Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 608
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di prova della notifica del ricorso

    Il ricorso è inammissibile per difetto di prova della notifica dell'atto introduttivo alla controparte, requisito essenziale per l'instaurazione del contraddittorio. La produzione dei file PEC originali è necessaria e non sanabile con termine integrativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 608
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 608
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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