Sentenza 29 novembre 1999
Massime • 1
In tema di misure restrittive della libertà, non incide sulla valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari, al momento della assunzione del provvedimento di custodia per reato associativo di stampo mafioso, la eventuale detenzione dell'indagato già, a diverso titolo, in atto, in quanto soggetta ad autonome vicende, cui non è connessa la ragione di cautela imposta dall'art. 275 comma 3 cod.proc.pen. (Fattispecie relativa al delitto di cui all'art 416 bis cod. pen. in cui il ricorrente aveva dedotto la insussistenza di esigenze cautelari, in quanto egli era già detenuto per altra causa, nel momento in cui il nuovo provvedimento restrittivo gli era stato applicato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/11/1999, n. 5790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5790 |
| Data del deposito : | 29 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dr. Franco MARRONE Presidente del 29.11.1999
1.Dr. Francesco PROVIDENTI Consigliere SENTENZA
2. " Angelo DI POPOLO " N.5790
3. " Mario ROTELLA " REGISTRO GENERALE
4. " Aniello NAPPI " N.40685/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per IN NT
avverso ordinanza 5.8.99 del Tribunale di Catania, ex art 309 CPP;
- udita la relazione del Consigliere Dr. M. ROTELLA;
- udita la richiesta del p.m., in persona del S.P.G. Dr. G. Passacantando di rigetto del ricorso.
ritenuto
1 - Con ordinanza 6.7.99 GIP c/o Tribunale di Catania, è stata disposta la custodia cautelare in carcere di TR NT, per art. 416 bis CP (commesso sino alla data odierna), quale appartenente al gruppo di S. Panagia, sulla scorta di dichiarazioni ripetute del collaboratore di giustizia, RR Angelo, riscontrate da intercettazioni ambientali presso l'abitazione di Ricciardetto Massimiliano, nonché da controlli di p.g. e da dichiarazioni dello stesso Ricciardetto, di averlo inserito nel gruppo nel gennaio 1996. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha rilevato l'applicabilità dell'art. 275/3 CPP, e comunque ha rimarcato il pericolo d'inquinamento (nella stessa capacità d'intimidazione del gruppo), quello di fuga (molti ricercati del gruppo si erano resi irreperibili e disponevano di alloggi predisposti per sottrarsi alle ricerche) e infine quello di reiterazione, correlato alla permanenza del vincolo associativo.
Con il ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, rilevando che TR era già detenuto per altra causa, all'atto della notifica del provvedimento di custodia e non poteva perciò inquinare, fuggire o commettere altri reati della stessa indole.
2 - Il ricorso è infondato, postocché la permanenza del vincolo associativo di TR non è in discussione e percio vi e presunzione di pericolosità, ex art. 275/3 (oltrecché specificamente argomentata), non esclusa da altri elementi. In particolare, non incide sulla valutazione di sussistenza delle esigenze, cautelari, al momento dell'assunzione del provvedimento di custodia per reato associativo di stampo mafioso, la detenzione in atto a diverso titolo dell'indagato, soggetta ad autonome vicende, cui non è connessa la ragione di cautela imposta dall'art. 275/3 CPP.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. CPP. Così deciso in Roma, il 29 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2000