Sentenza 14 febbraio 2005
Massime • 1
L'adozione della custodia cautelare contestuale a sentenza di condanna per i delitti di cui all'art. 416 bis cod. pen., non comporta l'operatività automatica della presunzione delle esigenze cautelari, ex art. 275, comma terzo, cod. proc. pen.; in tal caso, infatti, la gravità della pena inflitta è solo uno degli elementi da valutare allo scopo di stabilire se sussista il concreto pericolo di fuga, mentre non spiega alcun rilievo in ordine all'apprezzamento del pericolo di inquinamento probatorio o di reiterazione della condotta delittuosa, in relazione ai quali il giudice deve fare riferimento ad altri parametri valutativi, quali la personalità del reo, la tendenza a delinquere e a sottrarsi ai rigori della legge, le abitudini di vita, il pregresso comportamento ecc.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/02/2005, n. 12869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12869 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 14/02/2005
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 00213
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 041202/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RT RI, N. IL 28/06/1978;
avverso ORDINANZA del 27/07/2004 TRIB. LIBERTÀ di LECCE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. G. F. Viglietta, che ha chiesto annullarsi con rinvio la impugnata ordinanza;
udito il difensore avv. MADIA G. che ha chiesto accogliersi il ricorso.
OSSERVA
Quanto segue:
La Corte di assise di Lecce ha condannato MA MA alla pena complessiva di anni 11 di reclusione riconoscendolo colpevole dei delitti di cui agli artt. 416 bis cp e 73-74 TU 309/90. Il medesimo giudice ha emesso occ. a carico di MA, il quale ha proposto riesame, ma il Tribunale di Lecce ha confermato il provvedimento custodiale.
Con il ricorso per Cassazione si deduce illogicità e carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari e si rappresenta come il TdR, pur prendendo atto: a) che MA, ancor prima dell'inizio del dibattimento, si era trasferito al nord e aveva intrapreso stabile attività lavorativa, b) che lo stesso, benché sotto costante osservazione da parte della Pg, non aveva, dopo il suo rinvio a giudizio, mai commesso alcunché di illecito, c) che il ricorrente, venuto a conoscenza del provvedimento restrittivo, si era, il giorno seguente "consegnato" alle FFOO, ciononostante aveva concluso per la sussistenza di esigenze cautelari. Il TdR per la verità motiva anche rinviando alle argomentazioni del provvedimento restrittivo, argomentazioni tuttavia inaccettabili, atteso che la Corte di assise giunge ad affermare che, solo quando sarà stata sradicata dal Salento la criminalità organizzata, non vi sarà più pericolo che le persone imputate di reati connotati da mafiosità perseverino nella condotta criminosa. Un tal modo di argomentare non tien conto della natura individuale della responsabilità penale e mortifica la elaborazione giurisprudenziale in tema di esigenze cautelari. In realtà, poiché il TdR non ha saputo evidenziare ne' la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, ne' quella del pericolo di fuga, ne' quella della reiterazione della condotta criminosa, non si comprende su quali basi abbia fondato la sua decisione.
Il ricorso è fondato. La ordinanza in questione va annullata con rinvio al medesimo Tribunale.
Le SSUU di questa Corte hanno stabilito (sent. n. 34537 del 2001, ric. Litteri, RV 219600) che, in caso di ripristino della custodia cautelare per sopravvenuta condanna, la presunzione ex art. 275 comma 3^ c.p.p. non opera "automaticamente", atteso che il pericolo di fuga non può desumersi dalla sola entità della pena inflitta con la sentenza.
Il principio, ovviamente, deve trovare applicazione anche quando la custodia cautelare dopo la condanna sia instaurata per la prima volta (e non solo quando sia ripristinata a seguito di scarcerazione per intervenuta maturazione dei termini massimi) e, ovviamente, anche con riferimento alle residue esigenze cautelari descritte dall'art. 274 c.p.p.. La gravità della pena inflitta è solo uno degli elementi da valutare allo scopo di stabilire se sussista il (concreto) pericolo di fuga. Essa poi, ovviamente, nessun rilievo potrà avere in relazione all'apprezzamento del pericolo di inquinamento probatorio o di reiterazione della condotta delittuosa. Con riferimento a tali esigenze, il giudice deve, come è noto, fare riferimento ad altri parametri valutativi (personalità, tendenza a delinquere e a sottrarsi ai rigori della legge, abitudini di vita e pregresso comportamento, frequentazioni ecc).
L'impugnato provvedimento peraltro contiene esplicito riferimento alla sola esigenza di cui alla lettera c) art. 274 c.p.p., che ritiene di supportare facendo accenno alla ordinanza applicativa della misura cautelare (emessa, a quanto si comprende, dal giudice del dibattimento), ma non chiarisce perché essa non sia validamente resistita dalle argomentazioni addotte dalla difesa del MA che ha fatto riferimento a precise "controcondotte" poste in atto dall'imputato (emigrazione in zona lontana da quella in cui l'associazione mafioso opera, applicazione a stabile lavoro, corretto comportamento processuale).
Il giudice di rinvio terrà conto dei principi di diritto sopra enunziati e illustrati.
Le comunicazioni ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p. sono a cura della Cancelleria.
P.Q.M.
la Corte annulla l'impugnata ordinanza con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lecce;
manda alla Cancelleria per le comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 febbraio 2005. Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2005