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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 24/07/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 9 aprile 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al R.G. N. 279 dell'anno 2022, proposta da:
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Caterina Usala, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, giusta procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Ministro in carica, e Controparte_1 [...]
, in persona del Ministro in carica, rappresentati e Controparte_2
difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici sono ex
lege domiciliati
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 26 settembre 2019, aveva Parte_1 convenuto in giudizio il e il e Controparte_1 Controparte_2
aveva domandato che fosse accertato il suo diritto di vedersi riconosciuti, sia lo status di soggetto “esposto a specifici fattori di rischio” o “equiparato alle vittime del dovere”, a causa della riconducibilità della infermità da cui era affetto “agli artt. 1 comma 564 della legge 23
dicembre 2005, n. 266 ed artt. 1 e 6 del D.P.R. 7 luglio 2006, nonché agli artt. 78 e 79 della
legge 23.12.2007, nr. 244, ora riassettati negli artt. 603 e 1907 del D. Lgs 15 marzo 2010, n. 66
ed al relativo regolamento di attuazione D.P.R. 3 marzo 2009, nr. 37, ora riassettato negli artt.
1078 e segg.ti del D.P.R. 15 marzo 2010, nr. 90”, sia i benefici al detto status correlati, quali la speciale elargizione nella sua misura massima di € 200.000,00, oltre rivalutazione ISTAT, lo speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 (art. 5, comma 3, legge 206/2004), l'assegno vitalizio di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, nell'importo di € 500.00, così come implementato dall'art. 4, comma 238, legge 23 dicembre 2003, n. 350, entrambi soggetti a perequazione automatica, tutto con decorrenza dalla data dell'insorgenza della patologia sino al soddisfo, nonché le provvidenze di carattere assistenziale, previdenziale e pensionistico previste dalla legge n. 206/04, tra cui in particolare quelle di cui agli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla corresponsione in suo favore del relativo trattamento economico, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese.
A sostegno delle domande proposte, egli aveva allegato di essere un graduato dell'Esercito
Italiano, di aver preso parte, nella predetta qualità, tra il 1996 e il 2005, a numerose missioni internazionali di pace in territori (Bosnia, Albania, Kosovo, Iraq) dove era stato fatto massiccio utilizzo di munizionamento all'uranio impoverito e di materiale bellico pesante, nonché, tra il
1995 e il 2010, a numerose attività di addestramento presso poligoni militari ( Persona_1
Salto di ) nei quali era stata utilizzata lo stessa tipologia di armamenti, di Persona_2 Pt_2
essere rimasto inconsapevolmente esposto, durante lo svolgimento delle predette attività, a specifici fattori di rischio ambientale, come l'uranio impoverito e le micro e nano particelle di metalli pesanti, venendo a contatto con materiale bellico (armamenti, lubrificanti come il
2 benzene, munizionamento) e fattori ambientali (terra, pulviscolo atmosferico, l'acqua) tossici e nocivi per la salute umana e di avere, per le suddette ragioni, contratto una patologia diagnosticata in termini di “neoplasia testicolare dx”, per la quale, nell'agosto 2011, era stato sottoposto ad intervento di “orchifunicolectomia dx” e a causa della quale risultava tuttora affetto da “esiti di orchifunicolectomia dx da carcinoma embrionario del testicolo in trattamento
chemioterapico”.
Il 25 novembre 2011, aveva, quindi, riferito il ricorrente, egli aveva domandato il riconoscimento della predetta infermità come dipendente da causa di servizio, nonché che gli fossero riconosciuti i benefici spettanti alle vittime del dovere ai sensi del D.P.R. 243/2006.
La Commissione Medica Ospedaliera di Cagliari, aveva proseguito , con verbale del 17 Pt_1
aprile 2012, aveva quantificato il grado della sua invalidità complessiva nella misura dell'80%,
ascrivendo la patologia, con successivo verbale del 25 giugno 2012, alla 6^ ctg. della tabella A
allegata al d.P.R. 915/1978, mentre il Comitato di Verifica per le cause di servizio, in entrambi i procedimenti da lui introdotti, con parere n. 27100/2012 del 20 novembre 2012, si era espresso negativamente, escludendo la sussistenza del nesso di causalità e di concausalità tra il servizio prestato e la patologia neoplastica dalla quale era affetto, nonché delle “condizioni ambientali ed
operative di missione comunque implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze
straordinarie e fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori disagi o fatiche, in
rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto e che si pongano quale
causa ovvero concausa efficiente e determinante dell'infermità in questione”.
Il ricorrente aveva, quindi, riferito che il , sulla base dei detti presupposti, Controparte_1
aveva formulato un preavviso di rigetto dell'istanza, a fronte del quale egli aveva rappresentato che i luoghi nei quali aveva prestato servizio erano caratterizzati da un fortissimo inquinamento bellico, ambientale ed atmosferico, essendo ivi stato fatto largo uso di munizionamento all'uranio impoverito e di munizionamento bellico pesante, che lui era rimasto sprovvisto di qualsivoglia strumento protettivo, che, in particolare, durante i periodi di permanenza in Bosnia-
3 Herzegovina, aveva soggiornato in luoghi pesantemente bombardati, con conseguente dispersione nell'ambiente di nano particelle di metalli pesanti che venivano inevitabilmente inalate o addirittura ingerite, che, inoltre, aveva partecipato, senza essere munito, né di maschere nasali né di altra misura di protezione, all'operazione denominata “Vulcano”, durante la quale erano state fatte “esplodere ingenti quantità di armi e munizioni rastrellate sul territorio, il tutto
con grave inquinamento ambientale permanendo i militari, fra cui” lui stesso, “durante le
esplosioni nelle immediate vicinanze, respirando le polveri ed i fumi provocati da dette
deflagrazioni”, senza contare che “per l'alimentazione venivano usati viveri ed acqua
approvvigionati in loco, che tutte tali condizioni di rischio (precarietà delle condizioni
alloggiative, alimentazione con viveri contaminati, permanenza in ambienti fortemente inquinati,
permanenti condizioni di stress in ipervigilanza, fisico debilitato da massicce somministrazioni
vaccinali) si erano riprodotte negli altri contesti di impiego in teatri operativi all'estero”, che le ricerche effettuate da organismi internazionali “avevano dimostrato gli effetti patogeni
dell'esposizione ad ambienti inquinati da nano particelle di metalli pesanti”.
aveva, quindi, allegato che, malgrado le indicate precisazioni, il Comitato di Parte_1
Verifica per le cause di servizio, con il parere n. 58/2013 del 8 febbraio 2013, aveva confermato il proprio precedente responso ed il , con il decreto n. 47, Posizione Controparte_1
72876/20^, del 19 marzo 2013, aveva rigettato l'istanza da lui proposta per ottenere i benefici di cui al D.P.R. n. 243/2006, cosicché egli aveva, quindi, maturato l'interesse ad agire giudizialmente.
Per ciò che concerneva la dipendenza da causa di servizio, aveva evidenziato il ricorrente, egli aveva impugnato dinanzi al Tar Sardegna il decreto reiettivo del , emesso Controparte_1
il 30 maggio 2014, nonché tutti gli atti presupposti, preparatori e comunque connessi, compresi i pareri resi dal Comitato, e il giudice amministrativo, con sentenza n. 232/2019 del 18 marzo
2019, aveva “accolto il gravame con diffuse argomentazioni, anche comparative rispetto a cause
analoghe e per medesime patologie tumorali, rieditando l'azione amministrativa del resistente
4 ed invitandolo ad effettuare “(…) congrua valutazione in sede di riesame della sussistenza della
causa di servizio in relazione alla patologia tumorale contratta dal ricorrente (…)”, cosicché il aveva rimesso tutti gli atti, ai fini del prescritto riesame, al Comitato, che ancora non si CP_1
era pronunciato.
Per ciò che, invece, concerneva i benefici richiesti quale vittima del dovere, il ricorrente aveva riferito di avere, inizialmente, adito il giudice amministrativo, per poi, una volta che le Sezioni
Unite della Suprema Corte avevano ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario,
introdurre il presente giudizio.
Ciò premesso, , dopo avere affermato la giurisdizione del giudice adito, aveva Parte_1
sostenuto la sussistenza, nella fattispecie, di tutti i presupposti necessari per il riconoscimento, in suo favore, dei benefici richiesti, evidenziando, tra gli altri elementi, come in un suo campione bioptico, esaminato tramite indagine nanodiagnostica di microscopia elettronica a scansione e microanalisi a raggi x, fossero stati identificati alcune particelle, micro e nano dimensionate, di svariati elementi, tra cui cromo, rame e zinco, di sicura origine esogena.
Egli aveva, quindi, concluso come sopra riportato.
***
Il e il si erano costituiti in Controparte_1 Controparte_2
giudizio e avevano resistito.
Il aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione Controparte_2
passiva ed entrambi avevano eccepito, sia l'intervenuta decadenza dall'azione, in quanto proposta oltre il termine di sei mesi dal verificarsi dell'evento e, comunque oltre il termine del 31
dicembre 2010, previsto dall'art. 1080, secondo comma, D.P.R. 90/2010, sia l'intervenuta prescrizione di ogni e qualsiasi diritto e credito inerente l'evento dannoso dedotto, nonché delle provvidenze e dei ratei maturati anteriormente al quinquennio dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
Quanto al merito, le amministrazioni convenute avevano contestato i fatti e le circostanze addotti
5 in ricorso a presupposto delle pretese, in particolare, sia la presenza di uranio impoverito,
nanoparticelle o altre sostanze nocive nei teatri operativi esteri e nei poligoni sardi, sia il fatto che per l'alimentazione venissero usati viveri e acqua approvvigionati in loco, sia che le mansioni in concreto svolte di frigorista avessero esposto il ricorrente a particolari condizioni,
rischi o fatiche e/o ad agenti nocivi, sia la sussistenza dell'asserito nesso causale tra la presenza dell'uranio impoverito e delle nanoparticelle o la somministrazione di vaccini e le patologie tumorali.
I convenuti avevano, inoltre, evidenziato come, a loro dire, il ricorrente, sul quale CP_3
gravava il relativo onere probatorio, si fosse limitato a formulare considerazioni generiche sui punti sopra indicati, enumerando una serie di fattori di rischio e non offrendo, invece, alcuna specifica allegazione in relazione alla causa dell'evento dannoso, senza che elementi decisivi potessero trarsi dall'asserita presenza nel tessuto linfoghiandolare di di particelle di Pt_1
dimensioni micrometriche di metalli, visto che analoga presenza era stata rilevata in individui semplicemente esposti all'inquinamento atmosferico, fermo restando che, in linea generale,
secondo i principi giurisprudenziali, nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, quale il tumore, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della stessa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione.
Dopo avere, inoltre, contestato, sia che la speciale elargizione potesse essere determinata in base all'invalidità complessiva (I. C.), comprensiva del danno biologico e morale, secondo la formula:
I.C = DB + DM + (IP – DB), visto che la disciplina che richiamava l'indicato metodo di stima era relativa alla mera rivalutazione dei casi già riconosciuti ed indennizzati al 26 agosto 2004, sia la fondatezza delle richieste di attribuzione di benefici strettamente collegati ai superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, non essendo le stesse assimilabili, per via analogica, a quelle spettanti alle vittime del dovere e loro equiparati, sia, infine, la pretesa di cumulare rivalutazione ed interessi, le amministrazioni convenute avevano concluso in
6 conformità alle difese svolte.
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 453/2022 del 15 giugno 2022, aveva rigettato le domande proposte da e aveva compensato tra le parti le spese di lite, ponendo le Parte_1
spese di CTU per il 50% a carico del ricorrente e per la parte restante a carico delle amministrazioni convenute.
Il primo giudice, in particolare, aveva, innanzitutto, rigettato la domanda di indennizzo proposta dal ricorrente ai sensi degli artt. 603 e 1907 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 per intervenuta decadenza, considerato che la domanda amministrativa non era stata presentata entro il termine di sei mesi dal verificarsi dell'evento e, comunque, entro il 31 dicembre 2010.
Il Tribunale aveva, poi, rigettato anche la domanda proposta dal ricorrente al fine di ottenere il riconoscimento dello status di persona equiparata alle vittime del dovere, ex art. 1, comma 564,
della legge n. 266 del 2005 ed artt. 1 e 6 del d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243.
Sul punto, il primo giudice aveva dato atto che, con separato procedimento, incardinato davanti al Tribunale amministrativo regionale della Sardegna, aveva impugnato il Parte_1
provvedimento con il quale era stata rigettata la domanda concernente il “riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio” dell'infermità sofferta ed era stata negata la corresponsione del relativo equo indennizzo, che il ricorso era stato accolto con la sentenza del Tar Sardegna n. 232
del 18 marzo 2019, la quale aveva disposto il riesame della posizione del ricorrente, che la sentenza era passata in giudicato, che in esecuzione della sentenza il Comitato di verifica aveva espresso un nuovo parere negativo, che il , recependo tale parere, aveva giudicato CP_1
l'infermità “non dipendente da causa di servizio”, che il parere del Comitato e il provvedimento del erano stati contestati e impugnati nel giudizio di ottemperanza, che il Tar CP_1
Sardegna, con sentenza 6 settembre 2021, n. 634, aveva accolto il relativo ricorso e che, infine, il
, con decreto del 7 ottobre 2021, aveva riconosciuto la patologia da cui il Controparte_1
ricorrente era affetto come dipendente da causa di servizio “in riferimento a quanto statuito nella
7 sentenza n. 00232/2019 pubblicata il 18.03.2019 e nella sentenza di ottemperanza n. 00634/2021
pubblicata il 06.09.2021”, concedendo al medesimo l'equo indennizzo.
Le pronunce del Tar Sardegna, aveva osservato il Tribunale, ispirate da un'ampia giurisprudenza amministrativa, avevano affermato il principio secondo cui “la patologia tumorale diagnosticata
al ricorrente ben può ritenersi dipendente da causa di servizio per particolari condizioni
ambientali od operative riconducibili principalmente alla dispersione nell'ambiente di nano e di
microparticolato metallico, condizioni da ritenersi produttive di rischi aggiuntivi rispetto a
quelli connaturati all'ordinario svolgimento del servizio militare di missione” o “altrimenti
detto, nel quadro di una responsabilità contrattuale posta a garanzia di beni primari,
nell'ambito di un ordinamento di settore connotato dall'insindacabilità degli ordini, nel contesto
di una missione in teatri operativi interessati da eventi bellici ed ancora pervasi da plurimi,
insidiosi e multifattoriali fattori di pericolo, il rischio causale ignoto grava
sull'Amministrazione, non sul singolo militare”.
Ciò premesso, il Tribunale aveva affermato che il principio di diritto, su cui si reggeva l'orientamento giurisprudenziale nel cui solco si erano inserite le sentenze del Tar Sardegna che avevano esaminato la posizione di , non poteva essere trasposto ed applicato alla Parte_1
materia qui di interesse, visto che “in un giudizio volto al riconoscimento dei benefici
assistenziali riservati alle vittime del dovere e ai soggetti ad esse equiparati, la regola generale
che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., trova applicazione è quella per cui chi agisce deve dimostrare i
fatti costitutivi della pretesa e, quindi, nel caso di specie, anche il nesso causale tra la
partecipazione alla missione in cui sia stato personalmente coinvolto e l'insorgenza della
patologia successivamente insorta”.
Né, aveva aggiunto il Tribunale, costituiva elemento dirimente il fatto che, in forza delle sentenze del Tar Sardegna sopra citate, l'Amministrazione avesse dovuto riconoscere la causa di servizio per la patologia tumorale dalla quale il ricorrente è affetto, considerato che, affinché un soggetto possa acquisire lo status di vittima del dovere non è sufficiente la semplice dipendenza
8 della patologia riscontrata da causa di servizio, occorrendo che tale dipendenza sia legata a
“particolari condizioni ambientali o operative” implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire,
di circostanze straordinarie e fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, cosicché,
nelle fattispecie in esame, era necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comportasse l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito.
La domanda di accertamento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere, aveva osservato il Tribunale, è, quindi, ancorata a elementi costitutivi diversi dalla domanda di riconoscimento dell'infermità come dipendente da causa di servizio, rappresentati dalla “causa
di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative” e presuppone l'accertamento di infermità derivanti, non dall'ordinario svolgimento dei compiti di istituto, bensì dall'esistenza di condizioni ambientali e operative particolari, cioè eccedenti, in ragione del più elevato fattore di rischio, le ordinarie modalità di esecuzione dell'attività, con la conseguenza che l'accertamento dell'infermità come derivante da causa di servizio ai sensi del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461,
non è sufficiente ai fini del riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere e, analogamente, come anche affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n.
28696/2020, il mancato riconoscimento della causa di servizio, ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo, non può di per sé determinare l'insussistenza dei requisiti per i benefici, di natura assistenziale, di cui alla l. n. 266 del 2005.
Il Tribunale di Cagliari aveva, quindi, ammesso apposita CTU al fine di accertare se la patologia contratta dal ricorrente fosse causalmente o concausalmente riferibile alla sua partecipazione a missioni in scenari militari e ad esercitazioni in poligoni militari caratterizzate da utilizzo di armi con uranio impoverito, con rilascio di metalli pesanti e contaminazione dei luoghi e delle persone ovvero se le vaccinazioni cui il ricorrente era stato sottoposto in ambito militare potessero
9 assurgere a causa o concausa della medesima patologia.
Espletata la CTU, il giudice di prime cure, aderendo alle conclusioni cui l'ausiliare era giunto,
aveva escluso la sussistenza di nesso causale o concausale tra la patologia da cui il ricorrente era affetto e l'esposizione ai fattori di rischio dallo stesso denunciati, osservando che la categoria della quale faceva parte il tumore che aveva colpito , quella dei tumori a cellule germinali Pt_1
testicolari, costituiva la forma più comune nelle popolazioni maschili dell'Europa occidentale di età compresa tra 15 e 40 anni, che nella letteratura scientifica non esistevano studi accreditati che consentissero di collegare l'insorgenza di detta forma tumorale con l'esposizione ai fattori di rischio denunciati dal ricorrente, che non si poteva escludere che condizioni al momento non note potessero avere concorso all'insorgenza e al decorso della patologia in esame e neanche si poteva escludere che tali condizioni potessero pure risiedere in “fatti di servizio”, ma che la causa ignota rimaneva a carico di colui che era gravato dell'onere della prova, sul quale incombeva anche l'onere di identificarla.
D'altra parte, aveva aggiunto il Tribunale, la circostanza, messa in rilievo dalla difesa di , Pt_1
che nei tessuti del medesimo fosse stata rilevata la presenza di nanoparticelle di minerali pesanti non valeva a fondare alcuna presunzione del nesso di causalità rispetto all'insorgenza della patologia tumorale, né a dette conclusioni era consentito pervenire nemmeno alla luce dell'art. 1079 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, visto che anche tale norma presupponeva, come elemento costitutivo della fattispecie attributiva del diritto, il nesso di causalità o concausalità, che non poteva, quindi, considerarsi presunto e la cui prova, nella specie, era mancata.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello . Parte_1
Il e il hanno resistito. Controparte_1 Controparte_2
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
10 Voglia la Corte, “trattenuta a sé la Giurisdizione e disattesa ogni avversa eccezione, deduzione e
contro richiesta, procedere a:
L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA:
della sentenza n. 453/2022 (R.G. 3555/2019), in data 15 giugno 2022, non notificata, del
Tribunale Civile di Cagliari, sezione lavoro, depositata in cancelleria in pari data, con la quale
il Giudice, Dr. Riccardo PONTICELLI, ha respinto il ricorso in primo grado presentato
dall'odierno appellante, tendente ad ottenere il riconoscimento quale equiparato a vittima del
dovere come la concessione dei benefici previsti dalla normativa in materia, in relazione
all'infermità “Esiti di orchifunelectomia dx da carcinoma embrionario del testicolo con
secondarismi trattato con orchifunilectomia dx e chiemioterapia in apparente remissione
clinica” contratta a seguito del servizio espletato in missione nei teatri operativi italiani ed
esteri, caratterizzati da particolari condizioni ambientali ed operative.
Il tutto ai fini e per la conferma di quanto richiesto in primo grado: nello specifico, per ordine,
l'annullamento e/o la disapplicazione
d) Decreto nr. 47 – Posizione 72876/20^ in data 19.03.2013 del – Controparte_1
, della Leva e del Collocamento al lavoro dei Controparte_4
Volontari Congedati e della Leva – I Reparto – 6^ Divisione, Area – Servizio Speciali Benefici
Assistenziali (comunicato il 15/04/2013) (già all. 1 dell'atto introduttivo) con il quale è stata
rigetta l'istanza del ricorrente, tendente alla concessione dei benefici tutti, economici e giuridici,
previsti dal D.P.R. n. 243/2006, in relazione all'infermità “Esiti di orchifunelectomia dx da
carcinoma embrionario del testicolo con secondarismi trattato con orchifunilectomia dx e
chiemioterapia in apparente remissione clinica” nonché di tutti gli atti presupposti, preordinati
e comunque connessi ovvero;
e) del parere Posizione nr. 27100/2012, emesso nell'Adunanza n. 477, in data 20.11.2012 (già
all. 2 dell'atto introduttivo), dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (d'ora in avanti
Comitato), con il quale l'infermità in premessa, non è stata riconosciuta, sia come dipendente da
11 causa di servizio (e D.P.R. nr. 461/2001), sia come riconducibile alle particolari condizioni
ambientali od operative di missione, ex art. 1 comma 564 , della legge 23 dicembre 2005, n. 266
ed artt. 1 e 6 del D.P.R. 7 luglio 2006, nr. 243, o a specifici fattori di rischio ex art. 603, 1907
del D. Lgs 15 marzo 2010, n. 66, come
f) del parere Posizione nr. 58/2013, emesso nell'Adunanza n. 67, in data 08.02.2013 (già all. 3
dell'atto introduttivo), dall'anzidetto Comitato, nella parte in cui ha confermato, in sede di
riesame, il parere precedente.
E PER L'ACCERTAMENTO
e la declaratoria del proprio diritto soggettivo perfetto, a vedersi riconosciuti
3. lo status di soggetto “esposto a specifici fattori di rischio” o “equiparato alle vittime del
dovere”, a causa della riconducibilità della suindicata infermità agli artt. 1 comma 564, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed artt. 1 e 6 del D.P.R. 7 luglio 2006, nonché agli artt. 78 e 79
della legge 23.12.2007, nr. 244, ora riassettati negli artt. 603 e 1907 del D. Lgs 15 marzo 2010,
n. 66 ed al relativo regolamento di attuazione D.P.R. 3 marzo 2009, nr. 37, ora riassettato negli
artt. 1078 e segg.ti del D.P.R. 15 marzo 2010, nr. 90;
4. nonché i benefici non ancora riconosciutigli in qualità di soggetto che riveste il predetto
status, in particolar modo quelli previsti dalla legge 3 agosto 2004, nr. 206, nonché da quelle
estensive anche ai soggetti equiparati, dovendosi provvedere alla:
d. liquidazione della speciale elargizione (a decorrere dalla data dell'insorgenza delle patologie
sino al soddisfo), nella sua misura massima di € 200.000,00 oltre rivalutazione ISTAT in quanto,
così come determinato dalla Commissione Medica Ospedaliera di Cagliari con verbale mod.
BL/G nr. ACMO12647, datato 17.04.2012 (e nr. ACMO-ID121844, datato 25.06.2013) (già all.ti
4 e 5 dell'atto introduttivo), l'invalidità complessiva del ricorrente è stata quantificata in misura
pari all'80% [I.C.= Danno Biologico (DB) 60% + Danno Morale (DM) 10% + (Invalidità
permanente (IP) 70% - Danno Biologico (DB) 60%], parificabile al 100%, in virtù del
combinato disposto dell'art. 3 della legge nr. 466/80 ed art. 1, comma 5, della legge nr. 302/90;
12 e. sulla scorta della valutazione dell'invalidità permanente di cui sopra, la liquidazione dello
speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 (art. 5, comma 3) e dell'assegno vitalizio, di cui all'art.
2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, nell'importo di € 500.00, così come implementato
dall'art. 4, comma 238 della legge 23 dicembre 2003, n. 350 (Cass. SS.UU. nr. 7761/2017),
entrambi soggetti a perequazione automatica (anch'essi a decorrere dalla data dell'insorgenza
della patologia sino al soddisfo);
f. riconoscimento di tutte le provvidenze di carattere assistenziale, nonché, soprattutto,
previdenziale e pensionistico previste dalla legge nr. 206/04, tra cui in particolare quelle di cui
agli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9.
Il tutto con conseguente condanna dell'Amministrazione appellata alla corresponsione in favore
di parte appellante del relativo trattamento economico con interessi legali e rivalutazione
monetaria (e/o perequazione automatica per gli assegni vitalizi), decorrenti dalla data di
maturazione del rispettivo diritto fino a quella dell'effettivo soddisfo.”
Nell'interesse dei appellati: CP_3
“Si conclude affinché la Corte adita voglia respingere l'appello e confermare la sentenza
gravata, ovvero in ogni caso: in via preliminare, dichiarare il ricorrente decaduto dall'azione o,
comunque, dichiarare per quanto di ragione l'estinzione per prescrizione del diritto;
nel merito
respingere la domanda in quanto infondata. Con vittoria di spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha formulato quattro motivi di appello.
1. Violazione dell'art. 132, commi 1 e 4, ed art. 118 delle norme di attuazione del C.p.c., in
relazione all'art. 111, comma 6 della Costituzione, non contenendo la sentenza una
motivazione sufficiente e/o contraddittoria, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 C.p.c.
Violazione dell'art. 112 C.p.c. e dell'art. 2909 C.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3
C.p.c.
Con un primo motivo di appello, ha censurato la sentenza impugnata nella parte Parte_1
13 in cui il primo giudice aveva violato il giudicato formatosi con le sentenze del T.A.R. per la
Sardegna, a lui favorevoli ed irrevocabili tra le parti, nonché, tra l'altro, eseguite dal
[...]
, emettendo, così, una pronuncia contraddittoria rispetto alla coerenza che deve CP_1
contraddistinguere l'ordinamento giuridico.
2. Violazione dell'art. 132, commi 1 e 4, ed art. 118 delle norme di attuazione del C.p.c., in
relazione all'art. 111, comma 6 della Costituzione, non contenendo la sentenza una
motivazione sufficiente e/o contraddittoria, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 C.p.c.
Violazione degli artt. 115, 116, 132, 194, 201 C.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3
C.p.c.
Con un secondo motivo di appello, l'appellante ha lamentato che il Tribunale di Cagliari si fosse richiamato integralmente all'operato del proprio ausiliare, senza aggiungere alcunché di nuovo rispetto alle conclusioni del primo e ribadendo che la causa ignota rimaneva a suo carico, in distonia con il giudicato amministrativo e con i principi affermati dal Consiglio di Stato, il quale aveva affermato che il rischio causale ignoto grava sull'Amministrazione e non sul singolo militare.
Infatti, ha proseguito l'appellante, laddove la parte, come nel caso di specie, abbia comprovato la propria presenza nelle missioni internazionali di pace svoltesi nei teatri operativi in cui è stato fatto largo uso di munizionamento contenente uranio impoverito e siano state disperse nell'aria micro e nano particelle di metalli pesanti oppure nei siti e poligoni militari in cui sia stato usato o stoccato munizionamento contenente uranio depleto, spetta all'Amministrazione fornire una valida alternativa a quella prospettata dall'interessato, provando che altri fattori possano avere oggettivamente causato o favorito l'insorgere della patologia tumorale.
In tal senso, ha osservato l'appellante, non poteva certamente considerarsi idonea la CTU svolta in primo grado, nella quale non si erano fornite valide alternative rispetto alle ipotesi da lui e dai suoi consulenti suffragate e comprovate.
La rilevanza del rinvenimento di particelle di metalli pesanti quali cromo, rame e zinco nei
14 prelievi bioptici e del sangue effettuati a suo carico, ha, quindi, sostenuto , che avevano Pt_1
confermato un avvelenamento del sangue da bioaccumulo di metalli pesanti, non era stata,
quindi, in alcun modo scalfita e contrastata dalla consulenza tecnica d'ufficio e dalla relazione alla stessa annessa redatta dallo specialista indicato dal CTU.
Il CTU, ha, quindi, osservato l'appellante, aveva ridotto l'intossicazione da xenobiotici a mero fattore aleatorio, rimandando ai posteri l'eventuale riscontro circa la potenzialità lesiva dei medesimi sull'organismo umano, e il Tribunale, facendo propria questa prospettiva, aveva emesso una sentenza carente sotto ogni profilo, soprattutto quanto alla motivazione fornita.
3. Violazione dell'art. 132, commi 1 e 4, ed art. 118 delle norme di attuazione del C.p.c., in
relazione all'art. 111, comma 6 della Costituzione, non contenendo la sentenza una
motivazione sufficiente e/o contraddittoria, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 C.p.c.
Violazione degli artt. 1 comma 564 della legge nr. 266/05, nonché 1 e 6 del D.P.R. nr.
243/06, quindi anche degli artt. 603 e 1907 del D.Lgs nr. 66/2010 e degli artt. 1079 e segg.ti
del D.P.R. nr. 90/2010 nonché dell'art. 2697 C.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3
C.p.c.
Con un terzo motivo di appello, ha censurato la sentenza impugnata nella parte Parte_1
in cui il Tribunale, richiamandosi pedissequamente alla consulenza tecnica d'ufficio, aveva affermato che la patologia tumorale da cui egli era stato colpito non era riconducibile alle particolari condizioni ambientali e operative delle missioni alle quali aveva partecipato e neanche all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito o alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dall'esplosione di materiale bellico.
Il primo giudice, ha proseguito , non aveva, inoltre, condiviso la già illustrata inversione Pt_1
dell'onere probatorio in capo all'amministrazione della Difesa, né aveva tenuto conto del disposto dell'art. 1079 DPR 90/2010, secondo il quale il militare non sarebbe tenuto a dimostrare l'esistenza di un nesso eziologico tra la sottoposizione a particolari condizioni ambientali e operative, come l'esposizione all'uranio impoverito o ad altri metalli pesanti, e l'insorta
15 patologia neoplastica.
Il giudicato amministrativo, peraltro, ha osservato , aveva reso impossibile escludere a Pt_1
priori la possibile etiopatogenesi della patologia che lo aveva colpito rispetto alle particolari condizioni ambientali sopra richiamate, nelle quali risultava ampiamente comprovato che egli avesse lavorato.
Il Tribunale, inoltre, ha evidenziato l'appellante, aveva minimizzato la multipla somministrazione vaccinale cui egli era stato costretto, malgrado sulla potenziale nocività delle vaccinazioni e delle relative metodiche si fosse pronunciata anche la Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che avevano colpito i militari italiani e l'utilizzo dell'uranio impoverito, oltre che il , e aveva, altresì, minimizzato l'ulteriore fattore Persona_3
di rischio rappresentato dallo stress da lui sofferto durante le missioni prestate in teatri operativi esteri, fermo restando che, nel caso di patologie a genesi multifattoriale, come quelle tumorali,
laddove la parte interessata abbia addotto, come lui aveva fatto nella presente fattispecie,
elementi oggettivi che permettano di documentare con sufficiente grado di probabilità
l'etiopatogenesi dell'infermità rispetto alle mansioni specifiche espletate e al contesto ambientale e operativo in cui si era operato, la prova del nesso eziologico tra l'agente patogeno e la malattia deve ritenersi raggiunta.
D'altra parte, ha aggiunto l'appellante, in senso a lui favorevole si erano pronunciate, nel tempo,
sia la giurisprudenza amministrativa che quella ordinaria, la quale ultima era arrivata ad affermare che per poter accedere alle provvidenze previste dalla legge è sufficiente dimostrare l'esposizione ad agenti biologici, chimici e fisici che siano considerati cancerogeni e la presenza del soggetto, durante il servizio prestato, in luoghi in cui sono diffusamente presenti questi elementi dannosi per la salute, visto che la normativa, in riferimento a queste specifiche provvidenze, è scritta in modo da rendere sufficiente la prova che il soggetto sia stato esposto a maggiori pericoli rispetto al servizio in altre e ordinarie condizioni e che pertanto vada riconosciuta per questo solo fatto una correlazione con la menomazione subita.
16 Inoltre, ha proseguito , la Suprema Corte aveva a più riprese affermato che le missioni in Pt_1
territori di guerra svolte dai militari normalmente addestrati per lo svolgimento di esercitazioni per la difesa dello Stato costituiscono forme di esposizione al rischio eccedenti quelle che caratterizzano le ordinarie modalità di svolgimento dei compiti di istituto, considerato che la partecipazione effettiva e attiva alle dette missioni costituisce evento straordinario che espone il militare a rischi, stress e fatiche non comparabili con quelli propri delle esercitazioni, mentre il
Consiglio di Stato si era più volte pronunciato in ordine al criterio probabilistico da adottare in ordine alla valutazione del nesso eziologico in presenza di nanoparticelle di metalli pesanti di origine esogena, affermando che il giudizio di verosimiglianza, lungi da configurarsi in termini causalistici stricto jure, è suffragato dai referti medici, che attestano la presenza, nei tessuti dei militari, di metalli pesanti, in forma di micro e nano particelle, e di elementi chimici in quantità a volte esorbitanti e quindi non altrimenti spiegabili se non attraverso l'esposizione a sostanze inquinanti presumibilmente presenti nell'ambiente di lavoro.
4. Violazione dell'art. 132, commi 1 e 4, ed art. 118 delle norme di attuazione del C.p.c., in
relazione all'art. 111, comma 6 della Costituzione, non contenendo la sentenza una
motivazione sufficiente e/o contraddittoria, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 C.p.c.;
Violazione degli artt. 603 e 1907 del D.Lgs nr. 66/2010 e degli artt. 1079 e segg.ti del D.P.R.
nr. 90/2010 e dell'art. 2909 c.c. in relazione all'art. 360, comma1, n. 5 C.p.c.
Con un quarto e ultimo motivo di appello, ha, infine, lamentato che la sentenza Parte_1
di primo grado fosse stata emessa in dispregio della tipizzazione del rischio effettuata dal legislatore “attraverso l'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del relativo regolamento
d.P.R. n. 37/2009, riassettati negli artt. 603 e 1907 del codice dell'ordinamento militare (di cui
al D. lgs 15 marzo 2010, n. 66) e negli artt. da 1078 a seguire del suo regolamento di attuazione,
apprestato dal d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90”, e delle relative presunzioni in ordine al nesso etiopatogenetico che il legislatore medesimo aveva voluto dare per scontato nel momento in cui un militare era stato esposto a micro e nano particelle di metalli pesanti, tra cui anche l'uranio
17 impoverito, la cui capacità oncogenetica deve essere considerata fuori discussione.
Tra l'altro, ha aggiunto l'appellante, l'istruttoria dibattimentale aveva comprovato le modalità di espletamento del servizio (alloggiamento, pericoli e alimentazione) da parte dell'appellante in territorio estero, ergo la sua esposizione proprio ai fattori di rischio normativamente tipizzati.
***
L'appello è fondato.
Ritiene, infatti, questa Corte che la sussistenza, nella fattispecie, di tutti i presupposti necessari perché benefici dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere, ai Parte_1
sensi dell'art. 1, comma 564, legge 266/2005, sia stata accertata, tra le stesse parti di questo giudizio, dal Tar Sardegna, con forza di giudicato, nelle sentenze n. 239/2019 del 18 marzo 2019
e n. 634/2021 del 6 settembre 2021.
Il Tribunale amministrativo sardo, in particolare, nella prima delle due sentenze indicate, dopo avere dato atto che per riconoscere la causa di servizio occorre che le prestazioni lavorative possano essere qualificate come causa o concausa efficiente o determinante dell'infermità
riscontrata e che sussista il requisito della pericolosità, aveva rilevato come il ricorrente avesse allegato una serie di rapporti tecnico-scientifici e medici, perizie e risultati di Conferenze, i quali dimostravano che in varie aree teatri di missioni militari, tra cui anche i luoghi in cui il ricorrente aveva operato, erano stati utilizzati armamenti all'uranio impoverito, con rinvenimento di particelle pesanti nel suolo e nell'aria.
Inoltre, aveva aggiunto il Collegio, le analisi sviluppate a livello tecnico-scientifico avevano evidenziato con chiarezza la facilità con la quale tali particelle penetrano nei tessuti, in particolare in quelli molli, mentre la perizia medico-legale allegata dal ricorrente al ricorso,
personalizzata ed estremamente argomentata, redatta dal dott. aveva evidenziato Per_4
l'effettiva sussistenza, secondo il criterio del più probabile che non, del rapporto di
“consequenzialità diretta” tra i fatti di servizio e l'insorgenza dell'infermità neoplastica.
Nella stessa, infatti, aveva sottolineato il Collegio, si dava atto che dall'analisi delle biopsie dei
18 tessuti prelevati dal ricorrente era risultata la presenza di corpi estranei micro e nano dimensionati, con diametro variabile da 0,1 a 10 micron, ascrivibili a polveri di metalli, tra cui l'antimonio, usato nei proiettili traccianti e presente nei residui di sparo, e si evidenziava che il paziente era “stato esposto a polveri di origine bellica, con esplosioni di bombe ad alta
tecnologia che producono una temperatura elevata generando un aerosol micro e nano metrico”
che era stato inalato, era passato attraverso la barriera polmonare, “migrando nel torrente
circolatorio e raggiungendo tutti gli organi interni, testicolo compreso”.
In sostanza, aveva, quindi, osservato sul punto il giudice amministrativo, “l'adempimento degli
obblighi di servizio e delle prestazioni affidate, in tali peculiari situazioni ambientali, ha
implicato, per il militare, un pericolo concreto di contrarre una patologia tumorale”, nella fattispecie avveratosi.
Del resto, aveva aggiunto il Tribunale amministrativo, lo stesso , dal 1999, CP_1 CP_1
era consapevole della sussistenza di una tale critica situazione, come si desumeva dalla Direttiva
Ministeriale del 26 novembre 1999, ove si riconosceva la sussistenza di possibili eventi patogeni provenienti dal contatto con l'uranio impoverito, con espressa indicazione delle precauzioni da tenere e degli equipaggiamenti da utilizzare, che il ricorrente non aveva utilizzato o che,
evidentemente, non si erano rivelati idonei.
Inoltre, aveva osservato il Tar, l'esistenza del pericolo era stata riconosciuta, fin dagli anni
Settanta, da relazioni e rapporti militari, in particolare dalla relazione di Englin, ove si certificava che, con l'esplosione di proiettili all'uranio impoverito, vengono rilasciate nell'aria, nel suolo e nell'acqua particelle di metalli pesanti idonei a procurare patologie tumorali, soprattutto in assenza di mezzi di protezione.
“In questo complesso quadro di riferimento”, aveva proseguito il Collegio, si “ritiene che la
sbrigativa decisione ministeriale negativa sia illegittima, in quanto non sono stati
adeguatamente valutati i presupposti fattuali e giuridici, pervenendo al disconoscimento della
causa di servizio, in relazione alla patologia contratta dal dipendente nello svolgimento delle
19 attività militari di servizio, senza adeguata e ponderata valutazione dei fattori di rischio sulla
scorta dei sussistenti e documentali elementi tecnico-scientifici”.
Il Tar Sardegna aveva anche espressamente precisato di ritenere non necessaria l'acquisizione di una specifica consulenza tecnica d'ufficio, in considerazione del fatto che gli approfondimenti in materia erano già stati recentemente e ampiamente sviluppati e svolti nell'ambito di giudizi perfettamente sovrapponibili a quello introdotto da : così nel giudizio conclusosi con la Pt_1
sentenza n. 197/2019 del Tar Toscana, instaurato da militare impegnato in analoghe missioni all'estero e affetto dalla medesima patologia del ricorrente, nel quale era stata accertata la sussistenza della causa e del nesso eziologico sulla base dei dati relativi ad analoghe patologie contratte da un assai rilevante numero di militari inviati in missione nel teatro operativo della ex
Jugoslavia, della riscontrata presenza, nei tessuti asportati al militare, di particelle di cromo presenti negli ambienti contaminati da uranio impoverito e degli specifici studi che avevano evidenziato un aumento dei casi di tumore al testicolo nella popolazione stanziata nelle zone soggette ai bombardamenti;
così anche nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 564/2017 del medesimo Tar, nella quale si era dato atto del fatto che “il nesso di causalità tra esposizione a
particelle di uranio impoverito inalate dal personale militare utilizzato nelle varie missioni
all'estero trova conforto, sul piano probabilistico, in una sterminata letteratura storico-militare
e scientifica”; così in una rilevante serie di giudizi affini svoltisi davanti a svariati Tribunali
amministrativi; così dinanzi al Consiglio di Stato, il quale, nella decisione della sez. IV, 4
settembre 2013, n. 444° aveva rammentato, citando anche documenti dell'Istituto Superiore di
Sanità, che “E' fatto notorio che in quel lasso di tempo sono stati correntemente utilizzati dalle
truppe NATO ivi presenti munizionamenti ad uranio impoverito, altamente suscettibili – in
quanto tali – di provocare patologie tumorali”.
Il Tar Sardegna aveva, quindi, concluso nei seguenti termini: “Sussistono, quindi, le prove che
dimostrano la concretizzazione di un evento (patologia tumorale specifica) quale effetto delle
attività di servizio, in quanto le prestazioni del militare si sono svolte, ripetutamente, in scenari
20 militari ove sono state utilizzate armi con uranio impoverito e rilascio di metalli pesanti, con
contaminazione dei luoghi e delle persone…. Il requisito previsto dalla disposizione, art. 64 del
DPR 1092/1973, risulta quindi sussistente”.
Dalla motivazione sopra riportata si evince, quindi, con chiarezza che il Tribunale
amministrativo aveva accertato, sia che nei luoghi nei quali il ricorrente aveva operato erano stati utilizzati armamenti all'uranio impoverito, con rinvenimento di particelle pesanti nel suolo e nell'aria, sia che, secondo il criterio del più probabile che non, la patologia tumorale dalla quale il medesimo era affetto era stata effetto delle attività di servizio e, in particolare, dell'esposizione all'uranio impoverito e alle microparticelle presenti nei teatri operativi.
Non corrisponde al vero, quindi, a parere del Collegio, come, invece, ritenuto dal primo giudice,
che il giudice amministrativo avesse invertito l'onere probatorio, addossando, sic et simpliciter,
sull'amministrazione, il rischio della causa ignota.
Il Tar Sardegna aveva, piuttosto, fatto buon uso dei principi elaborati dalla giurisprudenza, anche ordinaria, in tema di nesso di causalità relativo all'origine professionale delle malattie, come quelle tumorali, ad eziologia multifattoriale, nesso che, pur non potendo essere oggetto di mere presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili e necessitando, invece, di una concreta e specifica dimostrazione, può essere, comunque, dimostrato - essendo impossibile,
nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia - anche in termini probabilistici,
sulla base della particolarità della fattispecie, anzi, per essere più precisi, in termini di
“probabilità qualificata”, cioè da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale.
Ed è proprio ciò che aveva fatto il giudice amministrativo, il quale, considerati gli elementi fattuali a disposizione in ordine ai luoghi nei quali aveva prestato servizio, alla presenza Pt_1
negli stessi di uranio impoverito e nano particelle pesanti e al rinvenimento nei tessuti di Pt_1
di nano e micro particelle pesanti presenti negli ambienti di cui sopra e considerati, altresì, gli elementi di valutazione apportati dalla letteratura scientifica e i dati epidemiologici attestanti un
21 aumento dei casi di tumore al testicolo nella popolazione stanziata nelle zone soggette ai bombardamenti, aveva ritenuto la sussistenza del nesso causale di cui trattasi.
Tanto è vero che, nella sentenza resa all'esito del giudizio di ottemperanza, il Tar (pag. 10 in fondo) aveva censurato l'operato del Comitato di verifica nella parte in cui il medesimo aveva negato l'esistenza di studi in letteratura idonei a dimostrare la connessione tra patologie tumorali testicolari e l'esposizione a micro e nano particelle di metalli pesanti, affermando che si trattava di circostanze già valutate e scrutinate, in senso opposto, dal Collegio, anche sulla base dell'importante evoluzione giurisprudenziale maturata in materia.
Il far gravare sull'amministrazione il rischio della causa ignota, non era stato, quindi, il frutto di un'inversione degli oneri probatori rispetto a quanto in astratto richiesto dall'art. 2697 c.c., ma era stata, piuttosto, la conseguenza dei limiti del richiamato criterio probabilistico, che comporta il raggiungimento di una certezza giudiziale e non necessariamente anche di una certezza realistico-scientifica.
D'altra parte, se è vero, in astratto, che i presupposti per il riconoscimento dell'equo indennizzo,
scrutinati dal giudice amministrativo, e quelli per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, scrutinati nel presente giudizio, non sono coincidenti, essendo la fattispecie oggetto del presente giudizio una fattispecie speciale rispetto alla prima, in quanto richiedente, oltre al nesso di dipendenza causale dal servizio dell'infermità contratta, il collegamento di tale dipendenza con “particolari condizioni ambientali o operative”, implicanti, come ha affermato la Suprema
Corte, “l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che
hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di
svolgimento dei compiti di istituto”, deve concordarsi con l'appellante nel ritenere che, nella presente fattispecie concreta, il giudicato formatosi nel giudizio amministrativo abbia necessariamente investito anche il descritto elemento specializzante, certamente ravvisabile nell'esposizione di , nei teatri operativi nei quali era stato impegnato, alla contaminazione Pt_1
da uranio impoverito e nanoparticelle di metalli pesanti, l'accertamento della cui sussistenza,
22 essendo stata considerata dal Tar quale causa diretta della patologia tumorale, aveva costituito uno dei presupposti logico-giuridici della decisione del Tribunale medesimo.
Lo stesso ha, d'altronde, riconosciuto, anche nel corso del presente Controparte_1
giudizio (si vedano le dichiarazioni rese dalla difesa erariale nell'ultima udienza svoltasi nel primo grado di giudizio il 15 giugno 2022), di essersi, con il decreto di accoglimento del 7
ottobre 2021, adeguato al giudicato amministrativo, riconoscendo la patologia tumorale da cui
è affetto come dipendente da causa di servizio “in riferimento a quanto statuito” nelle Pt_1
due sentenze del Tar Sardegna sopra richiamate (così nel decreto del 7 ottobre 2021).
È indiscutibile, quindi, che esso, pur quale presupposto per il conferimento all'appellante dell'equo indennizzo, abbia riconosciuto che l'appellante medesimo aveva contratto la patologia tumorale per effetto dell'esposizione, nei teatri operativi presso i quali era stato impiegato,
all'uranio impoverito e alle nanoparticelle di metalli pesanti.
Risulta, dunque, contraddittoria, a parere del Collegio, la posizione dallo stesso CP_1
mantenuta nel presente giudizio, nel quale, pur dopo la formazione del giudicato e la pronuncia del decreto di accoglimento di cui sopra, ha proseguito nel negare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi di fattispecie già accertati dal giudice amministrativo e che, quindi, avevano costituito il presupposto del decreto di accoglimento pronunciato.
Né il fatto che il decreto in questione fosse stato adottato per la necessità di conformarsi al giudicato amministrativo toglie al decreto medesimo il valore di riconoscimento che lo stesso ha,
posto che la presenza del giudicato, pur in presenza del principio dell'one shot temperato, non rende il decreto un provvedimento apparente o meramente formale, ma anzi rende accertati e intangibili ad ogni effetto tra le parti, compreso, i presupposti sulla base dei quali lo CP_1
stesso è stato adottato, ai quali, quindi, il si sarebbe dovuto spontaneamente CP_1
conformare anche nel presente giudizio.
In riforma integrale della sentenza impugnata, al ricorrente devono, quindi, essere riconosciuti,
sia lo status di soggetto equiparato alle vittime del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 564, legge
23 266/2005, sia, di conseguenza, i diritti e i benefici previsti dalla legge per i detti soggetti.
Come emerge dagli atti di causa, la Commissione Medica Ospedaliera, con verbale del 17 aprile
2012, aveva quantificato l'invalidità dell'appellante nella misura complessiva del 80%, risultante dal seguente computo: I.C = Danno Biologico (DB) 60% + Danno Morale (DM) 10% +
(Invalidità permanente (IP) 70% - Danno Biologico (DB) 60%).
Si tratta di valutazione che gli attuali appellati hanno contestato fin dal primo grado di giudizio,
essendo, a loro dire, erroneamente comprensiva del danno biologico e morale, in quanto adottata utilizzando il criterio previsto da una disciplina (art. 6, DPR 206/2004, art. 4, DPR 181/2009)
finalizzata alla mera rivalutazione dei casi già riconosciuti e indennizzati alla data del 26 agosto
2004.
In materia, peraltro, le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. S.U. 6214/2022), dalle quali non vi è ragione di discostarsi, hanno affermato che, in realtà, “l'art. 6, comma 1, della l. n. 206
del 2004 svolge una funzione non meramente rivalutativa, ma selettivo-regolativa, con la
conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive
all'entrata in vigore della citata legge, e i benefici dovuti alle vittime devono essere parametrati
alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico-legali previsti
dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181 del 2009”, cioè individuando una percentuale unica di invalidità
complessiva (IC) di cui all'art. 6, legge n. 206/2004 che sia pari, in misura comunque non superiore al 100%, alla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e della differenza, se positiva, tra l'invalidità riferita alla capacità lavorativa ed il danno biologico,
secondo la formula IC = DB + DM + (IP-DB).
In considerazione della sopra indicata gradazione dell'invalidità complessiva, parificabile, ai sensi dell'art. 3, legge 466/1980, richiamato dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 243/2006,
al 100%, spetta, dunque, innanzitutto, al ricorrente la speciale elargizione, nella misura massima di €. 200.000,00 prevista dalla legge, oltre, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del
1994, la maggior somma tra interessi e rivalutazione con decorrenza dalla data di maturazione
24 del diritto sino al saldo, nonché, con decorrenza di legge, lo speciale assegno vitalizio di €.
1033,00 di cui all'art. 5, comma 3, legge 206/2004, richiamata dall'art. 1, comma 1, lett. a, DPR
243/2006 e, comunque, dall'art. 2, comma 105, legge 244/2007, e l'assegno vitalizio di cui all'art. 2, legge 407 del 1998, richiamata dall'art. 1, comma 1, lett. a, DPR 243/2006,
dell'importo, ai sensi dell'art. 4, comma 238, legge 350/2003, di €. 500,00, entrambi soggetti a perequazione automatica.
Spettano, altresì, all'appellante, al maturare dei relativi requisiti di legge e nei confronti degli enti di volta in volta dotati di legittimazione passiva, le ulteriori provvidenze di carattere assistenziale, previdenziale e pensionistico, ricollegate dalla legge 206/2004, come richiamata dall'art. 1, comma 1, lett. a, DPR 243/2006, alla titolarità dello status sopra riconosciuto.
Il , per l'effetto, deve, quindi essere condannato al pagamento, in favore Controparte_1
dell'appellante, della speciale elargizione, nella misura massima di €. 200.000,00, oltre maggior misura tra interessi e rivalutazione con decorrenza dalla data di maturazione del diritto sino al saldo, nonché, con decorrenza di legge, dello speciale assegno vitalizio e dell'assegno vitalizio sopra indicati, senza che possa trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione formulata dalle parti appellate, visto che dalla stabilizzazione dell'infermità (l'intervento chirurgico è dell'agosto
2011) alla notificazione del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio (18 ottobre 2019) è
intercorso un termine infradecennale e che, anche con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, la Suprema Corte ha affermato che “i ratei … non liquidati sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, e non
a quella quinquennale che presuppone la liquidità del credito, da non intendersi secondo la
nozione comune ricavabile dall'art. 1282 c.c., bensì quale effetto del completamento del
procedimento amministrativo di spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di
liquidazione), con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme” (Cass.
2563/2016, nonché, specificamente in tema di benefici in favore delle vittime del dovere, Cass.
18309/2020).
25 Quanto al problema del cumulo tra benefici domandati in questa sede ed equo indennizzo già
riconosciuto, sollevato dalle amministrazioni appellate nella memoria difensiva depositata in questo grado del giudizio, deve ritenersi che l'effettiva incumulabilità delle due categorie di provvidenze pubbliche (si veda, sul punto, l'art. 13, legge 302/1990), conferibili in ragione delle medesime circostanze, determini la necessità che, in esito alla presente decisione e non prima della stessa, l'appellante opti per una delle due categorie medesime, rinunciando definitivamente all'altra.
***
Nei rapporti tra e il , le spese di lite Parte_1 Controparte_2
relative ai due gradi del giudizio, in considerazione del ruolo rivestito dal medesimo, CP_1
devono essere integralmente compensate.
Nei rapporti tra e il , le spese processuali relative ai due Parte_1 Controparte_1
gradi di giudizio seguono, invece, la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/14 e del D.M. 147/22, secondo i valori medi previsti per ciascuna fase (con esclusione per il presente grado di appello di quella istruttoria/di trattazione, non svoltasi) nello scaglione di valore indeterminabile basso della tabella relativa, per il primo grado, alle cause di previdenza e,
per il presente grado, ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello, devono essere poste a carico dell'amministrazione indicata.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
in accoglimento dell'appello proposto da e in riforma integrale della sentenza Parte_1
impugnata, dichiara che l'appellante ha diritto al riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere;
dichiara, per l'effetto, che l'appellante ha diritto alla speciale elargizione, nella misura massima di €. 200.000,00, oltre maggior somma tra interessi e rivalutazione con decorrenza dalla data di maturazione del diritto sino al saldo, nonché allo speciale assegno vitalizio di €. 1.033,00 di cui
26 all'art. 5, comma 3, legge 206/2004, richiamata dall'art. 1, comma 1, lett. a, DPR 243/2006 e,
comunque, dall'art. 2, comma 105, legge 244/2007, e all'assegno vitalizio di cui all'art. 2, legge
407 del 1998, dell'importo, ai sensi dell'art. 4, comma 238, legge 350/2003, di €. 500,00,
entrambi soggetti a perequazione automatica;
condanna, quindi, il al pagamento, in favore dell'appellante, della speciale Controparte_1
elargizione, nella misura massima di €. 200.000,00, oltre maggior misura tra interessi e rivalutazione con decorrenza dalla data di maturazione del diritto sino al saldo, nonché, con decorrenza di legge, dei ratei maturati dello speciale assegno vitalizio e dell'assegno vitalizio sopra indicati;
dichiara integralmente compensate le spese relative ai due gradi di giudizio nei rapporti tra l'appellante e il;
Controparte_2
condanna il al rimborso, in favore di , delle spese relative Controparte_1 Parte_1
ai due gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado, in complessivi €. 9.273,00 e, per il secondo grado, in complessivi €.6.946,00, oltre, in ogni caso, spese generali nella misura del
15% e accessori previsti per legge.
Cagliari, 24 luglio 2025.
L'estensore………………………………………………………….Il Presidente
dott. Daniela Coinu…………………………………………dott. Maria Luisa Scarpa
27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 9 aprile 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al R.G. N. 279 dell'anno 2022, proposta da:
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Caterina Usala, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, giusta procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Ministro in carica, e Controparte_1 [...]
, in persona del Ministro in carica, rappresentati e Controparte_2
difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici sono ex
lege domiciliati
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 26 settembre 2019, aveva Parte_1 convenuto in giudizio il e il e Controparte_1 Controparte_2
aveva domandato che fosse accertato il suo diritto di vedersi riconosciuti, sia lo status di soggetto “esposto a specifici fattori di rischio” o “equiparato alle vittime del dovere”, a causa della riconducibilità della infermità da cui era affetto “agli artt. 1 comma 564 della legge 23
dicembre 2005, n. 266 ed artt. 1 e 6 del D.P.R. 7 luglio 2006, nonché agli artt. 78 e 79 della
legge 23.12.2007, nr. 244, ora riassettati negli artt. 603 e 1907 del D. Lgs 15 marzo 2010, n. 66
ed al relativo regolamento di attuazione D.P.R. 3 marzo 2009, nr. 37, ora riassettato negli artt.
1078 e segg.ti del D.P.R. 15 marzo 2010, nr. 90”, sia i benefici al detto status correlati, quali la speciale elargizione nella sua misura massima di € 200.000,00, oltre rivalutazione ISTAT, lo speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 (art. 5, comma 3, legge 206/2004), l'assegno vitalizio di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, nell'importo di € 500.00, così come implementato dall'art. 4, comma 238, legge 23 dicembre 2003, n. 350, entrambi soggetti a perequazione automatica, tutto con decorrenza dalla data dell'insorgenza della patologia sino al soddisfo, nonché le provvidenze di carattere assistenziale, previdenziale e pensionistico previste dalla legge n. 206/04, tra cui in particolare quelle di cui agli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla corresponsione in suo favore del relativo trattamento economico, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese.
A sostegno delle domande proposte, egli aveva allegato di essere un graduato dell'Esercito
Italiano, di aver preso parte, nella predetta qualità, tra il 1996 e il 2005, a numerose missioni internazionali di pace in territori (Bosnia, Albania, Kosovo, Iraq) dove era stato fatto massiccio utilizzo di munizionamento all'uranio impoverito e di materiale bellico pesante, nonché, tra il
1995 e il 2010, a numerose attività di addestramento presso poligoni militari ( Persona_1
Salto di ) nei quali era stata utilizzata lo stessa tipologia di armamenti, di Persona_2 Pt_2
essere rimasto inconsapevolmente esposto, durante lo svolgimento delle predette attività, a specifici fattori di rischio ambientale, come l'uranio impoverito e le micro e nano particelle di metalli pesanti, venendo a contatto con materiale bellico (armamenti, lubrificanti come il
2 benzene, munizionamento) e fattori ambientali (terra, pulviscolo atmosferico, l'acqua) tossici e nocivi per la salute umana e di avere, per le suddette ragioni, contratto una patologia diagnosticata in termini di “neoplasia testicolare dx”, per la quale, nell'agosto 2011, era stato sottoposto ad intervento di “orchifunicolectomia dx” e a causa della quale risultava tuttora affetto da “esiti di orchifunicolectomia dx da carcinoma embrionario del testicolo in trattamento
chemioterapico”.
Il 25 novembre 2011, aveva, quindi, riferito il ricorrente, egli aveva domandato il riconoscimento della predetta infermità come dipendente da causa di servizio, nonché che gli fossero riconosciuti i benefici spettanti alle vittime del dovere ai sensi del D.P.R. 243/2006.
La Commissione Medica Ospedaliera di Cagliari, aveva proseguito , con verbale del 17 Pt_1
aprile 2012, aveva quantificato il grado della sua invalidità complessiva nella misura dell'80%,
ascrivendo la patologia, con successivo verbale del 25 giugno 2012, alla 6^ ctg. della tabella A
allegata al d.P.R. 915/1978, mentre il Comitato di Verifica per le cause di servizio, in entrambi i procedimenti da lui introdotti, con parere n. 27100/2012 del 20 novembre 2012, si era espresso negativamente, escludendo la sussistenza del nesso di causalità e di concausalità tra il servizio prestato e la patologia neoplastica dalla quale era affetto, nonché delle “condizioni ambientali ed
operative di missione comunque implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze
straordinarie e fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori disagi o fatiche, in
rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto e che si pongano quale
causa ovvero concausa efficiente e determinante dell'infermità in questione”.
Il ricorrente aveva, quindi, riferito che il , sulla base dei detti presupposti, Controparte_1
aveva formulato un preavviso di rigetto dell'istanza, a fronte del quale egli aveva rappresentato che i luoghi nei quali aveva prestato servizio erano caratterizzati da un fortissimo inquinamento bellico, ambientale ed atmosferico, essendo ivi stato fatto largo uso di munizionamento all'uranio impoverito e di munizionamento bellico pesante, che lui era rimasto sprovvisto di qualsivoglia strumento protettivo, che, in particolare, durante i periodi di permanenza in Bosnia-
3 Herzegovina, aveva soggiornato in luoghi pesantemente bombardati, con conseguente dispersione nell'ambiente di nano particelle di metalli pesanti che venivano inevitabilmente inalate o addirittura ingerite, che, inoltre, aveva partecipato, senza essere munito, né di maschere nasali né di altra misura di protezione, all'operazione denominata “Vulcano”, durante la quale erano state fatte “esplodere ingenti quantità di armi e munizioni rastrellate sul territorio, il tutto
con grave inquinamento ambientale permanendo i militari, fra cui” lui stesso, “durante le
esplosioni nelle immediate vicinanze, respirando le polveri ed i fumi provocati da dette
deflagrazioni”, senza contare che “per l'alimentazione venivano usati viveri ed acqua
approvvigionati in loco, che tutte tali condizioni di rischio (precarietà delle condizioni
alloggiative, alimentazione con viveri contaminati, permanenza in ambienti fortemente inquinati,
permanenti condizioni di stress in ipervigilanza, fisico debilitato da massicce somministrazioni
vaccinali) si erano riprodotte negli altri contesti di impiego in teatri operativi all'estero”, che le ricerche effettuate da organismi internazionali “avevano dimostrato gli effetti patogeni
dell'esposizione ad ambienti inquinati da nano particelle di metalli pesanti”.
aveva, quindi, allegato che, malgrado le indicate precisazioni, il Comitato di Parte_1
Verifica per le cause di servizio, con il parere n. 58/2013 del 8 febbraio 2013, aveva confermato il proprio precedente responso ed il , con il decreto n. 47, Posizione Controparte_1
72876/20^, del 19 marzo 2013, aveva rigettato l'istanza da lui proposta per ottenere i benefici di cui al D.P.R. n. 243/2006, cosicché egli aveva, quindi, maturato l'interesse ad agire giudizialmente.
Per ciò che concerneva la dipendenza da causa di servizio, aveva evidenziato il ricorrente, egli aveva impugnato dinanzi al Tar Sardegna il decreto reiettivo del , emesso Controparte_1
il 30 maggio 2014, nonché tutti gli atti presupposti, preparatori e comunque connessi, compresi i pareri resi dal Comitato, e il giudice amministrativo, con sentenza n. 232/2019 del 18 marzo
2019, aveva “accolto il gravame con diffuse argomentazioni, anche comparative rispetto a cause
analoghe e per medesime patologie tumorali, rieditando l'azione amministrativa del resistente
4 ed invitandolo ad effettuare “(…) congrua valutazione in sede di riesame della sussistenza della
causa di servizio in relazione alla patologia tumorale contratta dal ricorrente (…)”, cosicché il aveva rimesso tutti gli atti, ai fini del prescritto riesame, al Comitato, che ancora non si CP_1
era pronunciato.
Per ciò che, invece, concerneva i benefici richiesti quale vittima del dovere, il ricorrente aveva riferito di avere, inizialmente, adito il giudice amministrativo, per poi, una volta che le Sezioni
Unite della Suprema Corte avevano ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario,
introdurre il presente giudizio.
Ciò premesso, , dopo avere affermato la giurisdizione del giudice adito, aveva Parte_1
sostenuto la sussistenza, nella fattispecie, di tutti i presupposti necessari per il riconoscimento, in suo favore, dei benefici richiesti, evidenziando, tra gli altri elementi, come in un suo campione bioptico, esaminato tramite indagine nanodiagnostica di microscopia elettronica a scansione e microanalisi a raggi x, fossero stati identificati alcune particelle, micro e nano dimensionate, di svariati elementi, tra cui cromo, rame e zinco, di sicura origine esogena.
Egli aveva, quindi, concluso come sopra riportato.
***
Il e il si erano costituiti in Controparte_1 Controparte_2
giudizio e avevano resistito.
Il aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione Controparte_2
passiva ed entrambi avevano eccepito, sia l'intervenuta decadenza dall'azione, in quanto proposta oltre il termine di sei mesi dal verificarsi dell'evento e, comunque oltre il termine del 31
dicembre 2010, previsto dall'art. 1080, secondo comma, D.P.R. 90/2010, sia l'intervenuta prescrizione di ogni e qualsiasi diritto e credito inerente l'evento dannoso dedotto, nonché delle provvidenze e dei ratei maturati anteriormente al quinquennio dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
Quanto al merito, le amministrazioni convenute avevano contestato i fatti e le circostanze addotti
5 in ricorso a presupposto delle pretese, in particolare, sia la presenza di uranio impoverito,
nanoparticelle o altre sostanze nocive nei teatri operativi esteri e nei poligoni sardi, sia il fatto che per l'alimentazione venissero usati viveri e acqua approvvigionati in loco, sia che le mansioni in concreto svolte di frigorista avessero esposto il ricorrente a particolari condizioni,
rischi o fatiche e/o ad agenti nocivi, sia la sussistenza dell'asserito nesso causale tra la presenza dell'uranio impoverito e delle nanoparticelle o la somministrazione di vaccini e le patologie tumorali.
I convenuti avevano, inoltre, evidenziato come, a loro dire, il ricorrente, sul quale CP_3
gravava il relativo onere probatorio, si fosse limitato a formulare considerazioni generiche sui punti sopra indicati, enumerando una serie di fattori di rischio e non offrendo, invece, alcuna specifica allegazione in relazione alla causa dell'evento dannoso, senza che elementi decisivi potessero trarsi dall'asserita presenza nel tessuto linfoghiandolare di di particelle di Pt_1
dimensioni micrometriche di metalli, visto che analoga presenza era stata rilevata in individui semplicemente esposti all'inquinamento atmosferico, fermo restando che, in linea generale,
secondo i principi giurisprudenziali, nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, quale il tumore, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della stessa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione.
Dopo avere, inoltre, contestato, sia che la speciale elargizione potesse essere determinata in base all'invalidità complessiva (I. C.), comprensiva del danno biologico e morale, secondo la formula:
I.C = DB + DM + (IP – DB), visto che la disciplina che richiamava l'indicato metodo di stima era relativa alla mera rivalutazione dei casi già riconosciuti ed indennizzati al 26 agosto 2004, sia la fondatezza delle richieste di attribuzione di benefici strettamente collegati ai superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, non essendo le stesse assimilabili, per via analogica, a quelle spettanti alle vittime del dovere e loro equiparati, sia, infine, la pretesa di cumulare rivalutazione ed interessi, le amministrazioni convenute avevano concluso in
6 conformità alle difese svolte.
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 453/2022 del 15 giugno 2022, aveva rigettato le domande proposte da e aveva compensato tra le parti le spese di lite, ponendo le Parte_1
spese di CTU per il 50% a carico del ricorrente e per la parte restante a carico delle amministrazioni convenute.
Il primo giudice, in particolare, aveva, innanzitutto, rigettato la domanda di indennizzo proposta dal ricorrente ai sensi degli artt. 603 e 1907 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 per intervenuta decadenza, considerato che la domanda amministrativa non era stata presentata entro il termine di sei mesi dal verificarsi dell'evento e, comunque, entro il 31 dicembre 2010.
Il Tribunale aveva, poi, rigettato anche la domanda proposta dal ricorrente al fine di ottenere il riconoscimento dello status di persona equiparata alle vittime del dovere, ex art. 1, comma 564,
della legge n. 266 del 2005 ed artt. 1 e 6 del d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243.
Sul punto, il primo giudice aveva dato atto che, con separato procedimento, incardinato davanti al Tribunale amministrativo regionale della Sardegna, aveva impugnato il Parte_1
provvedimento con il quale era stata rigettata la domanda concernente il “riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio” dell'infermità sofferta ed era stata negata la corresponsione del relativo equo indennizzo, che il ricorso era stato accolto con la sentenza del Tar Sardegna n. 232
del 18 marzo 2019, la quale aveva disposto il riesame della posizione del ricorrente, che la sentenza era passata in giudicato, che in esecuzione della sentenza il Comitato di verifica aveva espresso un nuovo parere negativo, che il , recependo tale parere, aveva giudicato CP_1
l'infermità “non dipendente da causa di servizio”, che il parere del Comitato e il provvedimento del erano stati contestati e impugnati nel giudizio di ottemperanza, che il Tar CP_1
Sardegna, con sentenza 6 settembre 2021, n. 634, aveva accolto il relativo ricorso e che, infine, il
, con decreto del 7 ottobre 2021, aveva riconosciuto la patologia da cui il Controparte_1
ricorrente era affetto come dipendente da causa di servizio “in riferimento a quanto statuito nella
7 sentenza n. 00232/2019 pubblicata il 18.03.2019 e nella sentenza di ottemperanza n. 00634/2021
pubblicata il 06.09.2021”, concedendo al medesimo l'equo indennizzo.
Le pronunce del Tar Sardegna, aveva osservato il Tribunale, ispirate da un'ampia giurisprudenza amministrativa, avevano affermato il principio secondo cui “la patologia tumorale diagnosticata
al ricorrente ben può ritenersi dipendente da causa di servizio per particolari condizioni
ambientali od operative riconducibili principalmente alla dispersione nell'ambiente di nano e di
microparticolato metallico, condizioni da ritenersi produttive di rischi aggiuntivi rispetto a
quelli connaturati all'ordinario svolgimento del servizio militare di missione” o “altrimenti
detto, nel quadro di una responsabilità contrattuale posta a garanzia di beni primari,
nell'ambito di un ordinamento di settore connotato dall'insindacabilità degli ordini, nel contesto
di una missione in teatri operativi interessati da eventi bellici ed ancora pervasi da plurimi,
insidiosi e multifattoriali fattori di pericolo, il rischio causale ignoto grava
sull'Amministrazione, non sul singolo militare”.
Ciò premesso, il Tribunale aveva affermato che il principio di diritto, su cui si reggeva l'orientamento giurisprudenziale nel cui solco si erano inserite le sentenze del Tar Sardegna che avevano esaminato la posizione di , non poteva essere trasposto ed applicato alla Parte_1
materia qui di interesse, visto che “in un giudizio volto al riconoscimento dei benefici
assistenziali riservati alle vittime del dovere e ai soggetti ad esse equiparati, la regola generale
che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., trova applicazione è quella per cui chi agisce deve dimostrare i
fatti costitutivi della pretesa e, quindi, nel caso di specie, anche il nesso causale tra la
partecipazione alla missione in cui sia stato personalmente coinvolto e l'insorgenza della
patologia successivamente insorta”.
Né, aveva aggiunto il Tribunale, costituiva elemento dirimente il fatto che, in forza delle sentenze del Tar Sardegna sopra citate, l'Amministrazione avesse dovuto riconoscere la causa di servizio per la patologia tumorale dalla quale il ricorrente è affetto, considerato che, affinché un soggetto possa acquisire lo status di vittima del dovere non è sufficiente la semplice dipendenza
8 della patologia riscontrata da causa di servizio, occorrendo che tale dipendenza sia legata a
“particolari condizioni ambientali o operative” implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire,
di circostanze straordinarie e fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, cosicché,
nelle fattispecie in esame, era necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comportasse l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito.
La domanda di accertamento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere, aveva osservato il Tribunale, è, quindi, ancorata a elementi costitutivi diversi dalla domanda di riconoscimento dell'infermità come dipendente da causa di servizio, rappresentati dalla “causa
di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative” e presuppone l'accertamento di infermità derivanti, non dall'ordinario svolgimento dei compiti di istituto, bensì dall'esistenza di condizioni ambientali e operative particolari, cioè eccedenti, in ragione del più elevato fattore di rischio, le ordinarie modalità di esecuzione dell'attività, con la conseguenza che l'accertamento dell'infermità come derivante da causa di servizio ai sensi del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461,
non è sufficiente ai fini del riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere e, analogamente, come anche affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n.
28696/2020, il mancato riconoscimento della causa di servizio, ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo, non può di per sé determinare l'insussistenza dei requisiti per i benefici, di natura assistenziale, di cui alla l. n. 266 del 2005.
Il Tribunale di Cagliari aveva, quindi, ammesso apposita CTU al fine di accertare se la patologia contratta dal ricorrente fosse causalmente o concausalmente riferibile alla sua partecipazione a missioni in scenari militari e ad esercitazioni in poligoni militari caratterizzate da utilizzo di armi con uranio impoverito, con rilascio di metalli pesanti e contaminazione dei luoghi e delle persone ovvero se le vaccinazioni cui il ricorrente era stato sottoposto in ambito militare potessero
9 assurgere a causa o concausa della medesima patologia.
Espletata la CTU, il giudice di prime cure, aderendo alle conclusioni cui l'ausiliare era giunto,
aveva escluso la sussistenza di nesso causale o concausale tra la patologia da cui il ricorrente era affetto e l'esposizione ai fattori di rischio dallo stesso denunciati, osservando che la categoria della quale faceva parte il tumore che aveva colpito , quella dei tumori a cellule germinali Pt_1
testicolari, costituiva la forma più comune nelle popolazioni maschili dell'Europa occidentale di età compresa tra 15 e 40 anni, che nella letteratura scientifica non esistevano studi accreditati che consentissero di collegare l'insorgenza di detta forma tumorale con l'esposizione ai fattori di rischio denunciati dal ricorrente, che non si poteva escludere che condizioni al momento non note potessero avere concorso all'insorgenza e al decorso della patologia in esame e neanche si poteva escludere che tali condizioni potessero pure risiedere in “fatti di servizio”, ma che la causa ignota rimaneva a carico di colui che era gravato dell'onere della prova, sul quale incombeva anche l'onere di identificarla.
D'altra parte, aveva aggiunto il Tribunale, la circostanza, messa in rilievo dalla difesa di , Pt_1
che nei tessuti del medesimo fosse stata rilevata la presenza di nanoparticelle di minerali pesanti non valeva a fondare alcuna presunzione del nesso di causalità rispetto all'insorgenza della patologia tumorale, né a dette conclusioni era consentito pervenire nemmeno alla luce dell'art. 1079 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, visto che anche tale norma presupponeva, come elemento costitutivo della fattispecie attributiva del diritto, il nesso di causalità o concausalità, che non poteva, quindi, considerarsi presunto e la cui prova, nella specie, era mancata.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello . Parte_1
Il e il hanno resistito. Controparte_1 Controparte_2
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
10 Voglia la Corte, “trattenuta a sé la Giurisdizione e disattesa ogni avversa eccezione, deduzione e
contro richiesta, procedere a:
L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA:
della sentenza n. 453/2022 (R.G. 3555/2019), in data 15 giugno 2022, non notificata, del
Tribunale Civile di Cagliari, sezione lavoro, depositata in cancelleria in pari data, con la quale
il Giudice, Dr. Riccardo PONTICELLI, ha respinto il ricorso in primo grado presentato
dall'odierno appellante, tendente ad ottenere il riconoscimento quale equiparato a vittima del
dovere come la concessione dei benefici previsti dalla normativa in materia, in relazione
all'infermità “Esiti di orchifunelectomia dx da carcinoma embrionario del testicolo con
secondarismi trattato con orchifunilectomia dx e chiemioterapia in apparente remissione
clinica” contratta a seguito del servizio espletato in missione nei teatri operativi italiani ed
esteri, caratterizzati da particolari condizioni ambientali ed operative.
Il tutto ai fini e per la conferma di quanto richiesto in primo grado: nello specifico, per ordine,
l'annullamento e/o la disapplicazione
d) Decreto nr. 47 – Posizione 72876/20^ in data 19.03.2013 del – Controparte_1
, della Leva e del Collocamento al lavoro dei Controparte_4
Volontari Congedati e della Leva – I Reparto – 6^ Divisione, Area – Servizio Speciali Benefici
Assistenziali (comunicato il 15/04/2013) (già all. 1 dell'atto introduttivo) con il quale è stata
rigetta l'istanza del ricorrente, tendente alla concessione dei benefici tutti, economici e giuridici,
previsti dal D.P.R. n. 243/2006, in relazione all'infermità “Esiti di orchifunelectomia dx da
carcinoma embrionario del testicolo con secondarismi trattato con orchifunilectomia dx e
chiemioterapia in apparente remissione clinica” nonché di tutti gli atti presupposti, preordinati
e comunque connessi ovvero;
e) del parere Posizione nr. 27100/2012, emesso nell'Adunanza n. 477, in data 20.11.2012 (già
all. 2 dell'atto introduttivo), dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (d'ora in avanti
Comitato), con il quale l'infermità in premessa, non è stata riconosciuta, sia come dipendente da
11 causa di servizio (e D.P.R. nr. 461/2001), sia come riconducibile alle particolari condizioni
ambientali od operative di missione, ex art. 1 comma 564 , della legge 23 dicembre 2005, n. 266
ed artt. 1 e 6 del D.P.R. 7 luglio 2006, nr. 243, o a specifici fattori di rischio ex art. 603, 1907
del D. Lgs 15 marzo 2010, n. 66, come
f) del parere Posizione nr. 58/2013, emesso nell'Adunanza n. 67, in data 08.02.2013 (già all. 3
dell'atto introduttivo), dall'anzidetto Comitato, nella parte in cui ha confermato, in sede di
riesame, il parere precedente.
E PER L'ACCERTAMENTO
e la declaratoria del proprio diritto soggettivo perfetto, a vedersi riconosciuti
3. lo status di soggetto “esposto a specifici fattori di rischio” o “equiparato alle vittime del
dovere”, a causa della riconducibilità della suindicata infermità agli artt. 1 comma 564, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed artt. 1 e 6 del D.P.R. 7 luglio 2006, nonché agli artt. 78 e 79
della legge 23.12.2007, nr. 244, ora riassettati negli artt. 603 e 1907 del D. Lgs 15 marzo 2010,
n. 66 ed al relativo regolamento di attuazione D.P.R. 3 marzo 2009, nr. 37, ora riassettato negli
artt. 1078 e segg.ti del D.P.R. 15 marzo 2010, nr. 90;
4. nonché i benefici non ancora riconosciutigli in qualità di soggetto che riveste il predetto
status, in particolar modo quelli previsti dalla legge 3 agosto 2004, nr. 206, nonché da quelle
estensive anche ai soggetti equiparati, dovendosi provvedere alla:
d. liquidazione della speciale elargizione (a decorrere dalla data dell'insorgenza delle patologie
sino al soddisfo), nella sua misura massima di € 200.000,00 oltre rivalutazione ISTAT in quanto,
così come determinato dalla Commissione Medica Ospedaliera di Cagliari con verbale mod.
BL/G nr. ACMO12647, datato 17.04.2012 (e nr. ACMO-ID121844, datato 25.06.2013) (già all.ti
4 e 5 dell'atto introduttivo), l'invalidità complessiva del ricorrente è stata quantificata in misura
pari all'80% [I.C.= Danno Biologico (DB) 60% + Danno Morale (DM) 10% + (Invalidità
permanente (IP) 70% - Danno Biologico (DB) 60%], parificabile al 100%, in virtù del
combinato disposto dell'art. 3 della legge nr. 466/80 ed art. 1, comma 5, della legge nr. 302/90;
12 e. sulla scorta della valutazione dell'invalidità permanente di cui sopra, la liquidazione dello
speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 (art. 5, comma 3) e dell'assegno vitalizio, di cui all'art.
2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, nell'importo di € 500.00, così come implementato
dall'art. 4, comma 238 della legge 23 dicembre 2003, n. 350 (Cass. SS.UU. nr. 7761/2017),
entrambi soggetti a perequazione automatica (anch'essi a decorrere dalla data dell'insorgenza
della patologia sino al soddisfo);
f. riconoscimento di tutte le provvidenze di carattere assistenziale, nonché, soprattutto,
previdenziale e pensionistico previste dalla legge nr. 206/04, tra cui in particolare quelle di cui
agli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9.
Il tutto con conseguente condanna dell'Amministrazione appellata alla corresponsione in favore
di parte appellante del relativo trattamento economico con interessi legali e rivalutazione
monetaria (e/o perequazione automatica per gli assegni vitalizi), decorrenti dalla data di
maturazione del rispettivo diritto fino a quella dell'effettivo soddisfo.”
Nell'interesse dei appellati: CP_3
“Si conclude affinché la Corte adita voglia respingere l'appello e confermare la sentenza
gravata, ovvero in ogni caso: in via preliminare, dichiarare il ricorrente decaduto dall'azione o,
comunque, dichiarare per quanto di ragione l'estinzione per prescrizione del diritto;
nel merito
respingere la domanda in quanto infondata. Con vittoria di spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha formulato quattro motivi di appello.
1. Violazione dell'art. 132, commi 1 e 4, ed art. 118 delle norme di attuazione del C.p.c., in
relazione all'art. 111, comma 6 della Costituzione, non contenendo la sentenza una
motivazione sufficiente e/o contraddittoria, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 C.p.c.
Violazione dell'art. 112 C.p.c. e dell'art. 2909 C.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3
C.p.c.
Con un primo motivo di appello, ha censurato la sentenza impugnata nella parte Parte_1
13 in cui il primo giudice aveva violato il giudicato formatosi con le sentenze del T.A.R. per la
Sardegna, a lui favorevoli ed irrevocabili tra le parti, nonché, tra l'altro, eseguite dal
[...]
, emettendo, così, una pronuncia contraddittoria rispetto alla coerenza che deve CP_1
contraddistinguere l'ordinamento giuridico.
2. Violazione dell'art. 132, commi 1 e 4, ed art. 118 delle norme di attuazione del C.p.c., in
relazione all'art. 111, comma 6 della Costituzione, non contenendo la sentenza una
motivazione sufficiente e/o contraddittoria, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 C.p.c.
Violazione degli artt. 115, 116, 132, 194, 201 C.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3
C.p.c.
Con un secondo motivo di appello, l'appellante ha lamentato che il Tribunale di Cagliari si fosse richiamato integralmente all'operato del proprio ausiliare, senza aggiungere alcunché di nuovo rispetto alle conclusioni del primo e ribadendo che la causa ignota rimaneva a suo carico, in distonia con il giudicato amministrativo e con i principi affermati dal Consiglio di Stato, il quale aveva affermato che il rischio causale ignoto grava sull'Amministrazione e non sul singolo militare.
Infatti, ha proseguito l'appellante, laddove la parte, come nel caso di specie, abbia comprovato la propria presenza nelle missioni internazionali di pace svoltesi nei teatri operativi in cui è stato fatto largo uso di munizionamento contenente uranio impoverito e siano state disperse nell'aria micro e nano particelle di metalli pesanti oppure nei siti e poligoni militari in cui sia stato usato o stoccato munizionamento contenente uranio depleto, spetta all'Amministrazione fornire una valida alternativa a quella prospettata dall'interessato, provando che altri fattori possano avere oggettivamente causato o favorito l'insorgere della patologia tumorale.
In tal senso, ha osservato l'appellante, non poteva certamente considerarsi idonea la CTU svolta in primo grado, nella quale non si erano fornite valide alternative rispetto alle ipotesi da lui e dai suoi consulenti suffragate e comprovate.
La rilevanza del rinvenimento di particelle di metalli pesanti quali cromo, rame e zinco nei
14 prelievi bioptici e del sangue effettuati a suo carico, ha, quindi, sostenuto , che avevano Pt_1
confermato un avvelenamento del sangue da bioaccumulo di metalli pesanti, non era stata,
quindi, in alcun modo scalfita e contrastata dalla consulenza tecnica d'ufficio e dalla relazione alla stessa annessa redatta dallo specialista indicato dal CTU.
Il CTU, ha, quindi, osservato l'appellante, aveva ridotto l'intossicazione da xenobiotici a mero fattore aleatorio, rimandando ai posteri l'eventuale riscontro circa la potenzialità lesiva dei medesimi sull'organismo umano, e il Tribunale, facendo propria questa prospettiva, aveva emesso una sentenza carente sotto ogni profilo, soprattutto quanto alla motivazione fornita.
3. Violazione dell'art. 132, commi 1 e 4, ed art. 118 delle norme di attuazione del C.p.c., in
relazione all'art. 111, comma 6 della Costituzione, non contenendo la sentenza una
motivazione sufficiente e/o contraddittoria, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 C.p.c.
Violazione degli artt. 1 comma 564 della legge nr. 266/05, nonché 1 e 6 del D.P.R. nr.
243/06, quindi anche degli artt. 603 e 1907 del D.Lgs nr. 66/2010 e degli artt. 1079 e segg.ti
del D.P.R. nr. 90/2010 nonché dell'art. 2697 C.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3
C.p.c.
Con un terzo motivo di appello, ha censurato la sentenza impugnata nella parte Parte_1
in cui il Tribunale, richiamandosi pedissequamente alla consulenza tecnica d'ufficio, aveva affermato che la patologia tumorale da cui egli era stato colpito non era riconducibile alle particolari condizioni ambientali e operative delle missioni alle quali aveva partecipato e neanche all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito o alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dall'esplosione di materiale bellico.
Il primo giudice, ha proseguito , non aveva, inoltre, condiviso la già illustrata inversione Pt_1
dell'onere probatorio in capo all'amministrazione della Difesa, né aveva tenuto conto del disposto dell'art. 1079 DPR 90/2010, secondo il quale il militare non sarebbe tenuto a dimostrare l'esistenza di un nesso eziologico tra la sottoposizione a particolari condizioni ambientali e operative, come l'esposizione all'uranio impoverito o ad altri metalli pesanti, e l'insorta
15 patologia neoplastica.
Il giudicato amministrativo, peraltro, ha osservato , aveva reso impossibile escludere a Pt_1
priori la possibile etiopatogenesi della patologia che lo aveva colpito rispetto alle particolari condizioni ambientali sopra richiamate, nelle quali risultava ampiamente comprovato che egli avesse lavorato.
Il Tribunale, inoltre, ha evidenziato l'appellante, aveva minimizzato la multipla somministrazione vaccinale cui egli era stato costretto, malgrado sulla potenziale nocività delle vaccinazioni e delle relative metodiche si fosse pronunciata anche la Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che avevano colpito i militari italiani e l'utilizzo dell'uranio impoverito, oltre che il , e aveva, altresì, minimizzato l'ulteriore fattore Persona_3
di rischio rappresentato dallo stress da lui sofferto durante le missioni prestate in teatri operativi esteri, fermo restando che, nel caso di patologie a genesi multifattoriale, come quelle tumorali,
laddove la parte interessata abbia addotto, come lui aveva fatto nella presente fattispecie,
elementi oggettivi che permettano di documentare con sufficiente grado di probabilità
l'etiopatogenesi dell'infermità rispetto alle mansioni specifiche espletate e al contesto ambientale e operativo in cui si era operato, la prova del nesso eziologico tra l'agente patogeno e la malattia deve ritenersi raggiunta.
D'altra parte, ha aggiunto l'appellante, in senso a lui favorevole si erano pronunciate, nel tempo,
sia la giurisprudenza amministrativa che quella ordinaria, la quale ultima era arrivata ad affermare che per poter accedere alle provvidenze previste dalla legge è sufficiente dimostrare l'esposizione ad agenti biologici, chimici e fisici che siano considerati cancerogeni e la presenza del soggetto, durante il servizio prestato, in luoghi in cui sono diffusamente presenti questi elementi dannosi per la salute, visto che la normativa, in riferimento a queste specifiche provvidenze, è scritta in modo da rendere sufficiente la prova che il soggetto sia stato esposto a maggiori pericoli rispetto al servizio in altre e ordinarie condizioni e che pertanto vada riconosciuta per questo solo fatto una correlazione con la menomazione subita.
16 Inoltre, ha proseguito , la Suprema Corte aveva a più riprese affermato che le missioni in Pt_1
territori di guerra svolte dai militari normalmente addestrati per lo svolgimento di esercitazioni per la difesa dello Stato costituiscono forme di esposizione al rischio eccedenti quelle che caratterizzano le ordinarie modalità di svolgimento dei compiti di istituto, considerato che la partecipazione effettiva e attiva alle dette missioni costituisce evento straordinario che espone il militare a rischi, stress e fatiche non comparabili con quelli propri delle esercitazioni, mentre il
Consiglio di Stato si era più volte pronunciato in ordine al criterio probabilistico da adottare in ordine alla valutazione del nesso eziologico in presenza di nanoparticelle di metalli pesanti di origine esogena, affermando che il giudizio di verosimiglianza, lungi da configurarsi in termini causalistici stricto jure, è suffragato dai referti medici, che attestano la presenza, nei tessuti dei militari, di metalli pesanti, in forma di micro e nano particelle, e di elementi chimici in quantità a volte esorbitanti e quindi non altrimenti spiegabili se non attraverso l'esposizione a sostanze inquinanti presumibilmente presenti nell'ambiente di lavoro.
4. Violazione dell'art. 132, commi 1 e 4, ed art. 118 delle norme di attuazione del C.p.c., in
relazione all'art. 111, comma 6 della Costituzione, non contenendo la sentenza una
motivazione sufficiente e/o contraddittoria, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 C.p.c.;
Violazione degli artt. 603 e 1907 del D.Lgs nr. 66/2010 e degli artt. 1079 e segg.ti del D.P.R.
nr. 90/2010 e dell'art. 2909 c.c. in relazione all'art. 360, comma1, n. 5 C.p.c.
Con un quarto e ultimo motivo di appello, ha, infine, lamentato che la sentenza Parte_1
di primo grado fosse stata emessa in dispregio della tipizzazione del rischio effettuata dal legislatore “attraverso l'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del relativo regolamento
d.P.R. n. 37/2009, riassettati negli artt. 603 e 1907 del codice dell'ordinamento militare (di cui
al D. lgs 15 marzo 2010, n. 66) e negli artt. da 1078 a seguire del suo regolamento di attuazione,
apprestato dal d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90”, e delle relative presunzioni in ordine al nesso etiopatogenetico che il legislatore medesimo aveva voluto dare per scontato nel momento in cui un militare era stato esposto a micro e nano particelle di metalli pesanti, tra cui anche l'uranio
17 impoverito, la cui capacità oncogenetica deve essere considerata fuori discussione.
Tra l'altro, ha aggiunto l'appellante, l'istruttoria dibattimentale aveva comprovato le modalità di espletamento del servizio (alloggiamento, pericoli e alimentazione) da parte dell'appellante in territorio estero, ergo la sua esposizione proprio ai fattori di rischio normativamente tipizzati.
***
L'appello è fondato.
Ritiene, infatti, questa Corte che la sussistenza, nella fattispecie, di tutti i presupposti necessari perché benefici dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere, ai Parte_1
sensi dell'art. 1, comma 564, legge 266/2005, sia stata accertata, tra le stesse parti di questo giudizio, dal Tar Sardegna, con forza di giudicato, nelle sentenze n. 239/2019 del 18 marzo 2019
e n. 634/2021 del 6 settembre 2021.
Il Tribunale amministrativo sardo, in particolare, nella prima delle due sentenze indicate, dopo avere dato atto che per riconoscere la causa di servizio occorre che le prestazioni lavorative possano essere qualificate come causa o concausa efficiente o determinante dell'infermità
riscontrata e che sussista il requisito della pericolosità, aveva rilevato come il ricorrente avesse allegato una serie di rapporti tecnico-scientifici e medici, perizie e risultati di Conferenze, i quali dimostravano che in varie aree teatri di missioni militari, tra cui anche i luoghi in cui il ricorrente aveva operato, erano stati utilizzati armamenti all'uranio impoverito, con rinvenimento di particelle pesanti nel suolo e nell'aria.
Inoltre, aveva aggiunto il Collegio, le analisi sviluppate a livello tecnico-scientifico avevano evidenziato con chiarezza la facilità con la quale tali particelle penetrano nei tessuti, in particolare in quelli molli, mentre la perizia medico-legale allegata dal ricorrente al ricorso,
personalizzata ed estremamente argomentata, redatta dal dott. aveva evidenziato Per_4
l'effettiva sussistenza, secondo il criterio del più probabile che non, del rapporto di
“consequenzialità diretta” tra i fatti di servizio e l'insorgenza dell'infermità neoplastica.
Nella stessa, infatti, aveva sottolineato il Collegio, si dava atto che dall'analisi delle biopsie dei
18 tessuti prelevati dal ricorrente era risultata la presenza di corpi estranei micro e nano dimensionati, con diametro variabile da 0,1 a 10 micron, ascrivibili a polveri di metalli, tra cui l'antimonio, usato nei proiettili traccianti e presente nei residui di sparo, e si evidenziava che il paziente era “stato esposto a polveri di origine bellica, con esplosioni di bombe ad alta
tecnologia che producono una temperatura elevata generando un aerosol micro e nano metrico”
che era stato inalato, era passato attraverso la barriera polmonare, “migrando nel torrente
circolatorio e raggiungendo tutti gli organi interni, testicolo compreso”.
In sostanza, aveva, quindi, osservato sul punto il giudice amministrativo, “l'adempimento degli
obblighi di servizio e delle prestazioni affidate, in tali peculiari situazioni ambientali, ha
implicato, per il militare, un pericolo concreto di contrarre una patologia tumorale”, nella fattispecie avveratosi.
Del resto, aveva aggiunto il Tribunale amministrativo, lo stesso , dal 1999, CP_1 CP_1
era consapevole della sussistenza di una tale critica situazione, come si desumeva dalla Direttiva
Ministeriale del 26 novembre 1999, ove si riconosceva la sussistenza di possibili eventi patogeni provenienti dal contatto con l'uranio impoverito, con espressa indicazione delle precauzioni da tenere e degli equipaggiamenti da utilizzare, che il ricorrente non aveva utilizzato o che,
evidentemente, non si erano rivelati idonei.
Inoltre, aveva osservato il Tar, l'esistenza del pericolo era stata riconosciuta, fin dagli anni
Settanta, da relazioni e rapporti militari, in particolare dalla relazione di Englin, ove si certificava che, con l'esplosione di proiettili all'uranio impoverito, vengono rilasciate nell'aria, nel suolo e nell'acqua particelle di metalli pesanti idonei a procurare patologie tumorali, soprattutto in assenza di mezzi di protezione.
“In questo complesso quadro di riferimento”, aveva proseguito il Collegio, si “ritiene che la
sbrigativa decisione ministeriale negativa sia illegittima, in quanto non sono stati
adeguatamente valutati i presupposti fattuali e giuridici, pervenendo al disconoscimento della
causa di servizio, in relazione alla patologia contratta dal dipendente nello svolgimento delle
19 attività militari di servizio, senza adeguata e ponderata valutazione dei fattori di rischio sulla
scorta dei sussistenti e documentali elementi tecnico-scientifici”.
Il Tar Sardegna aveva anche espressamente precisato di ritenere non necessaria l'acquisizione di una specifica consulenza tecnica d'ufficio, in considerazione del fatto che gli approfondimenti in materia erano già stati recentemente e ampiamente sviluppati e svolti nell'ambito di giudizi perfettamente sovrapponibili a quello introdotto da : così nel giudizio conclusosi con la Pt_1
sentenza n. 197/2019 del Tar Toscana, instaurato da militare impegnato in analoghe missioni all'estero e affetto dalla medesima patologia del ricorrente, nel quale era stata accertata la sussistenza della causa e del nesso eziologico sulla base dei dati relativi ad analoghe patologie contratte da un assai rilevante numero di militari inviati in missione nel teatro operativo della ex
Jugoslavia, della riscontrata presenza, nei tessuti asportati al militare, di particelle di cromo presenti negli ambienti contaminati da uranio impoverito e degli specifici studi che avevano evidenziato un aumento dei casi di tumore al testicolo nella popolazione stanziata nelle zone soggette ai bombardamenti;
così anche nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 564/2017 del medesimo Tar, nella quale si era dato atto del fatto che “il nesso di causalità tra esposizione a
particelle di uranio impoverito inalate dal personale militare utilizzato nelle varie missioni
all'estero trova conforto, sul piano probabilistico, in una sterminata letteratura storico-militare
e scientifica”; così in una rilevante serie di giudizi affini svoltisi davanti a svariati Tribunali
amministrativi; così dinanzi al Consiglio di Stato, il quale, nella decisione della sez. IV, 4
settembre 2013, n. 444° aveva rammentato, citando anche documenti dell'Istituto Superiore di
Sanità, che “E' fatto notorio che in quel lasso di tempo sono stati correntemente utilizzati dalle
truppe NATO ivi presenti munizionamenti ad uranio impoverito, altamente suscettibili – in
quanto tali – di provocare patologie tumorali”.
Il Tar Sardegna aveva, quindi, concluso nei seguenti termini: “Sussistono, quindi, le prove che
dimostrano la concretizzazione di un evento (patologia tumorale specifica) quale effetto delle
attività di servizio, in quanto le prestazioni del militare si sono svolte, ripetutamente, in scenari
20 militari ove sono state utilizzate armi con uranio impoverito e rilascio di metalli pesanti, con
contaminazione dei luoghi e delle persone…. Il requisito previsto dalla disposizione, art. 64 del
DPR 1092/1973, risulta quindi sussistente”.
Dalla motivazione sopra riportata si evince, quindi, con chiarezza che il Tribunale
amministrativo aveva accertato, sia che nei luoghi nei quali il ricorrente aveva operato erano stati utilizzati armamenti all'uranio impoverito, con rinvenimento di particelle pesanti nel suolo e nell'aria, sia che, secondo il criterio del più probabile che non, la patologia tumorale dalla quale il medesimo era affetto era stata effetto delle attività di servizio e, in particolare, dell'esposizione all'uranio impoverito e alle microparticelle presenti nei teatri operativi.
Non corrisponde al vero, quindi, a parere del Collegio, come, invece, ritenuto dal primo giudice,
che il giudice amministrativo avesse invertito l'onere probatorio, addossando, sic et simpliciter,
sull'amministrazione, il rischio della causa ignota.
Il Tar Sardegna aveva, piuttosto, fatto buon uso dei principi elaborati dalla giurisprudenza, anche ordinaria, in tema di nesso di causalità relativo all'origine professionale delle malattie, come quelle tumorali, ad eziologia multifattoriale, nesso che, pur non potendo essere oggetto di mere presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili e necessitando, invece, di una concreta e specifica dimostrazione, può essere, comunque, dimostrato - essendo impossibile,
nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia - anche in termini probabilistici,
sulla base della particolarità della fattispecie, anzi, per essere più precisi, in termini di
“probabilità qualificata”, cioè da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale.
Ed è proprio ciò che aveva fatto il giudice amministrativo, il quale, considerati gli elementi fattuali a disposizione in ordine ai luoghi nei quali aveva prestato servizio, alla presenza Pt_1
negli stessi di uranio impoverito e nano particelle pesanti e al rinvenimento nei tessuti di Pt_1
di nano e micro particelle pesanti presenti negli ambienti di cui sopra e considerati, altresì, gli elementi di valutazione apportati dalla letteratura scientifica e i dati epidemiologici attestanti un
21 aumento dei casi di tumore al testicolo nella popolazione stanziata nelle zone soggette ai bombardamenti, aveva ritenuto la sussistenza del nesso causale di cui trattasi.
Tanto è vero che, nella sentenza resa all'esito del giudizio di ottemperanza, il Tar (pag. 10 in fondo) aveva censurato l'operato del Comitato di verifica nella parte in cui il medesimo aveva negato l'esistenza di studi in letteratura idonei a dimostrare la connessione tra patologie tumorali testicolari e l'esposizione a micro e nano particelle di metalli pesanti, affermando che si trattava di circostanze già valutate e scrutinate, in senso opposto, dal Collegio, anche sulla base dell'importante evoluzione giurisprudenziale maturata in materia.
Il far gravare sull'amministrazione il rischio della causa ignota, non era stato, quindi, il frutto di un'inversione degli oneri probatori rispetto a quanto in astratto richiesto dall'art. 2697 c.c., ma era stata, piuttosto, la conseguenza dei limiti del richiamato criterio probabilistico, che comporta il raggiungimento di una certezza giudiziale e non necessariamente anche di una certezza realistico-scientifica.
D'altra parte, se è vero, in astratto, che i presupposti per il riconoscimento dell'equo indennizzo,
scrutinati dal giudice amministrativo, e quelli per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, scrutinati nel presente giudizio, non sono coincidenti, essendo la fattispecie oggetto del presente giudizio una fattispecie speciale rispetto alla prima, in quanto richiedente, oltre al nesso di dipendenza causale dal servizio dell'infermità contratta, il collegamento di tale dipendenza con “particolari condizioni ambientali o operative”, implicanti, come ha affermato la Suprema
Corte, “l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che
hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di
svolgimento dei compiti di istituto”, deve concordarsi con l'appellante nel ritenere che, nella presente fattispecie concreta, il giudicato formatosi nel giudizio amministrativo abbia necessariamente investito anche il descritto elemento specializzante, certamente ravvisabile nell'esposizione di , nei teatri operativi nei quali era stato impegnato, alla contaminazione Pt_1
da uranio impoverito e nanoparticelle di metalli pesanti, l'accertamento della cui sussistenza,
22 essendo stata considerata dal Tar quale causa diretta della patologia tumorale, aveva costituito uno dei presupposti logico-giuridici della decisione del Tribunale medesimo.
Lo stesso ha, d'altronde, riconosciuto, anche nel corso del presente Controparte_1
giudizio (si vedano le dichiarazioni rese dalla difesa erariale nell'ultima udienza svoltasi nel primo grado di giudizio il 15 giugno 2022), di essersi, con il decreto di accoglimento del 7
ottobre 2021, adeguato al giudicato amministrativo, riconoscendo la patologia tumorale da cui
è affetto come dipendente da causa di servizio “in riferimento a quanto statuito” nelle Pt_1
due sentenze del Tar Sardegna sopra richiamate (così nel decreto del 7 ottobre 2021).
È indiscutibile, quindi, che esso, pur quale presupposto per il conferimento all'appellante dell'equo indennizzo, abbia riconosciuto che l'appellante medesimo aveva contratto la patologia tumorale per effetto dell'esposizione, nei teatri operativi presso i quali era stato impiegato,
all'uranio impoverito e alle nanoparticelle di metalli pesanti.
Risulta, dunque, contraddittoria, a parere del Collegio, la posizione dallo stesso CP_1
mantenuta nel presente giudizio, nel quale, pur dopo la formazione del giudicato e la pronuncia del decreto di accoglimento di cui sopra, ha proseguito nel negare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi di fattispecie già accertati dal giudice amministrativo e che, quindi, avevano costituito il presupposto del decreto di accoglimento pronunciato.
Né il fatto che il decreto in questione fosse stato adottato per la necessità di conformarsi al giudicato amministrativo toglie al decreto medesimo il valore di riconoscimento che lo stesso ha,
posto che la presenza del giudicato, pur in presenza del principio dell'one shot temperato, non rende il decreto un provvedimento apparente o meramente formale, ma anzi rende accertati e intangibili ad ogni effetto tra le parti, compreso, i presupposti sulla base dei quali lo CP_1
stesso è stato adottato, ai quali, quindi, il si sarebbe dovuto spontaneamente CP_1
conformare anche nel presente giudizio.
In riforma integrale della sentenza impugnata, al ricorrente devono, quindi, essere riconosciuti,
sia lo status di soggetto equiparato alle vittime del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 564, legge
23 266/2005, sia, di conseguenza, i diritti e i benefici previsti dalla legge per i detti soggetti.
Come emerge dagli atti di causa, la Commissione Medica Ospedaliera, con verbale del 17 aprile
2012, aveva quantificato l'invalidità dell'appellante nella misura complessiva del 80%, risultante dal seguente computo: I.C = Danno Biologico (DB) 60% + Danno Morale (DM) 10% +
(Invalidità permanente (IP) 70% - Danno Biologico (DB) 60%).
Si tratta di valutazione che gli attuali appellati hanno contestato fin dal primo grado di giudizio,
essendo, a loro dire, erroneamente comprensiva del danno biologico e morale, in quanto adottata utilizzando il criterio previsto da una disciplina (art. 6, DPR 206/2004, art. 4, DPR 181/2009)
finalizzata alla mera rivalutazione dei casi già riconosciuti e indennizzati alla data del 26 agosto
2004.
In materia, peraltro, le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. S.U. 6214/2022), dalle quali non vi è ragione di discostarsi, hanno affermato che, in realtà, “l'art. 6, comma 1, della l. n. 206
del 2004 svolge una funzione non meramente rivalutativa, ma selettivo-regolativa, con la
conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive
all'entrata in vigore della citata legge, e i benefici dovuti alle vittime devono essere parametrati
alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico-legali previsti
dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181 del 2009”, cioè individuando una percentuale unica di invalidità
complessiva (IC) di cui all'art. 6, legge n. 206/2004 che sia pari, in misura comunque non superiore al 100%, alla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e della differenza, se positiva, tra l'invalidità riferita alla capacità lavorativa ed il danno biologico,
secondo la formula IC = DB + DM + (IP-DB).
In considerazione della sopra indicata gradazione dell'invalidità complessiva, parificabile, ai sensi dell'art. 3, legge 466/1980, richiamato dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 243/2006,
al 100%, spetta, dunque, innanzitutto, al ricorrente la speciale elargizione, nella misura massima di €. 200.000,00 prevista dalla legge, oltre, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del
1994, la maggior somma tra interessi e rivalutazione con decorrenza dalla data di maturazione
24 del diritto sino al saldo, nonché, con decorrenza di legge, lo speciale assegno vitalizio di €.
1033,00 di cui all'art. 5, comma 3, legge 206/2004, richiamata dall'art. 1, comma 1, lett. a, DPR
243/2006 e, comunque, dall'art. 2, comma 105, legge 244/2007, e l'assegno vitalizio di cui all'art. 2, legge 407 del 1998, richiamata dall'art. 1, comma 1, lett. a, DPR 243/2006,
dell'importo, ai sensi dell'art. 4, comma 238, legge 350/2003, di €. 500,00, entrambi soggetti a perequazione automatica.
Spettano, altresì, all'appellante, al maturare dei relativi requisiti di legge e nei confronti degli enti di volta in volta dotati di legittimazione passiva, le ulteriori provvidenze di carattere assistenziale, previdenziale e pensionistico, ricollegate dalla legge 206/2004, come richiamata dall'art. 1, comma 1, lett. a, DPR 243/2006, alla titolarità dello status sopra riconosciuto.
Il , per l'effetto, deve, quindi essere condannato al pagamento, in favore Controparte_1
dell'appellante, della speciale elargizione, nella misura massima di €. 200.000,00, oltre maggior misura tra interessi e rivalutazione con decorrenza dalla data di maturazione del diritto sino al saldo, nonché, con decorrenza di legge, dello speciale assegno vitalizio e dell'assegno vitalizio sopra indicati, senza che possa trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione formulata dalle parti appellate, visto che dalla stabilizzazione dell'infermità (l'intervento chirurgico è dell'agosto
2011) alla notificazione del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio (18 ottobre 2019) è
intercorso un termine infradecennale e che, anche con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, la Suprema Corte ha affermato che “i ratei … non liquidati sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, e non
a quella quinquennale che presuppone la liquidità del credito, da non intendersi secondo la
nozione comune ricavabile dall'art. 1282 c.c., bensì quale effetto del completamento del
procedimento amministrativo di spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di
liquidazione), con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme” (Cass.
2563/2016, nonché, specificamente in tema di benefici in favore delle vittime del dovere, Cass.
18309/2020).
25 Quanto al problema del cumulo tra benefici domandati in questa sede ed equo indennizzo già
riconosciuto, sollevato dalle amministrazioni appellate nella memoria difensiva depositata in questo grado del giudizio, deve ritenersi che l'effettiva incumulabilità delle due categorie di provvidenze pubbliche (si veda, sul punto, l'art. 13, legge 302/1990), conferibili in ragione delle medesime circostanze, determini la necessità che, in esito alla presente decisione e non prima della stessa, l'appellante opti per una delle due categorie medesime, rinunciando definitivamente all'altra.
***
Nei rapporti tra e il , le spese di lite Parte_1 Controparte_2
relative ai due gradi del giudizio, in considerazione del ruolo rivestito dal medesimo, CP_1
devono essere integralmente compensate.
Nei rapporti tra e il , le spese processuali relative ai due Parte_1 Controparte_1
gradi di giudizio seguono, invece, la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/14 e del D.M. 147/22, secondo i valori medi previsti per ciascuna fase (con esclusione per il presente grado di appello di quella istruttoria/di trattazione, non svoltasi) nello scaglione di valore indeterminabile basso della tabella relativa, per il primo grado, alle cause di previdenza e,
per il presente grado, ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello, devono essere poste a carico dell'amministrazione indicata.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
in accoglimento dell'appello proposto da e in riforma integrale della sentenza Parte_1
impugnata, dichiara che l'appellante ha diritto al riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere;
dichiara, per l'effetto, che l'appellante ha diritto alla speciale elargizione, nella misura massima di €. 200.000,00, oltre maggior somma tra interessi e rivalutazione con decorrenza dalla data di maturazione del diritto sino al saldo, nonché allo speciale assegno vitalizio di €. 1.033,00 di cui
26 all'art. 5, comma 3, legge 206/2004, richiamata dall'art. 1, comma 1, lett. a, DPR 243/2006 e,
comunque, dall'art. 2, comma 105, legge 244/2007, e all'assegno vitalizio di cui all'art. 2, legge
407 del 1998, dell'importo, ai sensi dell'art. 4, comma 238, legge 350/2003, di €. 500,00,
entrambi soggetti a perequazione automatica;
condanna, quindi, il al pagamento, in favore dell'appellante, della speciale Controparte_1
elargizione, nella misura massima di €. 200.000,00, oltre maggior misura tra interessi e rivalutazione con decorrenza dalla data di maturazione del diritto sino al saldo, nonché, con decorrenza di legge, dei ratei maturati dello speciale assegno vitalizio e dell'assegno vitalizio sopra indicati;
dichiara integralmente compensate le spese relative ai due gradi di giudizio nei rapporti tra l'appellante e il;
Controparte_2
condanna il al rimborso, in favore di , delle spese relative Controparte_1 Parte_1
ai due gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado, in complessivi €. 9.273,00 e, per il secondo grado, in complessivi €.6.946,00, oltre, in ogni caso, spese generali nella misura del
15% e accessori previsti per legge.
Cagliari, 24 luglio 2025.
L'estensore………………………………………………………….Il Presidente
dott. Daniela Coinu…………………………………………dott. Maria Luisa Scarpa
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