.
I genitori si impegnano a perseguire il migliore interesse dei figli e a mantenere, a tal fine, la coesione genitoriale.
6) Il sig. si obbliga, a partire dal 6 gennaio 2026, a versare alla sig.ra CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, e , Pt_1 Per_1 Per_2
l'assegno mensile di € 700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio), entro il giorno sei di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo indici forniti dall'ISTAT.
Il sig. provvederà inoltre al pagamento degli oneri condominiali (anche CP_1 ordinari, con l'esclusione dei consumi idrici) per la casa coniugale, in Cagliari,
Pag. 3 di 4 nella via Asquer, comprendendo anche le spese di riscaldamento per la stessa abitazione della signora e dei figli.
Le spese straordinarie, sanitarie, per l'istruzione (fra cui corredo di inizio anno, testi scolastici, supporti richiesti dalla scuola, gite e viaggi scolastici e accoglienza), per l'attività sportiva (iscrizioni, e attrezzatura), extra scolastiche (campo estivo, corsi di lingue, musica, arte, informatica) per il conseguimento della patente (fra cui lezioni e iscrizione autoscuola) e acquisto supporti informatici (computer, tablet, console) e telefoni, e altre non prevedibili saranno sostenute dal sig. nella misura dell'75% e dalla sig.ra nella CP_1 Pt_1 misura del 25% e salva urgenza dovranno essere concordate previamente.
I coniugi si obbligano, dal 5 gennaio 2026, a chiudere immediatamente il c/c cointestato n. 1000/0001696 e a dividere l'eventuale saldo. Controparte_2
Il conto cointestato Fineco n. 000004269826 e il conto di credito ad esso associato 00004321625 verrà congiuntamente chiuso non appena possibile con contestuale divisione per quote uguali del saldo per un totale di circa € 50.000,00 ciascuno (secondo il saldo attuale).
7) Il sig. trasferisce alla coniuge, a titolo gratuito, la proprietà CP_1 dell'autovettura Fiat Panda tg. FZ308PC, in uso alla stessa, affinché prosegua ad utilizzarla anche per le esigenze dei due figli, impegnandosi a cooperare per le variazioni presso il PRA.
8) I coniugi resteranno soci della soc. Fl.ar.co S.r.l. sino a quando non verranno loro rese le rispettive quote di finanziamento infruttifero.
9) I coniugi, anche per l'attribuzione in proprietà dell'autovettura di cui al precedente punto, chiedono l'applicazione delle esenzioni dall'imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa, prevista dall'art. 19 L. 74/87 e successive modifiche, con la precisazione che gli accordi di cui sopra costituiscono elementi funzionali ed indispensabili alla soluzione della crisi coniugale.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 18/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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