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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 04/07/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 702/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.702/2025 promosso da:
(C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. DAMIANI LAURA MARIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. RONCHI MARIA LARA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 07/04/2025).
OGGETTO: “Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio”.
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi all'accordo raggiunto, del seguente tenore:
“1) I genitori statuiscono l'affidamento condiviso del figlio con collocamento Per_1 prevalente dello stesso presso l'abitazione della madre, in Brenta (Va) – Via San Martino, 1 - alla quale resterà assegnata la casa familiare con tutto l'arredo ed il corredo ivi staggiti.
2) I ricorrenti eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, mentre le decisioni di maggiore interesse riguardanti il minore e relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, verranno assunte dai due genitori di comune accordo, tenendo conto dei bisogni, delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di I genitori, Per_1 inoltre, si impegnano affinché la personalità e la formazione del ragazzo non sia in alcun modo condizionata e/o penalizzata dalla sopravvenuta separazione dei genitori.
3) salvo ogni migliore accordo tra i due genitori, si intratterrà con gli stessi con le Per_1 seguenti modalità:
A) Infrasettimanalmente, durante il periodo scolastico (settembre – maggio):
➢il padre si intratterrà con il figlio nella giornata di martedì, dalle ore 17.30, allorquando preleverà dall'abitazione materna, sino alle ore 21.30, dopo cena, con Per_1 accompagnamento del minore presso la casa della madre;
ove la turnazione lavorativa non consentisse al sig. di incontrare il figlio martedì, il giorno di intrattenimento con Pt_1 sarà differito al mercoledì della stessa settimana. Per_1
Infrasettimanalmente, durante il periodo estivo (giugno – agosto):
➢il padre si intratterrà con il figlio nelle giornate di martedì e giovedì, dalle ore 17.30, allorquando preleverà dall'abitazione materna, sino alle ore 21.30, dopo cena, con Per_1 riaccompagnamento del minore presso la casa della madre;
ove la turnazione lavorativa paterna non consentisse al sig. di incontrare il figlio nei predetti giorni, Pt_1
l'intrattenimento con sarà differito al giorno immediatamente successivo della Per_1 stessa settimana.
pagina 2 di 8 B) Nei week-end, durante il periodo scolastico (settembre - maggio):
➢G, nel corso di ogni mese, si intratterrà con il sig. secondo il seguente Pt_1
schema:
- il primo ed il terzo week - end del mese, il papà preleverà il figlio da scuola alle ore 13.00 del sabato, e si intratterrà con lo stesso sino alle ore 21.00 della domenica sera, dopo cena, con riaccompagnamento di presso la casa della madre;
Per_1
- il secondo week-end del mese il papà preleverà il figlio dall'abitazione materna alle ore
9.00 della domenica mattina e si intratterrà con lo stesso sino alle ore 21.00 dello stesso giorno, dopo cena, con riaccompagnamento di presso la casa della madre;
Per_1
- il quarto week-end del mese resterà sempre di attribuzione materna.
Nei week-end, durante il periodo estivo (giugno – agosto):
➢G resterà con il papà a week end alternati, dalle ore 9.00 del sabato mattina sino alle ore 21.00 della domenica sera, dopo cena, con prelievo e riaccompagnamento del ragazzo da parte del padre, da e presso l'abitazione materna.
C) Festività Natalizie:
➢Il minore trascorrerà le Festività Natalizie, in alternanza di anno in anno, dal 24/12 al
30/12 con un genitore e dal 31/12 sino al 6/01 con l'altro genitore. ove possibile, Per_1 potrà attuare un momento di visita e di intrattenimento durante la Vigilia o la giornata di
Natale anche con il genitore che in quel giorno non risulta collocatario, al fine di consentire gli auguri e lo scambio tradizionale dei doni.
D) Festività Pasquali:
➢G trascorrerà le Festività Pasquali, in alternanza di anno in anno, dal Giovedì
Santo sino al Sabato Santo, con un genitore, e dalla domenica di Pasqua sino al martedì successivo alla Pasqua, con l'altro genitore.
E) Vacanze estive:
pagina 3 di 8 ➢Il figlio si intratterrà con entrambi i genitori per un periodo di soggiorno estivo di 15 giorni – anche non consecutivi - durante le vacanze scolastiche giugno – settembre. Tale periodo dovrà essere concordato tra i genitori e reciprocamente comunicato entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno;
ciò anche al fine di consentire le eventuali prenotazioni ed evitare spiacevoli sovrapposizioni.
F) Ricorrenze familiari:
➢Il figlio trascorreranno con la sig.ra il giorno della Festa della Mamma ed il CP_1
compleanno della stessa, mentre con il sig. il giorno della Festa del Papà ed il Pt_1 compleanno dello stesso;
il minore festeggerà, inoltre, il proprio compleanno con entrambi i due genitori, anche in momenti diversi.
In ogni caso:
➢Ciascuno dei genitori potrà trascorrere con un ulteriore periodo di vacanza di Per_1
una settimana durante il corso dell'anno.
➢Per necessità particolari, dettate dagli impegni lavorativi dei genitori ovvero per specifiche esigenze del figlio, le modalità di intrattenimento, di visita e di vacanza con Per_1 potranno sempre subire variazioni, previo reciproco congruo preavviso e consenso.
➢I pernottamenti di presso il padre saranno introdotti in modo graduale e saranno, Per_1 in un primo tempo, attuati presso l'abitazione della nonna paterna.
4) Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra , a titolo di concorso al mantenimento Pt_1 CP_1 ordinario del figlio, un contributo fisso mensile di Euro 400,00 (quattrocento/00), da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese, a partire dal corrente mese di giugno
2025, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente della madre, i cui estremi verranno comunicati al padre. Tale assegno sarà rivalutato annualmente, come per legge, secondo l'indice Istat, con decorrenza dall'annualità successiva alla data della fissanda udienza di comparizione delle parti. L'assegno verrà corrisposto fino alla piena autosufficienza economica di Per_1
5) Le spese straordinarie riguardanti di natura medica (non coperta dal S.S.N.), Per_1 scolastica ed extrascolastica, saranno ripartite tra i due genitori nella misura del 50%
pagina 4 di 8 ciascuno, in conformità alle indicazioni ed alle modalità riportate nelle Linee Guida adottate dal Tribunale di Varese, da intendersi qui trascritte e ben conosciute dalle parti.
6) I genitori concordano che l'assegno unico universale (A.U.U.), venga percepito integralmente dalla sig.ra . La quota di spettanza del sig. sarà da considerare CP_1 Pt_1 quale parte integrante del contributo al mantenimento ordinario del figlio. La madre informerà, ogni anno, il padre sull'entità del predetto assegno.
7) I genitori esprimono il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei propri documenti di identità validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore, impegnandosi a sottoscrivere quanto necessario per il loro ottenimento, in conformità alle vigenti disposizioni normative.
8) Il sig. , a titolo conciliativo e transattivo, si obbliga a cedere alla sig.ra Parte_1
, che accetta, senza versamento di alcun corrispettivo da parte di CP_1 quest'ultima, l'autovettura Dacia Sandero al medesimo intestata (anno di immatricolazione
2021), TG GE818DJ La sig.ra si obbliga, dal canto proprio, ad estinguere il CP_1 finanziamento in essere correlato all'acquisto del veicolo, facendosi carico del pagamento della inerente rata mensile, ammontante oggi ad Euro 164,74. Per effetto della cessione anzidetta, la sig.ra si impegna a sgravare e a rendere indenne il sig. da CP_1 Pt_1 qualsivoglia obbligazione riferibile all'auto.
La sig.ra , a titolo conciliativo e transattivo, si obbliga a cedere al sig. CP_1 [...]
, che accetta, senza versamento di alcun corrispettivo da parte di quest'ultimo, Pt_1
l'autovettura Ford Fiesta alla medesima intestata (anno di immatricolazione 2007), TG
DG79XJ. Per effetto della cessione anzidetta, il sig. si impegna a sgravare e a rendere Pt_1 indenne la sig.ra da qualsivoglia obbligazione riferibile all'auto. CP_1
Le spese inerenti i due passaggi di proprietà saranno sopportati, rispettivamente, dalla sig.ra per quanto concerne l'acquisto della Dacia Sandero e dal sig. per quanto CP_1 Pt_1 concerne l'acquisto della Ford Fiesta.
Le parti, pur ribadendo che gli effetti sostanziali dell'utilizzo dei veicoli decorrano già dalla sottoscrizione del presente atto, si obbligano a formalizzare gli indicati passaggi di proprietà contestualmente ed entro e non oltre giorni 60 dall'emissione della sentenza che definisce il presente procedimento.
pagina 5 di 8 9) Le parti convengono che il conto corrente alle medesime cointestato n. 42637763, acceso presso BPER – Filiale di Luino, il cui saldo alla data odierna ammonta ad Euro 43.674,07, venga estinto con suddivisione della attuale giacenza al 50% ciascuno, previo prelievo da parte della sig.ra della somma di Euro 9.000,00 (novemila/00). I sigg. e CP_1 Pt_1
provvederanno all'incombente entro e non oltre giorni 15 dalla sottoscrizione del CP_1 presente atto e si impegnano sin d'ora a non effettuare più alcun prelievo dal predetto conto dalla data odierna fino all'estinzione. Eventuali addebiti RID che dovessero essere eseguiti nelle more dell'estinzione del conto rimarranno di pertinenza esclusiva del titolare del singolo addebito.
10) In considerazione della sopravvenuta intesa, le parti autorizzano i rispettivi procuratori ad omettere il deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 comma nn. 1, 2 e 3 c.p.c. fissate con il decreto giudiziale del 4/04/2025.
11) Con l'esatto adempimento delle obbligazioni previste ai numeri 8) e 9) i sigg. e CP_1 null'altro avranno, reciprocamente, a pretendere, dichiarandosi entrambi soddisfatti e Pt_1 tacitati in ogni loro pregressa pretesa, anche di natura economica – patrimoniale, dipendente dall'intercorso rapporto di convivenza.
12) Le spese inerenti il presente giudizio devono considerarsi integralmente compensate tra le parti.
I sottoscritti sigg. e dichiarano, inoltre, di rinunciare Parte_1 CP_1 all'impugnazione dell'emananda sentenza.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/03/2025 h adìto l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere nei confronti di pronuncia di CP_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio in relazione al minore nato a [...], il [...]. Per_1
Formulate e argomentate le domande introduttive del ricorrente, attivato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la resistente;
con istanza congiunta in pari data
06/06/2025 le parti hanno rappresentato di essere concordi circa le condizioni di cui alla richiesta pronuncia.
pagina 6 di 8 Preso atto della consensualizzazione, è stata anticipata l'udienza di comparizione, autorizzando la trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno quindi dato atto nelle note che gli stessi sono concordi circa le condizioni a cui deve avvenire la richiesta pronuncia, riportandosi all'accordo fra loro intercorso sul punto, come sopra integralmente riportato.
Preso atto di tale concorde volontà, la causa è stata dunque trattenuta in decisione al
Collegio ex art. 473bis.21 c.p.c. per il recepimento dell'accordo raggiunto.
***********
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti, provvedendo in conformità.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi in quanto non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse morale e materiale del figlio minorenne, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Alla luce della natura congiunta dell'esito della procedura e degli elementi di fatto e di diritto allegati dalle parti a fondamento del loro accordo, ritiene il Collegio che l'ascolto del figlio minorenne, pur ultradodicenne, non sia necessario, a norma dell'art. 473bis.4 co. 3
c.p.c.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, come da coerente accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) PRENDE ATTO per ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra
[...]
(C.F. nato a [...] il [...], e Pt_1 C.F._1
(C.F. ) nata a [...] il CP_1 C.F._2
11/03/1977, quali genitori del minore provvedendo in conformità a tali Per_1 accordi, e quindi alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
pagina 7 di 8 2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.702/2025 promosso da:
(C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. DAMIANI LAURA MARIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. RONCHI MARIA LARA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 07/04/2025).
OGGETTO: “Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio”.
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi all'accordo raggiunto, del seguente tenore:
“1) I genitori statuiscono l'affidamento condiviso del figlio con collocamento Per_1 prevalente dello stesso presso l'abitazione della madre, in Brenta (Va) – Via San Martino, 1 - alla quale resterà assegnata la casa familiare con tutto l'arredo ed il corredo ivi staggiti.
2) I ricorrenti eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, mentre le decisioni di maggiore interesse riguardanti il minore e relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, verranno assunte dai due genitori di comune accordo, tenendo conto dei bisogni, delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di I genitori, Per_1 inoltre, si impegnano affinché la personalità e la formazione del ragazzo non sia in alcun modo condizionata e/o penalizzata dalla sopravvenuta separazione dei genitori.
3) salvo ogni migliore accordo tra i due genitori, si intratterrà con gli stessi con le Per_1 seguenti modalità:
A) Infrasettimanalmente, durante il periodo scolastico (settembre – maggio):
➢il padre si intratterrà con il figlio nella giornata di martedì, dalle ore 17.30, allorquando preleverà dall'abitazione materna, sino alle ore 21.30, dopo cena, con Per_1 accompagnamento del minore presso la casa della madre;
ove la turnazione lavorativa non consentisse al sig. di incontrare il figlio martedì, il giorno di intrattenimento con Pt_1 sarà differito al mercoledì della stessa settimana. Per_1
Infrasettimanalmente, durante il periodo estivo (giugno – agosto):
➢il padre si intratterrà con il figlio nelle giornate di martedì e giovedì, dalle ore 17.30, allorquando preleverà dall'abitazione materna, sino alle ore 21.30, dopo cena, con Per_1 riaccompagnamento del minore presso la casa della madre;
ove la turnazione lavorativa paterna non consentisse al sig. di incontrare il figlio nei predetti giorni, Pt_1
l'intrattenimento con sarà differito al giorno immediatamente successivo della Per_1 stessa settimana.
pagina 2 di 8 B) Nei week-end, durante il periodo scolastico (settembre - maggio):
➢G, nel corso di ogni mese, si intratterrà con il sig. secondo il seguente Pt_1
schema:
- il primo ed il terzo week - end del mese, il papà preleverà il figlio da scuola alle ore 13.00 del sabato, e si intratterrà con lo stesso sino alle ore 21.00 della domenica sera, dopo cena, con riaccompagnamento di presso la casa della madre;
Per_1
- il secondo week-end del mese il papà preleverà il figlio dall'abitazione materna alle ore
9.00 della domenica mattina e si intratterrà con lo stesso sino alle ore 21.00 dello stesso giorno, dopo cena, con riaccompagnamento di presso la casa della madre;
Per_1
- il quarto week-end del mese resterà sempre di attribuzione materna.
Nei week-end, durante il periodo estivo (giugno – agosto):
➢G resterà con il papà a week end alternati, dalle ore 9.00 del sabato mattina sino alle ore 21.00 della domenica sera, dopo cena, con prelievo e riaccompagnamento del ragazzo da parte del padre, da e presso l'abitazione materna.
C) Festività Natalizie:
➢Il minore trascorrerà le Festività Natalizie, in alternanza di anno in anno, dal 24/12 al
30/12 con un genitore e dal 31/12 sino al 6/01 con l'altro genitore. ove possibile, Per_1 potrà attuare un momento di visita e di intrattenimento durante la Vigilia o la giornata di
Natale anche con il genitore che in quel giorno non risulta collocatario, al fine di consentire gli auguri e lo scambio tradizionale dei doni.
D) Festività Pasquali:
➢G trascorrerà le Festività Pasquali, in alternanza di anno in anno, dal Giovedì
Santo sino al Sabato Santo, con un genitore, e dalla domenica di Pasqua sino al martedì successivo alla Pasqua, con l'altro genitore.
E) Vacanze estive:
pagina 3 di 8 ➢Il figlio si intratterrà con entrambi i genitori per un periodo di soggiorno estivo di 15 giorni – anche non consecutivi - durante le vacanze scolastiche giugno – settembre. Tale periodo dovrà essere concordato tra i genitori e reciprocamente comunicato entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno;
ciò anche al fine di consentire le eventuali prenotazioni ed evitare spiacevoli sovrapposizioni.
F) Ricorrenze familiari:
➢Il figlio trascorreranno con la sig.ra il giorno della Festa della Mamma ed il CP_1
compleanno della stessa, mentre con il sig. il giorno della Festa del Papà ed il Pt_1 compleanno dello stesso;
il minore festeggerà, inoltre, il proprio compleanno con entrambi i due genitori, anche in momenti diversi.
In ogni caso:
➢Ciascuno dei genitori potrà trascorrere con un ulteriore periodo di vacanza di Per_1
una settimana durante il corso dell'anno.
➢Per necessità particolari, dettate dagli impegni lavorativi dei genitori ovvero per specifiche esigenze del figlio, le modalità di intrattenimento, di visita e di vacanza con Per_1 potranno sempre subire variazioni, previo reciproco congruo preavviso e consenso.
➢I pernottamenti di presso il padre saranno introdotti in modo graduale e saranno, Per_1 in un primo tempo, attuati presso l'abitazione della nonna paterna.
4) Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra , a titolo di concorso al mantenimento Pt_1 CP_1 ordinario del figlio, un contributo fisso mensile di Euro 400,00 (quattrocento/00), da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese, a partire dal corrente mese di giugno
2025, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente della madre, i cui estremi verranno comunicati al padre. Tale assegno sarà rivalutato annualmente, come per legge, secondo l'indice Istat, con decorrenza dall'annualità successiva alla data della fissanda udienza di comparizione delle parti. L'assegno verrà corrisposto fino alla piena autosufficienza economica di Per_1
5) Le spese straordinarie riguardanti di natura medica (non coperta dal S.S.N.), Per_1 scolastica ed extrascolastica, saranno ripartite tra i due genitori nella misura del 50%
pagina 4 di 8 ciascuno, in conformità alle indicazioni ed alle modalità riportate nelle Linee Guida adottate dal Tribunale di Varese, da intendersi qui trascritte e ben conosciute dalle parti.
6) I genitori concordano che l'assegno unico universale (A.U.U.), venga percepito integralmente dalla sig.ra . La quota di spettanza del sig. sarà da considerare CP_1 Pt_1 quale parte integrante del contributo al mantenimento ordinario del figlio. La madre informerà, ogni anno, il padre sull'entità del predetto assegno.
7) I genitori esprimono il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei propri documenti di identità validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore, impegnandosi a sottoscrivere quanto necessario per il loro ottenimento, in conformità alle vigenti disposizioni normative.
8) Il sig. , a titolo conciliativo e transattivo, si obbliga a cedere alla sig.ra Parte_1
, che accetta, senza versamento di alcun corrispettivo da parte di CP_1 quest'ultima, l'autovettura Dacia Sandero al medesimo intestata (anno di immatricolazione
2021), TG GE818DJ La sig.ra si obbliga, dal canto proprio, ad estinguere il CP_1 finanziamento in essere correlato all'acquisto del veicolo, facendosi carico del pagamento della inerente rata mensile, ammontante oggi ad Euro 164,74. Per effetto della cessione anzidetta, la sig.ra si impegna a sgravare e a rendere indenne il sig. da CP_1 Pt_1 qualsivoglia obbligazione riferibile all'auto.
La sig.ra , a titolo conciliativo e transattivo, si obbliga a cedere al sig. CP_1 [...]
, che accetta, senza versamento di alcun corrispettivo da parte di quest'ultimo, Pt_1
l'autovettura Ford Fiesta alla medesima intestata (anno di immatricolazione 2007), TG
DG79XJ. Per effetto della cessione anzidetta, il sig. si impegna a sgravare e a rendere Pt_1 indenne la sig.ra da qualsivoglia obbligazione riferibile all'auto. CP_1
Le spese inerenti i due passaggi di proprietà saranno sopportati, rispettivamente, dalla sig.ra per quanto concerne l'acquisto della Dacia Sandero e dal sig. per quanto CP_1 Pt_1 concerne l'acquisto della Ford Fiesta.
Le parti, pur ribadendo che gli effetti sostanziali dell'utilizzo dei veicoli decorrano già dalla sottoscrizione del presente atto, si obbligano a formalizzare gli indicati passaggi di proprietà contestualmente ed entro e non oltre giorni 60 dall'emissione della sentenza che definisce il presente procedimento.
pagina 5 di 8 9) Le parti convengono che il conto corrente alle medesime cointestato n. 42637763, acceso presso BPER – Filiale di Luino, il cui saldo alla data odierna ammonta ad Euro 43.674,07, venga estinto con suddivisione della attuale giacenza al 50% ciascuno, previo prelievo da parte della sig.ra della somma di Euro 9.000,00 (novemila/00). I sigg. e CP_1 Pt_1
provvederanno all'incombente entro e non oltre giorni 15 dalla sottoscrizione del CP_1 presente atto e si impegnano sin d'ora a non effettuare più alcun prelievo dal predetto conto dalla data odierna fino all'estinzione. Eventuali addebiti RID che dovessero essere eseguiti nelle more dell'estinzione del conto rimarranno di pertinenza esclusiva del titolare del singolo addebito.
10) In considerazione della sopravvenuta intesa, le parti autorizzano i rispettivi procuratori ad omettere il deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 comma nn. 1, 2 e 3 c.p.c. fissate con il decreto giudiziale del 4/04/2025.
11) Con l'esatto adempimento delle obbligazioni previste ai numeri 8) e 9) i sigg. e CP_1 null'altro avranno, reciprocamente, a pretendere, dichiarandosi entrambi soddisfatti e Pt_1 tacitati in ogni loro pregressa pretesa, anche di natura economica – patrimoniale, dipendente dall'intercorso rapporto di convivenza.
12) Le spese inerenti il presente giudizio devono considerarsi integralmente compensate tra le parti.
I sottoscritti sigg. e dichiarano, inoltre, di rinunciare Parte_1 CP_1 all'impugnazione dell'emananda sentenza.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/03/2025 h adìto l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere nei confronti di pronuncia di CP_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio in relazione al minore nato a [...], il [...]. Per_1
Formulate e argomentate le domande introduttive del ricorrente, attivato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la resistente;
con istanza congiunta in pari data
06/06/2025 le parti hanno rappresentato di essere concordi circa le condizioni di cui alla richiesta pronuncia.
pagina 6 di 8 Preso atto della consensualizzazione, è stata anticipata l'udienza di comparizione, autorizzando la trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno quindi dato atto nelle note che gli stessi sono concordi circa le condizioni a cui deve avvenire la richiesta pronuncia, riportandosi all'accordo fra loro intercorso sul punto, come sopra integralmente riportato.
Preso atto di tale concorde volontà, la causa è stata dunque trattenuta in decisione al
Collegio ex art. 473bis.21 c.p.c. per il recepimento dell'accordo raggiunto.
***********
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti, provvedendo in conformità.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi in quanto non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse morale e materiale del figlio minorenne, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Alla luce della natura congiunta dell'esito della procedura e degli elementi di fatto e di diritto allegati dalle parti a fondamento del loro accordo, ritiene il Collegio che l'ascolto del figlio minorenne, pur ultradodicenne, non sia necessario, a norma dell'art. 473bis.4 co. 3
c.p.c.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, come da coerente accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) PRENDE ATTO per ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra
[...]
(C.F. nato a [...] il [...], e Pt_1 C.F._1
(C.F. ) nata a [...] il CP_1 C.F._2
11/03/1977, quali genitori del minore provvedendo in conformità a tali Per_1 accordi, e quindi alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
pagina 7 di 8 2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 8 di 8