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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 16/12/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE
nella persona del giudice unico dott. FRANCESCO FERDINANDI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3132/21 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA
, con l'avv. Carratelli Parte_1
Attore
E
Controparte_1
Convenuto -Contumace
Conclusioni : come da verbale del 14.3.25
Motivi della decisione conveniva dinanzi questo Tribunale ( Parte_1 Controparte_1
Contr appresso ) , esponendo di aver sottoscritto con la convenuta un contratto di mutuo in data
24.2.10 , per l'importo di euro 210.000 ; lamentava che il tasso di mora pattuito alla data della stipula fosse usurario;
che il tasso di interesse corrispettivo pur essendo rivestito di forma scritta non risultava applicabile nelle sue modalità operative secondo criteri obiettivi ed univoci
; che il AE applicato era difforme da quello indicato nel contratto;
chiedeva che venisse Contr dichiarata l'usurarietà degli interessi di mora e che venisse condannata alla refusione di tutte le somme corrisposte a titolo di interessi alla data del 30.9.20 , pari ad euro 67.278,43 ; in via subordinata che venisse dichiarata la nullità della clausola relativa agli interessi in conseguenza delle anomalie riscontrate in termini di indeterminatezza degli interessi e difformità tra AE effettivo e nominale;
che la banca venisse condannata alla restituzione della somma di euro 58.349,80 , quali interessi ultralegali corrisposti alla data del 30.9.20 .
1 -La banca rimaneva contumace.
-Va accolta per quanto di ragione la domanda di accertamento relativa alla stipulazione di tassi di interesse moratori usurari , mentre va respinta la relativa domanda di ripetizione .
-Secondo condivisibile giurisprudenza della Corte di legittimità ( Cass. SU 19597/20 ) , la categoria dell'usurarietà si applica non solo agli interessi corrispettivi , ma anche agli interessi moratori . Nella sentenza citata la Corte indica anche la metodologia di calcolo del tasso oltre il quale gli interessi debbono intendersi usurari. La Corte ha precisato che anche nel corso del rapporto , ed a prescindere dalla circostanza che il cliente sia già incorso nella mora , sussiste l' interesse alla declaratoria di usurarietà del tasso moratorio previsto nel contratto , anche se una volta verificatosi l'inadempimento ed il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora , la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento . In altri termini la conseguenza della declaratoria di usurarietà degli interessi moratori , ancor prima che la mora si sia verificata , è questa : la sentenza avrà valore di mero accertamento dell'usurarietà del tasso , ma in astratto , onde il giudicato sarà limitato ad escludere che l'interesse pattuito sia dovuto . La Corte ha precisato ancora che nel caso di interessi moratori usurari , tali interessi sono comunque dovuti nella misura degli interessi corrispettivi pattuiti.
-Il TU , applicando le indicazioni fornite dalla menzionata sentenza delle sezioni unite , ha riferito che il tasso di interesse moratorio convenuto nel contratto di mutuo pari al 8,28 % annuo
, supera sia pure di poco il tasso soglia , pari al 7,53 % per gli interessi moratori , con conseguente usurarietà dello stesso .
Va pertanto dichiarata nei termini che precedono l'usurarietà del tasso di mora pattuito nel contratto.
-Non può invece esser accolta la domanda di restituzione di tutti gli interessi asseritamente versati alla data del 30.9.20 .
Al riguardo va osservato che l'usurarietà degli interessi moratori non incide in alcun modo sugli interessi corrispettivi e gli stessi interessi moratori rimangono pur dovuti nella misura degli interessi corrispettivi , giusta l'indirizzo giurisprudenziale sopra riassunto.
EN nel caso di specie l'attore nemmeno allega ( oltre a non provare ) di aver versato interessi moratori usurari , limitandosi a denunciare l'usurarietà del tasso pattuito , onde la domanda di restituzione non può trovare accoglimento , e la declaratoria di usurarietà prenderà rilievo solo se e quando l'attore incorrerà in mora , con gli effetti che sono stati sopra precisati 2 . Né merita verificare se più precise allegazioni al riguardo siano contenute nella CTP in atti , dovendosi condividere il diffuso orientamento giurisprudenziale , secondo cui l'indicazione o la specificazione degli elementi costitutivi della domanda , non può essere rimessa ad un documento esterno , dovendosi il contraddittorio formare ed esercitarsi sugli scritti difensivi (
App. Roma , ord. ex art. 283 cpc nel proc. 3604/20; T. Roma 20.2.19) .
-Va accolta per quanto di ragione la domanda di accertamento relativa all'indeterminatezza degli interessi corrispettivi.
Va premesso che nella documentazione contrattuale in atti non risulta indicata la tipologia dell'ammortamento , né al contratto risulta allegato un piano di ammortamento. EN come ha riferito il TU , seppure il tasso di interesse ( variabile ) risulti formalmente indicato nel contratto ( euribor ad un mese , base 365 giorni , maggiorato di 2,15 punti ) , tuttavia , non risultando allegato al contratto il piano di ammortamento , e non risultando esplicitamente indicati i criteri di calcolo , in particolare con riguardo al regime finanziario ( semplice o composto ) ed alla imputazione degli interessi ( calcolati sul capitale residuo o sulla quota capitale in scadenza ) , gli interessi per come enunciati consentono lo sviluppo di piani alternativi di rimborso , tutti caratterizzati dallo stesso importo della rata , ma da una differente divisione della stessa in quota capitale e quota di interessi , e di conseguenza , in una diversa restituzione del capitale residuo.
In definitiva la clausola relativa agli interessi , risente di margini di indeterminatezza che ne inficiano la validità , onde la conseguente necessità di applicare i tassi sostitutivi , di cui all'art. 117 TUB ( cfr. di recente T. Brescia 5311/25 , secondo cui l'art. 117 TUB trova applicazione non solo in caso di mancata pattuizione del tasso di interesse , ma anche quando il tasso sia correttamente pattuito , ma siano omesse altre condizioni essenziali , quali le modalità di ammortamento ).
-Va ora esaminata la domanda di restituzione degli interessi versati , in conseguenza dell'indeterminatezza della relativa clausola e dell'applicazione degli interessi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB.
EN , come ha riferito il TU , manca agli atti la prova documentale dell'entità dei versamenti effettuati dall'attore alla data del 30.9.20 ( pag. 49 dell'elaborato ) . Né può farsi conto alcuno
,al riguardo , delle certificazioni relative agli interessi che il TU riferisce essere state prodotte in sede di operazioni peritali , trattandosi di documentazione tardiva . Tuttavia , in difetto di eccezione di inadempimento del pagamento delle rate del mutuo che la convenuta avrebbe 3 avuto l'onere di proporre , costituendosi , può ritenersi che l'attore abbia pagato regolarmente
, le rate di mutuo sino alla richiamata data . Rettamente , pertanto , il TU , nei suoi calcoli ha supposto che i pagamenti siano stati effettuati alle prescritte scadenze;
sulla base di tale presupposto il TU , applicando gli interessi sostitutivi di cui all'art. 117 cit. in regime di capitalizzazione semplice , ha calcolato la somma complessiva che l'attore avrebbe dovuto pagare in euro 119.441,04 , con una differenza rispetto alle rate contrattuali , di euro 18.352,12
, alla data del 30.9.20 , data di parametrazione questa , indicata nella domanda e da tener dunque ferma ( onde per le rate successive eventualmente pagate l'attore potrà agire in altro giudizio ) .
Rimangono assorbite le questioni relative al AE , che non porterebbero a conseguenze diverse , rispetto a quelle derivanti dalla indeterminatezza della clausola relativa agli interessi.
Le spese seguono la soccombenza .
PQM
Il Tribunale definitivamente decidendo :
1) Dichiara l'usurarietà del tasso di interesse moratorio previsto nel contratto di mutuo meglio descritto in motivazione;
2) Dichiara l'indeterminatezza della clausola relativa agli interessi corrispettivi previsti nel contratto , nei sensi meglio indicati in motivazione;
3) Condanna la banca convenuta alla restituzione , in favore dell'attore , della somma di euro 18.352,12 , oltre interessi dalla domanda al saldo;
4) Condanna la banca convenuta alla refusione delle spese di lite che liquida in euro .
7.500 per compensi ed euro 759 per spese vive , con distrazione in favore del difensore antistatario;
5) Pone in via definitiva a carico della banca le spese di TU come liquidate in atti .
Frosinone 12.12.25
Il Giudice
ES DI
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