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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Fabrizia Di Palma, ha emesso, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2201/23 RG avente ad
OGGETTO:
Accertamento del rapporto di lavoro e differenze retributive vertente
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Maria Rosaria Rotondo Parte_1
Ricorrente
E
, rapp.ta e difesa dall'avv. Anna Copia Controparte_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 19.4.23, proposto in riassunzione di precedente giudizio instauratosi presso il Tribunale di Napoli dichiaratosi territorialmente incompetente, l'istante in epigrafe agiva nei confronti della convenuta per sentire accertare la intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo dal 12.4.2020 al 4.9.2022, con condanna al pagamento delle competenze maturate e non corrisposte, per il complessivo importo di € 13.569,00 oltre accessori. Chiedeva infine condannarsi parte resistente alla conseguente regolarizzazione della posizione contributiva.
Deduceva di avere svolto le mansioni di badante a persona autosufficiente riconducibili al livello
BS del CCNL di categoria. Si costituiva la convenuta eccependo preliminarmente la nullità del ricorso e nel merito contestando il fondamento della domanda, della quale chiedeva il rigetto. Domandava, altresì, in via riconvenzionale condannarsi la ricorrente al risarcimento dei danni fisici, morali e patrimoniali subiti nel periodo in cui si sarebbe limitata ad offrire ospitalità all'istante in casa propria. Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna la causa viene decisa con la presente sentenza.
In via preliminare, giova precisare che, in prima udienza, parte istante ha rinunciato alla domanda di regolarizzazione contributiva di guisa che non veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Inps, litisconsorte necessario. Ancora preliminarmente, si osserva che il ricorso introduttivo del giudizio non appare inficiato da vizi di nullità. Infatti, tale ultima ipotesi d'invalidità è riscontrabile, per violazione del precetto dell'art. 414 c.p.c., allorché dalla lettura complessiva dell'atto non sia possibile individuare, con sufficiente certezza, gli elementi identificativi dell'azione, cioè petitum e causa pretendi. Nel caso di specie, diversamente, è dato individuare l'oggetto della domanda attorea e le ragioni giuridiche poste a relativo fondamento, tuttavia l'allegazione dei fatti storici rilevanti, abbisognevoli di prova, risulta generica. In particolare, pur chiedendo l'accertamento dell'intercorso rapporto di lavoro subordinato e le differenze retributive, la ricorrente si limita a dedurre genericamente di aver lavorato alle dipendenze della convenuta senza, tuttavia, specificare chi abbia concretamente provveduto alla sua assunzione, chi impartisse le direttive relative alle modalità, anche di tempo e di luogo, del lavoro da svolgere, se fosse tenuta a giustificare ritardi e assenze e a chi avesse eventualmente l'obbligo di giustificare i ritardi e le assenze, da chi venisse retribuita, chi esercitasse -e come- il potere disciplinare e di controllo, chi- infine- avesse provveduto alla risoluzione del rapporto. Invero, in ricorso l'istante si limita meramente ad asserire di aver lavorato per la resistente, svolgendo mansioni di badante e di aver osservato le direttive “datoriali” (senza specificare al riguardo la persona fisica individuata quale datore); di aver svolto le mansioni di badante richiamando all'uopo la declaratoria contrattuale di riferimento. Nulla è poi dedotto circa la vincolatività dell'orario di lavoro né la soggezione al potere di controllo e disciplinare del datore. In definitiva, mancano puntuali deduzioni ed allegazioni in ordine a quelli che granitica giurisprudenza di legittimità ha oramai enucleato quali indici propri della subordinazione (vincolatività dell'orario di lavoro, soggezione al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro, obbligo di giustificare assenze o ritardi etc. etc.).
Tale evidente difetto assertivo e di allegazione (nonchè la genericità delle deduzioni attoree in ordine alla figura datoriale) è resa ancor più grave dal contenuto contraddittorio delle dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente in sede di libero interrogatorio, laddove precisa di esser stata di fatto avvicinata ed assunta dai figli della odierna resistente durante il periodo di degenza di quest'ultima in ospedale, di aver dunque preso accordi unicamente con loro e che erano loro a gestire il rapporto (v. verbale ud. 21.3.24 “ Un giorno mi avvicinò il figlio della resistente, il quale mi chiese se Per_1 Per_ potevo occuparmi come badante, della madre. Io accettai e presi accordi con tutti i figli, Per_1
e Anna, per iniziare dopo natale, ovvero il 14 gennaio. In quella occasione i figli mi presentarono la madre e le chiesero se le piacevo e la signora disse di sì. ADR Preciso che quando iniziò il CP_1 rapporto di lavoro, io feci presente che ero sposata e chiesi se anche mio marito poteva stare in casa con me, ma i figli della resistente mi dissero di no.”).
Pertanto, considerato l'evidente difetto di allegazione, la genericità delle deduzioni attoree e la contraddittorietà delle stesse con quanto dalla istante dichiarato in prima udienza, anche la prova orale richiesta è risultata inammissibile, per la genericità e contraddittorietà dei fatti storici su cui la medesima avrebbe dovuto vertere.
Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata da parte resistente la stessa va respinta attesa la genericità delle allegazioni e deduzioni in ordine al danno (fisico, morale e patrimoniale) asseritamente patito dalla resistente. Tale genericità (gli eventi sono genericamente dedotti e temporalmente non circostanziati in modo puntuale, così come lo stato psico-fisico della resistente e la sua eziologica riconducibilità a condotte specifiche della ricorrente) ha reso peraltro inammissibile la prova per testi pure articolata.
La soccombenza reciproca giustifica una integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese così provvede:
Rigetta il ricorso;
rigetta altresì la domanda riconvenzionale;
Compensa le spese.
Si comunichi Così deciso in Nola, il 16.1.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Fabrizia Di Palma
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Fabrizia Di Palma, ha emesso, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2201/23 RG avente ad
OGGETTO:
Accertamento del rapporto di lavoro e differenze retributive vertente
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Maria Rosaria Rotondo Parte_1
Ricorrente
E
, rapp.ta e difesa dall'avv. Anna Copia Controparte_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 19.4.23, proposto in riassunzione di precedente giudizio instauratosi presso il Tribunale di Napoli dichiaratosi territorialmente incompetente, l'istante in epigrafe agiva nei confronti della convenuta per sentire accertare la intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo dal 12.4.2020 al 4.9.2022, con condanna al pagamento delle competenze maturate e non corrisposte, per il complessivo importo di € 13.569,00 oltre accessori. Chiedeva infine condannarsi parte resistente alla conseguente regolarizzazione della posizione contributiva.
Deduceva di avere svolto le mansioni di badante a persona autosufficiente riconducibili al livello
BS del CCNL di categoria. Si costituiva la convenuta eccependo preliminarmente la nullità del ricorso e nel merito contestando il fondamento della domanda, della quale chiedeva il rigetto. Domandava, altresì, in via riconvenzionale condannarsi la ricorrente al risarcimento dei danni fisici, morali e patrimoniali subiti nel periodo in cui si sarebbe limitata ad offrire ospitalità all'istante in casa propria. Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna la causa viene decisa con la presente sentenza.
In via preliminare, giova precisare che, in prima udienza, parte istante ha rinunciato alla domanda di regolarizzazione contributiva di guisa che non veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Inps, litisconsorte necessario. Ancora preliminarmente, si osserva che il ricorso introduttivo del giudizio non appare inficiato da vizi di nullità. Infatti, tale ultima ipotesi d'invalidità è riscontrabile, per violazione del precetto dell'art. 414 c.p.c., allorché dalla lettura complessiva dell'atto non sia possibile individuare, con sufficiente certezza, gli elementi identificativi dell'azione, cioè petitum e causa pretendi. Nel caso di specie, diversamente, è dato individuare l'oggetto della domanda attorea e le ragioni giuridiche poste a relativo fondamento, tuttavia l'allegazione dei fatti storici rilevanti, abbisognevoli di prova, risulta generica. In particolare, pur chiedendo l'accertamento dell'intercorso rapporto di lavoro subordinato e le differenze retributive, la ricorrente si limita a dedurre genericamente di aver lavorato alle dipendenze della convenuta senza, tuttavia, specificare chi abbia concretamente provveduto alla sua assunzione, chi impartisse le direttive relative alle modalità, anche di tempo e di luogo, del lavoro da svolgere, se fosse tenuta a giustificare ritardi e assenze e a chi avesse eventualmente l'obbligo di giustificare i ritardi e le assenze, da chi venisse retribuita, chi esercitasse -e come- il potere disciplinare e di controllo, chi- infine- avesse provveduto alla risoluzione del rapporto. Invero, in ricorso l'istante si limita meramente ad asserire di aver lavorato per la resistente, svolgendo mansioni di badante e di aver osservato le direttive “datoriali” (senza specificare al riguardo la persona fisica individuata quale datore); di aver svolto le mansioni di badante richiamando all'uopo la declaratoria contrattuale di riferimento. Nulla è poi dedotto circa la vincolatività dell'orario di lavoro né la soggezione al potere di controllo e disciplinare del datore. In definitiva, mancano puntuali deduzioni ed allegazioni in ordine a quelli che granitica giurisprudenza di legittimità ha oramai enucleato quali indici propri della subordinazione (vincolatività dell'orario di lavoro, soggezione al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro, obbligo di giustificare assenze o ritardi etc. etc.).
Tale evidente difetto assertivo e di allegazione (nonchè la genericità delle deduzioni attoree in ordine alla figura datoriale) è resa ancor più grave dal contenuto contraddittorio delle dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente in sede di libero interrogatorio, laddove precisa di esser stata di fatto avvicinata ed assunta dai figli della odierna resistente durante il periodo di degenza di quest'ultima in ospedale, di aver dunque preso accordi unicamente con loro e che erano loro a gestire il rapporto (v. verbale ud. 21.3.24 “ Un giorno mi avvicinò il figlio della resistente, il quale mi chiese se Per_1 Per_ potevo occuparmi come badante, della madre. Io accettai e presi accordi con tutti i figli, Per_1
e Anna, per iniziare dopo natale, ovvero il 14 gennaio. In quella occasione i figli mi presentarono la madre e le chiesero se le piacevo e la signora disse di sì. ADR Preciso che quando iniziò il CP_1 rapporto di lavoro, io feci presente che ero sposata e chiesi se anche mio marito poteva stare in casa con me, ma i figli della resistente mi dissero di no.”).
Pertanto, considerato l'evidente difetto di allegazione, la genericità delle deduzioni attoree e la contraddittorietà delle stesse con quanto dalla istante dichiarato in prima udienza, anche la prova orale richiesta è risultata inammissibile, per la genericità e contraddittorietà dei fatti storici su cui la medesima avrebbe dovuto vertere.
Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata da parte resistente la stessa va respinta attesa la genericità delle allegazioni e deduzioni in ordine al danno (fisico, morale e patrimoniale) asseritamente patito dalla resistente. Tale genericità (gli eventi sono genericamente dedotti e temporalmente non circostanziati in modo puntuale, così come lo stato psico-fisico della resistente e la sua eziologica riconducibilità a condotte specifiche della ricorrente) ha reso peraltro inammissibile la prova per testi pure articolata.
La soccombenza reciproca giustifica una integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese così provvede:
Rigetta il ricorso;
rigetta altresì la domanda riconvenzionale;
Compensa le spese.
Si comunichi Così deciso in Nola, il 16.1.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Fabrizia Di Palma