Sentenza 10 gennaio 2013
Massime • 1
Ai fini del ripristino della custodia cautelare nei confronti di imputato scarcerato per decorrenza dei termini, la sussistenza del pericolo di fuga non va ritenuta in astratto, sulla base della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari stabilita dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., bensì in concreto, con riferimento ad elementi e circostanze attinenti al soggetto, idonei a definire la probabilità che lo stesso faccia perdere le sue tracce.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2013, n. 2840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2840 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe - Presidente - del 10/01/2013
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - N. 66
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI P.d.M. R. - rel. Consigliere - N. 39627/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UL CH nato ad [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano, sezione del riesame in data 27/6/2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Stabile Carmine, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 24/5/2012 la Corte d'Appello di Milano disponeva l'applicazione della misura della custodia in carcere nei confronti di UL CH, ai sensi dell'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b) per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. (con sentenza del 18/5/2012 la Corte d'appello di Milano, in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero, in riforma della sentenza di primo grado, riconosciuta l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 in relazione ai reati per i quali era intervenuta condanna e ritenuta la colpevolezza in relazione al reato di cui all'art. 416 bis c.p., aveva condannato lo stesso UL CH alla pena di anni sei e mesi quattro di reclusione).
1.1. Avverso tale provvedimento proponeva appello l'imputato sostenendo che al caso di specie non poteva applicarsi l'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b), che disciplina i provvedimenti da adottarsi in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini, mentre il UL era libero a far data dal 9/3/2011 per non essere state ravvisate esigenze cautelari.
1.2. Il Tribunale di Milano, sezione del riesame, respingeva l'appello proposto, confermando l'ordinanza impugnata.
2. Ricorreva per Cassazione l'indagato, per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando i seguente motivi di gravame:
2.1. violazione e falsa applicazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 275 c.p.p., comma 3; rileva al riguardo che in caso di ripristino della misura cautelare della custodia in carcere in seguito a sentenza di condanna non opera la presunzione di adeguatezza e proporzionalità di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, ma si impone un'analisi concreta delle singole esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. b) e c).
2.2. violazione e falsa applicazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 300 c.p.p.;
eccepisce, al riguardo, che il Tribunale, pur avendo considerato il provvedimento della Corte d'Appello come se fosse stato emesso ai sensi dell'art. 300 c.p.p., comma 5, aveva omesso di effettuare una reale verifica in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, soffermandosi esclusivamente sul profilo della sussistenza della gravità indiziaria.
2.3. violazione e falsa applicazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 125 e 275 c.p.p., art. 300 c.p.p., comma 5; rileva che è stata omessa, nella valutazione delle esigenze cautelari, la considerazione di elementi concreti, quali il comportamento tenuto dall'imputato durante tutto l'iter processuale, la circostanza che con ordinanza del 9/3/2011 era stata revocata la residua misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il venir meno delle esigenze cautelari e l'assenza di un concreto pericolo di fuga, essendosi, invece, rifatti all'entità della pena inflitta e ad una mera presunzione di pericolosità sociale astratta. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso deve essere rigettato, per essere infondati i motivi proposti. Trattandosi di questioni giuridiche connesse ed attinenti ai presupposti previsti per l'applicazione di misure cautelari ai sensi dell'art. 300 c.p.p., comma 5 i tre motivi proposti si prestano ad essere trattati congiuntamente.
Deve preliminarmente rilevarsi che nel caso di specie è stata applicata nei confronti del ricorrente UL CH la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati per i quali lo stesso era stato assolto in primo grado e successivamente condannato dalla Corte d'Appello; dunque, come correttamente rilevato nel provvedimento impugnato, si è fatta applicazione dell'art. 300 c.p.p., comma 5, disposizione che prevede, appunto, la possibilità
di applicare misure coercitive, tra l'altro, nei confronti dell'imputato assolto in primo grado e successivamente condannato per lo stesso fatto, in presenza delle esigenze cautelari di cui all'art.274 c.p.p., lett. b) e c); a nulla, invece, rileva la disposizione di cui all'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b), erroneamente richiamata dalla Corte d'Appello nel provvedimento genetico, che attiene, specificamente ed esclusivamente, al ripristino della custodia cautelare in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini. Inquadrata correttamente nei termini che precedono la tematica affrontata nei motivi di ricorso, rileva il Collegio che, sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte, nel caso di specie, alla luce dei reati contestati, in relazione ai quali era intervenuta sentenza di condanna in grado di appello, poteva essere ripristinata la custodia in carcere sulla base della presunzione normativa, di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, di inadeguatezza di misure coercitive diverse (sez. 6 n. 7654 del 22/10/2009, Rv. 246164). Difatti alla fattispecie in esame non può essere estesa la previsione contenuta nell'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b), sopra citata, nell'interpretazione che le Sezioni Unite di questa Corte ne hanno dato, che richiede, appunto, per il ripristino della custodia cautelare nei confronti di imputato scarcerato per decorrenza dei termini, la sussistenza del pericolo di fuga da valutarsi, non sulla base della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, ma in concreto sulla base di elementi e circostanze attinenti al soggetto, idonei a definire, non la certezza, ma la probabilità che lo stesso faccia perdere le sue tracce (sez. U n. 34537 del 11/7/2001, Rv. 219600). Viceversa nel caso di specie si è in presenza di una situazione processuale nuova, in relazione alla quale non si tratta di ripristinare una pregressa misura estinta per decorso dei termini di fase, quanto, invece, di valutare, in forza dell'art. 300 c.p.p., comma 5 sulla base dei parametri ordinari fissati nell'art. 274 c.p.p., lett. b) e c) e della presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3 la necessità di disporre misure limitative della libertà personali. Ciò il Tribunale ha compiutamente effettuato con articolata motivazione priva di errori di diritto o vizi logici: segnatamente il provvedimento impugnato, dopo avere descritto il contesto associativo mafioso facente capo a PA CE descrive il ruolo ricoperto all'interno del sodalizio dall'attuale ricorrente UL CH, particolarmente vicino al capo, in quanto avente una relazione con PA AN, figlia di PA CE ed anche lei ritenuta partecipe dell'associazione mafiosa;
in tal senso da atto di come lo stesso obbedisca pedissequamente agli ordini del capo, a disposizione del quale si pone in ogni evenienza, collaborando attivamente nella trafugazione di documenti compromettenti ed in particolare nell'esecuzione di alcuni dei reati fine del sodalizio criminoso, analiticamente ricostruiti nel provvedimento impugnato. Tutto ciò induce, ragionevolmente, il Tribunale a ritenere sussistente un concreto pericolo di fuga, tenuto conto del contesto di criminalità organizzata ndranghetistica in cui sono maturate le condotte delittuose che notoriamente consente l'organizzazione della latitanza per i propri appartenenti.
Alla luce di tale valutazione era imposta, per la più volte richiamata presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, l'applicazione della misura della custodia in carcere in conseguenza dei titoli dei reati in relazione ai quali era intervenuta la sentenza di condanna in grado di appello, rientranti, appunto, nell'elencazione di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3 bis. A nulla, quindi, poteva rilevare la ritenuta attenuazione delle esigenze cautelari che aveva portato prima all'applicazione della misura degli arresti domiciliari in sostituzione della custodia in carcere, successivamente la sostituzione di quest'ultima con la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e quindi la revoca anche di quest'ultima misura, essendo, appunto, preclusa, al giudice in relazione ai nuovi reati per i quali era intervenuta la sentenza di condanna in grado di appello, ogni valutazione circa l'adeguatezza di misure cautelari diverse dalla custodia in carcere. E come, recentemente, stabilito dalle sezioni unite di questa Corte, la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3 opera non solo nel momento di adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva, ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari (sez. U. n. 34473 del 19/7/2012, Rv. 253186).
Ed ancora questa Corte ha avuto occasione di affermare che in presenza di gravi indizi di colpevolezza per uno dei reati indicati dall'art. 275 c.p.p., comma 3 - nel caso di specie, si ribadisce, è intervenuta una sentenza di condanna - deve applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere senza la necessità di accertare le esigenze cautelari, la cui sussistenza è presunta per legge, incombendo al giudice di merito solo l'obbligo di constatare l'inesistenza di elementi che, ictu oculi, lascino ritenere superata tale presunzione (sez. 6 n. 10318 del 22/1/2008, Rv. 239211). Ed ancora, con particolare aderenza rispetto al caso di specie, si è affermato che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari con riferimento ai reati indicati nell'art. 275 c.p.p., comma 3 può essere vinta solo da elementi specifici, che spetta all'interessato dedurre, non essendo sufficiente lo stato di incensuratezza o la circostanza che l'indagato non si sia dato alla fuga (sez. 3 n. 25633 del 8/6/2010, Rv. 247698). E nel caso di specie nulla risulta essere stato dedotto oltre alla descrizione dei provvedimenti cautelari adottati nei confronti dell'imputato sulla base di ben altra imputazione, in relazione alla quale non vigeva la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3. 4. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che respinge il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
4.1. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal citato art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2013. Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2013