Cass. pen., sez. V, sentenza 14/02/2005, n. 12869
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Sentenza 14 febbraio 2005

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L'adozione della custodia cautelare contestuale a sentenza di condanna per i delitti di cui all'art. 416 bis cod. pen., non comporta l'operatività automatica della presunzione delle esigenze cautelari, ex art. 275, comma terzo, cod. proc. pen.; in tal caso, infatti, la gravità della pena inflitta è solo uno degli elementi da valutare allo scopo di stabilire se sussista il concreto pericolo di fuga, mentre non spiega alcun rilievo in ordine all'apprezzamento del pericolo di inquinamento probatorio o di reiterazione della condotta delittuosa, in relazione ai quali il giudice deve fare riferimento ad altri parametri valutativi, quali la personalità del reo, la tendenza a delinquere e a sottrarsi ai rigori della legge, le abitudini di vita, il pregresso comportamento ecc.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 14/02/2005, n. 12869
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12869
    Data del deposito : 14 febbraio 2005

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