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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 608/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FIORE FRANCESCO MARIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4245/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Sanitaria Locale - 04701800650
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO n. 0188381125000002861 TICKET 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato un avviso di pagamento notificato in busta bianca il 10/6/2025 dell'Agenzia delle Entrate Riscossione avente ad oggetto il recupero di ticket sanitari per l'anno 2019 per un importo di euro 341,28. Rappresentava di aver avanzato il 5/7/2025 istanza in autotutela all'Asl di
Salerno e all'Agenzia della Riscossione, senza alcun riscontro. Fatta la superiore promessa, ha censurato l'atto impugnato per prescrizione del credito di tributario, essendo trascorsi cinque anni ai sensi dell'articolo 2946 c.c., per illegittimità della notifica, effettuata attraverso Posta Market e non a mezzo
PEC o con raccomandata AR e infine l'illegittimità della pretesa in quanto nell'anno di riferimento il ricorrente era disoccupato e inserito in un tirocinio extra curricolare con un rimborso minimo e senza alcun reddito. Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese di lite.
Il ricorso è stato trasmesso a mezzo PEC alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno in data 1.9.2025 , ma non risulta allegato alcun file in formato .eml o .msg contenente la prova della notifica del ricorso e dei relativi allegati all'Ente resistente, né alla PEC ufficiale dell'Agenzia della Riscossione, né ad altra PEC valida ai sensi dell'art. 16-bis, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992.
All'udienza camerale del 28 gennaio 2026 la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per difetto di prova della notifica dell'atto introduttivo alla controparte.
Ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorrente è tenuto a depositare, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, copia del ricorso stesso con la prova della notifica all'Ente impositore o al concessionario della riscossione.
Quando la notifica è effettuata a mezzo PEC, la prova dell'avvenuto invio e della ricezione deve consistere nell'allegazione dei file originali in formato .eml o .msg, contenenti il messaggio PEC completo di ricevuta di accettazione e consegna, come previsto dall'art. 9, comma 1-bis, del D.M. 23 dicembre 2013 e dalle istruzioni del SIGIT (art. 16-bis, D.Lgs. 546/1992).
In tema di processo tributario telematico, la produzione della sola stampa cartacea o della schermata della
PEC di notifica del ricorso non costituisce prova valida dell'avvenuta notificazione, essendo necessaria la produzione dei file originali in formato .eml o .msg, a pena di inammissibilità del ricorso.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha depositato alcun file PEC originale, né ha fornito prova documentale dell'avvenuta notifica del ricorso all'Ente resistente neanche mediante semplice stampa cartacea della schermata della PEC di notifica del ricorso.
Tale omissione comporta un difetto originario di instaurazione del contraddittorio, non sanabile mediante la concessione di un termine integrativo, trattandosi di presupposto essenziale per la costituzione valida del giudizio.
Non può trovare applicazione l'art. 22, comma 5, D.Lgs. n. 546/1992 (che consente la regolarizzazione di mere irregolarità formali), in quanto l'assenza totale della prova di notifica integra un vizio insanabile, che determina l'inammissibilità del ricorso. Alcuna statuizione va assunta circa le spese di lite in mancanza di costituzione della parte resistente
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella Camera di Consiglio del 28 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
Dr F. Mario Fiore
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FIORE FRANCESCO MARIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4245/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Sanitaria Locale - 04701800650
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO n. 0188381125000002861 TICKET 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato un avviso di pagamento notificato in busta bianca il 10/6/2025 dell'Agenzia delle Entrate Riscossione avente ad oggetto il recupero di ticket sanitari per l'anno 2019 per un importo di euro 341,28. Rappresentava di aver avanzato il 5/7/2025 istanza in autotutela all'Asl di
Salerno e all'Agenzia della Riscossione, senza alcun riscontro. Fatta la superiore promessa, ha censurato l'atto impugnato per prescrizione del credito di tributario, essendo trascorsi cinque anni ai sensi dell'articolo 2946 c.c., per illegittimità della notifica, effettuata attraverso Posta Market e non a mezzo
PEC o con raccomandata AR e infine l'illegittimità della pretesa in quanto nell'anno di riferimento il ricorrente era disoccupato e inserito in un tirocinio extra curricolare con un rimborso minimo e senza alcun reddito. Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese di lite.
Il ricorso è stato trasmesso a mezzo PEC alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno in data 1.9.2025 , ma non risulta allegato alcun file in formato .eml o .msg contenente la prova della notifica del ricorso e dei relativi allegati all'Ente resistente, né alla PEC ufficiale dell'Agenzia della Riscossione, né ad altra PEC valida ai sensi dell'art. 16-bis, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992.
All'udienza camerale del 28 gennaio 2026 la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per difetto di prova della notifica dell'atto introduttivo alla controparte.
Ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorrente è tenuto a depositare, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, copia del ricorso stesso con la prova della notifica all'Ente impositore o al concessionario della riscossione.
Quando la notifica è effettuata a mezzo PEC, la prova dell'avvenuto invio e della ricezione deve consistere nell'allegazione dei file originali in formato .eml o .msg, contenenti il messaggio PEC completo di ricevuta di accettazione e consegna, come previsto dall'art. 9, comma 1-bis, del D.M. 23 dicembre 2013 e dalle istruzioni del SIGIT (art. 16-bis, D.Lgs. 546/1992).
In tema di processo tributario telematico, la produzione della sola stampa cartacea o della schermata della
PEC di notifica del ricorso non costituisce prova valida dell'avvenuta notificazione, essendo necessaria la produzione dei file originali in formato .eml o .msg, a pena di inammissibilità del ricorso.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha depositato alcun file PEC originale, né ha fornito prova documentale dell'avvenuta notifica del ricorso all'Ente resistente neanche mediante semplice stampa cartacea della schermata della PEC di notifica del ricorso.
Tale omissione comporta un difetto originario di instaurazione del contraddittorio, non sanabile mediante la concessione di un termine integrativo, trattandosi di presupposto essenziale per la costituzione valida del giudizio.
Non può trovare applicazione l'art. 22, comma 5, D.Lgs. n. 546/1992 (che consente la regolarizzazione di mere irregolarità formali), in quanto l'assenza totale della prova di notifica integra un vizio insanabile, che determina l'inammissibilità del ricorso. Alcuna statuizione va assunta circa le spese di lite in mancanza di costituzione della parte resistente
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella Camera di Consiglio del 28 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
Dr F. Mario Fiore