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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/05/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 18682/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Serafina Aceto Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18682/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FAVRO LORENZO che lo Parte_1 rappresenta e difende ricorrente
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. RIDOLFI FEDERICA che lo CP_1 rappresenta e difende ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in SANT'ARCANGELO il Parte_1 CP_1
14/02/1987.
Dal matrimonio sono nati i figli: e maggiorenni. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 30/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il Sig. corrisponda alla Sig.ra a titolo di concorso al di lei CP_1 Parte_1 mantenimento, l'assegno periodico di € 420,00 (euro quattrocentoventi/00), oltre rivalutazione ISTAT, da versare entro il giorno cinque di ogni mese.
PRENDE ATTO che il Sig. corrisponderà altresì alla Sig.ra la somma di € CP_1 Parte_1 4.000,00 (euro quattromila/00) in due rate di pari importo (€ 2.000,00 – euro duemila/00), la cui prima rata di € 2.000,00 (euro duemila/00) verrà versata contestualmente all'udienza di comparizione, nonché, la seconda rata di € 2.000,00 (euro duemila/00) entro e non oltre i due mesi successivi.
PRENDE ATTO che il Sig. abbandonerà la casa coniugale a seguito del provvedimento del CP_1
Giudice di autorizzazione a vivere separati.
PRENDE ATTO che la Sig.ra ed il Sig. si impegnano a sottoporre a stima Parte_1 CP_1 la casa coniugale al fine di accertare un valore minimo e massimo di vendita entro la fine dell'anno corrente.
PRENDE ATTO che le parti si obbligano ad accettare proposte di vendita comprese tra il valore minimo e massimo di vendita così come determinato a seguito della predetta stima.
PRENDE ATTO che quanto ricavato a seguito della vendita del predetto immobile sito in Villar Dora
(TO), Via Almese n. 5/L verrà diviso in parti uguali tra le parti.
PRENDE ATTO che sino alla data del rogito notarile la Sig.ra potrà continuare ad abitare nel Pt_1 predetto immobile.
PRENDE ATTO che le somme presenti sul conto corrente n. Controparte_2
1000/00068687, cointestato tra i ricorrenti, verranno suddivise in ragione del 50% tra i ricorrenti, entro il termine di tre mesi dalla data della prima udienza ex art. 473 bis.51.
PRENDE ATTO che i Sigg.ri e si impegnano a tenere riservate e CP_1 Parte_1 confidenziali le motivazioni che hanno condotto alla loro separazione anche attraverso il divieto di divulgare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, materiale fotografico, messaggi whatsapp, e-mail, ecc…”.
pagina 2 di 3 sulle spese di lite tra le parti. CP_3
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Serafina Aceto Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18682/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FAVRO LORENZO che lo Parte_1 rappresenta e difende ricorrente
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. RIDOLFI FEDERICA che lo CP_1 rappresenta e difende ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in SANT'ARCANGELO il Parte_1 CP_1
14/02/1987.
Dal matrimonio sono nati i figli: e maggiorenni. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 30/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il Sig. corrisponda alla Sig.ra a titolo di concorso al di lei CP_1 Parte_1 mantenimento, l'assegno periodico di € 420,00 (euro quattrocentoventi/00), oltre rivalutazione ISTAT, da versare entro il giorno cinque di ogni mese.
PRENDE ATTO che il Sig. corrisponderà altresì alla Sig.ra la somma di € CP_1 Parte_1 4.000,00 (euro quattromila/00) in due rate di pari importo (€ 2.000,00 – euro duemila/00), la cui prima rata di € 2.000,00 (euro duemila/00) verrà versata contestualmente all'udienza di comparizione, nonché, la seconda rata di € 2.000,00 (euro duemila/00) entro e non oltre i due mesi successivi.
PRENDE ATTO che il Sig. abbandonerà la casa coniugale a seguito del provvedimento del CP_1
Giudice di autorizzazione a vivere separati.
PRENDE ATTO che la Sig.ra ed il Sig. si impegnano a sottoporre a stima Parte_1 CP_1 la casa coniugale al fine di accertare un valore minimo e massimo di vendita entro la fine dell'anno corrente.
PRENDE ATTO che le parti si obbligano ad accettare proposte di vendita comprese tra il valore minimo e massimo di vendita così come determinato a seguito della predetta stima.
PRENDE ATTO che quanto ricavato a seguito della vendita del predetto immobile sito in Villar Dora
(TO), Via Almese n. 5/L verrà diviso in parti uguali tra le parti.
PRENDE ATTO che sino alla data del rogito notarile la Sig.ra potrà continuare ad abitare nel Pt_1 predetto immobile.
PRENDE ATTO che le somme presenti sul conto corrente n. Controparte_2
1000/00068687, cointestato tra i ricorrenti, verranno suddivise in ragione del 50% tra i ricorrenti, entro il termine di tre mesi dalla data della prima udienza ex art. 473 bis.51.
PRENDE ATTO che i Sigg.ri e si impegnano a tenere riservate e CP_1 Parte_1 confidenziali le motivazioni che hanno condotto alla loro separazione anche attraverso il divieto di divulgare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, materiale fotografico, messaggi whatsapp, e-mail, ecc…”.
pagina 2 di 3 sulle spese di lite tra le parti. CP_3
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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