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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 06/02/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5612/2020 r.g.a.c., trattenuta in decisione con l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 10.07.2024 e comunicata alle parti in data 11.07.2024, con la quale sono stati assegnati alle stesse i termini come richiesti ex art. 190 c.p.c. (ratione temporis applicabile), di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per memorie di replica, tra
(CF. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Parte_1 C.F._1
Panunzi e Enrico Francolini ed elettivamente domiciliato presso questi ultimi, all'indirizzo di posta elettronica certificata come in atti;
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Parte attrice e
(CF. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. David Straulino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di tale difensore, sito in Roma, via di San Valentino n. 21, e ai sensi e per gli effetti dell'art. 141 c.p.c., presso lo studio dell'avv. Alessandro Novelli sito in Albano Laziale, piazza A. Gramsci n. 22, come in atti;
Parte convenuta
Oggetto: finanziamento bancario contro cessione del quinto dello stipendio .
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (per l'attore: conclusioni come da atto introduttivo;
per la convenuta: conclusioni come da comparsa di risposta).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ha convenuto in giudizio la Parte_1 CP_1
(nel prosieguo anche solo “ , per brevità), chiedendo di: “
1. Accertare e
[...] CP_1 dichiarare ex art. 644 c.p. che il tasso di interesse applicato (TEG) al contratto in oggetto è ab origine superiore al tasso soglia usura vigente nel trimestre di riferimento (per la categoria di operazioni prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e per classe di importo);
2. Accertare e dichiarare la nullità, anche parziale e/o delle singole clausole, del contratto mutuo in base al combinato disposto degli artt. 644 c.p. e 1815 secondo comma c.c.; 3. Accertare e dichiarare che la ricorrente, essendo tenuta alla restituzione del solo capitale erogato in virtù del contratto nullo, ha diritto alla ripetizione delle differenze indebitamente corrisposte;
4. Per l'effetto, condannare la resistente alla restituzione in favore della ricorrente di tutte le somme di denaro incassate per interessi corrisposti sino al momento dell'estinzione, nonché commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, con la sola esclusione delle imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In via istruttoria si chiede fin d'ora:
1. Ordinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., all'Istituto di Credito convenuto la produzione di tutta la documentazione contrattuale afferente il contratto oggetto del presente giudizio.
2. In
1 caso di contestazione delle risultanze espresse ed indicate nei conteggi allegati si chiede disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile volta ad accertare che il TEG applicato al contratto in oggetto è ab origine superiore al tasso soglia usura vigente nel trimestre di riferimento (per la categoria di operazioni prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e per classe di importo). Il tutto oltre interessi di legali al tasso di mora ex art. 1284, IV comma c.c. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre Spese Generali 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che se ne dichiarano antistatari”.
A fondamento delle sue domande, l'attore ha esposto, in estrema sintesi:
- che in data 12.05.2009 ha stipulato con la Bieffe5 S.p.a., ora un contratto di CP_1 mutuo contro cessione di quote di emolumenti, riconducibile alla categoria del cd. credito al consumo e contraddistinto con il n. 111143, con il quale ha conseguito un finanziamento per un importo netto erogatogli di € 13.012,95, da restituire mediante il versamento di n. 120 rimesse mensili di importo di € 196,00 ciascuna;
la retribuzione globale da lui ceduta al finanziatore sarebbe stata, dunque, pari a € 23.520,00, in virtù del contratto di finanziamento, compresi gli oneri assicurativi e le commissioni pattuite, ma in data 31.01.2014 il rapporto è da lui anticipatamente estinto, come da quietanza liberatoria del 01.02.2014;
- che il contratto è risultato, peraltro, contrario al divieto d'usura ex art. 644 c.p., dal momento che ha previsto un TEG superiore alla soglia d'usura applicabile alla data della relativa stipulazione, dovendosi considerare a tale fine anche il costo della polizza assicurativa per il rischio vita e impiego, sottoscritta contestualmente al prestito, di pari durata rispetto a quest'ultimo, obbligatoria ai sensi dell'art. 54 d.P.R. 180/1950 e costituente condizione per l'erogazione del finanziamento;
tenendo conto di tale polizza e facendo applicazione della formula prevista in materia dal D.M. Tesoro del 08.07.1992, emerge infatti un TEG del 14,01%, superiore alla soglia risultante per il periodo, dal 01.04.2009 al 30.06.2009, per la categoria dei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio per importi superiori a € 5.000,00, pari al 13,455%, come del resto è confermato dalla stessa indicazione effettuata dalla banca nel contratto di un TAEG del 14,02%, sia pure dovendosi sottrarre a quest'ultimo le imposte e le tasse;
- che, per l'effetto, il contratto è affetto da nullità parziale, ex artt. 1815 co. 2 c.c. e 644 c.p., con la conseguenza che l'unica obbligazione gravante sull'attore è quella avente ad oggetto la restituzione del capitale erogato, mentre compete a quest'ultimo il diritto alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto per interessi, commissioni e remunerazioni a qualsiasi titolo.
Si è costituita in giudizio la contestando le domande attoree e chiedendo: CP_1
“disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per le causali in narrativa, dichiarare inammissibili e, in ogni caso, rigettare tutte le domande avanzate dal ricorrente, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese di lite”.
Ha dedotto la convenuta, in estrema sintesi:
- che, per quanto le avverse domande siano procedibili, essendo stato già espletato il procedimento avanti all'Arbitro Bancario e Finanziario, tuttavia, l'attore ha omesso di allegare la decisione resa da quest'ultimo, che ha respinto il suo ricorso, ritenendo il TEG del rapporto del tutto lecito, per essere state rispettate le Istruzioni della Banca d'AL nella versione aggiornata al 2006, ancora vigenti alla data della stipula del contratto ed aventi “potere cogente finché sono in vigore e laddove non siano - e nel caso di specie non lo sono… - contrari alla legge”;
- che non è corretto del resto, contrariamente a quanto preteso dall'Esposti, includere nel TEG anche le spese assicurative, dal momento che queste ultime derivano da un'assicurazione la cui stipulazione è imposta dalla legge e che sono state perentoriamente escluse dal calcolo del TEG dalle suddette Istruzioni elaborate dalla Banca d'AL; al riguardo rileva, inoltre, il principio di cd. omogeneità e simmetria, secondo cui, nella verifica dei costi rilevanti ai fini dell'usura, possono essere poste a confronto soltanto entità tra loro omogenee, altrimenti dovendosi creare diversi e specifici parametri di riferimento, come è avvenuto, in particolare, da parte della giurisprudenza di legittimità, per la commissione di massimo scoperto, ed in virtù di tale principio ne consegue
2 che le spese assicurative non possono rientrare nel conteggio del TEG, considerato che non lo erano, nel periodo d'interesse, ai fini del calcolo del TEGM;
- che anche nella denegata ipotesi in cui venisse ravvisata l'usurarietà del contratto a tanto non conseguirebbero, poi, le conseguenze pretese dall' poiché nella specie gli interessi Pt_1 corrispettivi pattuiti sono legittimi e il superamento della soglia d'usura deriverebbe, semmai, dall'inclusione dei costi dell'assicurazione obbligatoria, sicché la declaratoria dell'usura dovrebbe colpire al più soltanto tali costi, non diversamente da quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità allorché si è pronunciata in tema di usura degli interessi moratori.
Disposta la conversione del rito da sommario in ordinario, ex art. 702 ter c.p.c., sono stati poi assegnati alle parti i termini richiesti ex art. 1836 c.p.c. e nel primo degli stessi l'attore ha depositato una memoria nella quale ha contestato le avverse deduzioni ed eccezioni, evidenziando che le voci di costo che compongono il TEG sono individuate dall'art. 644 c.p. e che nelle stesse rientrano anche i costi della polizza assicurativa, i quali rappresentano, pur sempre, una remunerazione, seppur indiretta, per la banca mutuante, e il cui pagamento è collegato al finanziamento, trattandosi di assicurazione obbligatoria, così come evidenziato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità. Ha inoltre soggiunto l' che non è veritiero che la Pt_1 disciplina di cui all'art. 644 c.p. preveda una stringente omogeneità dei termini di comparazione e la circostanza che i decreti ministeriali trimestrali, sino al maggio 2009, non abbiano considerato anche tali costi non implica, comunque, che questi ultimi non rilevino ai fini del TEG, semmai dovendosi prendere atto dell'illegittimità dei decreti e della conseguente necessità di una loro disapplicazione. Anche in virtù di tanto, l'attore ha insistito, quindi, nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel suo atto introduttivo.
Alcuna memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c. è stata depositata, invece, dalla CP_1 rimanendo ferme, per l'effetto, anche per quest'ultima, le conclusioni rassegnate in comparsa di risposta.
La causa è stata successivamente istruita mediante i documenti depositati dalle parti e con l'espletamento di CTU contabile, come da ordinanze rese in data 22.03.2022 e 21.06.2022, mentre è stata disattesa, per le ragioni indicate nell'ordinanza del 22.03.22, l'istanza d'esibizione ex art. 210 c.p.c. originariamente formulata da parte dell'attore.
Esaurita l'istruttoria, il giudizio è stato infine assunto in decisione con l'ordinanza resa in data 10.07.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note di trattazione scritta (così come già richiamate in epigrafe), e decorsi i termini ex art. 190 c.p.c., assegnati con la suddetta ordinanza ai contendenti come da loro richiesta, lo stesso viene dunque deciso come segue.
Ritiene il decidente che le domande attoree siano risultate fondate e, come tali, meritevoli di accoglimento, nei limiti e per le ragioni che si vengono ad esporre.
Costituisce circostanza incontroversa, e comunque documentata in atti, che l' abbia Pt_1 sottoscritto con la Bieffe5 S.p.a., poi incorporata nella un contratto di finanziamento CP_1 contro cessione di quote di emolumenti (cessione del quinto dello stipendio) in data 12.05.2009, identificato con il n. 111143 (cfr. doc. 1 fasc. attoreo, doc. 3 fasc. convenuta).
Come si legge nella documentazione contrattuale, l'importo finanziato all'attore è stato pari, in particolare, alla somma lorda di € 17.654,40 e la relativa restituzione è stata concordata inter partes mediante il pagamento da effettuarsi a carico del mutuatario con prelievo diretto sugli emolumenti a lui dovuti dal datore di lavoro, di ratei mensili di € 196,00, per un periodo d'ammortamento di n. 120 mesi complessivi (dieci anni), ratei così calcolati con l'applicazione di un TAN debitore del 6,00%, con un conseguente esborso complessivo finale preventivato a carico del finanziato a titolo di interessi di € 5.865,60. Sempre nel contratto sono state, inoltre, specificamente pattuite le commissioni per l'intermediazione di € 1.764,00, le commissioni di istruttoria pratica di € 250,00 e quelle per la relativa gestione per € 1.142,43, è stato riportato
3 l'ammontare delle imposte applicate e sono state indicate le spese per la polizza assicurativa
“005/003 Temporanea Caso Morte” di € 1.468,58, polizza, quest'ultima, che come emerge, poi, dal relativo modulo negoziale, è stata stipulata direttamente con la dalla Parte_2
Bieffe5 S.p.a., con effetti dal 01.06.2009 e sino al 01.06.2019, a copertura dell'importo complessivo dovuto a quest'ultima dal finanziato di € 23.520,00 (cfr. ancora doc. cit., nonché doc. 7 fasc. convenuta).
Avuto riguardo alle voci di spesa così pattuite, nel contratto di finanziamento risulta essere stato indicato, quindi, sia l'ammontare del TEG del prestito, ivi quantificato nell'11,08%, in misura corrispondente al TAEG/ISC al netto delle spese assicurative, sia l'ammontare del TAEG/ISC conteggiato includendo anche tali spese, pari al 14,02% (cfr. ancora doc. 1 cit.).
Ora, tali essendo le principali pattuizioni relative al prestito di cui si tratta, si è anticipato che l' ha lamentato che l'entità effettiva del TEG dell'operazione, rilevante ai fini della Pt_1 verifica dell'usurarietà o meno delle condizioni economiche concordate, non sia, però, corrispondente a quella contrattualmente indicata dell'11,08%, non avendo la stessa considerato, per l'appunto, i costi della polizza assicurativa, e che tenendo conto di questi ultimi il finanziamento si è rivelato, in verità, viziato da usurarietà, superando il tasso soglia d'usura ratione temporis applicabile alla data della stipula del 12.05.09.
La doglianza in parola si rivela fondata, ad avviso del giudicante, per i motivi che seguono.
In termini generali, è noto che la definizione della fattispecie dell'usura cd. oggettiva è contenuta, tanto ai fini penali, quanto ai fini civilistici e, in particolare, agli effetti di cui all'art. 1815 c.c., nell'art. 644 c.p., ove è stato previsto, al comma 3, che l'integrazione di tale fattispecie si verifica, sotto il profilo oggettivo, allorché venga superato il limite fissato, tempo per tempo, dal legislatore, “oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”. Il comma 4 della medesima disposizione, con riferimento all'individuazione delle condizioni economiche del singolo rapporto da prendere in considerazione al fine di stabilire se sia stato o meno superato tale limite, dispone, poi, che “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.
Come è stato evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità, mediante tale previsione il legislatore ha dato rilevanza, ai fini del divieto d'usura, a tutte le voci di spesa previste in occasione della stipula di un finanziamento che risultino, appunto, “collegate all'erogazione del credito”, e ciò allo scopo di garantire che tutti gli oneri volti a remunerare la concessione di un prestito (in qualunque forma lo stesso venga accordato) siano presi in considerazione ai fini della verifica del costo praticato dal finanziatore, evitando elusioni al divieto normativo, altrimenti agevolmente realizzabili spostandone il peso economico da voci incluse a voci escluse negli accertamenti rilevanti alla stregua degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. (cfr. per tutte, Cass. civ. 8806/2017).
La disposizione menzionata ha sancito dunque, in tal modo, un generale principio di
“onnicomprensività” in materia di usura, principio che, tuttavia, trova il suo limite nella circostanza che si tratti, pur sempre, di un costo che sia “collegato” all'erogazione del prestito, così come è stabilito dalla norma stessa e che, coerentemente con la ratio che è sottesa a quest'ultima, di certo non può far pervenire anche a postulare un'indiscriminata sommatoria di qualsiasi onere comunque previsto o sostenuto in occasione della stipula del finanziamento, includendo nel computo anche voci che, per loro natura e per funzione, non siano funzionali a rimborsare o remunerare il prestito erogato o che, per quanto collegati a quest'ultimo, si presentino tuttavia di carattere meramente eventuale e non siano destinati a trovare applicazione unitamente agli interessi e alle altre spese ordinariamente connesse al finanziamento nell'ambito di uno svolgimento
“fisiologico” del rapporto, con regolare pagamento di tutte le rate concordate sino all'ultima scadenza pattuita.
4 Ebbene, muovendo da tali rilievi, occorre evidenziare che la giurisprudenza di legittimità più recente si è ripetutamente espressa proprio sulla questione - che qui viene in considerazione - dell'inclusione delle spese assicurative nell'ambito del TEG del finanziamento, chiarendo che anche tali spese possono assumere rilevanza ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria del prestito, e ciò in considerazione del frequente atteggiarsi delle stesse quali costi correlati all'erogazione di quest'ultimo, venendo tali spese previste, talora, o come servizi “imposti” dal finanziatore per acconsentire comunque all'operazione alle condizioni offerte, o come funzionali a garantirne specificamente il rimborso e la remunerazione o a tutelare, più in generale, il soggetto che lo abbia erogato.
In particolare, come è stato chiarito dal giudice di legittimità, “In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito”, aggiungendo che “La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione” (cfr. Cass. civ. 8806/17 cit. e, nello stesso senso, più di recente anche Cass. civ. 3025/2022).
Tale affermazione, che correla la sussistenza del “collegamento” tra finanziamento ed assicurazione alla contestualità della loro stipulazione, si spiega, difatti, con il rilievo che
“…normalmente i contratti di credito bancari sono predisposti - nelle varie componenti in cui si vengono ad articolare, spese di assicurazione e garanzia ricomprese - dall'impresa bancaria… e così di solito proposti, secondo un blocco unitario (seppure in sé scomponibile in vari segmenti) cioè, al mercato dei clienti. Il riferimento va, in definitiva, alle correnti modalità di offerta del prodotto, dove il collegamento tra concessione del credito e voce economica risulta evidente…”, sicché, tenuto conto di detta prassi, la “contestualità” tra credito e polizza assicurativa si atteggia, in tal senso, come una manifestazione indicativa del collegamento ricorrente tra di essi, valendo a far presumere che anche il contratto assicurativo sia stato concepito dall'istituto finanziatore come una componente del prestito concesso, ferma restando, tuttavia, la possibilità per quest'ultimo di dimostrare che un siffatto collegamento non vi sia stato, in realtà, nel singolo caso (cfr. Cass. 8806/17 cit.).
Coerentemente a tali affermazioni, con specifico riferimento al costo della polizza assicurativa obbligatoria prevista dall'art. 54 d.P.R. 180/1950 per il caso di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, sempre la più recente giurisprudenza di legittimità ha inoltre osservato che lo stesso rientra certamente nel computo del TEG del rapporto ai fini della verifica del rispetto del divieto d'usura ex art. 644 c.p., e ciò in quanto è evidente che trattasi, in questo caso, di una spesa collegata funzionalmente al prestito, che il mutuatario senz'altro sostiene, obbligatoriamente, onde ottenere l'erogazione del credito (cfr. tra le più recenti, Cass. civ. 2600/2024 e, già in senso analogo, Cass. civ. 29501/2023, Cass. civ. 20247/2023, Cass. civ. 17839/2023, Cass. civ. 3025/2022, Cass. civ. 37058/2021, Cass. civ. 17466/2020, Cass. civ. 22458/2018, Cass. civ. 5160/2018).
Ed invero, dispone l'art. 54 d.P.R. 180/50 cit. che “Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del titolo II e del presente titolo devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia, possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito”. La stipula dell'assicurazione, quindi, è specificamente imposta, in quanto tale, dalla legge affinché il finanziato possa ottenere un prestito del tipo di quello di cui si controverte e la relativa garanzia è finalizzata, a ben vedere, ad apprestare una copertura a tutela del diritto del finanziatore alla restituzione e alla remunerazione del denaro erogato, a fronte del rischio di eventi come il decesso,
o infortuni o disoccupazione, indubbiamente incidenti, in maniera diretta, sull'assetto negoziale del finanziamento, avuto riguardo alla sua struttura e alle modalità del suo rimborso, talché è evidente il collegamento del costo assicurativo con la concessione dello stesso.
5 Né la circostanza che si tratti, in virtù di tale disposizione, di una spesa obbligatoria potrebbe assumere rilevanza in diverso senso, sulla base di un'equiparazione tra tale spesa e le imposte e le tasse, costituenti anch'esse oneri imposti al finanziato dalla legge ed esclusi dall'art. 6444 c.p. dal calcolo dell'usura, in quanto - come è stato chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità sopra citata - si è in presenza, con riferimento ai costi assicurativi, di un onere economico che resta comunque diverso da quello inerente le tasse e le imposte, per le quali, soltanto, è sancita l'espressa esclusione dal computo del TEG (cfr. ancora Cass. 2600/24 cit.).
E d'altro canto, l'obbligatorietà sancita dall'art. 54 cit. concerne, come detto, l'assicurazione in sé e per sé considerata, mentre il relativo esborso è pur sempre il risultato dell'esercizio dell'autonomia negoziale, il che contribuisce a farne escludere, in effetti, un'assimilazione alle imposte e tasse ai fini dell'art. 644 cit. (cfr. in questo senso, tra le più recenti, anche App. Torino 650/2024).
Diversamente da quanto opinato nella fattispecie da parte della convenuta, non può inoltre annettersi rilevanza, in favore della soluzione dell'irrilevanza di tale costo ai fini della quantificazione del TEG del rapporto, alla circostanza che le “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi”, elaborate dalla Banca d'AL nella versione aggiornata al 2006, abbiano escluso proprio tale voce di costo ai fini della determinazione del TEGM, a differenza di quanto avvenuto in occasione del loro aggiornamento nel corso del 2009, applicabile soltanto a far tempo dal 01.01.2010, e che, conseguentemente, tale costo non sia stato preso in considerazione nell'ambito delle rilevazioni trimestrali dei tassi globali medi trasfuse nei decreti ministeriali di cui agli artt. 1 e 2 L. 108/1996.
Pronunciandosi anche su tale specifico profilo - con affermazioni di principio che si presentano ormai sostanzialmente consolidate, tenuto conto delle pronunce espressesi ripetutamente in questo senso, e che, come di seguito si dirà, appaiono in realtà anche pienamente coerenti con i principi elaborati in argomento dal giudice di legittimità a EZ IT - la giurisprudenza più recente ha, infatti, chiarito che l'esclusione di una o più voci di costo operata dalla Banca d'AL nelle menzionate Istruzioni non può di certo comportare, da sé sola, che tale voce non vada presa in considerazione ai fini della determinazione del costo praticato per il singolo rapporto, ove la stessa, per le sue caratteristiche, risulti invece rilevante alla stregua del parametro che è dettato in materia dall'art. 6444 c.p. (cfr. tra le altre, Cass. 20247/23 cit., che ha valorizzato
“la centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644, comma 4, cod. pen. - secondo cui “per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” - alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia”, affermando che “Non ha quindi rilievo che la Banca d'AL, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non abbia inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi”, e nello stesso senso si v. ancora Cass. 17839/23 cit., secondo cui “non ha nessun rilievo che la Banca d'AL, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non abbia inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. i costi assicurativi”, nonché Cass. 3025/22 cit., Cass. 37058/21 cit., Cass. 17466/20 cit.).
Come è stato condivisibilmente rimarcato, avendo riguardo a quanto è stabilito, come detto, dall'art. 644 c.p. in tema di cd. usura oggettiva, soltanto il comma 3 di tale disposizione, atteggiandosi quale cd. norma penale in bianco, rimanda del resto ad altra fonte esterna, ai fini dell'individuazione del “limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”, mentre il comma 4 dell'art. 644 cit., là dove sancisce che “per la determinazione del tasso di interesse usurario, si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”, integra una norma in sé perfetta “…che non richiede ulteriori disposizioni applicative esterne, affinché possa assumere un delineato e concreto valore costitutivo”. Di talché, non è in realtà coerente con la disciplina dettata dall'art. 644 cit. l'assunto che le
6 remunerazioni da prendere in considerazione, nel singolo rapporto che di volta in volta viene in esame, ai fini della verifica dell'usurarietà, vadano individuate alla luce dei decreti ministeriali e delle disposizioni regolamentari ed esecutive elaborate, in applicazione dell'art. 2 L. 108/96, dalla Banca d'AL in punto di determinazione del tasso soglia d'usura di cui all'art. 6443 cit., e ciò, evidentemente, oltre al fatto che tali disposizioni, in quanto costituenti al più norme di rango secondario, senz'altro devono conformarsi alle norme primarie di riferimento, non potendone intaccare la ben precisa portata precettiva (cfr. tra le altre, Cass. 29501/23 cit.; si v. inoltre già Cass. 17466/20 cit., la quale pure ha evidenziato che le rilevazioni della Banca d'AL sono rivolte a determinare il TEGM e non già a stabilire il paniere delle voci di spesa di cui tenere conto al fine di accertare l'usurarietà del singolo rapporto, stante che la composizione di esso trova compiuta descrizione nell'art. 6444 c.p.).
Né soccorre poi, in diverso senso, ad avviso del giudicante, il riferimento al cd. principio di simmetria, in virtù del quale deve assicurarsi un'omogeneità tra i due dati del TEGM periodicamente rilevato, in virtù del citato art. 2 L. 108/96, nei suddetti decreti ministeriali, e il TEG della singola operazione che di volta in volta viene in rilievo, da raffrontare tra loro ai fini della verifica in punto di usura oggettiva. Infatti, se è vero che il contenuto delle disposizione che disciplinano il TEGM e il TEG definiscono allo stesso modo gli elementi da prendere in considerazione, usando le medesime parole di “commissioni”, “remunerazioni a qualsiasi titolo” e
“spese” (si v. ancora art. 2 L. 108/96 cit. e art. 6444 c.p.), e che, anche per un'esigenza di natura logica, tali tassi globali debbano essere, per quanto possibile, individuati in maniera analoga, tuttavia, ciò non toglie che, nel caso in cui una determinata voce di costo non sia stata erroneamente considerata nell'ambito delle rilevazioni periodiche del tasso soglia, comunque debba farsi applicazione del divieto d'usura sancito legislativamente, in ragione dell'esigenza primaria di tutela del finanziato, e ciò tanto più che la legge ha comunque previsto, come noto, un “margine di tolleranza” ai fini dell'individuazione della soglia d'usura rispetto al TEGM tempo per tempo rilevato, margine individuato, in particolare, sino al D.L. 70/2011, conv. in L. 106/2011, nel 50% del tasso effettivo globale medio rilevato, trimestralmente, per ogni categoria di operazione e, successivamente alla novella del 2011, in un aumento di quest'ultimo di un quarto, oltre a ulteriori quattro punti percentuali, entro il limite della differenza rispetto al tasso medio globale di otto punti. Di guisa che, come è evidente, ben può essere in ogni caso tale “margine” ad offrire uno spazio di operatività per ulteriori oneri che non siano stati già inclusi nella quantificazione del TEGM in base alle Istruzioni della Banca d'AL (cfr. ancora art. 2 cit. L. 108/96, nella versione anteriore alle modifiche di cui al D.L. 70/11 cit. e in quella attualmente in vigore, risultante da tale novella).
E per la verità, contrariamente a quanto sostenuto nel caso che occupa dalla convenuta, anche la giurisprudenza di legittimità a EZ IT ha significativamente affermato, sia pure con specifico riferimento alla distinta questione dell'applicabilità del divieto d'usura agli interessi moratori, che la circostanza che i decreti ministeriali adottati in attuazione dell'art. 2 L. 108/96 non abbiano riportato, nel passato, pure una rilevazione degli interessi di mora mediamente praticati sul mercato (essendo stata la relativa maggiorazione media individuata soltanto a far tempo dal D.M. 25.03.2003) non conduce a far escludere che di tali interessi possa e debba essere comunque effettuata, per il periodo corrispondente, una verifica in punto di usurarietà, verifica che deve essere invece senz'altro compiuta avendo riguardo, giocoforza, all'unico TEGM indicato in tali decreti, potendo per l'appunto offrire uno spazio d'operatività a tali interessi il margine di tolleranza previsto, in ogni caso, dalla disposizione suindicata (cfr. per tutte, Cass. civ. S.U. 19597/2020 e, nel medesimo senso, anche la giurisprudenza di legittimità successiva).
Tenuto conto di tanto e considerata l'eadem ratio che è ravvisabile tra l'ipotesi ora indicata e quella che qui viene in rilievo, ne deriva dunque che neppure l'anzidetto principio di simmetria vale a far concludere che i costi assicurativi di cui si tratta debbano escludersi dal computo del TEG
7 in virtù del solo rilievo che tali costi non siano stati, inizialmente, considerati nei decreti ministeriali e nelle correlate Istruzioni elaborate dalla Banca d'AL ai fini della rilevazione del TEGM (cfr. in questi termini, anche Cass. civ. 17839/23 cit. e già Cass. civ. 37058/21 cit.).
Ed infine, alla luce di quanto appena evidenziato e considerato che l'art. 6443 c.p. e l'art. 2 L. 108/96 demandano, si è detto, al Ministero dell'Economia e alla Banca d'AL il compito di rilevare trimestralmente il tasso effettivo globale medio degli interessi praticati da banche e intermediari finanziari sul mercato, neppure può condividersi, ad avviso del decidente, l'affermazione che nell'eventualità in cui gli stessi non abbiano considerato una determinata voce di costo ne deriverebbe (così come prospettato, nel presente caso, dalla nell'ambito dei CP_1 suoi scritti conclusivi) una “strutturale inapplicabilità delle soglie ministeriali relative alla c.d. usura oggettiva”, sul rilievo che l'illegittimità dell'esclusione di una determinata voce nel calcolo del TEGM conduca (come si opina) necessariamente a una “disapplicazione dei decreti del MEF” e che (come ancora sostenuto dalla convenuta) “non è possibile comparare il TEG contrattuale, determinato includendo i costi assicurativi… ai sensi dell'art. 644 comma 4, c.p… con il TEGM rilevante ai fini del calcolo del tasso soglia… determinato ai sensi delle Istruzioni… che non tiene conto dei medesimi costi”.
Per quanto non si ignori l'esistenza di alcune pronunce giurisprudenziali espressesi in diverso senso, è infatti evidente, a parere del decidente, che non vi è luogo in realtà per una disapplicazione in senso tecnico, quale quella prospettata dalla affinché possa CP_1 pervenirsi all'inclusione dei costi assicurativi nel calcolo del TEG, derivando tale inclusione direttamente da quanto previsto, sul punto, dall'art. 6444 c.p. ed essendo, di contro, demandata ai decreti ministeriali e alle correlate Istruzioni diffuse dalla Banca d'AL l'individuazione del TEGM tempo per tempo praticato sul mercato (cfr. ancora Cass. 29501/23 cit. e, nella giurisprudenza di merito, tra le altre, App. Torino 922/2022).
Ogni ulteriore argomento dedotto in questa sede dalla convenuta a fondamento dall'asserita
“strutturale inapplicabilità delle soglie ministeriali” è inoltre riconducibile, a ben guardare, pur sempre al suddetto principio di simmetria, il quale però non conduce - in coerenza con i principi sanciti anche dal giudice di legittimità a EZ IT e già sopra richiamati - a far escludere la rilevanza di una data voce ai fini del TEG soltanto perché non considerata nelle rilevazioni del TEGM e tantomeno potrebbe far pervenire, evidentemente, a un'esclusione della verifica stessa dell'usurarietà delle condizioni del singolo finanziamento, con una sostanziale disapplicazione (in questo caso, sì) del divieto d'usura, tanto più tenendo conto del correttivo di tale tasso medio globale che - come si è detto - è previsto dall'art. 2 L. 108/96 ai fini della determinazione della soglia d'usura, in grado di riassorbire e contenere nei limiti del lecito anche gli eventuali costi non rilevati (cfr. Cass. 29501/23 cit. e, per conclusioni analoghe, tra le ultime, anche App. Torino 650/2024, nonché App. Firenze 1571/2024).
Orbene, posto quanto precede e tornando alla fattispecie che occupa, osserva il decidente che dalla CTU assunta in corso di causa è emerso che il TEG del finanziamento stipulato dall'Esposto con la Bieffe5 S.p.a. sia, in effetti, superiore al tasso soglia applicabile, ratione temporis, in base al D.M. 26.03.2009, recante la “rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura” per il II trimestre 2009 (01.04.2009-30.06.2009), durante il quale il contratto di cui discute è stato sottoscritto, avendo riguardo anche al costo di € 1.468,59, previsto a carico dell'attore per l'assicurazione obbligatoria.
Ha rilevato infatti il consulente officiato che il TEG del rapporto, risultante dalla considerazione anche del costo di tale assicurazione, unitamente agli interessi corrispettivi e alle commissioni senz'altro dovute dal finanziato in collegamento con il prestito che occupa, nell'ambito di un suo svolgimento “fisiologico” sino alla scadenza finale concordata al giugno 2019, risulta pari al 13,80% (in luogo della minore entità dello stesso riportata nel contratto e di quella che si ricava da un'analisi di tutti gli oneri ordinariamente previsti a carico del mutuatario in correlazione con il denaro erogatogli, con l'esclusione delle spese d'assicurazione), e tenendo conto
8 di tanto ne risulta, quindi, un'obiettiva eccedenza del TEG dell'operazione rispetto alla soglia che si ricava dal suindicato decreto ministeriale per la categoria di operazioni nella quale rientra il contratto oggetto di causa, relativa ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio per importi superiori a € 5.000,00, pari al 13,46% (cfr. rel. CTU in atti, pag. 26-30).
Né tale conclusione, elaborata dal consulente officiato mediante un'analitica considerazione delle voci di costo risultanti dalla documentazione contrattuale, è stata contestata e confutata in alcun modo dalla convenuta, limitatasi sul punto soltanto a sostenere l'irrilevanza ai fini del calcolo del TEG delle spese relative alla polizza assicurativa, sull'assunto che a tanto dovrebbe pervenirsi in virtù dell'esclusione di tali spese espressamente contemplata dalle già citate Istruzioni della Banca d'AL ai fini della quantificazione del TEGM, nella versione ancora applicabile alla data della conclusione del contratto, e in base al già richiamato principio di cd. simmetria, con deduzioni che, tuttavia, non meritano seguito per le ragioni già sopra evidenziate.
. La prospettazione genericamente avanzata dalla nella sua memoria di replica Parte_3 secondo cui le spese assicurative sarebbero, poi, comunque da escludere dal computo del TEG in quanto non dirette a remunerare il finanziatore, non si presenta, neppure essa, meritevole di pregio, e ciò in quanto è acclarato (alla luce dei rilievi sopra già operati e in difetto di specifiche e conducenti allegazioni e prove offerte in senso contrario dalla convenuta) che tali spese siano state previste, nella specie, quale condizione per accedere al finanziamento, per di più originando da una polizza che è stata stipulata con l'impresa assicurativa direttamente dall'istituto di credito, e siano state, altresì, rivolte a garantire proprio l'interesse di quest'ultimo a conseguire il rimborso e la remunerazione del denaro mutuato, a copertura integrale dei quali risulta essere stata sottoscritta - si è detto - la polizza assicurativa (cfr. ancora doc. 1 fasc. attoreo e doc. 3, 7 fasc. convenuta).
Di talché, recependo il ricalcolo del TEG motivatamente elaborato dal CTU in risposta all'indagine demandatagli considerando anche il costo dell'assicurazione, ne consegue che risulta accertata l'oggettiva violazione del divieto d'usura di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., con la conseguente nullità parziale delle clausole del contratto che hanno previsto a carico dell' Pt_1 interessi in contrasto con tale divieto.
Con specifico riferimento alla portata e alle conseguenze di tale nullità, ritiene poi il decidente che quest'ultima concerna non soltanto gli interessi corrispettivi previsti a carico dell' ma - così come da lui specificamente lamentato - anche le commissione e le spese Pt_1 che devono considerarsi, come detto, rilevanti ai fini del calcolo del TEG e della verifica dell'usurarietà del finanziamento, mentre deve senz'altro escludersi, di contro, che la nullità e la conseguente pretesa ripetitoria esercitata dall'attore possano essere circoscritte alle sole spese assicurative, come sostenuto da parte della CP_1
Ed invero, si è detto che la definizione delle voci rilevanti ai fini della verifica del rispetto del divieto d'usura è contenuta, anche ai fini civili, nell'art. 6444 c.p., nel quale il legislatore ha provveduto ad individuare quali siano gli oneri economici da prendere in considerazione, allo scopo di evitare fenomeni di agevole elusione del divieto in parola.
In questo senso, è stato evidenziato, così, anche dalla giurisprudenza di legittimità a EZ IT (sia pure ad altri fini, ma con affermazioni di principio che, per quel che qui interessa, appaiono di portata generale) che “il divieto dell'usura è contenuto nell'art. 644 cod. pen.”, laddove “le (altre) disposizioni della legge n. 108, cit., non formulano tale divieto, ma si limitano a prevedere (per quanto qui rileva) un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi sono considerati sempre usurari a mente, appunto, dell'art. 644, comma terzo, cod. pen. …L'art. 2, comma 4, legge n. 108, cit. (che recita: «Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso ...») definisce, sì, il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, ma si tratta appunto del limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, essendo la norma penale l'unica che contiene il divieto di farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo
9 di una prestazione di denaro o di altra utilità”, ed analogamente anche la sanzione contenuta nell'art. 1815 c.c. “…presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla legge n. 108…” (cfr. Cass. civ. S.U. 24675/2017; arg. inoltre, tra le altre, Cass. 17466/20 cit., la quale pure ha ribadito che è l'art. 6444 c.p. ad individuare il tasso di interesse usurario nel singolo rapporto e che tale disposizione “…al fine di impedire, tanto prevedibili quanto agevoli, aggiramenti del divieto, a prescindere dal nome con il quale il contratto qualifica la dazione, prescrive che «Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito»… una spesa (a qualsiasi titolo dice la legge) collegata alla «erogazione del credito»…).
Ebbene, tenuto conto che in materia, ai sensi dell'art. 6444 cit., rileva ogni remunerazione e spesa collegata al rapporto di finanziamento, nei termini già sopra delineati, ne consegue che le relative voci di costo debbano considerarsi, in effetti, tutte assoggettate alla sanzione della nullità di cui all'art. 1815 c.c., che quella norma e il divieto d'usura dalla stessa sancito come detto presuppone, anche in coerenza con la ratio che vi è sottesa (cfr. per una soluzione analoga, nella giurisprudenza di merito, tra le più recenti, anche App. Firenze 1571/24 cit., App. Torino 650/24 cit., App. Milano 590/2023).
Né tale conclusione, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, appare contraddetta dai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla diversa questione dell'operatività del divieto d'usura con riferimento agli interessi di mora e all'esclusione circoscritta a tali interessi convenzionali, a fronte della loro acclarata usurarietà, ferma la validità della clausola relativa agli interessi corrispettivi che risulti rispettosa del divieto che occupa, tenuto conto che detta soluzione si giustifica, per la verità, proprio in ragione della considerazione di ciò che sia stato, appunto, pattuito in violazione di tale divieto, con la conseguente esclusione dei soli costi convenzionalmente correlati alla mora del finanziato che siano risultati superiori alla soglia d'usura e non già anche dei costi ordinariamente applicati a quest'ultimo in uno svolgimento ordinario e regolare del rapporto, che a detta soglia non abbiano trasgredito (cfr. ancora Cass. S.U. 19597/20 cit.).
In virtù di quanto precede, deve conseguentemente dichiararsi, nella fattispecie, la nullità parziale del contratto del 12.05.09, con riferimento alle clausole dello stesso che hanno previsto, a carico dell' l'applicazione degli interessi corrispettivi, delle commissioni di istruttoria, Pt_1 intermediazione e gestione pratica e delle spese per la copertura assicurativa, e da tale nullità circoscritta alle clausole indicate, ferma la validità delle restanti pattuizioni, deriva ai sensi dell'art. 2033 c.c. la fondatezza della domanda dell'attore avente ad oggetto la restituzione delle somme da lui pacificamente versate a titolo di interessi corrispettivi e per le suddette spese, per un ammontare così come calcolato dal CTU in € 8.604,29 complessivi (di cui € 3.979,27 per interessi passivi + € 250,00 per commissione istruttoria + € 1.142,43 per commissione gestione pratica + € 1.764,00 per commissione intermediazione + € 1.468,59 per spese assicurative), avuto riguardo alle iniziali rate del prestito rimborsate sino al gennaio 2014 e all'estinzione del rapporto da lui incontestatamente effettuata, in via anticipata, il 01.02.2014 (cfr. rel. CTU, pag. 31 e ss.).
All'importo complessivo dovuto in ripetizione all non può aggiungersi, invece, ad Pt_1 avviso del giudicante, la commissione d'estinzione anticipata di € 108,53, e ciò in quanto tale commissione, così come regolata dall'art. 21 del contratto che occupa, ha rappresentato un onere meramente eventuale, che è stato previsto per il solo caso in cui il capitale mutuato fosse stato, appunto, rimborsato anteriormente alla scadenza del termine originariamente convenuto per la durata complessiva del prestito, ed essendo stata la stessa concordata (e versata) a carico del finanziato non in aggiunta (diversamente dalle altre spese suindicate) agli interessi corrispettivi (dovuti, infatti, soltanto per le rate scadute anteriormente all'anticipata estinzione del rapporto), ma in sostituzione di questi ultimi (cfr. ancora doc. 1 cit. fasc. attoreo).
10 Considerata la natura e la funzione di tale commissione, viene dunque in rilievo quanto è stato evidenziato, anche qui, dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito, invero, che la commissione o penale di anticipata estinzione non rileva nei costi da considerare ai fini del computo del TEG e della verifica del superamento del tasso soglia, atteso che, al momento della sottoscrizione del contratto, il recesso anticipato dal rapporto rappresenta “un fatto estraneo alla ordinata e fisiologica "vita" del contratto stesso” (cfr. da ultimo, Cass. civ. 404/2025).
Trattandosi di un onere previsto per il solo caso in cui il finanziato estingua anticipatamente il rapporto (secondo un meccanismo assimilabile alla fattispecie di cui all'art. 1373 penult. co. c.c.), lo stesso non si presenta, del resto, direttamente “collegato” all'erogazione del credito, come è invece richiesto, si è detto, ai fini degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., e una sua inclusione nel TEG dell'operazione, unitamente agli interessi corrispettivi e alle spese direttamente e certamente collegate al finanziamento, appare logicamente scorretta, atteggiandosi tale commissione soltanto come un'indennità, applicabile una tantum, del tutto incerta nell'an, oltre che per la verità anche nel quantum, di modo che neppure è prospettabile, con riferimento a quest'ultima, la già menzionata ratio che è sottesa al principio di onnicomprensività di cui all'art. 6444 c.p., non potendo tale onere, per la sua natura e il relativo meccanismo d'operatività, prestarsi a uno
“spostamento” da parte dell'istituto di credito del peso economico del prestito da voci incluse a voci escluse ai fini della verifica d'usurarietà e a una conseguente elusione del divieto di cui si discute (cfr. nella giurisprudenza di legittimità, anche Cass. civ. 7352/2022, Cass. civ. 18497/2024).
Né, sotto un diverso e concorrente profilo, è stato comunque specificamente allegato dall'attore, nel presente caso, che la commissione in parola, anche ove astrattamente assoggettabile al divieto d'usura, si sia in concreto posta in contrasto con tale divieto, non avendo l'Esposti dedotto, a ben vedere, alcunché in merito a un'eventuale usurarietà di tale commissione, che appare avere, al contrario, escluso anch'egli ai fini del computo del TEG del finanziamento (analogamente a quanto effettuato dal CTU nel suo elaborato;
cfr. ancora pag. 26-30 rel. CTU, nonché doc. 3 fasc. attoreo).
Di talché, anche tenuto conto dell'assenza di concrete e specifiche allegazioni, prima ancora che di prove, offerte dall'attore onerato in merito all'illiceità dell'anzidetta commissione, in relazione al divieto di cui all'art. 644 c.p., ne consegue che deve escludersi che allo stesso competa anche la restituzione dell'importo versato a tale titolo alla parte convenuta (cfr. per tutte, Cass. civ. 8883/2020, a proposito dell'onere che incombe pur sempre sul debitore di allegare, in maniera concreta e circostanziata, le ragioni a supporto della sua doglianza in punto d'usura, indicando gli elementi fattuali rilevanti a tali fini, quale presupposto imprescindibile per un accertamento giudiziale sul punto;
in senso analogo, sia pure con specifico riferimento agli interessi moratori, si v. inoltre, ancora Cass. S.U. 19597/20 cit.).
Conclusivamente, in virtù dei rilievi suesposti, deve dunque dichiararsi, in parziale accoglimento delle domande attoree, la nullità delle clausole del contratto aventi ad oggetto gli interessi corrispettivi e le spese pattuite a carico del finanziato per le commissioni già indicate e la copertura assicurativa, ed in ragione del pagamento incontestatamente effettuato dall' delle Pt_1 iniziali rate di rimborso del prestito, mediante cessione del quinto, e dell'estinzione anticipata del rapporto del gennaio 2014, la deve essere condannata, in ragione Controparte_1 dell'anzidetta nullità parziale, alla restituzione a favore del predetto della somma di € 8.604,29, alla quale si aggiungono gli interessi così come richiesti dall'attore al tasso ex art. 12844 c.c. dalla domanda giudiziale e sino al saldo.
La regolamentazione delle spese di lite segue infine la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., dovendo essere la condannata al loro rimborso in favore dell' in virtù CP_1 Pt_1 dell'accoglimento, sia pure nei limiti suindicati, delle domande proposte da quest'ultimo.
Tali spese devono liquidarsi, inoltre, facendo applicazione del D.M. 55/2014 e s.m.i., nella versione da ultimo risultante dalle modifiche di cui al D.M. 147/2022 (si v. art. 6 di tale decreto,
11 secondo cui “Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, e già Cass. civ. 17577/2018), e stante il valore della controversia (compreso nello scaglione tra € 5.200,01 e € 26.000,00) e considerati i parametri medi, da decurtare del 30% per la fase istruttoria e per quella decisionale, in ragione dell'esigua entità dell'attività istruttoria espletata (limitatasi alle produzioni documentali già effettuate dalle parti in allegato ai rispettivi atti introduttivi e all'assunzione della CTU contabile) e del più contenuto impegno difensivo resosi conseguentemente necessario in sede conclusiva, anche in ragione del numero delle questioni in diritto e in fatto oggetto di trattazione, si perviene a un importo liquidato per compensi di € 4.062,70 complessivi, al quale si aggiungono € 286,00 per spese vive, nonché il rimborso forfettario per spese generali ex art. 22 D.M. 55/14 cit. e iva e cpa come per legge, somme tutte da distrarsi in favore dei difensori della parte attrice, dichiaratisi antistatari.
Stante le ragioni per le quali la CTU è stata espletata e l'esito del giudizio, le spese di tale consulenza, così come già liquidate, devono essere, del pari, poste a carico integrale della convenuta, nei rapporti interni tra le parti di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa deduzione, eccezione e richiesta assorbita o disattesa, così provvede:
Accerta e dichiara la nullità parziale delle clausole del contratto di finanziamento del 12.05.2009, concluso tra e Bieffe5 S.p.a. (ora , relative agli Parte_1 Controparte_1 interessi corrispettivi e alle spese pattuite a carico del finanziato per istruttoria, intermediazione e gestione pratica, e per la copertura assicurativa, e per l'effetto dichiara tenuta e condanna alla restituzione, ex art. 2033 c.c., a favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 8.604,29, oltre agli interessi come richiesti ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale e sino al soddisfo;
Condanna la al rimborso delle spese processuali in favore di Controparte_1 Pt_1
che liquida in € 4.062,70 per compensi e in € 286,00 per spese vive, oltre al rimborso
[...] forfettario del 15% per le spese generali e a iva e cpa come per legge, disponendo la distrazione di tali somme in favore degli avv.ti Francesco Panunzi e Enrico Francolini, dichiaratisi antistatari;
Pone definitivamente le spese della CTU espletata a carico integrale della Controparte_1
nei rapporti interni tra le parti.
[...]
Così deciso in Velletri in data 06.02.2025. IL GIUDICE dott.ssa Federica Nardi
12
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5612/2020 r.g.a.c., trattenuta in decisione con l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 10.07.2024 e comunicata alle parti in data 11.07.2024, con la quale sono stati assegnati alle stesse i termini come richiesti ex art. 190 c.p.c. (ratione temporis applicabile), di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per memorie di replica, tra
(CF. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Parte_1 C.F._1
Panunzi e Enrico Francolini ed elettivamente domiciliato presso questi ultimi, all'indirizzo di posta elettronica certificata come in atti;
Email_1
Parte attrice e
(CF. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. David Straulino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di tale difensore, sito in Roma, via di San Valentino n. 21, e ai sensi e per gli effetti dell'art. 141 c.p.c., presso lo studio dell'avv. Alessandro Novelli sito in Albano Laziale, piazza A. Gramsci n. 22, come in atti;
Parte convenuta
Oggetto: finanziamento bancario contro cessione del quinto dello stipendio .
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (per l'attore: conclusioni come da atto introduttivo;
per la convenuta: conclusioni come da comparsa di risposta).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ha convenuto in giudizio la Parte_1 CP_1
(nel prosieguo anche solo “ , per brevità), chiedendo di: “
1. Accertare e
[...] CP_1 dichiarare ex art. 644 c.p. che il tasso di interesse applicato (TEG) al contratto in oggetto è ab origine superiore al tasso soglia usura vigente nel trimestre di riferimento (per la categoria di operazioni prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e per classe di importo);
2. Accertare e dichiarare la nullità, anche parziale e/o delle singole clausole, del contratto mutuo in base al combinato disposto degli artt. 644 c.p. e 1815 secondo comma c.c.; 3. Accertare e dichiarare che la ricorrente, essendo tenuta alla restituzione del solo capitale erogato in virtù del contratto nullo, ha diritto alla ripetizione delle differenze indebitamente corrisposte;
4. Per l'effetto, condannare la resistente alla restituzione in favore della ricorrente di tutte le somme di denaro incassate per interessi corrisposti sino al momento dell'estinzione, nonché commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, con la sola esclusione delle imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In via istruttoria si chiede fin d'ora:
1. Ordinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., all'Istituto di Credito convenuto la produzione di tutta la documentazione contrattuale afferente il contratto oggetto del presente giudizio.
2. In
1 caso di contestazione delle risultanze espresse ed indicate nei conteggi allegati si chiede disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile volta ad accertare che il TEG applicato al contratto in oggetto è ab origine superiore al tasso soglia usura vigente nel trimestre di riferimento (per la categoria di operazioni prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e per classe di importo). Il tutto oltre interessi di legali al tasso di mora ex art. 1284, IV comma c.c. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre Spese Generali 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che se ne dichiarano antistatari”.
A fondamento delle sue domande, l'attore ha esposto, in estrema sintesi:
- che in data 12.05.2009 ha stipulato con la Bieffe5 S.p.a., ora un contratto di CP_1 mutuo contro cessione di quote di emolumenti, riconducibile alla categoria del cd. credito al consumo e contraddistinto con il n. 111143, con il quale ha conseguito un finanziamento per un importo netto erogatogli di € 13.012,95, da restituire mediante il versamento di n. 120 rimesse mensili di importo di € 196,00 ciascuna;
la retribuzione globale da lui ceduta al finanziatore sarebbe stata, dunque, pari a € 23.520,00, in virtù del contratto di finanziamento, compresi gli oneri assicurativi e le commissioni pattuite, ma in data 31.01.2014 il rapporto è da lui anticipatamente estinto, come da quietanza liberatoria del 01.02.2014;
- che il contratto è risultato, peraltro, contrario al divieto d'usura ex art. 644 c.p., dal momento che ha previsto un TEG superiore alla soglia d'usura applicabile alla data della relativa stipulazione, dovendosi considerare a tale fine anche il costo della polizza assicurativa per il rischio vita e impiego, sottoscritta contestualmente al prestito, di pari durata rispetto a quest'ultimo, obbligatoria ai sensi dell'art. 54 d.P.R. 180/1950 e costituente condizione per l'erogazione del finanziamento;
tenendo conto di tale polizza e facendo applicazione della formula prevista in materia dal D.M. Tesoro del 08.07.1992, emerge infatti un TEG del 14,01%, superiore alla soglia risultante per il periodo, dal 01.04.2009 al 30.06.2009, per la categoria dei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio per importi superiori a € 5.000,00, pari al 13,455%, come del resto è confermato dalla stessa indicazione effettuata dalla banca nel contratto di un TAEG del 14,02%, sia pure dovendosi sottrarre a quest'ultimo le imposte e le tasse;
- che, per l'effetto, il contratto è affetto da nullità parziale, ex artt. 1815 co. 2 c.c. e 644 c.p., con la conseguenza che l'unica obbligazione gravante sull'attore è quella avente ad oggetto la restituzione del capitale erogato, mentre compete a quest'ultimo il diritto alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto per interessi, commissioni e remunerazioni a qualsiasi titolo.
Si è costituita in giudizio la contestando le domande attoree e chiedendo: CP_1
“disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per le causali in narrativa, dichiarare inammissibili e, in ogni caso, rigettare tutte le domande avanzate dal ricorrente, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese di lite”.
Ha dedotto la convenuta, in estrema sintesi:
- che, per quanto le avverse domande siano procedibili, essendo stato già espletato il procedimento avanti all'Arbitro Bancario e Finanziario, tuttavia, l'attore ha omesso di allegare la decisione resa da quest'ultimo, che ha respinto il suo ricorso, ritenendo il TEG del rapporto del tutto lecito, per essere state rispettate le Istruzioni della Banca d'AL nella versione aggiornata al 2006, ancora vigenti alla data della stipula del contratto ed aventi “potere cogente finché sono in vigore e laddove non siano - e nel caso di specie non lo sono… - contrari alla legge”;
- che non è corretto del resto, contrariamente a quanto preteso dall'Esposti, includere nel TEG anche le spese assicurative, dal momento che queste ultime derivano da un'assicurazione la cui stipulazione è imposta dalla legge e che sono state perentoriamente escluse dal calcolo del TEG dalle suddette Istruzioni elaborate dalla Banca d'AL; al riguardo rileva, inoltre, il principio di cd. omogeneità e simmetria, secondo cui, nella verifica dei costi rilevanti ai fini dell'usura, possono essere poste a confronto soltanto entità tra loro omogenee, altrimenti dovendosi creare diversi e specifici parametri di riferimento, come è avvenuto, in particolare, da parte della giurisprudenza di legittimità, per la commissione di massimo scoperto, ed in virtù di tale principio ne consegue
2 che le spese assicurative non possono rientrare nel conteggio del TEG, considerato che non lo erano, nel periodo d'interesse, ai fini del calcolo del TEGM;
- che anche nella denegata ipotesi in cui venisse ravvisata l'usurarietà del contratto a tanto non conseguirebbero, poi, le conseguenze pretese dall' poiché nella specie gli interessi Pt_1 corrispettivi pattuiti sono legittimi e il superamento della soglia d'usura deriverebbe, semmai, dall'inclusione dei costi dell'assicurazione obbligatoria, sicché la declaratoria dell'usura dovrebbe colpire al più soltanto tali costi, non diversamente da quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità allorché si è pronunciata in tema di usura degli interessi moratori.
Disposta la conversione del rito da sommario in ordinario, ex art. 702 ter c.p.c., sono stati poi assegnati alle parti i termini richiesti ex art. 1836 c.p.c. e nel primo degli stessi l'attore ha depositato una memoria nella quale ha contestato le avverse deduzioni ed eccezioni, evidenziando che le voci di costo che compongono il TEG sono individuate dall'art. 644 c.p. e che nelle stesse rientrano anche i costi della polizza assicurativa, i quali rappresentano, pur sempre, una remunerazione, seppur indiretta, per la banca mutuante, e il cui pagamento è collegato al finanziamento, trattandosi di assicurazione obbligatoria, così come evidenziato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità. Ha inoltre soggiunto l' che non è veritiero che la Pt_1 disciplina di cui all'art. 644 c.p. preveda una stringente omogeneità dei termini di comparazione e la circostanza che i decreti ministeriali trimestrali, sino al maggio 2009, non abbiano considerato anche tali costi non implica, comunque, che questi ultimi non rilevino ai fini del TEG, semmai dovendosi prendere atto dell'illegittimità dei decreti e della conseguente necessità di una loro disapplicazione. Anche in virtù di tanto, l'attore ha insistito, quindi, nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel suo atto introduttivo.
Alcuna memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c. è stata depositata, invece, dalla CP_1 rimanendo ferme, per l'effetto, anche per quest'ultima, le conclusioni rassegnate in comparsa di risposta.
La causa è stata successivamente istruita mediante i documenti depositati dalle parti e con l'espletamento di CTU contabile, come da ordinanze rese in data 22.03.2022 e 21.06.2022, mentre è stata disattesa, per le ragioni indicate nell'ordinanza del 22.03.22, l'istanza d'esibizione ex art. 210 c.p.c. originariamente formulata da parte dell'attore.
Esaurita l'istruttoria, il giudizio è stato infine assunto in decisione con l'ordinanza resa in data 10.07.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note di trattazione scritta (così come già richiamate in epigrafe), e decorsi i termini ex art. 190 c.p.c., assegnati con la suddetta ordinanza ai contendenti come da loro richiesta, lo stesso viene dunque deciso come segue.
Ritiene il decidente che le domande attoree siano risultate fondate e, come tali, meritevoli di accoglimento, nei limiti e per le ragioni che si vengono ad esporre.
Costituisce circostanza incontroversa, e comunque documentata in atti, che l' abbia Pt_1 sottoscritto con la Bieffe5 S.p.a., poi incorporata nella un contratto di finanziamento CP_1 contro cessione di quote di emolumenti (cessione del quinto dello stipendio) in data 12.05.2009, identificato con il n. 111143 (cfr. doc. 1 fasc. attoreo, doc. 3 fasc. convenuta).
Come si legge nella documentazione contrattuale, l'importo finanziato all'attore è stato pari, in particolare, alla somma lorda di € 17.654,40 e la relativa restituzione è stata concordata inter partes mediante il pagamento da effettuarsi a carico del mutuatario con prelievo diretto sugli emolumenti a lui dovuti dal datore di lavoro, di ratei mensili di € 196,00, per un periodo d'ammortamento di n. 120 mesi complessivi (dieci anni), ratei così calcolati con l'applicazione di un TAN debitore del 6,00%, con un conseguente esborso complessivo finale preventivato a carico del finanziato a titolo di interessi di € 5.865,60. Sempre nel contratto sono state, inoltre, specificamente pattuite le commissioni per l'intermediazione di € 1.764,00, le commissioni di istruttoria pratica di € 250,00 e quelle per la relativa gestione per € 1.142,43, è stato riportato
3 l'ammontare delle imposte applicate e sono state indicate le spese per la polizza assicurativa
“005/003 Temporanea Caso Morte” di € 1.468,58, polizza, quest'ultima, che come emerge, poi, dal relativo modulo negoziale, è stata stipulata direttamente con la dalla Parte_2
Bieffe5 S.p.a., con effetti dal 01.06.2009 e sino al 01.06.2019, a copertura dell'importo complessivo dovuto a quest'ultima dal finanziato di € 23.520,00 (cfr. ancora doc. cit., nonché doc. 7 fasc. convenuta).
Avuto riguardo alle voci di spesa così pattuite, nel contratto di finanziamento risulta essere stato indicato, quindi, sia l'ammontare del TEG del prestito, ivi quantificato nell'11,08%, in misura corrispondente al TAEG/ISC al netto delle spese assicurative, sia l'ammontare del TAEG/ISC conteggiato includendo anche tali spese, pari al 14,02% (cfr. ancora doc. 1 cit.).
Ora, tali essendo le principali pattuizioni relative al prestito di cui si tratta, si è anticipato che l' ha lamentato che l'entità effettiva del TEG dell'operazione, rilevante ai fini della Pt_1 verifica dell'usurarietà o meno delle condizioni economiche concordate, non sia, però, corrispondente a quella contrattualmente indicata dell'11,08%, non avendo la stessa considerato, per l'appunto, i costi della polizza assicurativa, e che tenendo conto di questi ultimi il finanziamento si è rivelato, in verità, viziato da usurarietà, superando il tasso soglia d'usura ratione temporis applicabile alla data della stipula del 12.05.09.
La doglianza in parola si rivela fondata, ad avviso del giudicante, per i motivi che seguono.
In termini generali, è noto che la definizione della fattispecie dell'usura cd. oggettiva è contenuta, tanto ai fini penali, quanto ai fini civilistici e, in particolare, agli effetti di cui all'art. 1815 c.c., nell'art. 644 c.p., ove è stato previsto, al comma 3, che l'integrazione di tale fattispecie si verifica, sotto il profilo oggettivo, allorché venga superato il limite fissato, tempo per tempo, dal legislatore, “oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”. Il comma 4 della medesima disposizione, con riferimento all'individuazione delle condizioni economiche del singolo rapporto da prendere in considerazione al fine di stabilire se sia stato o meno superato tale limite, dispone, poi, che “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.
Come è stato evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità, mediante tale previsione il legislatore ha dato rilevanza, ai fini del divieto d'usura, a tutte le voci di spesa previste in occasione della stipula di un finanziamento che risultino, appunto, “collegate all'erogazione del credito”, e ciò allo scopo di garantire che tutti gli oneri volti a remunerare la concessione di un prestito (in qualunque forma lo stesso venga accordato) siano presi in considerazione ai fini della verifica del costo praticato dal finanziatore, evitando elusioni al divieto normativo, altrimenti agevolmente realizzabili spostandone il peso economico da voci incluse a voci escluse negli accertamenti rilevanti alla stregua degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. (cfr. per tutte, Cass. civ. 8806/2017).
La disposizione menzionata ha sancito dunque, in tal modo, un generale principio di
“onnicomprensività” in materia di usura, principio che, tuttavia, trova il suo limite nella circostanza che si tratti, pur sempre, di un costo che sia “collegato” all'erogazione del prestito, così come è stabilito dalla norma stessa e che, coerentemente con la ratio che è sottesa a quest'ultima, di certo non può far pervenire anche a postulare un'indiscriminata sommatoria di qualsiasi onere comunque previsto o sostenuto in occasione della stipula del finanziamento, includendo nel computo anche voci che, per loro natura e per funzione, non siano funzionali a rimborsare o remunerare il prestito erogato o che, per quanto collegati a quest'ultimo, si presentino tuttavia di carattere meramente eventuale e non siano destinati a trovare applicazione unitamente agli interessi e alle altre spese ordinariamente connesse al finanziamento nell'ambito di uno svolgimento
“fisiologico” del rapporto, con regolare pagamento di tutte le rate concordate sino all'ultima scadenza pattuita.
4 Ebbene, muovendo da tali rilievi, occorre evidenziare che la giurisprudenza di legittimità più recente si è ripetutamente espressa proprio sulla questione - che qui viene in considerazione - dell'inclusione delle spese assicurative nell'ambito del TEG del finanziamento, chiarendo che anche tali spese possono assumere rilevanza ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria del prestito, e ciò in considerazione del frequente atteggiarsi delle stesse quali costi correlati all'erogazione di quest'ultimo, venendo tali spese previste, talora, o come servizi “imposti” dal finanziatore per acconsentire comunque all'operazione alle condizioni offerte, o come funzionali a garantirne specificamente il rimborso e la remunerazione o a tutelare, più in generale, il soggetto che lo abbia erogato.
In particolare, come è stato chiarito dal giudice di legittimità, “In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito”, aggiungendo che “La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione” (cfr. Cass. civ. 8806/17 cit. e, nello stesso senso, più di recente anche Cass. civ. 3025/2022).
Tale affermazione, che correla la sussistenza del “collegamento” tra finanziamento ed assicurazione alla contestualità della loro stipulazione, si spiega, difatti, con il rilievo che
“…normalmente i contratti di credito bancari sono predisposti - nelle varie componenti in cui si vengono ad articolare, spese di assicurazione e garanzia ricomprese - dall'impresa bancaria… e così di solito proposti, secondo un blocco unitario (seppure in sé scomponibile in vari segmenti) cioè, al mercato dei clienti. Il riferimento va, in definitiva, alle correnti modalità di offerta del prodotto, dove il collegamento tra concessione del credito e voce economica risulta evidente…”, sicché, tenuto conto di detta prassi, la “contestualità” tra credito e polizza assicurativa si atteggia, in tal senso, come una manifestazione indicativa del collegamento ricorrente tra di essi, valendo a far presumere che anche il contratto assicurativo sia stato concepito dall'istituto finanziatore come una componente del prestito concesso, ferma restando, tuttavia, la possibilità per quest'ultimo di dimostrare che un siffatto collegamento non vi sia stato, in realtà, nel singolo caso (cfr. Cass. 8806/17 cit.).
Coerentemente a tali affermazioni, con specifico riferimento al costo della polizza assicurativa obbligatoria prevista dall'art. 54 d.P.R. 180/1950 per il caso di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, sempre la più recente giurisprudenza di legittimità ha inoltre osservato che lo stesso rientra certamente nel computo del TEG del rapporto ai fini della verifica del rispetto del divieto d'usura ex art. 644 c.p., e ciò in quanto è evidente che trattasi, in questo caso, di una spesa collegata funzionalmente al prestito, che il mutuatario senz'altro sostiene, obbligatoriamente, onde ottenere l'erogazione del credito (cfr. tra le più recenti, Cass. civ. 2600/2024 e, già in senso analogo, Cass. civ. 29501/2023, Cass. civ. 20247/2023, Cass. civ. 17839/2023, Cass. civ. 3025/2022, Cass. civ. 37058/2021, Cass. civ. 17466/2020, Cass. civ. 22458/2018, Cass. civ. 5160/2018).
Ed invero, dispone l'art. 54 d.P.R. 180/50 cit. che “Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del titolo II e del presente titolo devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia, possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito”. La stipula dell'assicurazione, quindi, è specificamente imposta, in quanto tale, dalla legge affinché il finanziato possa ottenere un prestito del tipo di quello di cui si controverte e la relativa garanzia è finalizzata, a ben vedere, ad apprestare una copertura a tutela del diritto del finanziatore alla restituzione e alla remunerazione del denaro erogato, a fronte del rischio di eventi come il decesso,
o infortuni o disoccupazione, indubbiamente incidenti, in maniera diretta, sull'assetto negoziale del finanziamento, avuto riguardo alla sua struttura e alle modalità del suo rimborso, talché è evidente il collegamento del costo assicurativo con la concessione dello stesso.
5 Né la circostanza che si tratti, in virtù di tale disposizione, di una spesa obbligatoria potrebbe assumere rilevanza in diverso senso, sulla base di un'equiparazione tra tale spesa e le imposte e le tasse, costituenti anch'esse oneri imposti al finanziato dalla legge ed esclusi dall'art. 6444 c.p. dal calcolo dell'usura, in quanto - come è stato chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità sopra citata - si è in presenza, con riferimento ai costi assicurativi, di un onere economico che resta comunque diverso da quello inerente le tasse e le imposte, per le quali, soltanto, è sancita l'espressa esclusione dal computo del TEG (cfr. ancora Cass. 2600/24 cit.).
E d'altro canto, l'obbligatorietà sancita dall'art. 54 cit. concerne, come detto, l'assicurazione in sé e per sé considerata, mentre il relativo esborso è pur sempre il risultato dell'esercizio dell'autonomia negoziale, il che contribuisce a farne escludere, in effetti, un'assimilazione alle imposte e tasse ai fini dell'art. 644 cit. (cfr. in questo senso, tra le più recenti, anche App. Torino 650/2024).
Diversamente da quanto opinato nella fattispecie da parte della convenuta, non può inoltre annettersi rilevanza, in favore della soluzione dell'irrilevanza di tale costo ai fini della quantificazione del TEG del rapporto, alla circostanza che le “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi”, elaborate dalla Banca d'AL nella versione aggiornata al 2006, abbiano escluso proprio tale voce di costo ai fini della determinazione del TEGM, a differenza di quanto avvenuto in occasione del loro aggiornamento nel corso del 2009, applicabile soltanto a far tempo dal 01.01.2010, e che, conseguentemente, tale costo non sia stato preso in considerazione nell'ambito delle rilevazioni trimestrali dei tassi globali medi trasfuse nei decreti ministeriali di cui agli artt. 1 e 2 L. 108/1996.
Pronunciandosi anche su tale specifico profilo - con affermazioni di principio che si presentano ormai sostanzialmente consolidate, tenuto conto delle pronunce espressesi ripetutamente in questo senso, e che, come di seguito si dirà, appaiono in realtà anche pienamente coerenti con i principi elaborati in argomento dal giudice di legittimità a EZ IT - la giurisprudenza più recente ha, infatti, chiarito che l'esclusione di una o più voci di costo operata dalla Banca d'AL nelle menzionate Istruzioni non può di certo comportare, da sé sola, che tale voce non vada presa in considerazione ai fini della determinazione del costo praticato per il singolo rapporto, ove la stessa, per le sue caratteristiche, risulti invece rilevante alla stregua del parametro che è dettato in materia dall'art. 6444 c.p. (cfr. tra le altre, Cass. 20247/23 cit., che ha valorizzato
“la centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644, comma 4, cod. pen. - secondo cui “per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” - alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia”, affermando che “Non ha quindi rilievo che la Banca d'AL, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non abbia inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi”, e nello stesso senso si v. ancora Cass. 17839/23 cit., secondo cui “non ha nessun rilievo che la Banca d'AL, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non abbia inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. i costi assicurativi”, nonché Cass. 3025/22 cit., Cass. 37058/21 cit., Cass. 17466/20 cit.).
Come è stato condivisibilmente rimarcato, avendo riguardo a quanto è stabilito, come detto, dall'art. 644 c.p. in tema di cd. usura oggettiva, soltanto il comma 3 di tale disposizione, atteggiandosi quale cd. norma penale in bianco, rimanda del resto ad altra fonte esterna, ai fini dell'individuazione del “limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”, mentre il comma 4 dell'art. 644 cit., là dove sancisce che “per la determinazione del tasso di interesse usurario, si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”, integra una norma in sé perfetta “…che non richiede ulteriori disposizioni applicative esterne, affinché possa assumere un delineato e concreto valore costitutivo”. Di talché, non è in realtà coerente con la disciplina dettata dall'art. 644 cit. l'assunto che le
6 remunerazioni da prendere in considerazione, nel singolo rapporto che di volta in volta viene in esame, ai fini della verifica dell'usurarietà, vadano individuate alla luce dei decreti ministeriali e delle disposizioni regolamentari ed esecutive elaborate, in applicazione dell'art. 2 L. 108/96, dalla Banca d'AL in punto di determinazione del tasso soglia d'usura di cui all'art. 6443 cit., e ciò, evidentemente, oltre al fatto che tali disposizioni, in quanto costituenti al più norme di rango secondario, senz'altro devono conformarsi alle norme primarie di riferimento, non potendone intaccare la ben precisa portata precettiva (cfr. tra le altre, Cass. 29501/23 cit.; si v. inoltre già Cass. 17466/20 cit., la quale pure ha evidenziato che le rilevazioni della Banca d'AL sono rivolte a determinare il TEGM e non già a stabilire il paniere delle voci di spesa di cui tenere conto al fine di accertare l'usurarietà del singolo rapporto, stante che la composizione di esso trova compiuta descrizione nell'art. 6444 c.p.).
Né soccorre poi, in diverso senso, ad avviso del giudicante, il riferimento al cd. principio di simmetria, in virtù del quale deve assicurarsi un'omogeneità tra i due dati del TEGM periodicamente rilevato, in virtù del citato art. 2 L. 108/96, nei suddetti decreti ministeriali, e il TEG della singola operazione che di volta in volta viene in rilievo, da raffrontare tra loro ai fini della verifica in punto di usura oggettiva. Infatti, se è vero che il contenuto delle disposizione che disciplinano il TEGM e il TEG definiscono allo stesso modo gli elementi da prendere in considerazione, usando le medesime parole di “commissioni”, “remunerazioni a qualsiasi titolo” e
“spese” (si v. ancora art. 2 L. 108/96 cit. e art. 6444 c.p.), e che, anche per un'esigenza di natura logica, tali tassi globali debbano essere, per quanto possibile, individuati in maniera analoga, tuttavia, ciò non toglie che, nel caso in cui una determinata voce di costo non sia stata erroneamente considerata nell'ambito delle rilevazioni periodiche del tasso soglia, comunque debba farsi applicazione del divieto d'usura sancito legislativamente, in ragione dell'esigenza primaria di tutela del finanziato, e ciò tanto più che la legge ha comunque previsto, come noto, un “margine di tolleranza” ai fini dell'individuazione della soglia d'usura rispetto al TEGM tempo per tempo rilevato, margine individuato, in particolare, sino al D.L. 70/2011, conv. in L. 106/2011, nel 50% del tasso effettivo globale medio rilevato, trimestralmente, per ogni categoria di operazione e, successivamente alla novella del 2011, in un aumento di quest'ultimo di un quarto, oltre a ulteriori quattro punti percentuali, entro il limite della differenza rispetto al tasso medio globale di otto punti. Di guisa che, come è evidente, ben può essere in ogni caso tale “margine” ad offrire uno spazio di operatività per ulteriori oneri che non siano stati già inclusi nella quantificazione del TEGM in base alle Istruzioni della Banca d'AL (cfr. ancora art. 2 cit. L. 108/96, nella versione anteriore alle modifiche di cui al D.L. 70/11 cit. e in quella attualmente in vigore, risultante da tale novella).
E per la verità, contrariamente a quanto sostenuto nel caso che occupa dalla convenuta, anche la giurisprudenza di legittimità a EZ IT ha significativamente affermato, sia pure con specifico riferimento alla distinta questione dell'applicabilità del divieto d'usura agli interessi moratori, che la circostanza che i decreti ministeriali adottati in attuazione dell'art. 2 L. 108/96 non abbiano riportato, nel passato, pure una rilevazione degli interessi di mora mediamente praticati sul mercato (essendo stata la relativa maggiorazione media individuata soltanto a far tempo dal D.M. 25.03.2003) non conduce a far escludere che di tali interessi possa e debba essere comunque effettuata, per il periodo corrispondente, una verifica in punto di usurarietà, verifica che deve essere invece senz'altro compiuta avendo riguardo, giocoforza, all'unico TEGM indicato in tali decreti, potendo per l'appunto offrire uno spazio d'operatività a tali interessi il margine di tolleranza previsto, in ogni caso, dalla disposizione suindicata (cfr. per tutte, Cass. civ. S.U. 19597/2020 e, nel medesimo senso, anche la giurisprudenza di legittimità successiva).
Tenuto conto di tanto e considerata l'eadem ratio che è ravvisabile tra l'ipotesi ora indicata e quella che qui viene in rilievo, ne deriva dunque che neppure l'anzidetto principio di simmetria vale a far concludere che i costi assicurativi di cui si tratta debbano escludersi dal computo del TEG
7 in virtù del solo rilievo che tali costi non siano stati, inizialmente, considerati nei decreti ministeriali e nelle correlate Istruzioni elaborate dalla Banca d'AL ai fini della rilevazione del TEGM (cfr. in questi termini, anche Cass. civ. 17839/23 cit. e già Cass. civ. 37058/21 cit.).
Ed infine, alla luce di quanto appena evidenziato e considerato che l'art. 6443 c.p. e l'art. 2 L. 108/96 demandano, si è detto, al Ministero dell'Economia e alla Banca d'AL il compito di rilevare trimestralmente il tasso effettivo globale medio degli interessi praticati da banche e intermediari finanziari sul mercato, neppure può condividersi, ad avviso del decidente, l'affermazione che nell'eventualità in cui gli stessi non abbiano considerato una determinata voce di costo ne deriverebbe (così come prospettato, nel presente caso, dalla nell'ambito dei CP_1 suoi scritti conclusivi) una “strutturale inapplicabilità delle soglie ministeriali relative alla c.d. usura oggettiva”, sul rilievo che l'illegittimità dell'esclusione di una determinata voce nel calcolo del TEGM conduca (come si opina) necessariamente a una “disapplicazione dei decreti del MEF” e che (come ancora sostenuto dalla convenuta) “non è possibile comparare il TEG contrattuale, determinato includendo i costi assicurativi… ai sensi dell'art. 644 comma 4, c.p… con il TEGM rilevante ai fini del calcolo del tasso soglia… determinato ai sensi delle Istruzioni… che non tiene conto dei medesimi costi”.
Per quanto non si ignori l'esistenza di alcune pronunce giurisprudenziali espressesi in diverso senso, è infatti evidente, a parere del decidente, che non vi è luogo in realtà per una disapplicazione in senso tecnico, quale quella prospettata dalla affinché possa CP_1 pervenirsi all'inclusione dei costi assicurativi nel calcolo del TEG, derivando tale inclusione direttamente da quanto previsto, sul punto, dall'art. 6444 c.p. ed essendo, di contro, demandata ai decreti ministeriali e alle correlate Istruzioni diffuse dalla Banca d'AL l'individuazione del TEGM tempo per tempo praticato sul mercato (cfr. ancora Cass. 29501/23 cit. e, nella giurisprudenza di merito, tra le altre, App. Torino 922/2022).
Ogni ulteriore argomento dedotto in questa sede dalla convenuta a fondamento dall'asserita
“strutturale inapplicabilità delle soglie ministeriali” è inoltre riconducibile, a ben guardare, pur sempre al suddetto principio di simmetria, il quale però non conduce - in coerenza con i principi sanciti anche dal giudice di legittimità a EZ IT e già sopra richiamati - a far escludere la rilevanza di una data voce ai fini del TEG soltanto perché non considerata nelle rilevazioni del TEGM e tantomeno potrebbe far pervenire, evidentemente, a un'esclusione della verifica stessa dell'usurarietà delle condizioni del singolo finanziamento, con una sostanziale disapplicazione (in questo caso, sì) del divieto d'usura, tanto più tenendo conto del correttivo di tale tasso medio globale che - come si è detto - è previsto dall'art. 2 L. 108/96 ai fini della determinazione della soglia d'usura, in grado di riassorbire e contenere nei limiti del lecito anche gli eventuali costi non rilevati (cfr. Cass. 29501/23 cit. e, per conclusioni analoghe, tra le ultime, anche App. Torino 650/2024, nonché App. Firenze 1571/2024).
Orbene, posto quanto precede e tornando alla fattispecie che occupa, osserva il decidente che dalla CTU assunta in corso di causa è emerso che il TEG del finanziamento stipulato dall'Esposto con la Bieffe5 S.p.a. sia, in effetti, superiore al tasso soglia applicabile, ratione temporis, in base al D.M. 26.03.2009, recante la “rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura” per il II trimestre 2009 (01.04.2009-30.06.2009), durante il quale il contratto di cui discute è stato sottoscritto, avendo riguardo anche al costo di € 1.468,59, previsto a carico dell'attore per l'assicurazione obbligatoria.
Ha rilevato infatti il consulente officiato che il TEG del rapporto, risultante dalla considerazione anche del costo di tale assicurazione, unitamente agli interessi corrispettivi e alle commissioni senz'altro dovute dal finanziato in collegamento con il prestito che occupa, nell'ambito di un suo svolgimento “fisiologico” sino alla scadenza finale concordata al giugno 2019, risulta pari al 13,80% (in luogo della minore entità dello stesso riportata nel contratto e di quella che si ricava da un'analisi di tutti gli oneri ordinariamente previsti a carico del mutuatario in correlazione con il denaro erogatogli, con l'esclusione delle spese d'assicurazione), e tenendo conto
8 di tanto ne risulta, quindi, un'obiettiva eccedenza del TEG dell'operazione rispetto alla soglia che si ricava dal suindicato decreto ministeriale per la categoria di operazioni nella quale rientra il contratto oggetto di causa, relativa ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio per importi superiori a € 5.000,00, pari al 13,46% (cfr. rel. CTU in atti, pag. 26-30).
Né tale conclusione, elaborata dal consulente officiato mediante un'analitica considerazione delle voci di costo risultanti dalla documentazione contrattuale, è stata contestata e confutata in alcun modo dalla convenuta, limitatasi sul punto soltanto a sostenere l'irrilevanza ai fini del calcolo del TEG delle spese relative alla polizza assicurativa, sull'assunto che a tanto dovrebbe pervenirsi in virtù dell'esclusione di tali spese espressamente contemplata dalle già citate Istruzioni della Banca d'AL ai fini della quantificazione del TEGM, nella versione ancora applicabile alla data della conclusione del contratto, e in base al già richiamato principio di cd. simmetria, con deduzioni che, tuttavia, non meritano seguito per le ragioni già sopra evidenziate.
. La prospettazione genericamente avanzata dalla nella sua memoria di replica Parte_3 secondo cui le spese assicurative sarebbero, poi, comunque da escludere dal computo del TEG in quanto non dirette a remunerare il finanziatore, non si presenta, neppure essa, meritevole di pregio, e ciò in quanto è acclarato (alla luce dei rilievi sopra già operati e in difetto di specifiche e conducenti allegazioni e prove offerte in senso contrario dalla convenuta) che tali spese siano state previste, nella specie, quale condizione per accedere al finanziamento, per di più originando da una polizza che è stata stipulata con l'impresa assicurativa direttamente dall'istituto di credito, e siano state, altresì, rivolte a garantire proprio l'interesse di quest'ultimo a conseguire il rimborso e la remunerazione del denaro mutuato, a copertura integrale dei quali risulta essere stata sottoscritta - si è detto - la polizza assicurativa (cfr. ancora doc. 1 fasc. attoreo e doc. 3, 7 fasc. convenuta).
Di talché, recependo il ricalcolo del TEG motivatamente elaborato dal CTU in risposta all'indagine demandatagli considerando anche il costo dell'assicurazione, ne consegue che risulta accertata l'oggettiva violazione del divieto d'usura di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., con la conseguente nullità parziale delle clausole del contratto che hanno previsto a carico dell' Pt_1 interessi in contrasto con tale divieto.
Con specifico riferimento alla portata e alle conseguenze di tale nullità, ritiene poi il decidente che quest'ultima concerna non soltanto gli interessi corrispettivi previsti a carico dell' ma - così come da lui specificamente lamentato - anche le commissione e le spese Pt_1 che devono considerarsi, come detto, rilevanti ai fini del calcolo del TEG e della verifica dell'usurarietà del finanziamento, mentre deve senz'altro escludersi, di contro, che la nullità e la conseguente pretesa ripetitoria esercitata dall'attore possano essere circoscritte alle sole spese assicurative, come sostenuto da parte della CP_1
Ed invero, si è detto che la definizione delle voci rilevanti ai fini della verifica del rispetto del divieto d'usura è contenuta, anche ai fini civili, nell'art. 6444 c.p., nel quale il legislatore ha provveduto ad individuare quali siano gli oneri economici da prendere in considerazione, allo scopo di evitare fenomeni di agevole elusione del divieto in parola.
In questo senso, è stato evidenziato, così, anche dalla giurisprudenza di legittimità a EZ IT (sia pure ad altri fini, ma con affermazioni di principio che, per quel che qui interessa, appaiono di portata generale) che “il divieto dell'usura è contenuto nell'art. 644 cod. pen.”, laddove “le (altre) disposizioni della legge n. 108, cit., non formulano tale divieto, ma si limitano a prevedere (per quanto qui rileva) un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi sono considerati sempre usurari a mente, appunto, dell'art. 644, comma terzo, cod. pen. …L'art. 2, comma 4, legge n. 108, cit. (che recita: «Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso ...») definisce, sì, il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, ma si tratta appunto del limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, essendo la norma penale l'unica che contiene il divieto di farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo
9 di una prestazione di denaro o di altra utilità”, ed analogamente anche la sanzione contenuta nell'art. 1815 c.c. “…presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla legge n. 108…” (cfr. Cass. civ. S.U. 24675/2017; arg. inoltre, tra le altre, Cass. 17466/20 cit., la quale pure ha ribadito che è l'art. 6444 c.p. ad individuare il tasso di interesse usurario nel singolo rapporto e che tale disposizione “…al fine di impedire, tanto prevedibili quanto agevoli, aggiramenti del divieto, a prescindere dal nome con il quale il contratto qualifica la dazione, prescrive che «Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito»… una spesa (a qualsiasi titolo dice la legge) collegata alla «erogazione del credito»…).
Ebbene, tenuto conto che in materia, ai sensi dell'art. 6444 cit., rileva ogni remunerazione e spesa collegata al rapporto di finanziamento, nei termini già sopra delineati, ne consegue che le relative voci di costo debbano considerarsi, in effetti, tutte assoggettate alla sanzione della nullità di cui all'art. 1815 c.c., che quella norma e il divieto d'usura dalla stessa sancito come detto presuppone, anche in coerenza con la ratio che vi è sottesa (cfr. per una soluzione analoga, nella giurisprudenza di merito, tra le più recenti, anche App. Firenze 1571/24 cit., App. Torino 650/24 cit., App. Milano 590/2023).
Né tale conclusione, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, appare contraddetta dai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla diversa questione dell'operatività del divieto d'usura con riferimento agli interessi di mora e all'esclusione circoscritta a tali interessi convenzionali, a fronte della loro acclarata usurarietà, ferma la validità della clausola relativa agli interessi corrispettivi che risulti rispettosa del divieto che occupa, tenuto conto che detta soluzione si giustifica, per la verità, proprio in ragione della considerazione di ciò che sia stato, appunto, pattuito in violazione di tale divieto, con la conseguente esclusione dei soli costi convenzionalmente correlati alla mora del finanziato che siano risultati superiori alla soglia d'usura e non già anche dei costi ordinariamente applicati a quest'ultimo in uno svolgimento ordinario e regolare del rapporto, che a detta soglia non abbiano trasgredito (cfr. ancora Cass. S.U. 19597/20 cit.).
In virtù di quanto precede, deve conseguentemente dichiararsi, nella fattispecie, la nullità parziale del contratto del 12.05.09, con riferimento alle clausole dello stesso che hanno previsto, a carico dell' l'applicazione degli interessi corrispettivi, delle commissioni di istruttoria, Pt_1 intermediazione e gestione pratica e delle spese per la copertura assicurativa, e da tale nullità circoscritta alle clausole indicate, ferma la validità delle restanti pattuizioni, deriva ai sensi dell'art. 2033 c.c. la fondatezza della domanda dell'attore avente ad oggetto la restituzione delle somme da lui pacificamente versate a titolo di interessi corrispettivi e per le suddette spese, per un ammontare così come calcolato dal CTU in € 8.604,29 complessivi (di cui € 3.979,27 per interessi passivi + € 250,00 per commissione istruttoria + € 1.142,43 per commissione gestione pratica + € 1.764,00 per commissione intermediazione + € 1.468,59 per spese assicurative), avuto riguardo alle iniziali rate del prestito rimborsate sino al gennaio 2014 e all'estinzione del rapporto da lui incontestatamente effettuata, in via anticipata, il 01.02.2014 (cfr. rel. CTU, pag. 31 e ss.).
All'importo complessivo dovuto in ripetizione all non può aggiungersi, invece, ad Pt_1 avviso del giudicante, la commissione d'estinzione anticipata di € 108,53, e ciò in quanto tale commissione, così come regolata dall'art. 21 del contratto che occupa, ha rappresentato un onere meramente eventuale, che è stato previsto per il solo caso in cui il capitale mutuato fosse stato, appunto, rimborsato anteriormente alla scadenza del termine originariamente convenuto per la durata complessiva del prestito, ed essendo stata la stessa concordata (e versata) a carico del finanziato non in aggiunta (diversamente dalle altre spese suindicate) agli interessi corrispettivi (dovuti, infatti, soltanto per le rate scadute anteriormente all'anticipata estinzione del rapporto), ma in sostituzione di questi ultimi (cfr. ancora doc. 1 cit. fasc. attoreo).
10 Considerata la natura e la funzione di tale commissione, viene dunque in rilievo quanto è stato evidenziato, anche qui, dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito, invero, che la commissione o penale di anticipata estinzione non rileva nei costi da considerare ai fini del computo del TEG e della verifica del superamento del tasso soglia, atteso che, al momento della sottoscrizione del contratto, il recesso anticipato dal rapporto rappresenta “un fatto estraneo alla ordinata e fisiologica "vita" del contratto stesso” (cfr. da ultimo, Cass. civ. 404/2025).
Trattandosi di un onere previsto per il solo caso in cui il finanziato estingua anticipatamente il rapporto (secondo un meccanismo assimilabile alla fattispecie di cui all'art. 1373 penult. co. c.c.), lo stesso non si presenta, del resto, direttamente “collegato” all'erogazione del credito, come è invece richiesto, si è detto, ai fini degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., e una sua inclusione nel TEG dell'operazione, unitamente agli interessi corrispettivi e alle spese direttamente e certamente collegate al finanziamento, appare logicamente scorretta, atteggiandosi tale commissione soltanto come un'indennità, applicabile una tantum, del tutto incerta nell'an, oltre che per la verità anche nel quantum, di modo che neppure è prospettabile, con riferimento a quest'ultima, la già menzionata ratio che è sottesa al principio di onnicomprensività di cui all'art. 6444 c.p., non potendo tale onere, per la sua natura e il relativo meccanismo d'operatività, prestarsi a uno
“spostamento” da parte dell'istituto di credito del peso economico del prestito da voci incluse a voci escluse ai fini della verifica d'usurarietà e a una conseguente elusione del divieto di cui si discute (cfr. nella giurisprudenza di legittimità, anche Cass. civ. 7352/2022, Cass. civ. 18497/2024).
Né, sotto un diverso e concorrente profilo, è stato comunque specificamente allegato dall'attore, nel presente caso, che la commissione in parola, anche ove astrattamente assoggettabile al divieto d'usura, si sia in concreto posta in contrasto con tale divieto, non avendo l'Esposti dedotto, a ben vedere, alcunché in merito a un'eventuale usurarietà di tale commissione, che appare avere, al contrario, escluso anch'egli ai fini del computo del TEG del finanziamento (analogamente a quanto effettuato dal CTU nel suo elaborato;
cfr. ancora pag. 26-30 rel. CTU, nonché doc. 3 fasc. attoreo).
Di talché, anche tenuto conto dell'assenza di concrete e specifiche allegazioni, prima ancora che di prove, offerte dall'attore onerato in merito all'illiceità dell'anzidetta commissione, in relazione al divieto di cui all'art. 644 c.p., ne consegue che deve escludersi che allo stesso competa anche la restituzione dell'importo versato a tale titolo alla parte convenuta (cfr. per tutte, Cass. civ. 8883/2020, a proposito dell'onere che incombe pur sempre sul debitore di allegare, in maniera concreta e circostanziata, le ragioni a supporto della sua doglianza in punto d'usura, indicando gli elementi fattuali rilevanti a tali fini, quale presupposto imprescindibile per un accertamento giudiziale sul punto;
in senso analogo, sia pure con specifico riferimento agli interessi moratori, si v. inoltre, ancora Cass. S.U. 19597/20 cit.).
Conclusivamente, in virtù dei rilievi suesposti, deve dunque dichiararsi, in parziale accoglimento delle domande attoree, la nullità delle clausole del contratto aventi ad oggetto gli interessi corrispettivi e le spese pattuite a carico del finanziato per le commissioni già indicate e la copertura assicurativa, ed in ragione del pagamento incontestatamente effettuato dall' delle Pt_1 iniziali rate di rimborso del prestito, mediante cessione del quinto, e dell'estinzione anticipata del rapporto del gennaio 2014, la deve essere condannata, in ragione Controparte_1 dell'anzidetta nullità parziale, alla restituzione a favore del predetto della somma di € 8.604,29, alla quale si aggiungono gli interessi così come richiesti dall'attore al tasso ex art. 12844 c.c. dalla domanda giudiziale e sino al saldo.
La regolamentazione delle spese di lite segue infine la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., dovendo essere la condannata al loro rimborso in favore dell' in virtù CP_1 Pt_1 dell'accoglimento, sia pure nei limiti suindicati, delle domande proposte da quest'ultimo.
Tali spese devono liquidarsi, inoltre, facendo applicazione del D.M. 55/2014 e s.m.i., nella versione da ultimo risultante dalle modifiche di cui al D.M. 147/2022 (si v. art. 6 di tale decreto,
11 secondo cui “Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, e già Cass. civ. 17577/2018), e stante il valore della controversia (compreso nello scaglione tra € 5.200,01 e € 26.000,00) e considerati i parametri medi, da decurtare del 30% per la fase istruttoria e per quella decisionale, in ragione dell'esigua entità dell'attività istruttoria espletata (limitatasi alle produzioni documentali già effettuate dalle parti in allegato ai rispettivi atti introduttivi e all'assunzione della CTU contabile) e del più contenuto impegno difensivo resosi conseguentemente necessario in sede conclusiva, anche in ragione del numero delle questioni in diritto e in fatto oggetto di trattazione, si perviene a un importo liquidato per compensi di € 4.062,70 complessivi, al quale si aggiungono € 286,00 per spese vive, nonché il rimborso forfettario per spese generali ex art. 22 D.M. 55/14 cit. e iva e cpa come per legge, somme tutte da distrarsi in favore dei difensori della parte attrice, dichiaratisi antistatari.
Stante le ragioni per le quali la CTU è stata espletata e l'esito del giudizio, le spese di tale consulenza, così come già liquidate, devono essere, del pari, poste a carico integrale della convenuta, nei rapporti interni tra le parti di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa deduzione, eccezione e richiesta assorbita o disattesa, così provvede:
Accerta e dichiara la nullità parziale delle clausole del contratto di finanziamento del 12.05.2009, concluso tra e Bieffe5 S.p.a. (ora , relative agli Parte_1 Controparte_1 interessi corrispettivi e alle spese pattuite a carico del finanziato per istruttoria, intermediazione e gestione pratica, e per la copertura assicurativa, e per l'effetto dichiara tenuta e condanna alla restituzione, ex art. 2033 c.c., a favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 8.604,29, oltre agli interessi come richiesti ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale e sino al soddisfo;
Condanna la al rimborso delle spese processuali in favore di Controparte_1 Pt_1
che liquida in € 4.062,70 per compensi e in € 286,00 per spese vive, oltre al rimborso
[...] forfettario del 15% per le spese generali e a iva e cpa come per legge, disponendo la distrazione di tali somme in favore degli avv.ti Francesco Panunzi e Enrico Francolini, dichiaratisi antistatari;
Pone definitivamente le spese della CTU espletata a carico integrale della Controparte_1
nei rapporti interni tra le parti.
[...]
Così deciso in Velletri in data 06.02.2025. IL GIUDICE dott.ssa Federica Nardi
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