Sentenza 26 marzo 2013
Massime • 1
Il termine di dieci giorni previsto per la proposizione dell'appello contro le ordinanze cautelari personali va computato in base alla regola fissata dall'art. 172 cod. proc. pen., ovvero non computando il "dies a quo".
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/03/2013, n. 30690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30690 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 26/03/2013
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 764
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - rel. Consigliere - N. 46686/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BR ES N. IL 08/06/1970;
avverso l'ordinanza n. 31/2012 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO, del 27/09/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr. Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
OSSERVA
Con sentenza del 26.5.2011, RU SC veniva riconosciuto colpevole dei delitti al medesimo ascritti (tre omicidi, un tentato omicidio, oltre ai reati di ricettazione, porto e detenzione illegali di armi, aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7) e condannato dalla Corte d'Assise di Cosenza alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni tre. In data 21.10.2011, il P.M., avanzava istanza di applicazione della misura della custodia in carcere nei confronti dell'imputato, ritenendo che la sentenza di condanna costituisse fatto nuovo tale da evidenziare una prognosi assolutamente infausta dell'imputato, circa il pericolo di recidivanza criminale.
Con ordinanza del 29.12.2011, la Corte d'Assise di Cosenza rigettava la predetta istanza, rilevando - tra l'altro - che l'imputato era allo stato sottoposto a regime detentivo aggravato ai sensi dell'art. 41 bis O.P., per altra causa, e che pertanto andava esclusa la concretezza ed attualità del dedotto pericolo, tanto più che non risultava che i titoli detentivi fossero in scadenza o sottoposti ad impugnazione.
Avverso tale provvedimento il pubblico ministero propose appello, e il Tribunale del riesame di Catanzaro, con ordinanza del 27.9.2012, applicava la misura della custodia in carcere in ordine ai delitti di cui alla sentenza n. 2/2011 della Corte d'Assise di Cosenza nel procedimento n. 530/00 R.G. DDA CZ n. 4/2005 R.G. Assise. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, avv. Giuseppe De Marco, deducendo: 1) la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p. e agli art.125 c.p.p., comma 3, art. 307 c.p.p., comma 2, art. 581 c.p.p., lett. c), art. 597 c.p.p., art. 310 c.p.p. per erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione in riferimento alla sussistenza della pericolosità in concreto in base ai principi di proporzionalità e adeguatezza;
2) la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e in relazione all'art. 292 c.p.p., comma 2,
lett. c) e artt. 273, 274 e 275 c.p.p. e all'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 307 c.p.p., comma 2, art. 581 c.p.p., lett. c), art. 591 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. c) per la mancanza di motivazione in ordine alla memoria difensiva, e la manifesta erroneità ed illogicità in merito alla richiesta di dichiarare inammissibile l'appello del pubblico ministero per intempestività. Deduceva altresì la nullità del provvedimento per erronea indicazione a pag. 1 del provvedimento impugnato.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, avv. Antonio Managò, deducendo la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione all'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b) avendo il Tribunale motivato esclusivamente in ordine alla presunzione di cui all'art.275 c.p.p., comma 3 ed al pericolo di reiterazione della condotta,
andando oltre a quanto richiesto dal pubblico ministero, circostanze queste che, per costante giurisprudenza esulano dalla fattispecie prevista dall'art. 307 che prevede il ripristino solo quando vi è concreto pericolo di fuga.
In entrambi i ricorsi, si chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione procedurale di cui al ricorso dell'avv. De Marco è infondata.
Il termine di giorni dieci, di cui l'art. 309 c.p.p., comma 3, richiamato dal successivo art. 310 c.p.p., previsto per la proposizione dell'appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, va computato in base alla regola generale fissata dall'art. 172 c.p.p., per la quale il "dies a quo" non si computa, atteso che manca in questa ipotesi una specifica deroga alla citata regola generale e che trattasi di un termine processuale ordinario non incidente sullo stato di custodia. Se esso scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.
Considerato che l'impugnazione del pubblico ministero è stata proposta il 9.1.2012 (ovvero undici giorni dopo la comunicazione dell'ordinanza impugnata, avvenuta il 29.12.2011) e che l'ultimo giorno di detto termine (8.1.2012) coincideva con un giorno festivo e che tale circostanza comportava lo slittamento della scadenza del termine al successivo primo giorno non festivo, la proposta impugnazione era tempestiva, e correttamente il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione.
2. Il ricorso è infondato, anche in riferimento agli ulteriori motivi di entrambi i ricorsi, che in quanto attinenti tutti alle condizioni di applicabilità della misura, e alla motivazione sul punto dell'ordinanza, possono essere esaminati congiuntamente.
3. Ai fini del ripristino, determinato da sopravvenuta condanna ai sensi dell'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b), della custodia cautelare nei confronti di imputato scarcerato per decorrenza dei termini, la sussistenza del pericolo di fuga non può essere ritenuta nè sulla base della presunzione, ove configurabile, di sussistenza delle esigenze cautelari stabilita dall'art. 275 c.p.p., comma 3, ne' per la sola gravità della pena inflitta con la sentenza, che è soltanto uno degli elementi sintomatici per la prognosi da formulare al riguardo, la quale va condotta non in astratto, e quindi in relazione a parametri di carattere generale, bensì in concreto, e perciò con riferimento ad elementi e circostanze attinenti al soggetto, idonei a definire, nel caso specifico, non la certezza, ma la probabilità che lo stesso faccia perdere le sue tracce (personalità, tendenza a delinquere e a sottrarsi ai rigori della legge, pregresso comportamento, abitudini di vita, frequentazioni, natura delle imputazioni, entità della pena presumibile o concretamente inflitta), senza che sia necessaria l'attualità di suoi specifici comportamenti indirizzati alla fuga o a anche solo a un tentativo iniziale di fuga (v. Cass. S.U., Sent. n. 34537/2001 Rv. 219600).
4. Il Tribunale nel provvedimento impugnato, ha ritenuto che alla fattispecie non può essere estesa la previsione contenuta nell'art.307 c.p.p., comma 2, lett. b), nell'interpretazione che le Sezioni
Unite di questa Corte ne hanno dato, e come sopra riportata. In entrambi i ricorsi, in base alla citata sentenza delle Sezioni Unite, si deduce l'erronea applicazione della legge penale da parte del Tribunale proprio con riferimento alla norma in questione.
5. Nel caso in esame, non trattasi, però, di ripristino di custodia cautelare cessata per decorrenza dei termini, bensì di misura disposta, per la prima volta, a seguito della condanna di AB SC da parte della Corte d'Assise di Cosenza.
Inquadrata correttamente nei termini la questione, rileva il Collegio che, nella fattispecie in esame, non può essere estesa la previsione contenuta nell'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b). La norma attiene, specificamente ed esclusivamente, al ripristino della custodia cautelare in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini, e rappresenta una eccezione rispetto al principio secondo cui una volta decorsi i termini massimi è vietato disporre la stessa misura per lo stesso fatto. Proprio per tale ragione, e in considerazione della eccezionalità della previsione, il ripristino della custodia, in tal caso, deve essere adottato con la massima cautela, e con un vaglio in concreto delle condizioni richieste dalla legge, nella specie quella del pericolo di fuga, in riferimento al quale le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto pertanto l'assoluta incompatibilità della presunzione ex art. 275.
Nella fattispecie, si è invece in presenza di una situazione processuale nuova, in relazione alla quale non si tratta di ripristinare una pregressa misura estinta per decorso dei termini di fase, bensì - tenuto conto ai sensi dell'art. 275 c.p.p., comma 1 bis dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti - di valutare, in forza dei parametri ordinari fissati nell'art. 274 c.p.p., lett. b) e c), la necessità o meno di disporre misure limitative della libertà personale (v., nello stesso senso, per la non applicabilità dell'art. 307 c.p.p., in un caso di misura applicata in sede d'appello ad imputato assolto in primo grado, Cass. Sez. 2, Sent. n. 2840/2013 Rv. 254453, non massimata sul punto;
in senso contrario, ma - peraltro - in riferimento solo alla non "automatica" operatività della presunzione ex art. 275 c.p.p., comma 3, anche quando la custodia cautelare dopo la condanna sia instaurata per la prima volta, e non solo quando sia ripristinata a seguito di scarcerazione per intervenuta maturazione dei termini massimi, v. Sez. 5, Sent. n. 12869/2005 Rv. 231683, richiamata dalla Corte d'Assise di Cosenza e citata nell'ordinanza impugnata).
6. Neppure in punto di motivazione l'ordinanza è, poi, censurabile. Il Tribunale, con articolata motivazione priva di errori di diritto o vizi logici, prendendo in considerazione tutti i rilievi svolti dalla difesa dell'imputato, ha ritenuto la sussistenza delle esigenze cautelari, a prescindere dalla presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, in considerazione dell'allarmante intensità del pericolo di reiterazione criminosa, dedotta dalla straordinaria gravità dei fatti delittuosi ascritti all'imputato e dalla sua personalità, quale si desume dalle peculiari modalità della condotta (pianificazione e deliberazione di brutali agguati a mano armata, nella propria veste di esponente di vertice della consorteria 'ndranghetista convenzionalmente denominata "locale di Cassano allo Ionio"), dai precedenti penali e dai gravi carichi pendenti in procedimenti nei quali sono state emesse altre misure cautelari, tutti relativi anche a gravi reati contro la persona (omicidio) e a violazioni della legge sulle armi, come desumibili dalla posizione giuridica in atti. In relazione alle esigenze cautelari, il Tribunale ha quindi evidenziato che, pur risalendo i fatti nel tempo, le stesse erano comunque attuali in considerazione del fatto che l'imputato continuava a mantenere atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui le condotte delittuose erano maturate. Nè deponeva in senso contrario lo stato di detenzione dell'AB, in quanto, come correttamente rilevato, in conformità ai principi enunciati da questa Corte, il provvedimento coercitivo della custodia in carcere può essere emesso anche nei confronti di persona detenuta, in quanto tale stato non può, di per sè, condurre ad escludere, al momento della assunzione del provvedimento di custodia, la possibilità di riconoscere la sussistenza delle esigenze cautelari, essendo i titoli di detenzione soggetti ad autonome vicende, e ben potendo, tra l'altro, cessare - in qualsiasi momento e qualunque motivo - anche la detenzione per altro titolo pur definitivo (v., di recente, Cass. Sez. 2, Sent. n. 41271/2012 Rv. 253592; Sez. 5, Sent. n. 5790/1999 Rv. 215675).
7. Quanto alla ritenuta violazione dell'art. 291 c.p.p., evocata nel ricorso dell'avv. De Marco, in riferimento al richiamo operato dal tribunale all'art. 275 c.p.p., comma 3, rileva il Collegio che il principio della domanda cautelare impone che l'adozione di qualsivoglia misura cautelare, sia da parte del giudice delle indagini preliminari sia da parte del giudice che procede nelle ulteriori fasi del giudizio deve essere sempre preceduta dalla richiesta del p.m. ed adottata sulla base degli "elementi" da questi presentati. Il giudice è tuttavia investito del potere-dovere di qualificare ed inquadrare poi, autonomamente, i detti elementi collocandoli nell'ambito di quella, tra le posizioni normative regolanti la materia, che meglio appaia atta a giustificare l'adozione della misura richiesta;
il provvedimento applicativo della misura stessa, è infatti e comunque provvedimento esclusivamente del giudice, ed a questi spetta quindi motivarlo nel modo ritenuto più congruo in relazione a tutti i requisiti di validità previsti dalla legge (cfr. Cass. Sez. 5, Sent. n. 25926/2010 Rv. 248121). Orbene, nella specie, il rilievo è poi del tutto inconferente in quanto il Tribunale, nell'accogliere la richiesta di misura cautelare avanzata dal pubblico ministero, con riferimento alla sentenza di condanna pronunciata in primo grado, ha valutato la sussistenza della pericolosità dell'imputato, non in virtù di mere presunzioni di legge, bensì in relazione ad elementi e circostanze attinenti alla gravità dei fatti e all'imputato (personalità, tendenza a delinquere, pregresso comportamento, natura delle imputazioni, entità della pena concretamente inflitta), idonei a definire in concreto, sia l'attualità delle esigenze cautelari che, peraltro, la probabilità che lo stesso, se in libertà, faccia perdere le sue tracce.
8. Il motivo di cui al ricorso dell'avv. De Marco, concernente l'erronea indicazione in relazione alla data (28.11.2012 in luogo di 29.12.2011) e alla identificazione della Corte (ordinanza della Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro in luogo di Corte d'Assise di Cosenza) in epigrafe alla pagina 1 dell'ordinanza impugnata, è manifestamente infondato;
trattasi di evidenti errori materiali del tutto irrilevanti ai fini della decisione, e in particolare ai fini dell'identificazione del provvedimento impugnato, da cui non deriva nullità alcuna.
I ricorsi vanno pertanto rigettati.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. con il provvedimento che rigetta i ricorsi, l'imputato che li ha proposti deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, poiché l'esecuzione consegue alla decisione manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 28 reg. esec. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 marzo 2013. Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2013