Sentenza 11 luglio 2001
Massime • 1
Ai fini del ripristino, determinato da sopravvenuta condanna, della custodia cautelare nei confronti di imputato scarcerato per decorrenza dei termini, la sussistenza del pericolo di fuga non può essere ritenuta ne' sulla base della presunzione, ove configurabile, di sussistenza delle esigenze cautelari stabilita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ne' per la sola gravità della pena inflitta con la sentenza, che è soltanto uno degli elementi sintomatici per la prognosi da formulare al riguardo, la quale va condotta non in astratto, e quindi in relazione a parametri di carattere generale, bensì in concreto, e perciò con riferimento ad elementi e circostanze attinenti al soggetto, idonei a definire, nel caso specifico, non la certezza, ma la probabilità che lo stesso faccia perdere le sue tracce (personalità, tendenza a delinquere e a sottrarsi ai rigori della legge, pregresso comportamento, abitudini di vita, frequentazioni, natura delle imputazioni, entità della pena presumibile o concretamente inflitta), senza che sia necessaria l'attualità di suoi specifici comportamenti indirizzati alla fuga o a anche solo a un tentativo iniziale di fuga.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 11/07/2001, n. 34537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34537 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA Presidente
Dott. Pasquale TROIANO Componente
Dott. Franco MARRONE Componente
Dott. Francesco MORELLI Componente
Dott. Renato FULGENZI Componente
Dott. Amedeo POSTIGLIONE Componente
Dott. Francesco MARZANO Componente
Dott. Giovanni CANZIO Componente
Dott. Aniello NAPPI Componente
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1)LI IO nato a [...] il [...];
2)LI NO NO nato a [...] il [...];
3)CA IO nato a [...] il [...];
4)UT EP nato a [...] l'[...];
5)AL AL nato a [...] il [...]
avverso le ordinanze in data 24, 25, 27 ottobre e 10 novembre 2000 del Tribunale di Catania;
Visti gli atti, le ordinanze impugnate ed i ricorsi;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Francesco Morelli;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale Dott.Antonio Leo che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 4 ottobre 2000 la Corte d'assise di Catania condannava, tra gli altri, per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., TT OS e AS OS alla pena di anni sette di reclusione ciascuno e LI LE AN ad anni otto, IA EP e AG IO rispettivamente ad anni ventiquattro ed anni dodici per detto reato e quelli di cui agli artt. 73 e 74 del T.U. n.309/90.- Contestualmente detta Corte, su pregressa richiesta del pubblico ministero, emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei primi quattro su menzionati, già scarcerati per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 307 2° comma lett. b) c.p.p., e nei confronti del AG per il solo reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, essendo in corso lo stato di detenzione per gli altri due delitti. In sede di riesame (rectius appello), il Tribunale di Catania con le ordinanze 24 ottobre (TT e LI), 25 ottobre (AS), 27 ottobre (IA) e 10 novembre 2000 (AG) confermava il provvedimento restrittivo della Corte d'assise, rilevando nelle prime due la sussistenza del pericolo di fuga, desunto dall'entità delle pene irrogate e dall'appartenenza degli imputati ad una pericolosa cosca mafiosa caratterizzata dallo stato di clandestinità e di latitanza dei partecipi, ed affermando comunque la presunzione di cui all'art. 275 3° comma c.p.p.; e nella terza, riguardante il IA, nei cui confronti il provvedimento restrittivo era stato emesso per i reati di cui agli artt. 73 e 74 aggravati ai sensi dell'art. 7 della legge n.203/91, evidenziando la sussistenza di un grave quadro indiziario con riferimento alla sentenza di condanna e delle esigenze cautelari alla stregua della presunzione di cui al citato 3° comma dell'art. 275 c.p.p.. Quanto al AG, già ristretto in vincoli per i reati concernenti gli stupefacenti, e colpito dall'ordinanza coercitiva per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., in ordine al quale precedentemente era stato liberato per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, parimenti l'ordinanza 10 novembre 2000 svolgeva sostanzialmente analoghe considerazioni quanto alle due fondamentali condizioni di cui agli artt. 273 e 274 c.p.p. per l'adozione della misura custodiale, nonché alla presunzione di esistenza delle esigenze cautelari, non smentita da elementi di segno contrario.
Hanno proposto ricorso per cassazione tutti i suddetti imputati. Il LI e il LI, con atti identici, deducono violazione dell'art. 307 c.p.p. per avere il Tribunale ritenuto sussistente nella specie la presunzione del pericolo di fuga ex art. 275 3° comma c.p.p. e comunque per non aver valutato una serie di circostanze concrete - quale l'adempimento dell'obbligo di firma la sera del giorno in cui fu emessa l'ordinanza restrittiva e il trascorrere di alcune ore tra la pubblicazione di tale provvedimento e la sua esecuzione, avvenuta nelle rispettive abitazioni - idonee a superare tale presunzione.
Con un secondo motivo i predetti denunciano la violazione dell'art.291 c.p.p., poiché la richiesta del pubblico ministero di applicazione della misura custodiale venne avanzata due settimane prima della pronuncia della sentenza ed era pertanto carente dei presupposti richiesti dalla legge.- Con memoria depositata il 22 giugno u.s. l'avv. Colaleo ribadiva l'esclusione della presunzione di sussistenza delle esigenze nel caso di ripristino della misura ai sensi dell'art. 307 e la necessità di ancorare il pericolo di fuga ad una valutazione complessiva di tutte le circostanze concrete e non alla sola entità della pena irrogata, che nel caso di specie si riduceva da sette anni a soli cinque per il presofferto e la cui esecuzione è molto lontana nel tempo.- Il CA proponeva la stessa doglianza del Letteri e del LI quanto ai due profili della non applicabilità della presunzione ex art. 275 3° comma alla fattispecie di cui all'art. 307 e della impossibilità di desumere il pericolo concreto di fuga dalla sola sentenza di condanna e dalla misura della relativa pena, passibile di riduzione nei gradi successivi, rilevando che esso ricorrente oltre a non aver fatto perdere le proprie tracce dopo l'emissione dell'ordinanza coercitiva, aveva sempre adempiuto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria durante i quattro mesi in cui era stato libero. Il UT a sua volta deduce la violazione dell'art. 292 2° comma lett. c) c.p.p. e mancanza di motivazione particolarmente con riguardo alle esigenze cautelari e a quella del pericolo di fuga, pretermesse nell'ordinanza impositiva e in quella impugnata per essere state ritenute erroneamente presunte, senza tener conto del contenuto di una conversazione di esso ricorrente con certo AC, nel quale il primo dimostrava la ferma volontà di rescindere ogni legame con il sodalizio criminoso.
Il AL a mezzo del difensore lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, poiché il Tribunale ha ritenuto erroneamente che la Corte d'assise non avesse disposto la misura nei suoi confronti ai sensi dell'art. 307 c.p.p., essendo egli detenuto per altro titolo, mentre nella richiesta del pubblico ministero e nell'ordinanza impositiva la sua posizione è stata accomunata a quella di altri cinquantacinque imputati condannati, precedentemente scarcerati per decorrenza dei termini di fase, in posizione quindi del tutto diversa dalla sua, donde quindi la nullità del provvedimento coercitivo. Lamenta poi l'insussistenza del pericolo di fuga in relazione alla sua condizione di detenuto per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del T.U. n.309/90, vuoi in custodia cautelare se decidesse di proporre appello avverso la sentenza della Corte d'assise, vuoi quale condannato definitivo in caso contrario, e quindi l'insussistenza dei presupposti del ripristino della misura ai sensi dell'art. 307 c.p.p.. Il Tribunale inoltre ha omesso di motivare in ordine all'erronea attribuzione di numerosi precedenti penali al AG nonostante l'esibizione da parte della difesa di un certificato del casellario giudiziale, dal quale risultava una sola condanna nel 1990 per detenzione e porto abusiva d'arma.- La quinta sezione penale di questa Corte, cui i ricorsi erano stati assegnati, disposta la riunione degli stessi, in quanto caratterizzati dall'identità della censura mossa contro le ordinanze impugnate, che hanno ritenuto sufficiente l'entità delle pene inflitte con la sentenza di condanna ai fini della valutazione del pericolo di fuga quale presupposto del ripristino della custodia cautelare ex art. 307, li rimetteva a queste Sezioni unite in considerazione del contrasto esistente nella giurisprudenza delle sezioni semplici in ordine a tale questione.
Il primo presidente aggiunto assegnava i ricorsi alle Sezioni unite e fissava l'udienza odierna per la discussione degli stessi. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Va anzitutto rilevato che la posizione giuridica del IA e del AG sono del tutto distinte da quelle degli altri tre ricorrenti. Invero mentre costoro, imputati per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso e già per tale titolo detenuti, risultavano essere stati liberati nel corso del processo per scadenza dei termini di custodia, e sono stati poi colpiti dall'ordinanza coercitiva della Corte d'assise ai sensi dell'art.307 c.p.p. per lo stesso reato, l'unico per il quale sono stati condannati, il IA, invece, condannato per il suddetto reato nonché per quelli di cui agli artt. 73 e 74 del T.U. n.309/90 e pur esso liberato per scadenza termini per il primo di tali delitti, per il quale era detenuto, è stato poi raggiunto dal provvedimento restrittivo in questione per i delitti riguardanti gli stupefacenti ai sensi degli artt. 291 e sgg. C.p.p.; e il AG, all'inverso, anch'egli imputato e condannato per i tre suddetti reati, già detenuto per quelli della legge speciale e non anche per quello di cui all'art. 416 bis c.p., per il quale in precedenza era stato liberato dal Tribunale della libertà per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è stato colpito a sua volta dall'ordinanza della Corte d'assise per tale reato per lo stesso titolo.
La questione per cui i ricorsi riuniti sono stati rimessi a queste Sezioni Unite rileva quindi solo nei ricorsi del TT del LI e del AS, per i quali, già scarcerati per decorrenza dei termini di custodia per i reato di associazione mafiosa, l'ordinanza cautelare è stata emessa in applicazione dell'art. 307 comma 2° lett. b) c.p.p. Pertanto, prima di trattare di tali ricorsi e delle relative problematiche, è opportuno procedere all'esame di quelli del IA e del AG.
2 - La procedura incidentale che ne occupa quanto al IA, dunque, riguarda i reati di cui agli artt. 73 e 74 del T.U. 309/90, per i quali la misura cautelare risulta fondata, secondo i giudice della Corte d'assise e quelli del Tribunale della libertà, sul grave quadro indiziario desumibile dalla sentenza di condanna e sulle esigenze cautelari presunte ai sensi dell'art. 275 3° comma c.p.p. applicabile nella specie per la riconosciuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/91. Al riguardo va osservato che correttamente il Tribunale, nel ritenere esaustiva la motivazione dell'ordinanza coercitiva, ha ribadito la gravità del coacervo indiziario desunta dall'intervenuta condanna e comunque non posta in discussione dal ricorrente, ed ha sottolineato la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, fattore del quale il ricorrente non tiene alcun conto nel momento in cui lamenta una carenza motivazionale sul punto, che può riguardare solo la valutazione in positivo di ciascuna di tali esigenze quali previste dall'art. 274 c.p.p. nel caso normale in cui è richiesta, ovvero, per le ipotesi previste dall'art. 275 3° co. c.p.p., il vaglio degli elementi risultanti dagli atti che si vuole superino la presunzione ivi sancita. Al qual proposito si osserva che a nulla rileva la mancata considerazione nell'ordinanza impugnata della conversazione del IA con tale Cardaci, dalla quale sarebbe consentito dedurre l'intenzione del ricorrente di rescindere ogni legame con la societas sceleris, posto che la circostanza attiene alle sole esigenze di prevenzione e non avrebbe alcuna incidenza sulle altre.
Il ricorso va pertanto rigettato.
3 - Alle stesse conclusioni deve pervenirsi quanto al ricorso del AG.- Manifesta invero è l'infondatezza della prima doglianza con la quale si lamenta che il Tribunale erroneamente ha ritenuto che la Corte d'assise non aveva emesso il provvedimento custodiale ex art. 307 c.p.p., poiché la motivazione al riguardo non si rinviene a pag. 6 dell'ordinanza genetica, come erroneamente ritiene il ricorrente, bensì a pag. 7, ove, dopo aver rilevato la presenza dei gravi indizi di colpevolezza, si fa riferimento, quanto alle esigenze cautelari, alla presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., così strutturando correttamente una motivazione appropriata al caso, secondo lo schema proprio dell'art. 292 c.p.p., del tutto diversa da quella riguardante i numerosi imputati che erano stati scarcerati per decorrenza dei termini e per i quali l'unica possibile misura restrittiva era quella prevista dall'art. 307 nella duplice ipotesi di trasgressione delle prescrizioni relative ad una misura cautelare disposta a norma del 1° comma, non ricorrente nella specie, e di pericolo di fuga.
Destituita di fondamento è poi la censura riguardante l'erroneo inserimento, nella richiesta del P.M., del ricorrente nel gruppo degli scarcerati per decorrenza dei termini custodiali, in quanto l'organo dell'accusa, pur incorrendo in tale errore quando ha affermato che tutti gli imputati in precedenza elencati, tra cui il AG, erano stati scarcerati per decorrenza dei termini, si è poi richiamato alle condizioni richieste dalla legge per l'adozione della misura nei confronti di tutti e in particolar modo a tutte le esigenze cautelari previste dall'art. 274 c.p.p., in tal modo coprendo l'intera area delle varie ipotesi di applicazione delle misure cautelari.
Quanto poi alle considerazioni svolte dal ricorrente per sostenere l'insussistenza del pericolo di fuga essendo egli detenuto per altro, a prescindere dal fatto che anche in tale ipotesi opera la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p. per tutte le esigenze cautelari, ivi comprese quelle id cui alla lettera b) dell'art. 274 c.p.p. non consentendo la norma e il sistema siffatta esclusione,
non sussiste alcuna incompatibilità in astratto tra lo stato di detenzione e l'esistenza di un siffatto pericolo, salva la necessità di una prudente valutazione specifica, secondo quanto più volte affermato da questa Corte (v. per tutte Sez. IV, 21.12.95, Gava, n.4284, rv 204131); una compatibilità ancor più marcata qualora il soggetto sia in custodia cautelare e non in espiazione di pena, giacché la provvisorietà di questa in relazione alle diverse cause che possono incidere sul suo permanere fa sì che la valutazione delle esigenze cautelari sia fatta in maniera del tutto indipendente dalla condizione di detenuto.
4.1 - Venendo ora a trattare dei ricorsi del TT e del LI, di identico tenore, nonché di quello del AS, tutti colpiti da ordinanze cautelari emesse ai sensi dell'art. 307 2° comma lett. b) c.p.p., va anzitutto sgombrato il campo della doglianza dei primi due relativa alla violazione costituita dalla richiesta della misura prima della pronuncia della sentenza di condanna, che ne costituiva il presupposto. Al riguardo va richiamato il passo di detta richiesta a pag. 6 : "... chiede (ove la Corte ritenesse di accogliere la richiesta di condanna degli imputati), l'applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere....". Trattasi dunque di una richiesta condizionata all'emissione della condanna, del tutto legittima in quanto non vietata da alcuna norma, donde l'infondatezza della censura.
4.2 - I ricorrenti contestano l'assunto dei giudici di merito del permanere della presunzione di esistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. b) nell'ipotesi che ne occupa di adozione della misura carceraria ai sensi dell'art. 307 2° co. lett. b);
contestano altresì che detta esigenza possa scaturire dalla sola entità della pena inflitta, ponendo così un duplice problema il primo dei quali preliminare al secondo ( il solo per il quale sono state investite queste Sezioni Unite) posto che la eventuale soluzione positiva del primo, nel senso cioè della sussistenza della presunzione, determina il superamento del secondo. 4.3 - Che la presunzione ex art. 275 3° comma c.p.p. non possa operare in relazione al pericolo di fuga, nel caso di emissione di provvedimento coercitivo all'esito di sentenza di condanna pronunciata nei confronti di imputato scarcerato per decorrenza dei termini, non sembra possa seriamente dubitarsi sol che si ponga mente al tenore della norma di cui al 2° comma lett. b) dell'art. 307, la quale subordina l'adozione della misura alla sussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. b) senza richiamare il disposto dell'art. 275 3° comma per quanto attiene ai reati ivi indicati. Se il legislatore avesse voluto far permanere la presunzione anche dopo la liberazione del soggetto e farla rivivere nell'ipotesi di sottoposizione a misura restrittiva dopo la condanna avrebbe stabilito tout court che, qualora questa intervenga per il delitto di associazione mafiosa ovvero per quelli caratterizzati dal metodo mafioso il giudice deve disporre la custodia in carcere. Al di là poi di un tale argomento di carattere letterale, di per sé decisivo, sotto il profilo sistematico va pure rilevato che l'istituto dell'automatismo della custodia in carcere riveste carattere eccezionale e come tale non può trovare applicazione oltre i casi per esso previsti dalla norma e particolarmente in uno, quale quello del ripristino della custodia di cui all'art. 307 c.p.p., che, comportando un superamento dei termini massimi di custodia, è a sua volta eccezionale.
D'altro canto, come acutamente è stato evidenziato da certi autori, proprio perché l'emissione di una misura coercitiva in un momento successivo alla sentenza di primo o secondo grado ai sensi dell'art. 307 2° co. c.p.p., rappresenta una eccezione rispetto al principio secondo cui una volta decorsi i termini massimi è vietato disporre la stessa misura per lo stesso fatto, il ripristino di essa deve essere adottato con la massima cautela e con un vaglio in concreto delle condizioni richieste dalla legge, nella specie quella del pericolo di fuga, con i quali dunque è del tutto incompatibile la presunzione ex art. 275.
4.4 - Quanto alla questione della misura della rilevanza dell'entità della pena inflitta ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. b) c.p.p., sembra anzitutto, dall'esame della giurisprudenza di questa Corte, che la maggior parte delle sentenze che prima facie potrebbero sembrare aderire alla tesi restrittiva, comunque minoritaria, in realtà, in relazione alle rispettive fattispecie concrete considerate, ritengono sussistente il pericolo di fuga sulla base non solo della rilevante misura della pena, ma anche di altri fattori ritenuti sintomatici ai fini di tale prognosi (così Sez. V, 19.2.1997, n. 701 Bausone;
Sez.II, 27.3.1998, n. 2174, Ciresi;
Se. II, 16.12.1999,, n.6317, Ielata); sicché può dirsi che l'opposto indirizzo è sostenuto dalla quasi totalità delle pronunce delle Sezioni semplici, e a ben ragione.
Non può invero dubitarsi che ai fini del vaglio della sussistenza del pericolo di fuga non può essere sufficiente un solo elemento. Già prima dell'introduzione del nuovo codice di rito il legislatore con la legge n.330/1988 intese dare una particolare qualificazione al pericolo di fuga, richiedendo che esso fosse concreto, e l'aggettivo è stato riprodotto nella lettera b) dell'art. 274 c.p.p.. Ciò significa che esso non possa essere valutato in astratto, con riferimento a parametri di carattere generale, predefiniti, ma in relazione a elementi e circostanze attinenti al soggetto (personalità, tendenza a delinquere e a sottrarsi ai rigori della legge, pregresso comportamento, abitudini di vita, frequentazioni, natura delle imputazioni, entità della pena presumibile o concretamente inflitta) idonee a definire nel caso specifico non la certezza, ma la probabilità che l'inquisito faccia perdere le sue tracce. È da escludere peraltro la pretesa, certamente eccessiva, di una riconducibilità della concretezza a specifici comportamenti dell'imputato o dell'indagato indirizzati alla fuga o anche solo ad un tentativo, del tutto iniziale, di fuga. È sufficiente la sussistenza di elementi fattuali, anche estranei al soggetto, ma comunque capaci di influire in maniera decisiva o anche solo prevalente sulle sue determinazioni in ordine alla fuga. Tra questi è certamente da ricomprendersi la condanna a pena elevata, ma nessuno potrebbe ragionevolmente affermare che questo solo evento possa costituire spinta psicologica alla fuga in tutti i casi, poiché ciò significherebbe procedere ad una valutazione del pericolo sotto un profilo esclusivamente astratto, il che è in contrasto, come si è detto, con la lettera della norma. Per stabilire se nella fattispecie concreta una grave condanna determini la probabilità dell'accadimento da evitare occorrono appunto quegli altri fattori afferenti alla specifica fattispecie criminosa e al suo autore cui, sia pure a mero titolo esemplificativo, sopra si è fatto cenno e tra i quali ben può ricomprendersi l'inserimento in un contesto delinquenziale collettivo o ancor più l'accertata appartenenza ad un sodalizio criminoso di tipo mafioso ( specie a seguito di condanna per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.) nel quale è consueta la latitanza dei partecipi.
E appare particolarmente significativo - e questo è un dato letterale che chiude definitivamente il cerchio degli argomenti a sostegno della tesi qui sostenuta - che l'art. 307 2° co. lett. b) richiede quale presupposto indefettibile per l'adozione della misura non solo una sentenza di condanna ma anche la sussistenza del pericolo di fuga, il che rende evidente che la prima, anche se grave, non determina automaticamente il secondo. In altri termini avrebbe potuto ritenersi il contrario solo se il legislatore avesse fatto discendere dalla pronuncia di condanna ad una pena di una certa entità, predeterminata, l'obbligo del giudice di emettere la misura custodiale quale conseguenza automatica, quindi, di quella condanna, il che non è.
Alla stregua di tali principi i ricorsi in esame sono destituiti di fondamento. Invero le ordinanze 24 e 25 ottobre, pur aderendo all'indirizzo per dir così restrittivo e ritenendo sussistente nelle fattispecie la presunzione ex art. 275 3° co. c.p.p., hanno fondato la decisione in ordine all'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. b) non sulla sola entità delle pene inflitte ma altresì sull'inserimento dei ricorrenti in una pericolosa organizzazione criminale, caratterizzata dallo stato di clandestinità e di latitanza degli appartenenti, circostanze queste che, come già si è accennato, alla stregua di massime di comune esperienza ben possono essere considerate sintomatiche di una probabilità di fuga e che i giudici di merito hanno ritenuto implicitamente prevalenti su tutte le altre - quale ad esempio la mancata fuga durante le ore intercorrenti tra la pronuncia della sentenza e l'esecuzione dell'ordinanza custodiale - che la difesa assumeva essere di segno favorevole.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte, visto l'art. 616 c.p.p. rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Camera di consiglio, l'11 luglio 2001. Depositato in cancelleria il 24 settembre 2001