Sentenza 14 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/03/2003, n. 3794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3794 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2003 |
Testo completo
66 F84 ее REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA0 3 7 94 /0 3 Oggetto ww Risanimento del dium Composta dagli ..mi igori Magistrat R.G.N. 23752/99 CARBONE Presidente Dott. Vincenzo Dott. Roberto PREDEN Consigliere Cron.8727 Consigliere Dott. Italo PURCARO Consigliere Rep.1068 Dott. Antonio SEGRETO Rel. Consigliere Ud. 24/10/02 Dott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T CAMPIONE CIVILE SENTENZA 66784 sul ricorso proposto da: N. domiciliato in ROMA AULITTO ANTIMO, elettivamente LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44, presso 10 studio dell'avvocato SALVATORE MILETO, che lo difende, giusta delega in atti%;B - ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002
- controricorrente -
2014 avverso la sentenza n. 1738/99 del Tribunale di 1 BOLOGNA, sezione I civile emessa il 30/4/99, depositata il 26/07/99; RG.6967/1998, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/02 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato MILETO SALVATORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IT AN conveniva dinanzi al Giudice di pace di Bologna il Ministero dell'interno per sentirlo con- dannare al risarcimento dei danni. Deduceva che alcuni agenti di P.S., nell'accompagnare presso gli uffici di questura OR Ali, avevano omesso di esercitare sul medesimo l'obbligo di custodia, consentendogli di sfug- gire e di infrangere la vetrina del suo negozio di par- rucchiere sito nelle vicinanze della Questura. Il Ministero costituitosi contestava il fondamento della domanda. Il Giudice di pace condannava il Ministero dell'Interno al risarcimento dei danni. Proposto appel- lo, il Tribunale lo accoglieva e rigettava la domanda di risarcimento del danno svolta dall'AN. Il Tribu- nale riteneva non sussistere una violazione 2 9 dell'obbligo di custodia e vigilanza da parte degli agenti poiché il comportamento del OR era stato imprevedibile e ingiustificato e non erano ravvisabili specifiche censure nella condotta degli agenti. Avverso questa sentenza IT AN propone ri- corso per cassazione affidato a due motivi. Il Ministe- ro degli interni resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente lamenta la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto della controversia;
nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2046 e 2047 c. C.; dell'art. 4 della legge 27.12.1956, n. 1423; degli artt. 1,4 e 144 del TULPS (r.d. 18.6.1931, n. 773); dei principi generali dell'ordinamento in materia di atti- vità delle Forze di pubblica sicurezza>>. La sentenza impugnata era censurabile per aver ritenuto non provato lo stato di ubriachezza del OR, con conseguente applicabilità dell'art. 2047 C.C.. In particolare era censurabile per aver considerato la deposizione di una degli agenti circa lo stato di ebbrezza alcolica da parte del OR, come semplice valutazione non costi- tuente prova. Il Tribunale aveva poi trascurato di con- siderare: che sicuramente il motivo dell'accompagnamento in questura era dovuto allo stato 3 r di ebbrezza del OR, come dimostrava il comporta- mento dello stesso, che fatto scendere dal cellulare si era messo a orinare contro una vettura di servizio e successivamente si era lanciato contro la vetrina del negozio. Infine, ove il giudice avesse ritenuto resi- duare dubbi sulle reali condizioni di intendere e vole- re del OR avrebbe dovuto ammettere la richiesta di visione della video registrazione dei fatti, contrad- dittoriamente negata. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto della controversia;
nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 C.C.; dell'art. 4 della legge 27.12.1956, n. 1423; degli artt. 1, 4 e 144 del TULPS (r.d. 18.6.1931, n. 773); dei principi gene- rali dell'ordinamento in materia di attività delle For- ze di pubblica sicurezza>>. La sentenza era censurabile per aver ritenuto che il comportamento degli agenti non potesse ritenersi negligente, superficiale о intempe- stivo e per aver tratto questo convincimento dalle de- posizioni proprio degli agenti, che erano sospettati di quella negligenza. In particolare non poteva ritenersi provato che il OR fosse rimasto calmo e tranquil- lo>>, avuto riguardo sia al comportamento dello stesso, sia alla circostanza del suo accompagnamento in que- 4 stura. Non si comprendeva poi come il Tribunale avesse potuto ritenere non contestate le testimonianze da par- presente al momento dei te dell'IT, che non era fatti. Entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati. Il ricorrente censura la sentenza per nonaver ri- tenuto che il OR fosse in stato di ubriachezza. La critica è funzionale all'applicazione dell'art. 2047 alla distribuzione dell'onere della prova, poi- C.C. e chi ha la vigilanza dell'incapace deve provare di ché non aver potuto impedire il fatto. La sentenza impugnata ha ritenuto che il compor- tamento del OR sia stato imprevedibile ed ingiusti- ficato e che per la repentinità del comportamento nes- suna specifica censura poteva essere mossa all'operato degli agenti. In sostanza, il Tribunale ha ritenuto che non vi era nesso di causalità tra la condotta degli agenti e l'evento e che dunque l'evento si era deter- minato per fatto non imputabile agli agenti. Ciò per un verso è sufficiente ad escludere se- condo il convincimento espresso dai giudici di merito la responsabilità dell'amministrazione convenuta, anche ove dovesse ritenersi applicato l'art. 2047 C.C. Per altro verso rende non rilevanti le censure del ricor- 5 Я rente alla logicità della motivazione del Tribunale che non aveva ritenuto sussistente lo stato di ubriachezza. Per le stesse ragioni non è censurabile la sentenza impugnata per non aver disposto l'acquisizione del fil- mato dall'episodio risultante dalle videocamere poste fuori della questura, al fine di acclarare la circo- stanza dello stato di ebbrezza alcolica. Ciò senza con- siderare che non è comunque possibile effettuare un esame in questa sede un indagine sulla rilevanza del filmato del quale non si conosce il contenuto e non si ha neppure certezza dell'esistenza. Per quanto detto il ricorso dev'essere rigettato. Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 24 ottobre 2002 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. ери Depositata in Cancelleria oggi, 14-03-03 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Mara Aiello 6 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione a debito presso l'Agen Entrate di Roma 2 2003 2330 al n. Mod. 9 Art. 2330 Camp. (€ 143,77) apposta in galce alla copia autentica (art. 278 T.U. A 115 del 90/6/2002) IL DIRETTORE DI CANCELLERIA (F. Filippi Scarpino)